Categoria: Cassazione civile
Visite: 11236

Cassazione Civile, Sez. 6, 07 marzo 2012, n. 3561 - Diritto a fruire del coefficiente moltiplicatore tipizzato dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 


sul ricorso 19186-2010 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis) in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 540/2009 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA del 24.6.09, depositata il 10/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

udito per il ricorrente l'Avvocato (Omissis) che si riporta agli scritti.

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO MATERA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto



La Corte, letta la relazione del Cons. Paolo Stile;

udite le conclusioni del P. G., dott. Marcello Matera;

esaminati gli atti, osserva in fatto:

(Omissis) si rivolgeva al Tribunale di Terni per sentire accertare, nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, il proprio preteso diritto a fruire del coefficiente moltiplicatore tipizzato dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8.

Allegava, al riguardo, di avere svolto le sue mansioni alle dipendenze della (Omissis) s.p.a. in assenta esposizione all'amianto dal 10 luglio 1982 al 31 dicembre 1992.

L'Istituto, costituitosi in giudizio, concludeva per il rigetto della domanda poichè non risultava che il (Omissis) fosse stato esposto all'agente patogeno in concentrazioni superiori rispetto ai limiti di cui al Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, articolo 24.

Il Tribunale, all'esito della disposta consulenza tecnica ambientale e della espletata istruttoria testimoniale, condannava l'INPS a rivalutare, per il coefficiente pari ad 1,5, il patrimonio contributivo accreditato al (Omissis) per il periodo compreso dal 1 luglio 1982 al 1 settembre 1993.

La Corte d'appello di Perugia, su impugnazione dell'Istituto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rilevato che quest'ultima era affetta da ultrapetizione nella parte in cui aveva esteso il beneficio sino al 1 settembre 1993, dichiarava che il (Omissis) era stato esposto all'amianto dal 1 luglio 1982 al 31 dicembre 1992, così come richiesto.

Diritto



Con unico motivo l'INPS, denunciando la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, si duole che il Giudice dell'Appello "non avrebbe esaminato, nè quindi deciso, il quinto motivo di gravame, a mezzo del quale la difesa dell'Ente aveva lamentato che il Tribunale avesse immotivatamente privilegiato - nel determinare il periodo di effettiva esposizione personale e qualificata all'amianto - le deposizioni di un testimone anzichè le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, a mente delle quali non sarebbe stato integrato il decennio di assoggettamento all'amianto in misura superiore a 100 fibre per litro".

Il motivo dell'INPS non ha pregio giuridico in quanto si fonda su un argomento che la Corte d'Appello di Perugia ha correttamente ritenuto superato, in maniera implicita ma non per questo poco chiara, a cagione del condiviso ragionamento del Giudice di primo grado, svolto alla luce della dettagliata deposizione del teste (Omissis), D'altra parte, la ctu, costituendo un semplice ausilio tecnico del Magistrato, non vincola affatto lo stesso Giudicante a recepirne le valutazioni, ove le stesse non siano adeguatamente motivate.

A ciò è, comunque, preliminare l'eccezione sollevata dal (Omissis) nel controricorso con cui si deduce l'inammissibilità del ricorso, notificato il 10 luglio 2010, per mancata notificazione dello stesso entro il termine di giorni sessanta, previsto dall'articolo 325 c.p.c., dalla notificazione della sentenza della Corte d'appello di Perugia perfezionatasi in data 21 settembre 2009. Per quanto precede, il ricorso, va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.



P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'INPS al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 30,00, oltre euro 1.000,00 ed oltre accessori di legge.