Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 12 giugno 1952
Validità: 31.12.1951 - 30.06.1954
Parti: Anig e Fidag-Cgil, Filg-Cisl, Uilgas-Uil
Settori: Servizi, Gas

Sommario:

Parte 1 - Articoli valevoli per i dipendenti delle aziende associate alle associazioni nazionali dei datori di lavoro stipulanti
I.
Proroga del Contratto Collettivo di Lavoro e sue modifiche.
II.
Art. 4. - Assunzione a termine.
III.
Art. 5. - Appalti.
IV.
Art. 15. - Minimi della retribuzione fissa.
Dichiarazione a verbale
Art. 47. - Durata del Contratto.
VI.
Dichiarazione a verbale
VII.
VIII.

Assistenza Malattia.
Art. 5. d) - Assistenza farmaceutica.
Art. 6. - Limite dell'assistenza per ogni iscritto.
Art. 7. - Indennità di allattamento.
Parte II - Articoli valevoli per i dipendenti delle aziende associate all’Anig.
Parte III - Articoli valevoli per i dipendenti delle aziende associate alla federazione nazionale aziende municipalizzate gas, acqua e varie
I

Art. 11. - Divisione delle Officine in categorie.
II
Adeguamento delle pensioni dirette ed indirette
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
III
Assistenza di malattia ai pensionati
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
IV
Norme speciali ad integrazione dell’art. 40 lettera b)

Rinnovo del contratto collettivo di lavoro 12 novembre 1946 e successive modifiche valevole per i dipendenti delle aziende municipalizzate del gas, 12 giugno 1952

Tra l’Associazione Nazionale Industriali Gas [...], nonché la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie [...], assistiti dal[...], Capo del Servizio Sindacale della Confederazione della Municipalizzazione e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Gas [...], assistiti dalla Cgil [...] e la Federazione Italiana Lavoratori del Gas [...] assistita dall’ufficio sindacale della Cisl [...], nonché l'Unione Italiana Lavoratori Aziende Gas [...], assistita dalla Uil [...], è stato stabilito quanto appresso:

Parte 1 - Articoli valevoli per i dipendenti delle aziende associate alle associazioni nazionali dei datori di lavoro stipulanti
I.
Proroga del Contratto Collettivo di Lavoro e sue modifiche.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 novembre 1946 ed i successivi accordi integrativi e modificativi scaduti il 31 dicembre 1951 sono prorogati da tale data fino al 30 giugno 1954 in ogni loro parte con le modifiche di cui agli articoli seguenti che decorreranno dal 1° gennaio 1952.

II.
Il testo dell’articolo 4 viene sostituito dal seguente:
Art. 4. - Assunzione a termine.
Per far fronte a necessità straordinarie di carattere temporale le Aziende possono procedere ad assunzioni di personale con contratto a termine.
In tal caso saranno applicate a detto personale le norme previste dal presente contratto che non siano in contrasto con la temporaneità e provvisorietà del rapporto.
[...]
Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma precedenti e in particolare quando possa ritenersi che l’assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, le Organizzazioni Sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia.
Per il personale assunto temporaneamente dalle Aziende per eseguire in proprio i lavori per i quali è prevista alle lettere c), d) ed e) dell’art. 5, la facoltà di appalto, saranno seguite le norme dei contratti che sarebbero applicabili se la relativa attività fosse compiuta da Aziende del ramo.

III.
Il testo dell’art. 5 viene sostituito dal seguente:
Art. 5. - Appalti.
Le Aziende si impegnano a non concedere lavori o servizi in appalto ad eccezione dei seguenti:
а) servizi di trasporto fossile e materie prime coke e sottoprodotti dall’interno all’esterno e viceversa, servizi di scarico, trasporto interno di fossile coke e materie prime per le Aziende che non abbiano gru, carri-ponte od impianti analoghi o che non abbiano il raccordo ferroviario;
b) servizio trasporto coke a domicilio e cernita dei detriti;
e) nuove costruzioni, nuovi impianti, straordinaria manutenzione degli impianti e manutenzione dei fabbricati eccedente la normale organizzazione aziendale;
d) nuovi impianti importanti od urgenti relativi a tubazioni stradali, prese, colonne montanti, posa contatori;
e) lavori di scavo per tubazioni stradali e riparazione dei coniatori.
Gli appalti suddetti potranno essere attuati solo se non implichino risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto ai lavori o servizi di cui sopra.
Per le Aziende che abbiano la gestione di altri servizi pubblici è consentito di unificare i servizi di esazione o di affidare gli stessi ad istituti di Credito od a Cooperative purché ciò non implichi risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio esazione.
È consentita la continuazione in appalto del servizio di esazione delle Aziende che lo abbiano già in atto purché gli appaltatori si obblighino verso le Aziende a praticare ai propri dipendenti un trattamento retributivo non inferiore a quello del presente contratto.

IV.
Dichiarazione a verbale

L’Anig e la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie hanno aderito alla richiesta di soppressione dei comma 8° e 9° in considerazione delle particolari caratteristiche del settore e dell’esiguo numero del personale femminile in servizio e senza elle questo possa in alcun modo costituire precedente per la estensione in altri settori.

VI.
Il testo del punto 3 dell’accordo 17 marzo 1950 viene sostituito dal seguente:
Ai lavoratori con qualifica di fuochista o capo forno anche se addetti ai gasogeni sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza ai forni o gasogeni una indennità di:
L. 80 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione continua.
L. 70 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione discontinua o con forni a nove storte con caricamento a mano.
L. 60 se addetti a forni a 9 storte con caricamento meccanico o a 6 storte con caricamento a mano.
L. 50 se addetti a forni a 6 storte con caricamento meccanico o a 4 storte.
Ai lavoratori addetti alle pulizie delle colonne, dei bariletti e dei rubinetti di scarico degli estrattori per 4 ore per ogni turno di servizio, sarà anche corrisposta, a prescindere dalla categoria di inquadramento, l’indennità di cui sopra.
Le suddette indennità non sono cumulabili.
Agli aiutanti ai forni inquadrati in 2ª categoria operai, l’indennità in parola sarà corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza ai forni, nella seguente misura:
L. 60 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione continua;
L. 50 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione discontinua o a 9 storte con caricamento a mano.
L. 45 se addetti a forni a 9 storte con caricamento meccanico o a 6 storte con caricamento a mano;
L. 40 se addetti a forni a 6 storte con caricamento meccanico o a 4 storte.
La medesima indennità sarà infine corrisposta ai sostituti sia dei fuochisti che degli aiutanti ai forni nella misura indicata rispettivamente nel 1° e nel 3° comma.
Date le sue particolari finalità e caratteristiche tale indennità non fa parte della retribuzione agli effetti di nessuno dei vari istituti contrattuali (ferie, malattia, previdenza, 13ª mensilità, indennità di preavviso e di anzianità, ecc.) ed assorbe, fino a concorrenza del suo rapporto, le eventuali ed analoghe corresponsioni fatte fino a data corrente dalle Aziende.

Dichiarazione a verbale
A richiesta della Delegazione Industriale la rappresentanza dei lavoratori dichiara che, tenuto conto del carattere eccezionale e peculiare delle indennità ai fuochisti, la concessione non potrà comunque essere invocata come precedente per la sua estensione a qualsiasi altra categoria di lavoratori.

VIII.
Art. 7. - Indennità di allattamento.

Viene corrisposta in sostituzione del premio di natalità ed in luogo di qualsiasi altro concorso o prestazione da parte della Mutua, una indennità mensile di L. 800,- per un periodo massimo di 9 mesi.