Tipologia: CCNL
Data firma: 10 giugno 1955
Validità: 01.12.1954 - 30.11.1957
Parti: Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie e Fidag, Federgas, Uilgas
Settori: Servizi, Gas, acqua, ecc., Aziende municipalizzate

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Art. 2. - Assunzione del personale.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Assunzione a termine.
Art. 5. - Appalti.
Art. 6. - Servizio militare.
Art. 7. - Anzianità.
Art. 8. - Benemerenze nazionali.
Art. 9. - Durata del lavoro.
Art. 10. - Orario giornaliero di lavoro.
Art. 11. - Categorie delle aziende.
Art. 12. - Classificazione dei lavoratori in categorie.
Art. 13. - Retribuzione e sue definizioni.
Art. 14. - Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria.
Art. 15. - Retribuzione base minima e sue variazioni.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Assegno estivo.
Art. 19. - Lavoro straordinario, feriale e notturno.
Art. 20. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 21. - Lavoro festivo.
Art. 22. - Assenze e permessi.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Aspettativa.
Art. 25. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 26. - Mutamento di mansioni.
Art. 27. - Somministrazioni in natura.
Art. 28. - Mense aziendali.
Art. 29. - Provvidenze varie.
Art. 30. - Indennità varie.
Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 32. - Assicurazione infortuni.
Art. 33. - Trattamento di malattia e convalescenza.
Art. 34. - Assistenza di malattia.
Art. 35. - Tutela della maternità.
Art. 36. - Estinzione del rapporto di lavoro.
Art. 37. - Certificato di lavoro.
Art. 38. - Preavviso.
Art. 39. - Indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 40. - Trattamento di fine lavoro.
Art. 41. - Pensione.
Art. 42. - Indennità di anzianità.
Art. 43. - Cessione, trasformazione o fusione dell’azienda.
Art. 44. - Condizioni di miglior favore.
Art. 45. - Commissioni interne.
Art. 46. - Durata del contratto.
Art. 47. - Norme transitorie e di attuazione.
a) Deroga all’applicazione del Contratto per Aziende di 4ª categoria (Art. 1).

b) Personale addetto alla pulizia o alla mensa (Art. 1).
c) Appalti (Art. 5).
d) Durata del lavoro (Art. 9).
e) Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria (Art. 14).
f) Retribuzione base minima e sue variazioni (Art. 15).
g) Aumenti periodici di anzianità (Art. 16).
h) Aumenti per anzianità regressa (Art. 16).
i) Giorni festivi e riposo settimanale (Art. 20).
l) Passaggio da operaio ad impiegato (Art. 25).
m) Somministrazioni in natura - Gas (Art. 27).
n) Calcolo indennità di anzianità (Art. 42).
Allegato A - Minimi retributivi per le aziende di 1ª categoria valevoli
Modalità e limiti per l’assistenza malattia 
Allegato C - Procedimento per il licenziamento nei casi di cui al 2ª comma dell’art. 36 del CCNL
Allegato D - Fondo di integrazione ai trattamenti di previdenza per i dipendenti delle aziende municipalizzate del gas
Interpretazione dell’art. 8 del CCNL 10 giugno 1953 sui benefici ai mutilati e invalidi del lavoro, 5 dicembre 1955

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende municipalizzate del gas, 10 giugno 1955

Tra la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie [...], la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Gas (Fidag) [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Gas (Federgas) [...], l’Unione Italiana Lavoratori Aziende Gas (Uilgas) [...], è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che ha decorrenza dal 1° dicembre 1954.
[...]

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra le Aziende Municipalizzate d’Italia erogatrici di qualunque gas ed i loro dipendenti ad eccezione dei dirigenti.
Il presente contratto si applica anche alle Aziende miste che già applicavano il precedente CCNL 29 novembre 1946 scaduto il 30 giugno 1954.
Alle aziende miste di nuova costituzione l’eventuale applicazione del presente contratto verrà determinata dagli organismi interessati.
Per la sua applicazione il contratto di lavoro dovrà essere sottoposto alla approvazione degli organi comunali e delle autorità tutorie competenti.
Norme transitorie.
Deroga all'applicazione del Contratto per Aziende di 4ª categoria.
Per le Aziende di 4ª categoria si conviene che qualora l’onere del presente contratto superasse le possibilità dell’esercizio, su richiesta della Commissione Amministratrice dell’Azienda, si esaminerà localmente la possibilità di apportare variazioni alla parte economica del Contratto in modo da conciliare le necessità di vita del personale con quelle dell’Azienda.
L’esame avverrà esclusivamente tra i rappresentanti dell’Azienda e i rappresentanti sindacali periferici di categoria.
In caso di contrasto in questa sede l’esame sarà riportato alle Federazioni Nazionali di categoria.
Le eventuali variazioni concordate non infirmeranno in nulla il Contratto e avranno carattere dì transazione provvisoria concordata in sede di applicazione del Contratto stesso.
Personale addetto alla pulizia o alla mensa.
Nelle Aziende in cui attualmente il personale addetto esclusivamente alla pulizia dei locali e dei servizi di mensa svolge il proprio servizio per non più di 3 ore giornaliere, l’Azienda dovrà concordare con le Organizzazioni sindacali di categoria le condizioni per la disciplina del rapporto di lavoro.

