Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva

 

Alle Direzioni regionali e territoriali del lavoro

LORO SEDI

e p.c. al Segretario generale

SEDE

Al Ministero della Salute

Alla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni
Via della Stamperia, 8
00187 Roma

All’INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a sostegno del reddito
Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma

LETTERA CIRCOLARE

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza – Roma, 29 /03/2012
Prot. 32/0007247/14.01.05.01


Oggetto: art. 15 D.L. n. 5/2012 - interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze - rilascio autorizzazioni.

Si fa riferimento alla novella legislativa introdotta dall’art. 15 del D.L. n. 5/2012 che, modificando l'art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001, ha assegnato alle AA.SS.LL. la competenza ad emanare i provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro nel caso di "gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza".

La modifica legislativa, in vigore dal 1° aprile p.v., prevede che le Aziende Sanitarie Locali, a partire da tale data, autorizzino l'astensione dal lavoro "con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

Considerato che, nonostante l'approssimarsi della data individuata dal Legislatore per il passaggio delle competenze tra le Direzioni territoriali del lavoro e le AA.SS.LL, la Conferenza Stato-Regioni non è ancora stata indetta, vari Uffici territoriali hanno comunicato alle scriventi Direzioni generali di essere pronti ad attivare, in maniera diversa, forme di collaborazione con le corrispondenti AA.SS.LL., al fine di non lasciare senza tutela le lavoratrici che, successivamente al 31 marzo p.v., si trovassero nella necessità di ottenere tempestivamente il provvedimento di astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio.

Ciò posto, giusto il principio di continuità dell'azione amministrativa e al fine di assicurare l'espletamento del servizio, che riveste fondamentale importanza in quanto volto a tutelare la salute delle donne gestanti, si ritiene opportuno rimettersi, in via transitoria, alle iniziative collaborative maturate a livello territoriale con le Aziende Sanitarie Locali e si sollecitano gli Uffici a concludere tali intese, ove richiesti, nell'ambito di una leale collaborazione istituzionale, per consentire, nei tempi dovuti, l'emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata.

Resta fermo che, nelle more della definizione delle intese di cui sopra, non vi potrà essere una interruzione del servizio in questione.

Quanto sopra nei limiti ed in attesa della convocazione, da parte delle Regioni, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in cui saranno definite, ai sensi del novellato art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte delle AA.SS.LL..