Tipologia: Accordo interfederale
Data firma: 20 maggio 1950
Validità: 31 dicembre 1951
Parti: Federazione Nazionale Industriali degli Acquedotti - Confindustria, Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie e Federazione Italiana Lavoratori degli Acquedotti - Cgil, Organizzazione Nazionale dei Lavoratori Acquedottisti e Sindacato Autonomo Lavoratori degli Acquedotti - Uil
Settori: Servizi, Acquedotti

Sommario:

Art. 1. - Proroga e durata del contratto.
Art. 2. - Minimi tabellari.
Art. 3. - Corresponsioni «una tantum».
Art. 4.
Art. 5. - Previdenza.
Art. 6. - Scatti di anzianità.
Art. 7. - Disciplina degli assorbimenti.
Art. 8. - Particolari adempimenti per le aziende municipalizzate.
Allegato A - Elenco delle particolari richieste aziendali per le aziende private
Allegato B - Elenco delle particolari richieste aziendali per le aziende municipalizzate
Accordo interfederale per l’applicazione di alcune norme dell’accordo interfederale 20 maggio 1950 ai dipendenti della soc. Acqua Pia Antica Marcia, 7 luglio 1950
Accordo interfederale per l’applicazione di alcune norme dell’accordo interfederale 20 maggio 1950 ai dipendenti dell’Acquedotto vesuviano della compagnia imprese condotte d’acqua, 13 luglio 1950
Accordo interfederale per l’applicazione di alcune norme dell’accordo interfederale 20 maggio 1950 ai dipendenti dell’acquedotto di Salerno della soc. Italiana per condotte d’acqua, 2 agosto 1950

Accordo interfederale per la proroga, con varianti ed integrazioni, dei contratti collettivi nazionali di lavoro 26 marzo 1948 per i lavoratori delle aziende municipalizzate e 1° aprile 1948 per le aziende acquedottistiche private, 20 maggio 1950

Tra la Federazione Nazionale Industriali degli Acquedotti [...] assistiti [...] dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana, la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie [...] e la Federazione Italiana Lavoratori degli Acquedotti [...] assistito [...] da una delegazione di lavoratori [...] e [...] dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro; nonché l'Organizzazione Nazionale dei Lavoratori Acquedottisti [...] e il Sindacato Autonomo Lavoratori degli Acquedotti [...], assistiti [...] dall’Unione Italiana Lavoro; si è convenuto quanto appresso:

Art. 1. - Proroga e durata del contratto.
I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti in Roma il 26 marzo 1948 per le aziende municipalizzate ed il 1° aprile 1948 per le aziende acquedottistiche private ed i lavoratori dipendenti dalle aziende stesse si intendono rinnovati in tutte le loro parti fino al 31 dicembre 1951, con le varianti ed integrazioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 8. - Particolari adempimenti per le aziende municipalizzate.
L’applicazione del presente accordo da parte delle aziende municipalizzate degli acquedotti è subordinata agli adempimenti di legge.
Dichiarazione a verbale
Le particolari richieste aziendali rispettivamente per le aziende private e municipalizzate di cui agli allegati saranno prese in esame in sede aziendale ed eventualmente in sede federale.