Art. 2. - Assunzione del personale.
[...]
Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli vengono richiamate le norme di legge.
[...]

Art. 4. - Assunzione a termine.
Le aziende, per far fronte a necessità straordinarie di carattere temporaneo, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto a termine.
Il rapporto di lavoro di detto personale sarà regolato dalle norme del presente contratto che siano compatibili con il carattere di temporaneità del rapporto o delle quali non sia espressamente esclusa l’applicazione per il personale medesimo.
[...]
Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma precedenti ed in particolare quando possa ritenersi che l’assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, le Organizzazioni sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia.
Per il personale assunto temporaneamente dalle aziende per eseguire in proprio i lavori per i quali è prevista alle lettere c), d) ed e) del successivo art. 5 la facoltà di appalto, saranno seguite le norme dei contratti che sarebbero applicabili se la relativa attività fosse compiuta da azienda del ramo.

Art. 5. - Appalti.
Le aziende si impegnano a non concedere lavori o servizi in appalto ad eccezione dei seguenti:
а) servizi di trasporto fossile e materie prime, coke e sottoprodotti dall’interno all’esterno e viceversa, servizi di scarico, trasporto interno di fossile, coke e materie prime per le aziende che non abbiano gru, carri ponte ed impianti analoghi o che non abbiano il raccordo ferroviario;
b) servizio trasporto coke a domicilio e cernita dei detriti;
c) nuove costruzioni, nuovi impianti, straordinaria manutenzione degli impianti e manutenzione dei fabbricati eccedente la normale organizzazione aziendale;
d) nuovi impianti importanti od urgenti relativi a tubazioni stradali, prese, colonne montanti, posa contatori;
e) lavori scavo per tubazioni stradali e riparazioni dei contatori.
Gli appalti suddetti potranno essere attuati solo se non implichino risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto ai lavori o servizi di cui sopra.
Per le aziende che abbiano la gestione di altri servizi pubblici è consentito di unificare i servizi di esazione o d’affidare gli stessi ad Istituti di credito od a Cooperative purché ciò non implichi risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio esazione.
È consentita la continuazione in appalto del servizio di esazione alle aziende che lo abbiano già in atto purché gli appaltatori si obblighino verso le aziende a praticare ai propri dipendenti un trattamento retributivo non inferiore a quello del presente contratto.
Norma transitoria.
La continuazione degli appalti che non rientrino tra quelli elencati all’art. 5 del presente contratto e che fossero in atto al momento della stipula del Contratto 29 novembre 1946, è ammessa fino alla scadenza dei relativi contratti.

Art. 9. - Durata del lavoro.
La durata settimanale del lavoro è di ore 42 per gli impiegati e di ore 48 per gli operai.
Per il personale addetto ai lavori discontinui o di attesa o di custodia (fattorini, uscieri, portieri, custodi, guardiani, ecc.) la durata normale del lavoro è di 48 ore settimanali.
Gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai sono tenuti, a richiesta dell’azienda, ad una prestazione fino a 48 ore settimanali. In tal caso viene corrisposta all’impiegato una indennità pari al 75 % della retribuzione nominale rapportata alle ore di prestazioni in più, dalle 42 alle 48 ore.
[...]

Art. 10. - Orario giornaliero di lavoro.
L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dalla azienda con apposito ordine di servizio previo esame con la Commissione Interna.
Per il personale comandato a recarsi per ragioni di servizio in località diverse dalla sede degli uffici e servizi dell’azienda e sempreché dette località siano situate oltre il capolinea periferico di qualsiasi servizio pubblico urbano di trasporto, il tempo occorrente per raggiungere dal capolinea il posto di lavoro e viceversa è computato sull’orario di lavoro. Specificatamente tale computo avverrà quando si tratti di lavori che si effettuano in località variabile e il luogo del lavoro venga a trovarsi oltre il capolinea suddetto.
Nei turni continui il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a quando sia stato sostituito.

