Tipologia: CCNL
Data firma: 5 marzo 1943
Validità: 01.04.1943 - 31.03.1944
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della Canapa, del Lino e Fibre Affini e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’industria Tessile
Settori: Tessili, Lino e canapa, Assistenti, Industria

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Assunzione del personale.
Art. 3. - Documenti e visita medica.
Art. 4. - Infortuni sul lavoro.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario e lavoro festivo.
Art. 8. - Lavoro notturno.
Art. 9. - Computo delle percentuali per il lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 10. - Lavoro a squadre.
Art. 11. - Turni a scacchi.
Art. 12. - Recuperi.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Trapasso di Azienda.
Art. 17. - Pagamento delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 18. - Danni o trattenute per risarcimento.
Art. 19. - Chiamata o richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 20. - Trattamento di malattia.
Art. 21. - Divieti.
Art. 22. - Visite di inventario e personali.
Art. 23. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 24. - Assenze.
Art. 25. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 26. - Indennità di anzianità ed in caso di morte.
Art. 27. - Benemerenze fasciste.
Art. 28. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 29. - Multe e sospensioni.
Art. 30. - Licenziamento in tronco.
Art. 31. - Norme speciali.
Art. 32. - Trattamento in caso di riduzione di lavoro o inattività.
Art. 33. - Gratifica natalizia.
Art. 34. - Reclami e controversie.
Art. 35. - Mercedi.
Art. 36. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli assistenti e aiuto assistenti dell’industria del lino e della canapa, 5 marzo 1943

Addì 5 marzo 1943-XXI, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della Canapa, del Lino e Fibre Affini [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’industria Tessile, rappresentata dal suo Reggente [...], assistito dal Rag. [...] della Federazione stessa e dai camerati [...] dell’Unione dei Lavoratori della provincia di Milano, [...] dell’Unione dei Lavoratori della provincia di Varese, [...] dell’Unione dei Lavoratori della provincia di Bergamo, [...] dell’Unione dei Lavoratori della provincia di Napoli; si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli assistenti e aiuto assistenti dell'industria del lino e della canapa.

Art. 1.
Assistenti dell’industria del lino e della canapa, agli effetti del presente contratto, sono considerati coloro che, comunque denominati, accudiscono agli assestamenti meccanici necessari per il normale funzionamento di un gruppo di macchine e sorvegliano, nell’ambito di osso, l’andamento del lavoro operaio.

Art. 3. - Documenti e visita medica.
[...]
Esso [il personale] potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 4. - Infortuni sul lavoro.
Per gli infortuni sul lavoro valgono le disposizioni di legge.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dal presente contratto per i recuperi e quelle contemplate dal R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768 sulle 40 ore di lavoro settimanali e ferme restando le disposizioni del sabato fascista.
La distribuzione dell’orario giornaliero sarà stabilita dalla direzione in apposite tabelle da affiggersi all’entrata dello stabilimento.
Le frazioni consuetudinarie di ora, prima o dopo l’orario normale delle maestranze, dentro un massimo di 40 minuti giornalieri, nei caso di lavoro ad un solo turno o a turni a scacchi e salve le disposizioni dell’art. 11 del presente contratto, e un massimo di 20 minuti giornalieri nel caso di lavoro a squadre per le abituali predisposizioni del lavoro ed in genere per assicurare la regolare ripresa e cessazione di esso, non saranno considerate straordinarie e si intenderanno già interamente compensate dalla paga quattordicinale di cui all’art. 35 del presente contratto.
Restano ferme le disposizioni di cui all’accordo interconfederale 8 novembre 1939-XVIII limitatamente al periodo della loro applicabilità. Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940-XVIII, n. 1109, varranno le norme previste dalla legge stessa.
Restano inoltre ferme le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 1° febbraio 1943-XXI sulla settimana lavorativa di 48 ore limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Art. 7. - Lavoro straordinario e lavoro festivo.
È considerato lavoro straordinario:
1) per gli addetti a turno unico quello compiuto oltre l’orario (issato in conformità all’articolo precedente;
2) per gli addetti alle squadre è considerato lavoro straordinario quello compiuto oltre le 8 ore giornaliere comprensive della mezz’ora di riposo od oltre le 40 ore settimanali in esse considerate le mezze ore di riposo giornaliero, salvo le frazioni considerate all’articolo precedente.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti e con la procedura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Nessun lavoratore potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario e festivo entro i limiti stabiliti, salvo giustificato motivo di impedimento.
3) Le ore di lavoro straordinario che sommate a quelle ordinarie, di cui ai comma precedenti, non portano la durata complessiva ad eccedere le 8 ore giornaliere oppure le 48 ore settimanali, saranno compensate con una maggiorazione del 10 % in conformità dei contratti collettivi interconfederali 10 novembre 1938 e 16 ottobre 1939-XVII.
Il lavoro straordinario prestato nei modi e nei termini previsti dalla legge, oltre le 48 ore settimanali o le 8 ore giornaliere, sarà compensato con un aumento del 30 % per le ore diurne e del 50 % per le ore notturne, 
[...]
Restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939-XVIII limitatamente al periodo della loro applicabilità. Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940-XVIII, n. 1109, varranno le norme previste dalla legge stessa.

