Tipologia: CCNL
Data firma: 4 luglio 1962
Validità: 01.06.1962 - 31.05.1964
Parti: Fnamgav e Fidag-Cgil, Federgas/Acqua-Cisl, Uilsp-Uil
Settori: Servizi, Aziende gas municipalizzate

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Art. 2. - Assunzione del personale.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Assunzione a termine.
Art. 5. - Appalti.
Art. 6. - Servizio militare.
Art. 7. - Anzianità.
Art. 8. - Benemerenze nazionali.
Art. 9. - Durata settimanale del lavoro.
Art. 10. - Orario giornaliero di lavoro.
Art. 11. - Categorie delle aziende.
Art. 12. - Classificazione dei lavoratori in categorie.
Art. 13. - Retribuzione e sue definizioni.
Art. 14. - Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria.
Art. 15. - Retribuzione base minima e sue variazioni.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Quattordicesima mensilità.
Art. 19. - Lavoro notturno - Lavoro straordinario feriale e notturno.
Art. 20. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 21. - Lavoro festivo.
Art. 22. - Assenze e permessi.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Aspettativa.
Art. 25. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 26. - Mutamento di mansioni.
Art. 27. - Somministrazioni in natura.
1. - Gas c coke
2. - Massa vestiario
3. - Indumenti per il servizio
4. - Gas e coke per i pensionati
Art. 28. - Mense aziendali.
Art. 29. - Provvidenze varie.
a) Corsi professionali
b) Istruzione figli
c) Prestiti
d) Alloggio
e) Latte
f) Bevande dissetanti
Art. 30. - Indennità varie.
a) Indennità per maneggio di denaro
b) Indennità mezzo di trasporto
c) Indennità di trasferta
d) Rimborso spese per testimonianze
e) Indennità fuochisti
f) Indennità macchine elettriche fatturatrici
Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 32. - Assicurazione infortuni.
Art. 33. - Trattamento di malattia e convalescenza.
Art. 34. - Assistenza di malattia.
Art. 35. - Tutela della maternità.
Art. 36. - Estinzione del rapporto di lavoro.
Art. 37. - Certificato di lavoro.
Art. 38. - Preavviso.
Art. 39. - Indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 40. - Trattamento di fine lavoro.
Art. 41. - Pensione.
Art. 42. - Indennità di anzianità.
Art. 43. - Cessione, trasformazione o fusione dell’azienda.
Art. 44. - Condizioni di miglior favore.
Art. 45. - Commissioni interne e quote sindacali dei lavoratori.
Art. 46. - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 47. - Norme transitorie e di attuazione.
1) Deroga dell’applicazione del contratto per aziende di 4ª categoria (art. 1).

2) Personale addetto alla pulizia o alla mensa (art. 1).
3) Appalti (art. 5).
4) Durata del lavoro (art. 9).
5) Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria (art. 14).
6) Aumenti per anzianità regressa (art. 16).
7) Giorni festivi e riposo settimanale (art. 20).
8) Ferie (art. 23).
9) Somministrazioni in natura - gas (art. 27).
10) Indennità sostitutiva della mensa (art. 28).
11) Pensionati ante 1946 (art. 41).
Allegato A - Art. 13 - Tabelle delle retribuzioni base minime valide dal 1° giugno 1962
Allegato B - Art. 34 - Modalità e limiti per l’assistenza di malattia
Allegato C - Procedimento per il licenziamento nei casi di cui al 2° comma dell’art. 36 CCNL
Allegato D - Fondo di integrazione ai trattamenti di previdenza per i dipendenti delle aziende municipalizzate gas (Premungas)
Accordo interfederale modificazioni del CCNL 4 luglio 1962 per i dipendenti delle aziende municipalizzate del gas, 3 ottobre 1962

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende municipalizzate del gas, 4 luglio 1962
Accordo interfederale


Addì, 4 luglio 1962, in Roma tra la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie [...], la Federazione Italiana, Dipendenti Aziende Gas (Fidag), aderente alla Cgil [...], la Federazione Italiana Lavoratori Gas, Acquedotti (Federgas-Acqua), aderente alla Cisl [...], la Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (Uilsp), aderente alla Uil [...], è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Il presente contratto collettivo disciplina 1 rapporti di lavoro fra le aziende municipalizzate d’Italia erogatrici di qualunque gas ed i loro dipendenti ad eccezione dei dirigenti.
Il presente contratto si applica anche ai lavoratori del servizio gas delle aziende che gestiscono più servizi, salvo il caso che tra aziende ed Organizzazioni dei lavoratori sia stata pattuita l’applicazione di un diverso contratto collettivo di lavoro.
Per la sua applicazione il contratto di lavoro dovrà essere sottoposto all’approvazione degli organi comunali e delle autorità tutorie competenti.

