Tipologia: CCNL
Data firma: 31 gennaio 1957
Validità: 01.01.1957 - 31.12.1958
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi - Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini - Cgil, Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini / Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica e Affini - Cisl, Unione Italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro Ceramica ed Abrasivi - Uil e Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica
Settori: Chimici, Ceramica, ecc., Industria, Operai

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti e visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 6. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Apprendistato.
Art. 9. - Istruzione professionale.
Art. 10. - Donne adibite a mansioni maschili.
Art. 11. - Passaggio di mansioni e di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 13. - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 14. - Recuperi.
Art. 15. - Riduzione di lavoro e turni.
Art. 16. - Commissioni interne.
Art. 17. - Regolamento interno.
Art. 18. - Assenze.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Festività.
Art. 21. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 22. - Congedo matrimoniale.
Art. 23. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 24. - Trasferte.
Art. 25. - Trasferimenti.
Art. 26. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 27. - Deposito cauzionale.
Art. 28. - Conteggio paga.
Art. 29. - Forma di prestazione del lavoro e sua retribuzione.
Art. 30. - Utensili e materiali e loro conservazione.
Art. 31. - Trattenute per risarcimento di danni.
Art. 32. - Igiene del lavoro.
Art. 33. - Prevenzione delle malattie professionali.
Art. 34. - Somministrazioni speciali.
Art. 35. - Abiti da lavoro.
Art. 36. - Mense aziendali.
Art. 37. - Indennità di zona malarica.
Art. 38. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 39. - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche.
Art. 40. - Gratifica natalizia.
Art. 41. - Premio di anzianità.
Art. 42. - Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni.
Art. 43. - Licenziamenti per mancanze.
Art. 44. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 45. - Indennità di licenziamento.
Art. 46. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 47. - Indennità in caso di morte.
Art. 48. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 49. - Certificato di lavoro.
Art. 50. - Calcolo indennità.
Art. 51. - Trapasso - Trasformazione Cessazione e fallimento di azienda.
Art. 52. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 53. - Reclami e controversie.
Art. 54. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 55. - Disposizioni finali.
Art. 56. - Decorrenza e durata del contratto.
Accordo per le qualifiche degli operai dell’industria della ceramica, 9 marzo 1956

Contratto collettivo nazionale normativo di lavoro per gli operai, 31 gennaio 1957

Addì 31 gennaio 1957 in Milano, presso la Sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell’industria Italiana tra l’Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, rappresentata dal Presidente [...], assistito dal [...] Segretario dell’Associazione stessa, come da mandato ricevuto dai seguenti Settori dell’Associazione:
- Settore: «Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e steatite»
- Settore: «Terraglia forte e terraglia dolce»
- Settore: «Piastrelle di grès ceramica»
- Settore: «Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo»
- Settore: «Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay»
- Settore: «Grès ceramico»
- Settore: «Ceramiche d’arte»
- Settore: «Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte»;
con l’intervento in rappresentanza delle aziende industriali , dei seguenti Signori[...] e [...] dell’Associazione Industriale Lombarda, [...] dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Forlì, [...] dell’Unione Industriale di Cuneo, [...] dell’Associazione Industriali della Provincia di Varese, [...] dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Cremona, [...] dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Genova, [...] dell’Unione Industriali della Provincia di Torino con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini [...], con l’intervento della Delegazione dei lavoratori [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini [...] e il Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica e Affini [...], con la partecipazione dei rappresentanti del Sindacato provinciale di categoria di Milano, Bergamo, Genova, Reggio Emilia, Savona, Varese, Venezia e Vercelli, con l’intervento della Delegazione dei lavoratori [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...] e la Unione Italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro Ceramica ed Abrasivi [...], con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro [...]
Addì 31 gennaio 1957 in Milano, presso la Sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell’industria Italiana tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, rappresentata dal Presidente [...], assistito dal [...] Segretario dell’Associazione stessa, come da mandato ricevuto dai seguenti Settori dell’Associazione:
- Settore: «Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e steatite»
- Settore: «Terraglia forte e terraglia dolce»
- Settore: «Piastrelle di grès ceramico»
- Settore: «Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo»
- Settore: «Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di flre-clay»
- Settore: «Grès ceramico»
- Settore: «Ceramiche d’arte»
- Settore: «Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte»;
con l’intervento in rappresentanza delle aziende industriali, dei seguenti Signori [...] e [...] dell’Associazione Industriale Lombarda, [...] dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Forlì, [...] dell’Unione Industriale di Cuneo, [...] dell’Associazione Industriali della Provincia di Varese, [...] dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Cremona, [...] dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Genova, [...] dell’Unione Industriali della Provincia di Torino con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica [...]
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale normativo di lavoro a valere per gli operai addetti alle industrie dei Settori sopra elencati.

