Cassazione Civile, Sez. 6, 22 marzo 2012, n. 4650 - Accredito contributivo


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 27129/2010 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RI. Ma. , AN. PA. , CL. PU. , giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

UR. FR. , CO. CA. , SA. AN. , RU. EM. , FA. LU. NI. , CO. RO. , SA. LU. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 674/2009 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA del 28/10/09, depositata il 09/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

udito l'Avvocato Ri. Ma. difensore del ricorrente che aderisce alla relazione;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARCI che nulla osserva.

FattoDiritto



Ritenuto che è stata depositata relazione in cancelleria ex articolo 380 bis c.p.c., regolarmente comunicata al P. G. e notificata alle parti, avente il seguente contenuto:

"Il Consigliere relatore osserva quanto segue.

La Corte d'Appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 674 del 2009, nell'accogliere il ricorso proposto da Co. Ro. , Ru. Em. , Ur. Fr. , Sa. An. , Sa. Lu. , Co. Ca. , Fa. Lu. Ni. nei confronti dell'INPS, ed accertare il diritto degli stessi all'accredito contributivo, Legge n. 257 del 1992, ex articolo 13, comma 8, ed al ricalcolo della pensione tenendo conto del suddetto accredito, con conseguente condanna dell'INPS in merito, stabiliva la decorrenza dalla data di presentazione della domanda oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre l'INPS prospettando due motivi di ricorso.

Con il primo motivo si lamenta la violazione della Legge n. 412 del 1991, articolo 16 e della Legge n. 533 del 1973, articolo 7, per non essersi prevista la decorrenza degli accessori solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla data della presentazione della domanda amministrativa di rivalutazione della contribuzione.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione della Legge n. 412 del 1991, articolo 16, per non essersi escluso il cumulo di interessi e rivalutazione.

Gli intimati non hanno svolto difese.

I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Innanzitutto, poichè il beneficio della maggiorazione del periodo contributivo per esposizione ultradecennale all'amianto presuppone la relativa domanda dell'interessato, in tema di accessori per la ritardata corresponsione del consequenziale incremento della pensione trova necessariamente applicazione la regola - valorizzata da Corte Cost. n. 156 del 1991 sulla rivalutazione dei crediti previdenziali e poi espressamente recepita quanto agli interessi dalla Legge n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6, secondo cui gli accessori previsti dalla legge per la ritardata erogazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali sono dovuti con computo solo a partire dal decorso del termine di 120 giorni riconosciuto all'organo competente per provvedere sulla domanda (c.d. spatium deliberandi), a norma della Legge n. 533 del 1973, articolo 7 (cfr., Cass., ord. n. 506 del 2009; sentenza n. 5071/2002).

In secondo luogo, perchè deve sicuramente farsi applicazione, ratione temporis, della regola, posta dalla Legge n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6, secondo cui per i crediti previdenziali non è ammesso il cumulo di interessi e rivalutazione.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai fini dell'applicazione degli esposti principi di cui ai precedenti due paragrafi con condanna dell'Inps a corrispondere gli accessori con computo solo dopo il decorso di 120 giorni dalla domanda amministrativa e senza cumulo di interessi e rivalutazione, a norma della Legge n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6 (citata Cass., ord. n. 506 del 2009)".

Considerato che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione che precede, il ricorso deve essere accolto, cassa la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta e decidendo nel merito condanna l'INPS a corrispondere la maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dal 120 giorno dalla domanda amministrativa. Le spese sono compensate in quanto la non corretta statuizione della sentenza oggetto del presente ricorso non era determinata dal comportamento delle parti.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito condanna l'INPS a corrispondere la maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dal 120 giorno dalla domanda amministrativa Spese compensate.