Art. 2. - Assunzione del personale.
[...]
Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli vengono richiamate le norme di legge.
A tutti gli effetti del presente contratto si intende per dipendente «effettivo» il lavoratore che non sia stato assunto con contratto a termine e che abbia superato il periodo di prova.

Art. 4. - Assunzione a termine.
Le aziende, per far fronte a necessità straordinarie di carattere temporaneo, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto a termine in conformità delle norme di legge e contrattuali.
Il rapporto di lavoro di detto personale sarà regolato dalle norme del presente contratto che siano compatibili con il carattere di temporaneità del rapporto o delle quali non sia espressamente esclusa la applicazione per il personale medesimo.
La durata del contratto a termine non può superare i sei mesi salvo che:
a) si tratti di personale necessario o alla realizzazione di una opera o all’esercizio temporaneo di un servizio che si prevede rispettivamente dover essere completato o cessare entro un termine relativamente breve, nel qual caso il contratto a termine potrà perdurare sino a completamento dell’opera o alla cessazione del servizio;
b) si tratti di personale destinato a sostituire dipendenti chiamati o richiamati alle armi, assenti per malattia, per gravidanza, per infortunio e per aspettativa, nel qual caso il contratto a termine potrà perdurare per tutto il periodo di assenza del dipendente sostituito.
[...]
Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma precedenti ed in particolare quando possa ritenersi che l’assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, le Organizzazioni sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia.

Art. 5. - Appalti.
Salvo quanto previsto dalla legge, le aziende si impegnano a non concedere lavori o servizi in appalto ad eccezione dei seguenti:
a) servizi di trasporto fossile e materie prime, coke e sottoprodotti dall’interno all’esterno e viceversa, servizi di scarico, trasporto interno di fossile, coke e materie prime per le aziende che non abbiano gru, carri ponte ed impianti analoghi o che non abbiano il raccordo ferroviario;
b) servizio trasporto coke a domicilio e cernita dei detriti;
c) nuove costruzioni, nuovi impianti, straordinaria manutenzione degli impianti e manutenzione dei fabbricati eccedente la normale organizzazione aziendale;
d) nuovi impianti importanti od urgenti relativi a tubazioni stradali, prese, colonne montanti, posa contatori;
e) lavori di scavo per tubazioni stradali e riparazione dei contatori.
Gli appalti suddetti potranno essere attuati solo se non implichino risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto ai lavori o servizi di cui sopra.
Per le aziende che abbiano la gestione di altri servizi pubblici è consentito di unificare i servizi di esazione o di affidare gli stessi ad Istituti di credito od a cooperative purché ciò non implichi la risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio esazione.
È consentita la continuazione in appalto del servizio di esazione alle aziende che lo abbiano già in atto purché gli appaltatori si obblighino verso le aziende a praticare ai propri dipendenti un trattamento retributivo non inferiore a quello del presente contratto.

Art. 9. - Durata settimanale del lavoro.
La durata settimanale del lavoro è di 40 ore per gli impiegati e di 42 ore per gli operai. Per il personale impiegatizio ed operaio addetto a lavori discontinui o di attesa o di custodia la durata settimanale del lavoro è di 44 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere.
Gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai sono tenuti, a richiesta dell’azienda, ad una prestazione fino a 42 ore settimanali. In tal caso viene corrisposta all’impiegato una indennità pari alla retribuzione individuale rapportata alle ore di prestazione in più dalle 40 alle 42 ore.

Art. 10. - Orario giornaliero di lavoro.
L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio previo esame con la Commissione interna.
[...]
Nei turni avvicendati il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a quando non sia stato sostituito.

