Tipologia: CCNL
Data firma: 29 novembre 1962
Validità: 01.12.1962 - 30.11.1964
Parti: Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari e Federazione nazionale dipendenti enti locali - Cgil, Federazione italiana lavoratori trasporti e ausiliari traffico - Cisl, Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico - Uil
Settori: Servizi, Nettezza urbana, ecc.

Sommario:

Art. 1. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Art. 2 - Contratto a tempo determinato.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie e qualifiche.
Art. 5. - Passaggio di mansioni e di categoria.
Art. 6. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Indennità di trasferta.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Festività.
Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Permessi - Assenze - Congedo matrimoniale.
Art. 14. - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 15. - Servizio militare.
Art. 16. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 17. - Preavviso.
Art. 18. - Indennità di licenziamento.
Art. 19. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 20. - Previdenza.
Art. 21. - Indennità in caso di morte.
Art. 22. - Cessione - Trasformazione - Fallimento e cessazione dell’azienda.
Art. 23. - Retribuzione.
Art. 24. - Indennità di contingenza.
Art. 25. - Premio di anzianità (operai) - Scatti biennali di anzianità (impiegati).
Art. 26. - Tredicesima mensilità.
Art. 27. - Indennità varie.
• Indennità, di lavoro antigienico o nocivo o disagiato.

• Indennità di mensa.
• Indennità di caropane per gli operai.
• Indennità di uso bicicletta.
• Docce.
• Indennità particolari.
• Indennità ed integrazione di stipendio per gli impiegati.
Art. 28. - Premio estivo.
Art. 29. - Alloggio al personale.
Art. 30. - Indumenti di lavoro per il personale operaio.
Art. 31. - Trasferimento.
Art. 32. - Indennità di zona malarica impiegati.
Art. 33. - Responsabilità dei conducenti.
Art. 34. - Pulizia macchine.
Art. 35. - Ritiro patente.
Art. 36. - Trattamento personale femminile e gestanti.
Art. 37. - Fondo di assistenza e previdenza per gli operai.
Art. 38. - Norme disciplinari.
Art. 39. - Commissione Paritetica Nazionale.
Art. 40. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 41. - Condizioni di miglior favore - Assorbimento.
Art. 42. - Controversie.
Art. 43. - Sostituzione degli usi per gli impiegati.
Art. 44. - Disposizioni generali.
• Restituzione dei documenti di lavoro.
• Certificato di lavoro.
Art. 45. - Commissioni interne.
Art. 46. - Norme speciali.
Art. 47. - Norme generali.
Art. 48. - Decorrenza e durata.
Retribuzioni mensili per il personale operaio femminile e per il personale operaio di età inferiore ai 20 anni.
Uomini operai.
Donne operaie.
Donne impiegate.
Precisazione a verbale.
Tabelle delle retribuzioni mensili per il personale non impiegatizio ed impiegatizio addetto ai servizi di nettezza urbana
Allegati
Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dipendenti da imprese esercenti servizi di nettezza urbana 
Valori del punto di contingenza
Misura indennità di caropane.
Provvidenze a favore tubercolotici assistiti in regime assicurativo - Legge 28 febbraio 1953, n. 86
Trattenute di legge a carico dei lavoratori sulla retribuzione.
Imposte di r.m. cat. C-2 e complementare Ritenute alle quali sono assoggettate le retribuzioni.
Norme concernenti l’obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti paga
Accordo premio estivo
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale, escluso quello delle amministrazioni comunali, dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili, 29 novembre 1962

Addì 29 novembre 1962, tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari [...] e la Federazione nazionale dipendenti enti locali (Cgil) [...], la Federazione italiana lavoratori trasporti e ausiliari traffico (Cisl) [...], la Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico (Uil) [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per il personale non impiegatizio ed impiegatizio, escluso quello delle Amministrazioni comunali, dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili.
Addì 29 novembre 1962, tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari [...] e la Federazione nazionale lavoratori ausiliari del traffico [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per il personale non impiegatizio ed impiegatizio, escluso quello delle Amministrazioni comunali, dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili.

Art. 1. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
[...]
All’atto dell’assunzione le Aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia ed a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.
[...]

Art. 2 - Contratto a tempo determinato.
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato, si richiamano le norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230.
[...]

