Categoria: Cassazione civile
Visite: 11885

Cassazione Civile, Sez. 6, 22 marzo 2012, n. 4653 - Autoferrotranviere e malattie professionali tabellate


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 28737/2010 proposto da:

IE. SA. (Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato DA. CU. , rappresentato e difeso dall'avvocato AG. Gi. giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato LA. PE. Lu. , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FA. EM. giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 947/2010 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA del 25/05/2010, depositata l'11/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

FattoDiritto



Ritenuto che è stata depositata relazione in cancelleria ex articolo 380 bis c.p.c., regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti, avente il seguente contenuto:

"Il Consigliere relatore osserva quanto segue.

La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 947/2010 depositata il 15 ottobre 2010, accoglieva l'appello proposto dall'INAIL avverso la sentenza n. 1730 del 3 giugno 2005 del giudice del lavoro di Locri e rigettava la domanda con la quale Ie. Sa. aveva chiesto il riconoscimento di malattia professionale.

Quest'ultimo aveva adito l'A.G. premettendo di lavorare come autoferrotranviere e di essere affetto da lombo sciatalgia sinistra da ernia discale L4-L5 con deficit funzionale del busto e della gamba.

Per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado di appello ricorre lo Ie. , prospettando due motivi di ricorso.

Resiste con controricorso l'INAIL.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'articolo 2967 c.c.. Ed infatti esso ricorrente non aveva solo dedotto le mansioni svolte ma aveva anche prodotto documentazione attestante tale attività, mentre l'INAIL si limitava a eccepire la mancata esposizione a rischio. Il CTU nominato in primo grado, peraltro, accertava la patologia ed esprimeva il proprio giudizio in ordine all'esistenza del nesso eziologico.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione del decreto n. 38 del 2000 e del Decreto Ministeriale 9 aprile 2008.

Con il Decreto Ministeriale 9 aprile 2008, infatti, la patologia in questione è stata inserita al n. 77 della tabella allegata al Decreto Ministeriale, circostanza su cui vi era omissione di pronuncia.

I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Il ricorso è manifestamente inammissibile.

Entrambe le censure non colgono la ratio decidendi della sentenza in esame.

Ed infatti, la Corte d'Appello non ha basato la propria statuizione sulla circostanza che la malattia in questione rientrasse o meno tra quelle tabellate, ma sulla mancanza di indicazioni circa le mansioni di autoferrotranviere svolte - circostanza, peraltro contestata genericamente e senza riferimento specifico agli atti processuali dall'odierno ricorrente - necessarie ai fini della verifica della idoneità delle stesse alla causazione della malattia.

La Corte d'Appello, con congrua e logica motivazione, che non lede le disposizioni invocate, così come ha statuito sul problema della tabulazione della malattia, ritenendolo non rilevante nella fattispecie in esame per le ragioni sopra richiamate, ha preso in esame le risultanze della CTU espletata in primo grado, ma ha rilevato come il consulente si fosse limitato a valutazioni generiche in ordine alla eziopatogenesi, dicendo che "è possibile che tale attività predisponga il lavoratore a continui microtraumi diretti e concorrenti sull'apparato", aggiungendo che nel caso di specie verrebbero rispettati tutti i criteri di accertamento della causalità, ma solo sulla premessa che quella che il consulente stesso ritiene una mera "possibilità" in realtà sia una certezza, ciò che di contro non può affatto dirsi. Ha affermato, quindi, che tale difetto, inficiava l'attendibilità della CTU, nè potrebbe disporsi nuova CTU in ragione delle genericità delle deduzioni dello stesso in primo grado".

Ie. Sa. ha depositato memoria con la quale si riportava al ricorso chidendone l'accoglimento, ritenendo di non condividere le conclusioni del relatore, in quanto non sussistenti le ragioni di inammissibilità.

Considerato che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione che precede, che non risultano inficiate dalle prospettazioni difensive esposte dal Ie. nella suddetta memoria, che non aggiungono argomenti a quanto dedotto nell'atto di impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla spese ai sensi dell'articolo 152 c.p.c., nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 269 del 2003, applicabile ratione temporis alla presente controversia.



P.Q.M.



La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.