Art. 19. - Lavoro notturno - Lavoro straordinario feriale e notturno.
Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 20 e le ore 6 con possibilità di variazione, in relazione agli usi locali, dell’ora di inizio e di termine, fermo restando che il periodo di lavoro notturno non supererà in ogni caso le dieci ore complessive.
[...]
Lavoro straordinario è quello compiuto dal lavoratore oltre la durata giornaliera normale di lavoro.
Il lavoro straordinario si considera eccezionale e non può comunque superare i limiti stabiliti dalla legge. Entro detti limiti il personale, senza giustificati motivi di impedimento, non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario non espressamente ordinato non è riconosciuto né compensato.
Eccezionalmente per determinati casi di lavoro straordinario può essere concordato tra l’azienda e gli organismi locali dei lavoratori un compenso forfait.
[...]

Art. 20. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.
Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
Per i lavoratori addetti ai turni avvicendati il giorno prestabilito di riposo potrà essere spostato con un preavviso di almeno 4 giorni. Nel preavviso dovrà essere indicato il nuovo giorno fissato per il riposo. Il giorno di riposo compensativo non deve cadere oltre la settimana successiva a quello prestabilito.
[...]

Art. 23. - Ferie.
[...]
Il lavoro di competenza del personale in ferie deve essere compiuto, per quanto possibile, dal personale in servizio durante l’orario normale, senza alcuna corresponsione d’indennità, salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 26.
[...]
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell’azienda.
Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
[...]

Art. 26. - Mutamento di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali e nei limiti delle sue attitudini e capacità, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria purché ciò non importi peggioramento economico o morale della sua condizione.
[...]
I fuochisti, i loro aiutanti e il personale addetto in via continuativa al fuoco, al benzolo, alla depurazione, al solfato, potranno dopo venti anni di ininterrotto servizio e previo accertamento medico della minorata capacità lavorativa, chiedere di essere adibiti a lavori meno gravosi, conservando la retribuzione della categoria cui appartenevano. L’accoglimento della richiesta è comunque subordinato alla possibilità di utilizzazione del lavoratore stesso in altro posto che sia disponibile. Lo stesso trattamento sarà accordato al personale di qualunque servizio che abbia una anzianità anche inferiore ai venti anni, ed abbia subito, per cause di servizio, gravi menomazioni fisiche. In questi casi gli aumenti periodici di anzianità verranno calcolati sulla retribuzione base minima della categoria di provenienza.
Nelle aziende in cui, per particolari ragioni, alcuni lavori possono ritenersi nocivi, ai lavoratori ad essi adibiti saranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e di organizzazione aziendale brevi avvicendamenti. Questi avvicendamenti non avranno l’effetto di interrompere il servizio agli effetti previsti dall’8° comma del presente articolo.
Nel periodo di avvicendamento il lavoratore conserverà la retribuzione globale ad eccezione delle indennità speciali che gli spettavano, in base al presente contratto, in quanto addetto a determinati lavori.

Art. 27. - Somministrazioni in natura.
Il personale effettivo ha diritto alle seguenti somministrazioni in natura:

2. - Massa vestiario
Annualmente verranno assegnati ai lavoratori i seguenti indumenti:
- un berretto agli operai;
- l’uniforme ai portieri, uscieri, fattorini, autisti, ove l’azienda ne prescriva l’uso in servizio ed in ogni caso nelle aziende dove già è in atto;
- un vestito da lavoro agli impiegati addetti ai servizi di officina o di distribuzione;
- un vestito o una tuta da lavoro agli operai;
- un grembiule da lavoro al personale femminile;
- zoccoli per gli operai ai forni e per gli operai addetti in ambienti particolarmente umidi, corrosivi e freddi.

3. - Indumenti per il servizio
L’azienda terrà in dotazione propria gli indumenti necessari per il servizio (mantelli, impermeabili, stivaloni di gomma, ecc.) una parte dei quali saranno fomiti in uso personale a coloro che ne necessitano abitualmente, nonché indumenti di protezione al personale che lavora a contatto di sostanze nocive.

Art. 28. - Mense aziendali.
Nelle aziende che occupano più di 100 dipendenti e nelle quali viene praticato l’orario unico di lavoro devono essere istituite o mantenute le mense per il personale in servizio.
Per le aziende suddette, nelle quali le mense non vengono istituite o siano consensualmente soppresse, saranno concordate localmente indennità o altre provvidenze sostitutive.
Per le aziende che non rientrino nel caso previsto ai comma precedenti, saranno mantenute le mense o le indennità attualmente in atto finché dura la situazione contingente.

