Categoria: 1940
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Tipologia: CCNL
Data firma: 1 ottobre 1940
Validità: 02.09.1940 - 01.09.1941
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie Tessili Varie e del Cappello e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Industria Tessile
Settori: Tessili, Tintorie ecc., Industria
Fonte: G.U. 21 gennaio 1941, n. 21, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione di personale.
Art. 2. - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario e lavoro festivo.
Art. 10. - Lavoro notturno.
Art. 11. - Computo delle percentuali per il lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 12. - Pulizia del macchinario.
Art. 13. - Recuperi.
Art. 14. - Sospensione e discontinuità del lavoro.
Art. 15. - Lavoro a squadre.
Art. 16. - Turni a scacchi.
Art. 17. - Giorni festivi.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Trasferte.
Art. 20. - Abito da lavoro.
Art. 21. - Passaggio di mansioni.
Art. 22. - Trattamento di malattia.
Art. 23. - Casse mutue malattia.
Art. 24. - Matrimonio e maternità.
Art. 25. - Gratifica natalizia.
Art. 26. - Pagamento delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 27. - Disciplina dei cottimi.
Art. 28. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 29. - Assenze.
Art. 30. - Divieti.
Art. 31. - Visite di inventario e personali.
Art. 32. - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34. - Multe e sospensioni.
Art. 35. - Licenziamento in tronco.
Art. 36. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 37. - Chiamata o richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 38. - Trapasso di azienda.
Art. 39. - Benemerenze fasciste.
Art. 40. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 41. - Norme speciali.
Art. 42. - Reclami e controversie.
Art. 43. - Validità, decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle aziende esercenti l’industria della tintoria, candeggio, stampatura, apparecchiatura ed operazioni affini per conto di terzi, 1 ottobre 1940

L’anno 1940-XVIII, il giorno Io del mese di ottobre in Milano, presso la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie Tessili Varie e del Cappello, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie Tessili Varie e del Cappello, rappresentata, per delega del suo Commissario Ministeriale [...], dal Direttore della Federazione stessa [...], assistito dal Vice Direttore [...], dai rappresentanti di aziende industriali [...], nonché [...] dall’Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Como, [...] dalla Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Milano, [...] dall’Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Torino, [...] dall’Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Varese, [...] dall’Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Bergamo, [...] dall’Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Novara e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Industria Tessile [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai addetti alle aziende esercenti l’industria della tintoria, candeggio, stampatura, apparecchiatura ed operazioni affini per conto di terzi.

Art. 2. - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
Per l’ammissione nelle aziende e per il lavoro delle donne e dei minori sino ai 18 anni valgono le norme di legge.

Art. 4. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 5. - Disciplina dell’apprendistato.
La disciplina dell’apprendistato potrà essere stabilita nei singoli contratti salariali, provinciali o aziendali che verranno stipulati ad integrazione del presente contratto, con l’intesa che, qualora nei contratti integrativi di cui sopra non si provveda alla disciplina dell’apprendistato, le mansioni elencate nei contratti stessi non saranno soggette ad alcun periodo di apprendistato.

Art. 7. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è indicata da un unico segnale dato alla fine dell’orario; nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto, prima di tale segnale.
I cancelli degli stabilimenti vengono aperti cinque minuti dopo il segnale di cessazione del lavoro.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dal presente contratto per i recuperi e quelle contemplate dal R.D.L. 29 maggio 1937 n. 1768 sulle 40 ore di lavoro settimanali e ferme restando le disposizioni sul sabato fascista.
I lavori preparatori e complementari che possono essere eseguiti oltre l’orario normale e di cui all’art. 5 del predetto R.D.L. sono: predisposizione e cessazione del funzionamento degli impianti termici, idraulici, elettrici, di ventilazione e asciugamento, di inumidimento; riscaldamento bozzime e bagni. La paga dei fuochisti, da stabilirsi nei contratti integrativi, si intenderà comprensiva della retribuzione per il tempo necessario alla messa in pressione ed allo spegnimento delle caldaie.
La distribuzione dell’orario giornaliero sarà stabilita dalla direzione in apposite tabelle da affiggersi all’entrata dello stabilimento.
Le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento.
Restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939-XVIII, limitatamente al periodo della loro applicabilità.
Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940-XVIII, n. 1109, varranno le norme previste dalla legge stessa.

