Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 09 marzo 2012, n. 3821 - Prepensionamento e beneficio della rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso 20278-2010 proposto da:

LU. SPA (Omissis) in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato BO. Fr. Ra., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PU. MI. , giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis) in persona del Presidente e legale rappresentate pro tempore in proprio e quale mandatario della SC. SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati AN. SG. , LE. MA. , LU. CA. , giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 41/2010 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE del 15.1.2010, depositata il 02/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il controricorrente l'Avvocato Ca. D'. (per delega avv. An. Sg. ) che si riporta agli scritti.

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FattoDiritto



Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta dalla Lu. spa per ottenere il rimborso dei contributi pagati per il prepensionamento di 36 dipendenti, autorizzato dal Cipe il 12 giugno 1992. Si trattava del prepensionamento previsto per il settore siderurgico di cui al Decreto Legge n. 364 del 1992 convertito nella Legge n. 406 del 1992, che concedeva ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 223 del 1991, articolo 27 ossia i trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva, di ottenere una maggiorazione pari al periodo necessario per conseguire i trentacinque anni. La domanda fu proposta da detti lavoratori entro il termine prescritto del 31 dicembre 1992. La Società erogò il contributo previsto a suo carico dalla medesima legge ed ora ne chiede la restituzione, perchè a suo parere sarebbe indebito, giacchè i medesimi lavoratori, in date diverse che non vengono precisate in ricorso, ebbero a chiedere ed ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8 di talchè, sostiene la ricorrente, il prepensionamento non era in realtà applicabile, e quindi i contributi versati sarebbero indebiti, giacchè, con la rivalutazione concernente alla esposizione ad amianto, i dipendenti avrebbero conseguito i trentacinque anni necessari per conseguire il normale pensionamento, senza necessità della maggiorazione attribuita con il prepensionamento.

Avverso detta sentenza la Lu. ricorre con due motivi, l'Inps resiste con controricorso. Letta la relazione resa ex articolo 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Letta la memoria di parte ricorrente e civile dell'Istituto.

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili e non scalfiti dalle critiche di cui alla memoria;

Infatti la legge applicabile pacificamente alla fattispecie è il Decreto Legge n. 364 del 1992, convertito in Legge n. 406 del 1992, la quale prevede che ai lavoratori richiedenti sia concesso " Il trattamento anticipato di pensione secondo le disposizioni previste dal citato articolo 27". Si tratta della Legge n. 223 del 1991, articolo 27 il quale prevedeva una precedente forma di prepensionamento e disponeva al comma 4 che "I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 ...". Poichè detta Legge del 1992 rimanda alle disposizione di detto articolo 27, ne consegue che la domanda di prepensionamento, una volta presentata, era ormai irrevocabile.

Ciò al pari, peraltro, di quanto previsto dalla successiva legge sui prepensionamenti nel settore siderurgico, ossia dal Decreto Legge n. 299 del 1994 convertito in Legge n. 451 del 1994, giacchè l'articolo 8, comma 2 di detta legge recita che "Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili".

Parimenti irrevocabili sono qualificate le domande di pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario, ai sensi del Decreto Legge n. 501 del 1995, articolo 4 comma 2 convertito in Legge n. 11 del 1996.

La ratio della "irrevocabilità" di dette domande è evidente: tutte queste disposizioni comportano non solo una complessa istruttoria per la verifica dei requisiti e la individuazione dei lavoratori ammessi, ma anche soprattutto complessi calcoli economici tra quanto deve essere erogato dall'Inps Gestione prestazioni temporanee e quanto deve essere erogato dal datore, con possibilità di rateazione ecc..

Ove fosse consentita la revoca della domanda di prepensionamento tutta questa attività si rivelerebbe inutile, e finirebbe con l'essere incerta la sorte della contribuzione a carico del datore, prevista da tutte le disposizioni sui pensionamenti anticipati, come è accaduto nel caso di specie, ove elementi successivi alla domanda di prepensionamento, in questo caso la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto (ma lo stesso discorso varrebbe per eventi diversi come il riscatto di un periodo di studi, o la pretesa di contribuzione figurativa non fatta valere in precedenza) i quali potrebbero incidere "ex post" sulla anzianità contributiva prescritta e quindi modificare i dati su cui il prepensionamento, ormai concesso ed attuato, si fondavano, nella specie l'anzianità assicurativa e contributiva di trenta anni.

Invero, la disposta impossibilità di revoca delle domande, fa si che non si possa più modificare, neppure con la richiesta di rivalutazione da esposizione ad amianto, la provvista contributiva dei 30 anni su cui il provvedimento di prepensionamento si è fondato, giacchè ogni incremento comporterebbe l'automatico venir meno del diritto al beneficio, che è invece irrevocabile, con conseguente infondatezza della richiesta restituzione dei contributi a carico del datore.

In ricorso si invoca invero una circolare Inps emessa sulla base di un parere del Ministero del Lavoro, in ordine ai prepensionamenti di lavoratori cui siano poi stati attribuiti i benefici amianto, ma si tratta di atti non vincolanti in sede giudiziaria, in cui non si può che confermare la irrevocabilità della domanda di pensionamento anticipato, onde, la insensibilità del prepensionamento ad opera di vicende incidenti successivamente sulla anzianità assicurativa, con la conseguenza che i relativi contributi pagati dai datori di lavoro interessati non possono considerarsi indebiti.

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.



P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna ut ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro trenta per esborsi oltre diecimila euro per onorari oltre accessori di legge.