Decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della l. 3 aprile 1997, n. 94
 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1997


Articolo 2
Costituzione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unificazione delle funzioni e definizioni.
 

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, è costituito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel quale sono unificate e riordinate le funzioni già attribuite dall'ordinamento ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, contestualmente soppressi, nonché i relativi uffici, il personale e le risorse finanziarie e strumentali, secondo le disposizioni del presente decreto legislativo e dei regolamenti di attuazione previsti dall'articolo 7, comma 3, della citata legge 3 aprile 1997, n. 94.


2. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e degli altri uffici dirigenziali, delle relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, sono stabiliti con regolamenti ovvero con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. La ridefinizione degli organici è effettuata in modo da assicurare l'invarianza della spesa di personale. I regolamenti prevedono la graduale soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale, articolato in aree dipartimentali. Fino all'istituzione del ruolo unico, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità fra i diversi dipartimenti, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia.


3. Nell'ambito del presente decreto legislativo sono adottate le seguenti definizioni:

a) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) Ministro: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


(Secondo comma così modificato dall'art. 1, L. 25 giugno 1999, n. 208)
 

Articolo 7
Disposizioni sugli uffici locali e sulle ragionerie.
 

1. Le funzioni del Ministero sono svolte in sede locale da Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


2. Le Ragionerie centrali costituite presso i Ministeri assumono la denominazione di "Uffici centrali del bilancio" ed esercitano le funzioni individuate con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, gli atti dai quali derivi un obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato acquistano efficacia. I regolamenti prevedono procedure semplificate per verifiche della legalità della spesa, senza effetti impeditivi sull'efficacia degli atti.


3. Le ragionerie regionali sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base più ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale operante presso il dipartimento provinciale avente sede nel capoluogo di regione, anche mediante l'utilizzazione del personale delle soppresse ragionerie regionali. Alla predetta ragioneria provinciale sono attribuite le funzioni del Ministero, da esercitarsi in sede locale, in materia di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché, a richiesta e d'intesa con le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, funzioni di collaborazione e di supporto ai predetti soggetti ed enti nelle stesse materie, secondo modalità e programmi stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.