Art. 19. - Lavoro straordinario, feriale e notturno.
Lavoro straordinario è quello compiuto dal lavoratore oltre la durata giornaliera normale di lavoro.
Il lavoro straordinario si considera eccezionale e non può comunque superare i limiti stabiliti dalla legge. Entro detti limiti il personale, senza giustificati motivi di impedimento, non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
Lavoro straordinario notturno si considera il lavoro straordinario prestato tra le ore 20 e le 6 con possibilità di variazione in relazione agli usi locali.
Il lavoro straordinario non espressamente ordinato non è riconosciuto né compensato.
Eccezionalmente per determinati casi di lavoro straordinario può essere concordato tra l’Azienda e gli organismi locali dei lavoratori un compenso forfait.
[...]

Art. 20. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.
Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
Per i lavoratori addetti ai turni continui, il giorno prestabilito di riposo potrà essere spostato con un preavviso di almeno 4 giorni. Nel preavviso dovrà essere indicato il nuovo giorno fissato per il riposo. Il giorno di riposo compensativo non deve cadere oltre la settimana successiva a quello prestabilito.
[...]

Art. 22. - Assenze e permessi.
Il lavoratore non può abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato dal proprio superiore.
[...]

Art. 23. - Ferie.
[...]
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell’azienda.
Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.
[...]

Art. 26. - Mutamento di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali e nei limiti delle sue attitudini e capacità, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria purché ciò non importi peggioramento economico o morale della sua condizione.
[...]

Art. 27. - Somministrazioni in natura.
Il personale effettivo ha diritto alle seguenti somministrazioni in natura:
[...]
2. - Massa vestiario.
Annualmente verranno assegnati ai lavoratori i seguenti indumenti:
- un berretto agli operai;
- l’uniforme ai portieri, uscieri, fattorini, autisti, ove l’Azienda ne prescriva l’uso in servizio ed in ogni caso nelle aziende dove già è in atto;
- un vestito da lavoro agli impiegati addetti ai servizi di officina o di distribuzione;
- un vestito o una tuta da lavoro agli operai;
- un grembiule da lavoro al personale femminile;
- zoccoli per gli operai ai forni e per gli operai addetti ai lavori in ambienti particolarmente umidi, corrosivi e freddi.
3. - Indumenti per il servizio.
L’Azienda terrà in dotazione propria gli indumenti necessari per il servizio (mantelli, impermeabili, stivaloni di gomma, ecc.) una parte dei quali saranno forniti in uso personale a coloro che ne necessitano abitualmente, nonché -indumenti di protezione al personale che lavora a contatto di sostanze nocive.
[...]
Il lavoratore con rapporto a termine ha diritto alla somministrazione in natura di cui alla lettera C del primo comma del presente articolo in proporzione al periodo di servizio prestato nell’anno. Il medesimo lavoratore ha diritto anche alla massa vestiario in uso, quando le mansioni e la durata del rapporto lo richiedano.
Qualora in caso del tutto eccezionale, l’azienda sia impossibilitata a dare le prestazioni in natura, concederà in sostituzione al dipendente un adeguato compenso in denaro.
[...]

Art. 28. - Mense aziendali.
Nelle Aziende che occupano pili di 100 dipendenti e nelle quali viene praticato l’orario unico di lavoro devono essere istituite o mantenute le mense per il personale in servizio.
Per le Aziende suddetta nelle quali le mense non vengono istituite o siano consensualmente soppresse, saranno concordate localmente indennità o altre provvidenze sostitutive.
Per le Aziende che non rientrino nel caso previsto ai comma precedenti. saranno mantenute le mense o le indennità attualmente in atto finché dura la situazione contingente.
[...]

Art. 29. - Provvidenze varie.
[...]
e) Latte.
Ad ogni lavoratore addetto a lavori nocivi alla salute verrà somministrato mezzo litro di latte al giorno.
f) Bevanda dissetante.
Al personale addetto ai forni verrà somministrata, durante la stagione estiva, una bevanda dissetante.

