Categoria: 1940
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Tipologia: CCNL
Data firma: 31 maggio 1940
Validità: 01.06.1940 - 31.05.1941
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli industriali della Seta e Federazione Nazionale Fascista Lavoratori dell’industria Tessile
Settori: Tessili, Seta (tessitura), Lavoro a domicilio

Sommario:

Art. 1. - Retribuzione.
Art. 2. - Documenti di controllo.
Art. 3. - Apparecchio contagiri.
Art. 4. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale per la disciplina del lavoro a domicilio nell’industria della tessitura serica, 31 maggio 1940

Addì 31 maggio 1940-XVIII, in Milano, tra la Federazione Nazionale Fascista degli industriali della Seta [...] e la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori dell’industria Tessile [...].
Fermo restando il disposto dell’art. 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 ottobre 1939 per le maestranze addette alla Tessitura serica: è stato stipulato il presente contratto collettivo per la disciplina del lavoro a domicilio nell’industria della Tessitura serica.

Art. 1. - Retribuzione.
I lavoratori a domicilio dovranno essere retribuiti con tariffe di cottimo che garantiscono a tali operai un guadagno non inferiore ai minimi di paga previsti dai vigenti contratti integrativi salariali provinciali per le maestranze addette alla tessitura serica, maggiorati della percentuale di cottimo.
Il pagamento della retribuzione sarà effettuato all’atto della riconsegna del lavoro.
Le spese sostenute dall’operaio per l’esecuzione del lavoro (spese di incannaggio, ordimento, rimettaggio, spolatura, resubbiatura, ecc.) dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro.
Così pure dovranno essere rimborsate, anche forfettariamente, secondo le consuetudini locali, le spese di affitto, energia elettrica, illuminazione ecc.

Art. 2. - Documenti di controllo.
Ogni telaio adibito al lavoro a domicilio dovrà essere munito di un libro di controllo denominato Libro telaio. Il libro dovrà essere identico all’allegato A del presente accordo. La compilazione dei dati previsti dal libro dovrà essere fatta, per ogni singola lavorazione, a cura del datore di lavoro il quale ha l'obbligo di richiedere al tessitore lavorante a domicilio la presentazione del libro stesso all’inizio ed alla fine di ogni singola lavorazione per le relative annotazioni.
Il Libro telaio, cosi compilato, deve restare presso il telaio cui si riferisce a disposizione degli incaricati al controllo.
Per l’adempimento degli obblighi stabiliti dall’art. 22 del contratto nazionale 24 ottobre 1939 per le maestranze addette alla Tessitura serica verrà consegnato al lavoratore a domicilio all’atto della paga un prospetto di liquidazione che dovrà essere identico all’allegato B del presente accordo.

Art. 3. - Apparecchio contagiri.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente contratto i telai meccanici lavoranti a domicilio dovranno essere muniti di apposito apparecchio contagiri.

Art. 4. - Decorrenza e durata.
Il presente accordo entra in vigore il 1° giugno 1940-XVIII ed avrà la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, ove non sia disdettato da una delle parti nelle forme di legge, tre mesi prima della sua scadenza.
Esso verrà depositato nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni statutarie e di legge entro 60 giorni dalla data della sua stipulazione.