Art. 29. - Provvidenze varie.
e) Latte

Ad ogni lavoratore addetto a lavori nocivi alla salute verrà somministrato mezzo litro di latte al giorno.

f) Bevande dissetanti
Al personale addetto ai forni verrà somministrata, durante la stagione estiva una bevanda dissetante.

Art. 30. - Indennità varie.
e) Indennità fuochisti

Ai lavoratori con qualifica di fuochisti o capoforno anche se addetti ai gasogeni sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza ai forni o ai gasogeni una indennità di:
- L. 80 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione continua;
- L. 70 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione discontinua o con forni a 9 storte con caricamento a mano;
- L. 60 se addetti a forni a 9 storte con caricamento meccanico o a 6 storte con caricamento a mano;
- L. 50 se addetti a forni a 6 storte con caricamento meccanico o a 4 storte.
Ai lavoratori addetti alla pulizia delle colonne, dei bariletti e dei rubinetti di scarico degli estrattori almeno per quattro ore per ogni turno di servizio, sarà anche corrisposta, a prescindere dalla categoria di inquadramento, l’indennità di cui sopra.
Le suddette indennità non sono cumulabili.
Agli aiutanti ai forni inquadrati nella 2ª categoria operai, l’indennità in parola sarà corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza ai forni, nella seguente misura:
- L. 60 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione continua;
- L. 50 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione discontinua o a 9 storte con caricamento a mano;
- L. 45 se addetti a forni a 9 storte con caricamento meccanico o a 6 storte con caricamento a mano;
- L. 40 se addetti a forni a 6 storte con caricamento meccanico o a 4 storte.
La medesima indennità sarà infine corrisposta ai sostituti sia dei fuochisti che degli aiutanti ai forni nella misura indicata rispettivamente nel 1° e nel 4° comma del presente paragrafo e).
Date le sue particolari finalità e caratteristiche tale indennità non fa parte della retribuzione agli effetti di nessuno dei vari istituti contrattuali (ferie, malattia, previdenza, 13ª mensilità, ecc.).

f) Indennità macchine elettriche fatturatrici
Nelle aziende ove esistono macchine elettriche fatturatrici, ai lavoratori addetti con continuità a tali macchine sarà corrisposta, per il tempo in cui svolgono tali mansioni, un'indennità graduabile sino ad un massimo del 4,50 % della retribuzione individuale.

Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda della loro gravità, come segue:
1) rimprovero verbale;
2) multa non superiore a tre ore di retribuzione individuale;
3) rimprovero scritto;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a 5 giorni;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da oltre 5 fino a 15 giorni;
6) licenziamento senza preavviso e con indennità;
7) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La sospensione di cui al n. 5 si può applicare a quelle mancanze le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno provocate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni in quelle di cui ai punti 1), 2), 3 e 4).
I provvedimenti previsti nei punti 6) e 7) si applicano nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. In ispecie le sanzioni di cui al punto 7) si applicheranno soltanto nei casi gravi senza attenuanti, coinè ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato, condanne per reati infamanti.
Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
L’importo delle eventuali multe sarà devoluto a beneficio di istituzioni previdenziali o assistenziali o aziendali o che comunque interessino la categoria dei lavoratori del gas.
Nessuna punizione potrà essere applicata al personale se non sia stato fatto conoscere all’interessato l’addebito e dato modo allo stesso di esporre le proprie discolpe.