Art. 9. - Lavoro straordinario e lavoro festivo.
È considerato lavorò straordinario quello compiuto oltre l’orario fissato in conformità dell’articolo precedente.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti e con la procedura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario e festivo entro i limiti stabiliti, salvo giustificato motivo di impedimento.
Le ore di lavoro straordinario che, sommate a quelle Ordinarie, non portano la durata complessiva di lavoro, ad accedere le otto ore giornaliere oppure le 48 settimanali, saranno compensate con una maggiorazione del 10 % in conformità del contratto collettivo interconfederale del 10 novembre 1938 e successive sue modificazioni. Il lavoro straordinario, prestato nei modi e nei termini previsti dalla legge, oltre le 48 ore settimanali o le otto ore giornaliere, ovvero oltre il maggior orario consentito dalle deroghe ed eccezioni previste dalla legge stessa, sarà compensato con un aumento del 25 % per le ore diurne e del 40 % per le ore notturne.
Il lavoro prestato in giorni festivi, nei casi in cui è consentito dalla legge, sarà compensato con aumento del 50 %.
Tale aumento non è dovuto agli operai che, lavorando a turno, prestano la loro opera in giorni festivi ed hanno il riposo in altro giorno della settimana, nei casi in cui ciò è consentito dalla legge.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.
Restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939-XVIII limitatamente al periodo della loro applicabilità.
Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940-XVIII, n. 1109, varranno le norme previste dalla legge stessa.

Art. 10. - Lavoro notturno.
Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le 22 e le 5 antimeridiane.
[...]
Qualora il turno di notte dovesse protrarsi fino alle 6 del mattino, l’ultima ora sarà considerata notturna.
Restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939-XVIII limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Art. 12. - Pulizia del macchinario.
Qualora la pulizia del macchinario venga effettuata oltre l’orario normale di lavoro di cui all’art. 8, essa sarà considerata come prestazione straordinaria.

Art. 13. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali interessate, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno (ivi compreso il recupero del sabato fascista) ai sensi dell’art. 7 del R.D.L. 29 maggio 1937 n. 1768 e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 15. - Lavoro a squadre.
Il lavoro a più squadre seguirà l’orario normale di 8 ore per turno, in esso compresa la mezz’ora di riposo da effettuarsi fuori del locale di lavoro ed in ogni caso a macchine ferme.
Il lavoro a squadre verrà remunerato con l’aumento del 7 % sulle paghe orarie e le tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico.
La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli uomini o di sole donne , come nel caso di squadre promiscue di uomini e di donne e non è dovuta nel caso di riduzione di orario di lavoro a meno di 11 ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (meno di ore 5 giornaliere per ciascuna squadra) ed a meno di 13 ore e mezzo se si tratta di 3 squadre (meno di ore 4 ½ giornaliere per ciascuna squadra).

Art. 16. - Turni a scacchi.
I turni a scacchi sono consentiti solo nelle aziende ove attualmente esistono.
In caso di turni a scacchi, ai lavoratori che vi sono adibiti sarà corrisposta sulle paghe orarie e sulle tariffe di cottimo la maggiorazione del 7 %.

Art. 18. - Ferie.
All’operaio che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la Ditta nella quale è occupato, saranno concessi, ogni anno, sei giorni (48 ore) di ferie retribuite che, compatibilmente con le esigenze dell’industria, saranno consecutivi.
[...]
Non è ammessa la rinuncia né espressa né tacita alle ferie.

