Tipologia: CCNL
Data firma: 4 marzo 1949
Validità: 01.01.1949 - 30.04.1951
Parti: Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche, Gruppo Dielettrici e Federazione Italiana Lavoratori Chimici
Settori: Chimici-elettrici, Dielettrici, Qualifica speciale, Industria
Nota: Con scambio di lettere del 6-7 marzo e 30 marzo 3 aprile 1951 il CCNL è stato rinnovato per 2 anni

Sommario:

Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Criteri per l’assegnazione alle categorie.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale.
Norme transitorie all’art. 5.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 8. - Pomeriggio del sabato.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 14. - Gratifica natalizia.
Art. 15. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 16. - Pagamento della retribuzione.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Permessi.
Art. 19. - Congedo matrimoniale.
Art. 20. - Servizio militare.
Art. 21. - Trasferta.
Art. 22. - Trasferimento.
Art. 23. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 24. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 25. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 26. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 27. - Indennità di licenziamento.
Art. 28. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 29. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli appartenenti alla qualifica speciale nella industria dei dielettrici, 4 marzo 1949

In Milano, tra l’Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche, Gruppo Dielettrici [...] assistito dal [...] Segretario Generale dell’Anie, [...] con l’intervento [...] dell’Associazione Industriale Lombarda e con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici [...], è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli appartenenti alla qualifica speciale nell’industria dei dielettrici.

Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con abituale continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili, già regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 4. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della regolamentazione per gli operai ad eccezione delle norme relative agli articoli 6, 8, 9.

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dall’osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tener conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine o comunque non deve recare menomazione o pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica.
[...]

Art. 7. - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.

Art. 8. - Pomeriggio del sabato.
Salvo le eccezioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed è consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell’orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all’orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso. Per le esclusioni e le deroghe si richiamano le disposizioni previste dall’art. 24 della regolamentazione operaia.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far cadere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 19 della regolamentazione operaia o comunque oltre le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario; oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 8 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le 22 e le 6 antimeridiane.
[...]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 2° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tal giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.
[...]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo (prevista dalla legge numero 653 del 26 aprile 1934 sulla tutela del lavoro delle donne e del fanciulli), mentre non può dar luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d’altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4° del presente articolo per i turni avvicendati.

Art. 17. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]
Chiarimento a verbale.
È consentita la sostituzione del godimento delle ferie, fino ad un massimo di 6 giorni corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura prevista dall’art. 13, per ogni giorno di ferie non godute.

Art. 24. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve in tale evenienza: conservare il posto alla lavoratrice per un periodo di mesi 6, di cui 2 mesi durante l’ultimo periodo di gravidanza ed il rimanente durante il puerperio, corrispondendole la intera retribuzione per i primi 3 mesi della interruzione e la metà per i successivi 2 mesi.
[...]