Art. 32. - Assicurazione infortuni.
Ferma l’osservanza delle norme legislative sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme, che subiscano infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse, l’azienda corrisponderà un trattamento equivalente a quello previsto dalla legge suddetta.
Sia nel caso di assicurazione obbligatoria e sia nel caso dello speciale trattamento di cui al comma precedente, l’azienda integrerà le prestazioni di legge e il trattamento equivalente fino a raggiungere una indennità pari a cinque retribuzioni globali annue in caso di morte ed a sei retribuzioni globali annue in caso di invalidità permanente totale.
L’eventuale importo della rendita annua liquidata dagli istituti assicuratori, capitalizzata al 5 % verrà detratto dall’importo dì cui sopra e la differenza sarà liquidata in un’unica soluzione oltre al normale trattamento di liquidazione previsto in caso di risoluzione del rapporto per motivi non disciplinari compresa l’indennità di preavviso e il trattamento di previdenza.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto dalle aziende in conseguenza di invalidità permanente parziale o comunque qualora il grado di tale invalidità superi il 70%, l’azienda integrerà le prestazioni di legge fino a raggiungere la stessa percentuale del grado di invalidità sulle sei annualità globali di retribuzione salvo la detrazione di cui al comma precedente.
Nelle aziende che abbiano almeno trecento dipendenti dovranno a cura e spese delle aziende essere istituiti posti di pronto soccorso, Le altre aziende adotteranno sistemi equivalenti.
L’azienda corrisponderà al dipendente l’intera retribuzione fino alla guarigione clinica nei casi di assenza dovuta ad incapacità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, trattenendo quanto il lavoratore abbia diritto a percepire a titolo di indennità sostitutiva della retribuzione da Enti di previdenza, assistenziali ed assicurativi in conseguenza di disposizioni di legge o di contratto.
Per «importo della rendita annua liquidata dagli Istituti assicuratori capitalizzata al 5 %» deve intendersi il capitale di copertura della rendita da infortunio calcolato alla data di decorrenza della rendita stessa mediante le stesse basi tecniche adottate dall’Inail, eccezion fatta per quanto riguarda il tasso tecnico che resta fissato nella misura del 5%.
Le parti predisporranno d’accordo apposite tabelle per facilitare il calcolo dei singoli casi.

Art. 35. - Tutela della maternità.
Alla lavoratrice che venga a trovarsi in istato di gravidanza e puerperio, e che intenda continuare il rapporto di lavoro, verranno applicate le disposizioni di legge in materia.
[...]

Art. 45. - Commissioni interne e quote sindacali dei lavoratori.
Per tutto quanto attiene alle commissioni interne aziendali saranno osservati i relativi accordi interconfederali salvo a procedere ad adattamenti se ed in quanto previsti dagli accordi stessi.
[...]

Art. 47. - Norme transitorie e di attuazione.
1) Deroga dell’applicazione del contratto per aziende di 4ª categoria (art. 1).

Per le aziende di 4ª categoria si conviene che qualora l’onere del presente contratto superasse le possibilità dell’esercizio, su richiesta della Commissione amministratrice dell'azienda si esaminerà localmente la possibilità di apportare variazioni alla parte economica del contratto in modo da conciliare le necessità di vita del personale con quelle dell’azienda.
L’esame avverrà esclusivamente tra i rappresentanti dell’azienda e i rappresentanti sindacali periferici di categoria.
In caso di contrasto in questa sede l’esame sarà riportato alle Federazioni nazionali di categoria.
Le eventuali variazioni concordate non infirmeranno in nulla il contratto e avranno carattere di transazione provvisoria concordata in sede di applicazione del contratto stesso.

2) Personale addetto alla pulizia o alla mensa (art. 1).
Nelle aziende in cui attualmente il personale addetto esclusivamente alla pulizia dei locali e dei servizi di mensa svolge il proprio servizio per non più di tre ore giornaliere l’azienda dovrà concordare con le Organizzazioni sindacali di categoria le condizioni per la disciplina del rapporto di lavoro.

3) Appalti (art. 5).
La continuazione degli appalti che non rientrino tra quelli elencati all’art. 5 del presente contratto e che fossero in atto al 29 novembre 1946, è ammessa fino alla scadenza dei relativi contratti purché non in contrasto con la legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

4) Durata del lavoro (art. 9).
а) La durata settimanale del lavoro stabilita dall’art. 9 del presente contratto avrà applicazione, a tutti gli effetti, dal 1° agosto 1962. Sino a tale data resteranno in vigore, a tutti gli effetti, le durate del lavoro previste dall’art. 9 del CCNL 14 giugno 1960 .
b) Agli impiegati il cui lavoro alla data dell’11 giugno 1960 era connesso con quello degli operai l’indennità di cui all’ultimo comma dell’art. 9 verrà commisurata in ore 6 anziché 2; tale trattamento deve intendersi mantenuto «ad personam».
c) Gli impiegati i quali alla data del presente contratto godono dell’indennità prevista dal punto 3) dell’art. 9 del CCNL 14 giugno 1960 manterranno ad personam tale indennità nella misura di 4 ore settimanali anziché di 2 ore, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 9 del presente contratto.

7) Giorni festivi e riposo settimanale (art. 20).
Per le aziende nelle quali si corrispondono di fatto quote aggiuntive derivanti dalla concessione a suo tempo effettuata della contingenza per 30 giornate, dall’importo dovuto per ogni festività cadente di domenica, sarà dedotto un quarto di dette quote.