Art. 24. - Matrimonio e maternità.
Per il trattamento dell’operaia che contrae matrimonio o che trovasi in stato di gravidanza o di puerperio, nonché per le altre provvidenze di carattere demografico, valgono le norme stabilite dalle due Confederazioni.
L’operaia in istato di gravidanza è tenuta a presentare al datore di lavoro, entro il sesto mese, un certificato medico attestante la data presunta del parto, a norma del Regio Decreto Legge 22 marzo 1934 n. 654, entrato in vigore per effetto del R.D.L. 12 dicembre 1938 n. 2237.

Art. 27. - Disciplina dei cottimi.
а) Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia od a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro, uniformati ai principi corporativi delle presenti disposizioni.
[...]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicate, per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da seguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
g) Ogni qualvolta, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidata sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
h) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
i) Qualunque contestazione in materia di cottimi, riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa (a norma del R.D.L. 7 marzo 1938-XVI n. 406), all’esame di un Organo Tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.
Tale Organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia. Le decisioni dell’Organo stesso saranno prese a maggioranza. 
Contro le decisioni dell’Organo Tecnico di cui sopra ,è ammesso ricorso soltanto da parte delle Confederazioni, entro il termine di 15 giorni dalla decisione, al Collegio Tecnico superiore presso il Ministero delle Corporazioni ai sensi dell’art. del predetto R.D.L. 7 marzo 1938-XVI.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal predetto Collegio Tecnico superiore in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

Art. 28. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo: parimenti non può lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Gli operai sospesi non possono entrare nello stabilimento. Salvo speciale permesso non è consentito all’operaio di entrare o di intrattenersi nello stabilimento nelle ore fuori del proprio turno.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro possono essere concessi all’operaio permessi di assentarsi dallo stabilimento ove siano richiesti per giustificati motivi.

Art. 30. - Divieti.
È proibito di fumare e introdurre negli stabilimenti cibi o bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[...]

Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto ed alle norme e regolamenti interni di cui all’art. 41 possono essere punite:
1) con la multa fino al massimo di tre ore di paga oraria;
2) con la sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni;
3) con il licenziamento in tronco.

Art. 34. - Multe e sospensioni.
La multa può essere inflitta all’operaio:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che guasti, per disattenzione, il macchinario o il materiale in lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto di lavoro o commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 35. - Licenziamento in tronco.
Il licenziamento con immediata cessazione dal lavoro e dalla paga, senza indennità di sorta potrà essere applicato, oltre che nel caso previsto all’ultimo comma dell’art. 29 nei seguenti casi:
а) contravvenzione al divieto di fumare;
[...]
c) risse in fabbrica;
d) insubordinazione verso i superiori;
e) furti e danneggiamenti volontari, rivelazione di procedimenti o sistemi di lavorazione;
[...]
g) negligenza od atti implicanti colpa grave;
h) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti oppure recidiva nell’identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni;
i) mancanze di cui alla lettera e) del precedente articolo quando da esse derivi grave pregiudizio.

Art. 41. - Norme speciali.
Oltre che alle norme del presente contratto collettivo di lavoro, gli operai debbono uniformarsi anche a tutte le altre norme speciali che potranno essere stabilite dalla Direzione, purché non modifichino le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in tabella all’ingresso dello stabilimento o nel luogo ove si effettua la paga.

Art. 42. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora, nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali degli industriali e degli operai, per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tal fine l’Associazione che riceverà la denuncia della controversia a termini dell’art. 5 del R.D.L. 21 maggio 1934 n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra Associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Associazioni sindacali, e in caso di mancato accordo, prima dell’azione giudiziaria dinanzi alla Magistratura del Lavoro saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della Corporazione dei Prodotti Tessili ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1034 n. 163.

Art. 43. - Validità, decorrenza e durata del contratto.
I contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti per le maestranze dipendenti dalle aziende a cui si applica il presente contratto saranno, limitatamente alla parte regolamentare del presente contratto nazionale, sostituiti di diritto da quest’ultimo alla data della sua entrata in vigore; la rimanente regolamentazione resterà in vigore, ad integrazione del presente contratto, lino a quando i predetti contratti non saranno sostituiti dai contratti integrativi che saranno stipulati ad integrazione del presente contratto nazionale.
[...]