Art. 5. - Passaggio di mansioni e di categoria.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di retribuzione.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
Per gli operai la durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali.
Per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia la durata normale di lavoro è di:
57 ore settimanali per i custodi, piantoni, addetti posteggio vetture, addetti montaggio tubazioni per pozzi neri;
51 ore settimanali per il rimanente personale.
Per gli impiegati la durata normale di lavoro è di 41 ore settimanali. Il prolungamento fino alle 45 ore settimanali dà luogo al pagamento della retribuzione mensile oraria (quota oraria della retribuzione tabellare mensile) e della quota oraria dell’indennità di contingenza, per le ore prestate in più senza alcuna maggiorazione.
Il lavoro compiuto dagli operai oltre le 45, le 57 o le 51 ore settimanali e fino rispettivamente alle 48, 60 o 54 ore settimanali, nonché il lavoro compiuto dagli impiegati oltre le 45 ore settimanali e fino alle 48 ore settimanali, è compensato con la retribuzione mensile oraria (quota oraria della retribuzione tabellare mensile) e una quota oraria della indennità di contingenza, maggiorate del 25 per cento.
L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’entrata in rimessa, scuderia, magazzino, o comunque nel luogo di lavoro, per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
Durante l’orario normale giornaliero di lavoro, l’operaio ha diritto ad una interruzione di lavoro non retribuita per la consumazione del pasto di durata non superiore a due ore, salvo il caso, per esigenze tecniche, di prolungamento di tale termine, convenuto in loco tra Direzione aziendale e commissione interna, oppure tra le competenti organizzazioni sindacali.
L’Azienda nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’Azienda, tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso, garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’Azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Agli impiegati - ai quali sia consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell’orario di lavoro, la protrazione dell’orario stesso oltre i normali limiti - il lavoro prestato in più fino alla concorrenza di ore 9 e 30 minuti giornalieri o 57 ore settimanali sarà compensato con la sola retribuzione oraria senza alcuna maggiorazione. Il prolungamento fino a 60 ore settimanali dà luogo al pagamento di detta retribuzione oraria maggiorata del 29 per cento.
Chiarimento a verbale
L’Azienda può fissare un orario normale di lavoro giornaliero alle 8 ore, per gli operai con orario settimanale di 45 ore e alle 11 o 10 ore per gli operai con orario settimanale di 57 o 51 ore, fermi restando i predetti limiti settimanali di orario' normale di lavoro.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempre che il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia,
È considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso quello disposto dall’azienda ed eseguito oltre le 48 o 60 o 54 ore settimanali per gli operai, e le 48 ore settimanali per gli impiegati.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali l’orario notturno è quello coincidente con l’orario del terzo turno.
[...]
Per turni avvicendati si intendono quei turni ai quali si alternano regolarmente i lavoratori secondo gli ordini di servizio dell’azienda.
[...]
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le ore 12 settimanali. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
[...]
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in un altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima, l'operaio avrà diritto ad una indennità pari al 10 per cento di 1/26 della retribuzione mensile.
In caso di modificazione dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 12. - Ferie.
[...]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non ne usufruisca per sua volontà,, non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.

Art. 27. - Indennità varie.
Indennità, di lavoro antigienico o nocivo o disagiato.

