Tipologia: CCNL
Data firma: 30 settembre 1936
Validità: 01.10.1936 - 30.11.1937
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della Seta e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Industria Tessile
Settori: Tessili, Confezione del seme bachi, Industria
Fonte: G.U. 14 giugno 1989, n. 136, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Documenti.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4. - Ammissione delle donne e dei fanciulli.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Trapasso di azienda.
Art. 9. - Salari.
Art. 10. - Lavoro a cottimo.
Art. 11. - Lavoro straordinario e lavoro festivo.
Art. 12. - Lavoro notturno.
Art. 13. - Conteggi e reclami sulla paga.
Art. 14.- Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 15. - Indennità di licenziamento e in caso di morte.
Art. 16. - Benemerenze fasciste.
Art. 17. - Chiamata o richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 18. - Malattie.
Art. 19. - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 20. - Gerarchia e disciplina.
Art. 21. - Entrata e uscita. Assenze.
Utensili e materiale.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Divieti.
Art. 26. - Mancanze e punizioni.
Art. 27. - Multe e sospensioni.
Art. 28. - Licenziamento per mancanze.
Art. 29. - Reclami e controversie.
Art. 30. - Durata del contratto.
Art. 31. - Deposito del contratto.
Tabella delle paghe per ogni categoria per ciascuna provincia

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria della confezione del seme bachi, 30 settembre 1936

In Milano, addì 30 settembre 1936-XVI, presso la sede della Federazione Naz. Fascista degli Industriali della Seta, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della Seta [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Industria Tessile [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le aziende esercenti l’industria della confezione del seme bachi in tutto il territorio del Regno e per tutti gli operai dipendenti.

Art. 1. - Assunzione.
Per l’assunzione del personale valgono le disposizione della legge e del regolamento sulla disciplina nazionale della domanda e dell’offerta di lavoro, con le preferenze ivi stabilite per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista, ai Sindacati Fascisti dei Lavoratori e gli ex combattenti.

Documenti.
Art. 3.

Prima dell’assunzione in servizio l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica per parte del medico fiduciario della ditta.

Art. 4. - Ammissione delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione nell’azienda al lavoro delle donne e dei fanciulli e per il loro lavoro valgono le relative norme di legge, salvo le eventuali condizioni più favorevoli del presente contratto.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dal presente articolo per i recuperi e quelle contemplate dalla legge, specialmente per il periodo dello sfarfallamento.
La distribuzione dell’orario giornaliero sarà stabilita dalla direzione in apposita tabella da affiggersi all’entrata dello stabilimento.
La pulizia del macchinario, quando sia fatta fuori dell’orario normale, è considerata lavoro straordinario.
È ammesso il recupero a retribuzione normale dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà del datore di lavoro e dell’operaio che derivano da cause di forza maggiore e delle interruzioni dell’orario normale concordate a sensi di legge tra i datori di lavoro e i loro dipendenti purché i conseguenti prolungamenti d’orario non eccedano il limite massimo di un’ora al giorno e purché il recupero stesso sia effettuato entro le tre quindicine immediatamente susseguenti alla sosta.
I recuperi di cui sopra potranno essere effettuati nelle ore antimeridiane del sabato.
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a cause di forza maggiore, nel conteggio delle paghe non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i 30 minuti nella giornata.

Art. 7. - Giorni festivi.
[...]
Il riposo settimanale dovrà cadere nel giorno di domenica, salvo i casi di deroga consentiti dalla legge.

Art. 10. - Lavoro a cottimo.
[...]
Il lavoro a domicilio verrà regolamentato dalle competenti associazioni.

Art. 11. - Lavoro straordinario e lavoro festivo.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello eccedente l’orario normale di cui all’art. 6, è abolito. Il lavoro straordinario potrà tuttavia essere effettuato in casi eccezionali e con le modalità previste dall’art. 2 dell’accordo interconfederale 23 giugno 1935, relativo all’adozione permanente della settimana lavorativa di 40 ore. L’eventuale lavoro straordinario oltre le 48 ore settimanali e le 8 ore giornaliere, nei casi in cui è consentito sia per le vigenti disposizioni di legge che per le modalità del precedente accordo interconfederale 23 giugno 1935 sopra citato, sarà retribuito con un aumento del 15 % per le ore diurne e del 25 % per le ore notturne, intendendosi per tali quelle compiute dalle 22 alle 5 del mattino.
[...]

