Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 marzo 2012, n. 4421 - Maggiorazione contributiva prevista dalla L. 257/92 per i lavoratori esposti all'amianto per oltre dieci anni





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RI. AL. , VA. NI. , PR. SE. , giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Pe. Lu. , elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato PA. MA. NA. , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZA. EL. , giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 424/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/11/2009 R.G.N. 469/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2012 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l'Avvocato PA. AN. per delega RI. AL. ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

 



1. Con sentenza del 10 marzo 2009 il Tribunale di Treviso dichiarava inammissibile, per intervenuta decadenza dall'azione giudiziale, la domanda di Pe.Lu. diretta ad ottenere dall'INPS la maggiorazione contributiva prevista dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, per i lavoratori esposti all'amianto per oltre dieci anni.

2. La decisione veniva riformata dalla Corte d'appello di Venezia, che - con la sentenza indicata in epigrafe - accoglieva il gravame dell'assicurato rilevando che: a) non si era verificata alcuna decadenza; b) dalle prove acquisite in giudizio era risultata l'esposizione al rischio dell'amianto per oltre dieci anni, e cioè per il periodo dal 1978 al 1980 in cui il Pe. aveva lavorato come motorista per la ditta Gu. s.a.s. e per il successivo periodo - dal 1980 alla proposizione della domanda - in cui lo stesso aveva lavorato per le Fe. de. St. ; c) non si era formato alcun giudicato, come invece sostenuto dall'INPS, in relazione alla precedente sentenza del Tribunale di Treviso n. 10 del 2005, che aveva respinto la domanda in relazione al solo periodo di lavoro presso le Fe. de. St. .

3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione, illustrato con memoria. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

Diritto



Con il motivo di ricorso l'Istituto, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c., sostiene che, essendo passata in giudicato la prima sentenza del Tribunale di Treviso di rigetto nel merito della domanda dei benefici pensionistici di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13 era preclusa la successiva domanda fondata su periodi di lavoro in parte coincidenti e in parte anteriori rispetto a quelli dedotti con la prima domanda.

2. Di tale deduzione il resistente eccepisce la inammissibilità, in ragione della sua mancata proposizione nel giudizio di merito e della susseguente improponibilità in questa sede.

L'eccezione va disattesa.

Il giudicato esterno - cioè l'accertamento sulla eadem res litigiosa compiuto in altro giudizio fra le stesse parti - può interferire nel processo mediante l'eccezione della parte interessata o mediante il rilievo d'ufficio del giudice.

Dal punto di vista del giudice di legittimità, occorre distinguere se il giudicato esterno sia intervenuto prima o dopo la conclusione del giudizio d'appello (o nell'unico grado del giudizio di merito). Infatti, in base al disposto dell'articolo 895 c.p.c., n. 5, la sentenza può essere impugnata per revocazione se è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione (o comunque sulla questione rilevata d'ufficio).

Da ciò si desume che il giudicato esterno intervenuto nella pendenza del giudizio di merito, ed eccepito o rilevato in quel giudizio, può essere dedotto nel giudizio di legittimità per impugnare la statuizione del giudice che abbia pronunciato su di esso.

Nella specie, la sentenza della Corte d'appello di Venezia ha esplicitamente accertato l'esistenza e i contenuti del giudicato, escludendone un effetto preclusivo rispetto alla successiva domanda; quest'ultima statuizione, perciò, è ammissibilmente censurata dall'Istituto in questa sede.

3. Il motivo è fondato.

Il giudicato si forma in relazione ad ogni accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della domanda; e quindi caso riguarda ogni fatto costitutivo della pretesa dedotta in giudizio.

Nel caso di specie, il fatto costitutivo del diritto al beneficio contributivo previsto dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, si identifica con la durata ultradecennale di un'attività lavorativa svolta in un luogo di lavoro in cui ora presento l'amianto e con la conseguente esposizione del lavoratore al rischio di ammalarsi a causa della inspirazione di fibre di amianto presenti nell'aria oltre una misura fissata dalla legge. Questo presupposto è stato escluso dalla precedente sentenza del Tribunale di Treviso - come risulta dalla stessa decisione qui impugnata - e il relativo accertamento, passato in giudicato, preclude una statuizione che si fondi su un accertamento diverso. Nè rileva che la seconda domanda si fondasse su un ulteriore periodo di esposizione all'amianto, da aggiungere a quello già dedotto e preso in esame nel primo giudizio, poichè si tratta di un periodo addirittura precedente (dal 1973 al 1980) che l'assicurato ben avrebbe potuto, e dovuto, allegare in quel giudizio (e non in quello successivo).

4. Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata.

5. La causa può essere decisa nel merito, non essendovi necessità di altri accertamenti, con il rigetto della domanda attorea. Si compensano le spese dell'intero processo in ragione della natura della controversia e della particolarità della fattispecie.



P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell'intero processo.