L’indennità di lavoro antigienico o nocivo o disagiato viene determinata in:
а) L. 5.200 mensili per gli addetti alla raccolta manuale delle materie fecali o allo spurgo dei pozzi neri, addetti alla raccolta dei rifiuti domestici ai piani superiori, in rumentiere, in cantina o sotto il piano stradale con l’uso di qualsiasi mezzo, compresi i recipienti o bidoni;
b) L. 4.550 mensili per i capi squadra che partecipano al lavoro manuale, spazzini, raccoglitori di rifiuti domestici non previsti al punto a), montatori di tubazioni per pozzi neri, addetti continua- mente al carico e scarico manuale dei rifiuti ed al carico e scarico delle celle, cernitori dei rifiuti, addetti ai servizi di disinfezione, autisti o motocarristi e carrettieri che effettuano materialmente la raccolta dei rifiuti e che non usino mezzi di trasporto a travaso protetto o con recipienti, addetti ai pozzi neri, custodi addetti alla manutenzione attrezzi e addetti alla vuotatura caditoie stradali, addetti lavaggio sacchi, manovale addetto a lavaggio recipienti ed in genere tutto quel personale che ha contatto diretto con le materie fecali e con le spazzature;
c) L. 3.380 mensili per i capi squadra o personale con mansioni analoghe senza obbligo di lavoro manuale, manovratori alle innaffiatrici, personale di officina e rimessa, manovali ausiliari, autisti e motocarristi e carrettieri non previsti nella voce precedente, addetti al posteggio di vetture, addetti lavaggio strade, portatori battelli, conducenti di barche a motore, nonché per tutto il rimanente personale operaio.
Per il Comune di Venezia, considerate le particolari esigenze del servizio, che non trovano riscontro in nessun’altra località, viene istituita una indennità particolare di lavoro disagiato di L. 6.500 mensili sia per gli operai che per gli impiegati.
Tali indennità saranno computate nel trattamento per ferie, festività, congedo matrimoniale gratifica natalizia, premio estivo, preavviso ed indennità di licenziamento.
Raccomandazione a verbale.
Le competenti Associazioni locali cercheranno, ove possibile, di promuovere intese tra le Amministrazioni comunali e le aziende per la istituzione ed il funzionamento di docce per gli operai.

Docce.
Ove non ostino condizioni di impossibilità valutabili obiettivamente, l’azienda con oltre 20 dipendenti è tenuta alla istituzione di docce.

Art. 30. - Indumenti di lavoro per il personale operaio.
Le Aziende dovranno distribuire gratuitamente il seguente vestiario:
a) al personale delle officine e degli impianti: ogni anno n. 2 tute; ogni anno un paio di scarpe alternativamente uno invernale e uno estivo;
b) agli autisti: ogni anno n. 2 tute o indumento equivalente;
c) all’altro personale: ogni anno n. 1 tuta o giacca ed un pantalone oppure un camiciotto ed un pantalone e n. 1 copricapo di tela estiva; ogni due anni una divisa comprendente uno dei capi completi di cui sopra di panno o di fustagno.
Per i raccoglitori, date le caratteristiche del lavoro cui sono adibiti, la divisa da distribuire ogni due anni è sostituita da una tuta ed un copricapo ogni anno.
Inoltre le Aziende ad intero proprio carico dovranno distribuire ogni anno un paio di scarpe da lavoro e un paio di calzature estive alle seguenti categorie di personale: addetti alla raccolta manuale delle materie fecali ed allo spurgo pozzi neri, addetti alla raccolta dei rifiuti domestici negli immondezzai in cantina, capi squadra che partecipano al lavoro manuale, capi squadra senza obbligo di lavoro manuale e senza disponibilità di bicicletta, spazzini, raccoglitori di rifiuti domestici, montatori di tubazioni di pozzi neri, addetti continuativamente al carico e scarico manuale dei rifiuti ed al carico e scarico delle celle, addetti ai servizi di disinfezione, autisti e moto- carristi e carrettieri che effettuano materialmente la raccolta dei rifiuti, addetti pozzi neri, addetti alla vuotatura delle caditoie stradali.
L’acquisto del vestiario avrà luogo a cura della Direzione aziendale sentita la Commissione Interna o il Delegato d’impresa.
Nell’applicazione delle norme del presente articolo saranno osservate le eventuali prescrizioni in materia dei capitolati di appalto, fermo restando che la fornitura minima sia quella sopra indicata.
Agli addetti al lavaggio strade, a particolari servizi di disinfezione ed allo spurgo dei pozzi neri dovranno essere dati gratuitamente e fino ad usura un paio di stivali di gomma.
Agli autisti dovrà essere fornito ogni cinque anni un giaccone di pelle. Per tale concessione le aziende non sono tenute a mantenere agli autisti la fornitura di impermeabili di propria iniziativa eventualmente distribuiti.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che siano trascorsi tre anni dalla consegna, l’azienda avrà diritto alla restituzione del giaccone di pelle.
Agli addetti alla cernita o alla raccolta dovranno essere distribuiti ogni due anni due paia di guanti; agli addetti alla rimozione delle immondizie, a pozzi neri, nonché ai conducenti di barche a motore dovrà invece essere distribuito ogni due anni un paio di guanti.
Gli oggetti di vestiario dovranno essere indossati dal personale esclusivamente durante il servizio, sempre che l’Azienda disponga di appositi spogliatoi convenientemente attrezzati.
L’Azienda terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia.
Al personale addetto ai servizi dell’alta marea nella città di Venezia sarà messo a disposizione un paio di stivali di gomma ogni tre anni.
I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti.
Non è consentita la corresponsione di somme in denaro in sostituzione degli indumenti, salvo i casi di gestioni di breve durata o stagionali entro il limite di sei mesi.
Al personale assunto temporaneamente per periodi di tempo non superiori a sei mesi, verrà corrisposta una indennità giornaliera di lire 50, sostitutiva del vestiario, scarpe, impermeabili, ecc.
Raccomandazione a verbale.
Gli indumenti di lavoro estivi ed invernali, tenuto conto delle condizioni climatiche locali, dovranno in via di massima essere forniti rispettivamente entro il mese di aprile ed entro il mese di settembre.