Art. 12. - Lavoro notturno.
Il lavoro notturno, nell’ambito consentito dalla legge, è compensato con un aumento del 10 %.
Qualora il turno di notte dovesse protrarsi fino alle sei del mattino, l’ultima ora sarà considerata notturna.
[...]

Art. 18. - Malattie.
[...]
Alla donna, in caso di parto, il posto sarà conservato senza interruzione di anzianità sino a 4 mesi.

Art. 20. - Gerarchia e disciplina.
Tutti gli operai, senza eccezione, tanto nei rapporti attinenti al lavoro quanto per qualsiasi circostanza in connessione col lavoro stesso, dipendono dai rispettivi capi immediati secondo l’ordine gerarchico.
Le norme disciplinari sono vincolatrici per tutto il personale dello stabilimento; le stesse sono obbligatorie anche per il personale dello stabilimento che esegua i lavori al suo esterno.
[...]

Art. 21. - Entrata e uscita. Assenze.
[...]
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, parimenti nessun operaio potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.

Utensili e materiale.
Art. 22.

L’operaio è responsabile del materiale che riceve in consegna. La Direzione curerà che l’operaio possa convenientemente conservare quanto affidatogli. [...]

Art. 23.
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine, i mobili, gli attrezzi, gli utensili ed in genere tutto quanto è a lui affidato. L’operaio risponderà delle perdite eventuali e dei danni a tali oggetti che non derivino da uso o logorio e comunque siano a lui imputabili.
Il loro ammontare verrà trattenuto sulla paga. Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito e ordinato. I danni che comportino risarcimento da parte dell’operaio dovranno essere contestati all’operaio non appena siano venuti a conoscenza della Direzione.

Art. 24. - Ferie.
All’operaio saranno concessi ogni anno sei giorni (quarantotto ore) di ferie pagate a paga base.
Avranno diritto alle ferie gli operai che abbiano un’anzianità di dodici mesi consecutivi presso la ditta in cui sono occupati.
L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, di comune accordo. Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita alle ferie.
[...]

Art. 25. - Divieti.
[...]
È proibito fumare e fiutare tabacco, introdurre cibi e bevande alcooliche senza il permesso della direzione, al cui criterio insindacabile sono riservate le norme per l’introduzione di qualunque genere alimentare o extra e le modalità per l’uso di locali a refettorio, dispensario, ecc.
[...]

Art. 26. - Mancanze e punizioni.
Le infrazioni al presente contratto collettivo di lavoro potranno essere punite come segue:
а) multa fino a tre ore dì salario;
b) con la sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
c) col licenziamento in tronco.
Le trattenute per risarcimento di danni saranno fissate in relazione al danno arrecato ed alle circostanze in cui esso si è verificato e saranno contestate agli operai dalla Direzione.
[...]

Art. 27. - Multe e sospensioni.
La multa potrà essere inflitta all’operaio:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) che eseguisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidato;
d) che fumi o fiuti tabacco od introduca bevande alcooliche nei locali dello stabilimento senza averne avuto regolare permesso;
e) che guasti per negligenza il materiale di lavorazione;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente regolamento di lavoro, o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, alla igiene, alla sicurezza ed al normale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva il datore di lavoro potrà infliggere all’operaio la sospensione di cui al comma b) dell’art. 26.

Art. 28. - Licenziamento per mancanze.
L’operaio potrà essere licenziato in tronco senza preavviso ed indennità nei seguenti casi:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furti, danneggiamenti volontari agli attrezzi e ai materiali dello stabilimento;
c) omissioni o negligenze implicanti colpa grave nel disbrigo delle proprie mansioni lavorative;
d) risse nello stabilimento e offese al buon costume;
e) recidiva di qualunque colpa contemplata per le punizioni di cui all’articolo precedente quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti.

Art. 29. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risoluti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgi-mento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali degli industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tale fine l’associazione che riceverà la denuncia della controversia a termini dell’art. 5 del R.D. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’autorità giudiziaria,
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti associazioni e, in caso di mancato accordo, da quelle di grado superiore.