Art. 30. - Indennità varie.
[...]
e) Indennità fuochisti.
Ai lavoratori con qualifica di fuochisti o capoforno anche se addetti ai gasogeni sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza ai forni o ai gasogeni una indennità di:
L. 80 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione continua;
L. 70 se addetti a forni a caricamento meccanico à distillazione discontinua o con forni a 9 storte con caricamento a mano;
L. 60 se addetti a forni a 9 storte con caricamento meccanico o a 6 storte con caricamento a mano:
L. 50 se addetti a forni a 6 storte con caricamento meccanico
o a 4 storte.
Ai lavoratori addetti alla pulizia delle colonne, dei bariletti e dei rubinetti di scarico degli estrattori almeno per quattro ore per ogni turno di servizio, sarà anche corrisposta, a prescindere dalla categoria di inquadramento, l’indennità di cui sopra.
Le suddette indennità non sono cumulabili.
Agli aiutanti ai forni inquadrati nella 2ª ctg. operai, l’indennità in parola sarà corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza ai forni, nella seguente misura:
L. 60 se addetti ai forni a caricamento meccanico a distillazione continua;
L. 50 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione discontinua o a 9 storte con caricamento a mano;
L. 45 se addetti a forni a 9 storte con caricamento meccanico o a 6 storte con caricamento a mano;
L. 40 se addetti a forni a 6 storte con caricamento meccanico o a 4 storte.
La medesima indennità sarà infine corrisposta ai sostituti sia dei fuochisti che degli aiutanti ai forni nella misura indicata rispettivamente nel 1° e nel 4° comma del presente paragrafo e).
[...]

Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda della loro gravità, come segue:
1) Rimprovero verbale;
2) Multa non superiore a tre ore di retribuzione nominale;
3) Rimprovero scritto;
4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a 5 giorni;
5) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale' per un periodo da oltre 5 fino a 15 giorni;
6) Licenziamento senza preavviso e con indennità;
7) Licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La sospensione di cui al n. 5 si può applicare a quelle mancanze le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno provocate, non siano così gravi da rendere applicabile una
maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni in quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).
I provvedimenti previsti nei punti 6) e 7) si applicano nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. In ispecie le sanzioni di cui al punto 7) si applicheranno soltanto nei casi gravi senza attenuanti, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato, condanne per reati infamanti.
Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]

Art. 32. - Assicurazione infortuni.
Ferma l’osservanza delle norme legislative sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme, che subiscano infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse, l’Azienda corrisponderà un trattamento equivalente a quello previsto dalla legge suddetta.
[...]
Nelle Aziende che abbiano almeno trecento dipendenti dovranno a cura e spese delle Aziende essere istituiti posti di pronto soccorso. Le altre Aziende adotteranno sistemi equivalenti.
[...]

Art. 35. - Tutela della maternità.
Alla lavoratrice che venga a trovarsi in istato di gravidanza e puerperio, e che intenda continuare il rapporto di lavoro, verranno applicate le disposizioni di legge in materia.
[...]

Art. 45. - Commissioni interne.
Per tutto quanto attiene alle Commissioni Interne aziendali saranno osservati i relativi accordi interconfederali, salvo a procedere ad adattamenti se ed in quanto previsti dagli accordi stessi.

Art. 47. - Norme transitorie e di attuazione.
a) Deroga all’applicazione del Contratto per Aziende di 4ª categoria (Art. 1).

Per le Aziende di 4ª categoria si conviene che qualora l’onere del presente contratto superasse le possibilità dell’esercizio, su richiesta della Commissione Amministratrice dell’Azienda, si esaminerà localmente la possibilità di apportare variazioni alla parte economica del Contratto in modo da conciliare le necessità di vita del personale con quelle dell’Azienda.
L’esame avverrà esclusivamente tra i rappresentanti dell’Azienda e i rappresentanti sindacali periferici di categoria.
In caso di contrasto in questa sede l’esame sarà riportato alle Federazioni Nazionali di categoria.
Le eventuali variazioni concordate non infirmeranno in nulla il Contratto e avranno carattere di transazione provvisoria concordata in sede di applicazione del Contratto stesso.

b) Personale addetto alla pulizia o alla mensa (Art. 1).
Nelle Aziende in cui attualmente il personale addetto esclusivamente alla pulizia dei locali e dei servizi di mensa svolge il proprio servizio per non più di 3 ore giornaliere, l’Azienda dovrà concordare con le Organizzazioni sindacali di categoria le condizioni per la disciplina del rapporto di lavoro.

c) Appalti (Art. 5).
La continuazione degli appalti che non rientrino tra quelli elencati all’art. 5 del presente contratto e che fossero in atto al momento della stipula del Contratto 29 novembre 1946, è ammessa fino alla scadenza dei relativi contratti.