Art. 32. - Indennità di zona malarica impiegati.
Potrà essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, una indennità per gli impiegati che da località non malariche vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede li lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 33. - Responsabilità dei conducenti.
(autista, motocarrista e simili).
Il conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all’Azienda.

Art. 34. - Pulizia macchine.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro.
Qualora siano effettuate oltre l’orario di lavoro saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.

Art. 36. - Trattamento personale femminile e gestanti.
Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale maschile a parità di lavoro e a parità di capacità e di rendimento.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio le, parti convengono di attenersi alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Per le impiegate, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’Azienda, in tale evenienza, deve alle impiegate stesse:
а) conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui due prima del parto e sei dopo;
b) corrispondere la retribuzione per i primi 4 mesi di assenza ed il 50 per cento di essa nei due mesi successivi, fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l’Azienda è tenuta per disposizioni di legge.
[...]

Art. 38. - Norme disciplinari.
Il lavoratore deve dichiarare all’Azienda la propria dimora e segnalarne gli eventuali cambiamenti.
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio dipendono dai rispettivi superiori. Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori, anche indiretti, e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti.
I superiori e coloro che hanno tali funzioni debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’Azienda.
Il lavoratore deve nell’espletamento delle sue mansioni tenere contegno consono alla dignità della sua funzione. Vale a dire:
1) usare l’attività e diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
[...]
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinari o strumenti e quanto altro a lui affidato.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’Azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all’igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salvo le eventuali responsabilità penali in cui incorra. La motivazione, il genere di punizione e la durata di essa devono essere comunicate per iscritto all’interessato.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) il rimprovero verbale o scritto che può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze disciplinari o morali di lieve entità non specificate nel presente articolo;
2) la multa, fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione globale che può essere inflitta al dipendente che:
a) ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
c) guasti per incuria al materiale che comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l’Azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto;
[...]
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’Azienda.
[...]
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.
3) La sospensione fino ad un massimo di 3 giorni per l’operaio e di 5 giorni per l’impiegato che può essere inflitta al dipendente che:
[...]
b) per negligenza nel servizio arrechi danni non gravi al materiale o alle persone, ai quadrupedi o alle macchine;
c) si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze già punite con la multa.
4) Il licenziamento senza preavviso e con indennità di dimissioni al dipendente che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate ai punti 2) e 3), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al successivo punto 5).
5) Il licenziamento immediato senza alcuna indennità che può essere inflitto al dipendente che:
a) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo arrecando danni all’azienda;
b) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori;
c) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai materiali del- l’Azienda;
[...]
e) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio, tali da determinare grave turbamento;
f) affidi la guida dei veicoli a persona non autorizzata a guidare dall’Azienda;
g) ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze, qualora tali omissioni rechino grave danno all’Azienda;
h) recidività entro l’anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.

Art. 39. - Commissione Paritetica Nazionale.
Le parti decidono la costituzione di una Commissione Paritetica Nazionale che avrà compiti conciliativi nelle controversie collettive ed individuali inerenti ai rapporti di lavoro disciplinati dal presente contratto.

Art. 42. - Controversie.
Le controversie individuali anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni Territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle Nazionali.

Art. 45. - Commissioni interne.
Per le Commissioni Interne, si applicano le disposizioni degli accordi interconfederali e quelle che potranno essere definite fra le competenti Confederazioni in materia.

Art. 46. - Norme speciali.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’Azienda, sempre che non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Art. 47. - Norme generali.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]