Tipologia: CCNL
Data firma: 30 ottobre 1937
Validità: 04.11.1937 - 30.06.1938
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della seta e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’industria Tessile
Settori: Tessili, Seta, Trattura e torcitura, Industria
Fonte: G.U. 13 maggio 1988, n. 108, p. II
Note: Dal 15 agosto 1939 il CCNL è esteso anche alle maestranze addette alla trattura dei bozzoli doppi (G.U. 11 novembre 1939, n. 262 p. II)

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Ammissione delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro a squadre.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Cambiamento di reparto o categoria.
Art. 11. - Trapasso di azienda.
Art. 12. - Salari.
Art. 13. - Lavoro a cottimo.
Art. 14. - Lavoro straordinario e lavoro festivo.
Art. 15. - Lavoro notturno.
Art. 16. - Conteggi e reclami sulla paga.
Art. 17. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 18. - Indennità di licenziamento e in caso di morte.
Art. 19. - Benemerenze fasciste.
Art. 20. - Chiamata o richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 21. - Malattie.
Art. 22. - Sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 23. - Cassa mutua malattia.
Art. 24. - Gerarchia e disciplina.
Art. 25. - Entrata e uscita.
Art. 26. - Permessi di entrata e d’uscita.
Art. 27. - Visite d’inventario e visite personali.
Art. 28. - Utensili e materiali.
Art. 29. - Conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 30. - Controllo di presenza.
Art. 31. - Assenze.
Art. 32. - Divieti.
Art. 33. - Mancanze e punizioni.
Art. 34. - Multe e sospensioni.
Art. 35. - Licenziamento per mancanze.
Art. 36. - Reclami e controversie.
Art. 37. - Durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria della trattura e torcitura della seta, 30 ottobre 1937

Addì 30 ottobre 1937-XVI in Milano, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della seta [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’industria Tessile [...]; sentita la Federazione Naz. Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro, si è stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere per le aziende esercenti l’industria della trattura della seta e della torcitura della seta.

Art. 1. - Assunzione.
Per l’assunzione del personale valgono le disposizioni della legge e del regolamento sulla disciplina nazionale della domanda e dell’offerta di lavoro con le preferenze ivi stabilite per gli iscritti al Partito nazionale fascista ed ai Sindacati fascisti dei lavoratori e gli ex combattenti.

Art. 3. - Ammissione delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione nell’azienda delle donne e dei fanciulli e per il loro lavoro valgono le relative norme di legge, salvo le eventuali condizioni più favorevoli del presente contratto.

Art. 4. - Visita medica.
Prima dell’ammissione in servizio l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte dei medici di fiducia della ditta.
Tale visita potrà esser ripetuta qualora lo si ritenga opportuno per misura igienica.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dal presente articolo per i ricuperi e quelle contemplate dalla legge.
La distribuzione dell’orario giornaliero sarà stabilita dalla direzione in apposita tabella da affiggersi all’entrata dello stabilimento.
La pulizia del macchinario, quando sia fatta fuori dell’orario normale, è considerata lavoro straordinario.
È ammesso il ricupero a retribuzione normale, dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà del datore di lavoro e dell’operaio e che derivano da cause di forza maggiore e delle interruzioni dell’orario normale concordate a sensi di legge tra i datori di lavoro e i loro dipendenti, purché i conseguenti prolungamenti d’orario non eccedano il limite massimo di un’ora al giorno e purché il recupero stesso sia effettuato entro le tre quindicine immediatamente successive alla sosta.
I ricuperi di cui sopra potranno essere effettuati anche nelle ore antimeridiane del sabato.
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata dovute a cause ili forza maggiore, nel conteggio delle paghe non sì terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i trenta minuti nella giornata.

Art. 7. - Lavoro a squadre.
Il lavoro a più squadre seguirà l’orario normale di otto ore per torno, in esso compresa la mezz’ora di riposo da effettuarsi fuori del locale di lavoro ed, in ogni caso, a macchine ferme.
Le paghe orarie e le tariffe di cottimo del lavoratori addetti alle squadre saranno aumentate del 6 % rispetto a quelle per il lavoro a turno unico.
Tale aumento non è dovuto in caso di riduzione di orario per crisi di lavoro a non più di 6 ore giornaliere.
I turni a scacchi sono consentiti soltanto laddove attualmente esistono.
In caso di turni a scacchi, agli operai che vi sono adibiti sarà corrisposta sulle paghe orarie e sulle tariffe di cottimo la predetta maggiorazione del 6 %.

Art. 8. - Giorni festivi.
[...]
Il riposo settimanale dovrà cadere nel giorno di domenica, salvo i casi di deroga consentiti dalla legge.

Art. 9. - Ferie.
Negli stabilimenti di trattura saranno concesse, entro il mese di giugno di ogni anno, le ferie pagate nella misura di una giornata (otto ore) ogni due mesi interi e consecutivi di anzianità dell’operaio, fino ad un massimo, però, di cinque giorni per ogni campagna serica.
Negli stabilimenti di torcitura, agli operai che abbiano una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la ditta nella quale sono occupati, saranno concessi ogni anno, sei giorni (48 ore) di ferie retribuite.
[...]
Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita alle ferie.
[...]