Art. 1. - Assunzione.
[...]
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 2. - Documenti e visita medica.
[...]
Ferme restando le disposizioni di legge circa l’obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per gli operai per i quali ciò è prescritto, l’operaio, prima dell’assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.

Art. 4. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella fissata per legge, con un massimo di otto ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le eccezioni di legge e quella per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Art. 5. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le dieci ore giornaliere.
Tale limitazione non riguarda i custodi ed i portieri aventi alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le disposizioni di legge.
[...]

Art. 7. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente in domenica salvo le eccezioni previste dalla legge.
Per il personale a cui si applicano le suddette eccezioni previste dalla legge, per il personale di attesa o custodia, e per quello adibito a turni avvicendati il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà «riposo compensativo». In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l’azienda dovrà preavvisarne l’operaio possibilmente quarantotto ore prima; in mancanza di preavviso nel termine di almeno ventiquattro ore, l’operaio che presterà la sua opera nella giornata di riposo compensativo avrà diritto ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 8. - Apprendistato.
Per quanto concerne la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge.
Il periodo di apprendistato viene fissato in un massimo di 4 anni per il settore della ceramica d’arte ed in un massimo di 3 anni per gli altri settori.
Tale durata sarà ridotta di un anno per coloro che abbiano seguito con profitto ed esito favorevole scuole o corsi di formazione professionale comunque riconosciuti da Ente pubblico.
[...]

Art. 9. - Istruzione professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Iniziative interaziendali atte ad istituire scuole professionali dovranno avere il massimo appoggio.

Art. 10. - Donne adibite a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere dei lavori che normalmente nell’azienda sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta, per il tempo per il quale vi restano adibite, la paga contrattuale prevista per l’uomo per il lavoro ad economia.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopraddetta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di un’eguale tariffa.

Art. 11. - Passaggio di mansioni e di categoria e cumulo di mansioni.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria con le modalità di cui appresso.
[...]

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l’orario normale di cui all’art. 4 (orario di lavoro) e all’art. 5 (addetti ai lavori discontinui) del presente Contratto.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
[...]
L’operaio non potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[...]
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 14. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l’interruzione. 

Art. 16. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni Interne e dei delegati d’impresa sono quelli previsti dai vigenti accordi interconfederali.

Art. 17. - Regolamento interno.
Là dove esista, o fosse in seguito redatto dall’azienda un regola-mento interno, lo stesso non potrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni Interne; dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposte in luogo chiaramente visibile.

Art. 19. - Ferie.
[...]
Non è consentita la rinuncia e la non concessione delle ferie. Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, l’operaio non possa godere dell’intero periodo di ferie, è ammessa la sostituzione del godimento delle stesse con una indennità sostitutiva pari alla retribuzione giornaliera di fatto.
[...]