Art. 8. - Lavoro notturno.
Per le ore notturne s’intendono quelle comprese fra le 22 e le 5 antimeridiane.
[...]
Qualora il turno di notte dovesse protrarsi fino alle sei del mattino, l’ultima ora sarà considerata come notturna.
Restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939-XVIII limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Art. 10. - Lavoro a squadre.
Il lavoro a squadre seguirà l’orario normale di 8 ore per turno, in esse compresa la mezz’ora di riposo da effettuarsi, possibilmente fuori del locale di lavoro ed in ogni caso a macchine ferme.

Art. 11. - Turni a scacchi.
I turni a scacchi sono consentiti solo nelle aziende ove attualmente esistono. In caso di turni a scacchi al personale che vi è adibito, sarà corrisposta sulla retribuzione la maggiorazione del 10 %.

Art. 12. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perduto a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali interessate, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno, ivi compreso il recupero del sabato fascista ai sensi dell’art. 7 del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768, e si effettui entro le due quattordicine immediatamente successive alla avvenuta interruzione.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Per il riposo settimanale valgono le disposizioni di legge.

Art. 15. - Ferie.
Al personale che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la Ditta nella quale è occupato, saranno concesse ogni anno:
una settimana di ferie retribuite, quando la sua anzianità di servizio non superi i 5 anni;
due settimane di ferie retribuite, quando la sua anzianità superi i 5 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia né espressa né tacita alle ferie.

Art. 21. - Divieti.
È vietato fumare nei luoghi ove ciò sia disposto, e di introdurre negli stabilimenti cibi e bevande alcooliche senza il permesso della direzione.
[...]

Art. 23. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro il personale non può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; parimenti non può lasciare
lo stabilimento, se non debitamente autorizzato dalla ditta o da chi per essa.
Il personale sospeso non può entrare nello stabilimento. Salvo speciale permesso, non è consentito di entrare o di intrattenersi nello stabilimento nelle ore fuori del proprio servizio.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro, possono accordarsi permessi di uscita ai dipendenti che ricoprono cariche sindacali, in quanto necessari per l’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 28. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle norme e regolamenti interni di cui all’art. 31 possono essere puniti:
1) con la multa fino al massimo di tre ore di paga orarie;
2) con la sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni;
3) con il licenziamento in tronco.

Art. 29. - Multe e sospensioni.
La multa può essere inflitta al personale:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che guasti anche per disattenzione, il macchinario o il materiale di lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che si presenti o si trovi sul lavoro in i stato di ubriachezza;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle condizioni del presente contratto di lavoro, o commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 30. - Licenziamento in tronco.
Il licenziamento con immediata cessazione dal lavoro o dalla paga potrà essere applicato, oltre che nel caso previsto all’ultimo comma dell’art. 24, nei seguenti casi:
а) contravvenzione al divieto di fumare;
[...]
c) risse in fabbrica;
d) insubordinazione verso i superiori;
e) furti e danneggiamenti volontari, rivelazioni di procedimenti o sistemi di lavorazione, reati contro la persona o la proprietà per i quali sia intervenuta condanna penale;
f) negligenza od atti implicanti colpa grave;
g) mancanza di cui alla lettera f) del precedente articolo, quando da esse derivi grave pregiudizio;
h) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo alla applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure recidiva nell’identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni.

Art. 31. - Norme speciali.
Oltre che alle norme del presente contratto collettivo di lavoro
il personale deve uniformarsi anche a tutte le altre norme speciali che potranno essere stabilite dalla Direzione, purché non modifichino le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in tabella all’ingresso o nell’interno dello stabilimento o nel luogo ove si effettua la paga.

Art. 34. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale, dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari della ditta ed essere esaminati direttamente tra i prestatori d’opera interessati e i loro superiori.
Le controversie individuali di lavoro derivanti dall’applicazione del presente contratto o quelle collettive saranno regolate dalle norme di legge vigenti.