Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 22 marzo 2012, n. 4652 - Eziologia professionale del linfoma non Hodgkin


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 27552/2010 proposto da:

SA. LO. (Omissis), LA. VO. CH. (Omissis), SA. AN. (Omissis), nella qualità di eredi del sig. Sa. Ro. , elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato LO. DU. AN. , rappresentati e difesi dagli avvocati GA. Gu. , OR. AL. giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato LA. PE. Lu. , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RO. LU. giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1429/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 19/2/2009, depositata il 14/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

FattoDiritto



Ritenuto che è stata depositata relazione in cancelleria ex articolo 380 bis c.p.c., regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti, avente il seguente contenuto:

"Il Consigliere relatore osserva quanto segue.

La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 1429 del 2009, rigettava l'appello proposto da La. Vo. Ch. , Sa. Lo. e Sa. An. , quali eredi di Sa. Ro. , avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina n. 2072 del 2006, che aveva respinto la domanda originariamente avanzata dal dante causa, deceduto nel corso del giudizio di primo grado e proseguita dai suddetti eredi, per ottenere il riconoscimento della eziologia professionale della malattia da cui era affetto (linfoma).

Per la cassazione della suddetta sentenza ricorrono La. Vo. Ch. , Sa. Lo. e Sa. An. , quali eredi di Sa. Ro. , prospettando quale vizio della decisione l'acritica adesione alla CTU che presentava errori nella ricostruzione del fatto sotto il profilo anamnestico, sia inesattezze diagnostiche e scientifiche, non teneva aveva valutato tutti gli agenti tossici cui era stato esposto il Ro. .

Resiste con controricorso l'INAIL.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass., ordinanza n. 22707 del 2010), qualora il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie affinchè sia denunciabile in cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza, è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, le quali si risolvono in una inammissibile critica del convincimento del giudizio.

Tanto si verifica nella specie, dovendosi sottolineare quanto segue.

La Corte d'Appello faceva proprie le risultanze della CTU, espletata sulla base della documentazione in atti e di quella prodotta dagli eredi in sede di operazioni peritali e tenuta in debito conto l'anamnesi patologica remota e lavorativa, in quanto frutto di completi e rigorosi accertamenti sul piano medico-scientifico, coerenti con le risultanze delle indagini svolte, e sorrette da congrua, adeguata motivazione, immune da vizi logici, anche considerato che nessuna contestazione è stata mossa dagli appellanti all'elaborato peritale.

La Corte d'Appello, quindi, con motivazione congrua, richiamava, in particolare, la CTU nelle seguenti affermazioni: "Il Sig. Sa. Ro. risultava affetto dall'anno 1991 da linfoma non Hodgkin per cui è stato più volte ricoverato presso l'Ospedale...e sottoposto a vari cicli periodici di chemioterapia. Il decesso avveniva in data (Omissis)... Per linfoma non Hodgkin si intende una neoplasia a carico dei tessuto linfatico di etiologia sconosciuta, imputabile ad anomalie genetiche, alterazioni immunologiche, a fattori virali, fisici e chimici. Nel corso degli anni il periziando è stato esposto all'azione di varie sostanze chimiche presenti nel luogo di lavoro, indicate nell'apposito elenco, rappresentate da acidi, basi, solventi e cianuri non risultando concentrazioni elevate, capaci di provocare nel tempo irritazioni delle vie respiratorie, ma comunque non dotate di potere cancerogeno. Anche l'assorbimento delle radiazioni ionizzanti, limitato alla cute delle mani e non all'intero corpo, è risultato di entità trascurabile come si evince dalla scheda dosimetrica personale compilata dall'anno 1981 all'anno 1990, da cui non risulta il superamento della DMA (dose massima ammissibile) oltre la quale si possono verificare danni per la salute, pari a 60 Rem/anno per le radiazioni Beta e pari a 18 Rem/anno per le radiazioni X. Inoltre le visite mediche per la radioprotezione eseguite dall'anno 1984 all'anno 1990 non hanno evidenziato alterazioni significative di rilievo. Il libretto sanitario di rischio compilato...in data 15/10/90 ha confermato l'idoneità fisica all'impiego presso la Mi. . La dose di esposizione alle radiazioni ionizzanti alle mani di tipo Beta e di tipo X nell'attività lavorativa, che si svolgeva per otto ore ai giorno, è stata di lieve entità, tale da non avere potuto determinare la malattia del linfoma non Hodgkin... Appare, dunque, chiaro che non esistono elementi certi, allo stato attuale, che possano rappresentare i presupposti necessari connessi ai rischi lavorativi per il riconoscimento di malattia professionale.

Dalle stesse si rileva come la Corte d'Appello, in conformità ai principi sopra richiamati, abbia fatto proprie risultanze che tenevano conto del complesso quadro fattuale e medico della fattispecie".

Considerato che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione che precede e che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con esonero della parte soccombente dalle spese ai sensi dell'articolo 152 c.p.c., nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 269 del 2003, applicabile ratione temporis alla presente controversia.



P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.