Art. 23. - Trattamento in caso di maternità.
Per la tutela fisica ed economica dell’operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Art. 29. - Forma di prestazione del lavoro e sua retribuzione.
La prestazione del lavoro è effettuata ad economia oppure a cottimo.
L’operaio è retribuito ad economia o con una delle seguenti altre forme:
а) a cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di incentivo;
determinate in relazione alle possibilità tecniche ed all’incremento della produzione.
[...]
Le condizioni che danno luogo ai sistemi di retribuzione a cottimo sono quelle indicate nell’art. 2100 del Codice Civile.
[...]

Art. 30. - Utensili e materiali e loro conservazione.
L’operaio riceverà dal suo capo tutti gli utensili e il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni cd è responsabile della manutenzione degli stessi.
Egli rilascerà ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione.
L’operaio è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia Esso risponderà, in conseguenza, mediante trattenuta sul salario, delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso e logorio, sempreché siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili.
L’operaio non potrà portare modifiche agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del capo.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla Direzione di rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.

Art. 32. - Igiene del lavoro.
Per quanto riguarda l’igiene del lavoro si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 33. - Prevenzione delle malattie professionali.
Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radio- grafici aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.

Art. 35. - Abiti da lavoro.
Fermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l’azienda fornirà agli operai interessati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia, zoccoli) concorrendo nella spesa in ragione del 90 %.
In via di principio l’assegnazione dell’indumento da lavoro non potrà avvenire che una volta all’anno dietro presentazione dell’indumento deteriorato.
Qualora l’azienda intenda far adottare agli operai una speciale tenuta di lavoro o divisa, dovrà fornirla gratuitamente.
Nell’eventualità che, fuori dei casi previsti dai precedenti comma, l’operaio faccia richiesta di un indumento da operare durante il lavoro, l’azienda, in relazione alle mansioni svolte dall’operaio, ne favorirà l’acquisto con facilitazioni di pagamento.

Art. 36. - Mense aziendali.
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che per le mense aziendali o indennità sostitutiva saranno mantenute le situazioni esistenti, senza escludere la possibilità di esame locale o aziendale della materia.

Art. 37. - Indennità di zona malarica.
Agli operai assunti per località non malarica che, per ragioni di lavoro, vengano inviati in trasferta o trasferiti in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi fra le rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 42. - Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni.
Le infrazioni dell’operaio alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) multa fino ad un massimo di tre ore di paga più contingenza;
3) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
4) licenziamento ai sensi dell’art. 43
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell’operaio debbono essere portati a conoscenza dell’interessato.
Multe e sospensioni. - Ricade sotto il provvedimento delle multe e sospensioni l’operaio che:
a) non si presenti al lavoro, come previsto dall’art. 18 (Assenze dal lavoro) o abbandoni il proprio posto di lavoro, senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione o negligenza al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso;
g) si presenti o si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
h) trasgredisca in qualsiasi altro modo, all’osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell’azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in taluna delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[...]

Art. 43. - Licenziamenti per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggior rilievo ai quelle contemplate nell’art. 42 (Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nella infrazioni di cui sopra:
[...]
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto f) della seguente lettera B):
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda o di lavorazione;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 42 (Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni), quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nel periodo di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio, nell’interno dello stabilimento, senza l’autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso;
g) introduzione di persone estranee nello stabilimento senza regolare permesso.
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione, con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[...]
b) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento od al materiale di lavorazione;
[...]
d) insubordinazione grave verso i superiori;
[...]
f) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.

Art. 53. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto fra le parti interessate per eventuali reclami sull’applicazione del presente Contratto, le controversie individuali o plurime o collettive aziendali di applicazione contrattuale saranno risolte possibilmente in prima istanza fra le Direzioni e le Commissioni interne ai sensi del vigente accordo interconfederale sui compiti delle Commissioni interne.
In mancanza di accordo saranno esaminate dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali territoriali.
Qualsiasi controversia sull’interpretazione del presente Contratto sarà esaminata dalle competenti Organizzazioni nazionali.

Art. 54. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo o revisione in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, per quanto riguarda le norme generali e regolamentari del presente contratto, deve essere concluso esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria degli industriali e dei lavoratori.