Art. 14. - Lavoro straordinario e lavoro festivo.
È considerato lavoro straordinario sia quello eseguito oltre le 48 ore settimanali, sia quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere, eventualmente prolungate ai sensi e nei limiti previsti dalla legge sul sabato fascista.
Esso verrà compensato con un aumento del 20 % per le ore diurne e del 40 % per le ore notturne, intendendosi per tali quelle compiute dalle 22 alle 5 del mattino.
[...]
Per gli operai di cui alla tabella approvata con R.D.L. 6 dicembre 1923, n. 2657, le cui prestazioni normalmente o necessariamente vanno fuori dell’orario generale della maestranza e la cui retribuzione è già preventivamente stabilita in misura speciale, tenendo conto delle loro funzioni e della durata del loro orario, si considerano ore straordinarie soltanto quelle che essi effettueranno dopo il loro orario speciale, che non potrà superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali.
I fuochisti seguiranno l’orario di lavoro degli operai, più il tempo necessario per l’accensione e lo spegnimento delle caldaie.

Art. 15. - Lavoro notturno.
Il lavoro notturno, nell’ambito consentito dalla legge, è compensato con un aumento del 20 %, salvo che sia compreso in turni avvicendati, nel qual caso è compensato con un aumento del 15 %.
Qualora il turno di notte dovesse protrarsi fino alle 6 del mattino, l’ultima ora sarà considerata notturna.
[...]

Art. 21. - Malattie.
[...]
Alla donna, in caso di parto, sarà conservato il posto senza interruzione di anzianità, sino a tre mesi.

Art. 24. - Gerarchia e disciplina.
Tutti gli operai, senza eccezione, tanto nei rapporti attinenti al lavoro quanto per qualsiasi circostanza con detto lavoro in connessione, dipendono dai rispettivi capi immediati secondo l’ordine gerarchico.
Le norme disciplinari sono vincolatrici per tutto il personale dello stabilimento: le stesse sono obbligatorie anche per il personale dello stabilimento che esegua i lavori fuori sede.

Art. 25. - Entrata e uscita.
[...]
La cessazione del lavoro è indicata da un unico segnale dato alla fine dell’orario: nessun operaio potrà cessare il lavoro fino a tale segnale.

Art. 26. - Permessi di entrata e d’uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti nessun operaio potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato. 
Gli operai sospesi o licenziati non potranno entrare nello stabilimento salvo speciale permesso del proprio capo: non è permesso all’operaio sia di entrare sia di trattenersi nello stabilimento fuori turno. Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall’operaio al suo capo.

Art. 28. - Utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in consegna.
La Direzione curerà che l’operaio possa convenientemente conservare gli utensili a lui affidati.
[...]

Art. 29. - Conservazione degli utensili e del materiale.
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine, i mobili, gli attrezzi, gli utensili ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
L’operaio risponderà delle perdite eventuali e dei danni a tali oggetti che non derivano da uso o logorio, o comunque siano a lui imputabili. Il loro ammontare verrà trattenuto sulla paga.
Agli oggetti affidati ad ogni operaio, nessuna modifica potrà essere apportata senza l’autorizzazione del capo.
Qualunque variazione fatta arbitrariamente dall’operaio, darà diritto alla direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo o di materiale subiti.
Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito e ordinato.
I danni che importino risarcimento da parte dell’operaio dovranno essere contestati all’operaio stesso non appena venuti a conoscenza della direzione.

Art. 32. - Divieti.
[...]
È proibito fumare o introdurre cibi o bevande alcooliche senza il permesso della Direzione, alla quale spetta, a suo criterio insindacabile, fissare le norme per l’introduzione di qualunque genere alimentare od extra e le modalità per l’uso dei locali adibiti a refettorio, dispensario ecc.
[...]

Art. 33. - Mancanze e punizioni.
Le infrazioni al presente contratto collettivo di lavoro potranno essere punite come segue:
а) con la multa fino a tre ore di salario;
b) con la sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
c) con il licenziamento in tronco (senza preavviso né indennità).
Le multe per i difetti di lavorazione saranno contestate al momento del controllo del prodotto nello stabilimento. Esse non potranno superare l’importo di un’ora di paga al giorno e saranno inflitte in relazione alla natura del difetto ed alla accidentalità od abitualità delle cause di esso.
Non potranno essere inflitte multe per tutti quei difetti che escludono la colpa dell’operaio.
[...]

Art. 34. - Multe e sospensioni.
La multa potrà essere inflitta all’operaio:
1) che abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
2) che ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
3) che guasti, anche per disattenzione, il macchinario, la materia o il prodotto in lavorazione o che non avverta subito i superiori diretti delle eventuali irregolarità rilevate nel funzionamento di apparecchi;
4) che sia trovato addormentato durante l’orario di lavoro;
5) che introduca bevande alcooliche nello stabilimento senza il permesso della direzione;
6) che in qualunque modo trasgredisca alle condizioni del presente contratto di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva, il datore di lavoro potrà infliggere all’operaio la sospensione.

Art. 35. - Licenziamento per mancanze.
L’operaio potrà essere licenziato in tronco, senza preavviso e senza indennità, nei seguenti casi:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) risse tra compagni e perturbamenti al normale andamento del lavoro;
e) offese al buon costume;
[...]
e) recidiva in qualunque delle colpe contemplate dall’articolo precedente, quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti.

Art. 36. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risoluti con trattative dirette tra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali degli industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tale fine, la Associazione che riceverà la denuncia della controversia a termine dell’art. 5 del R.D. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra Associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti associazioni e, in caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della competente Corporazione ai sensi dell’art. 13 della Legge 5 febbraio 1934, n. 163.