Tipologia: CCNL
Data firma: 1° aprile 1955
Validità: 01.04.1955 - 31.12.1957
Parti: Associazione Industriali Acquedotti, Unione Nazionale Industriali degli Acquedotti e Federazione Italiana Lavoratori degli Acquedotti e Federazione Italiana Lavoratori Gas e Acquedotti, Unione Italiana Lavoratori Aziende Gas e Acquedotti
Settori: Servizi, Aziende acquedottistiche private

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Art. 2. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Assunzione a termine.
Art. 5. - Scelta del personale.
Art. 6. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 7. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 10. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Art. 11. - Assenze e permessi.
Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Aspettativa.
Art. 14. - Servizio militare e benemerenze combattentistiche.
Art. 15. - Tutela della maternità.
Art. 16. - Malattia ed infortuni sul lavoro.
Art. 17. - Assicurazione infortuni.
Art. 18. - Assistenza di malattia.
Art. 19. - Traslochi e trasferimenti.
Art. 20. - Trasferte.
Art. 21. - Categorie di assegnazione del personale.
Art. 22. - Divisione delle aziende in gruppi.
Art. 23. - Retribuzione minima conglobata Retribuzione conglobata individuale - Retribuzione complessiva (o globale) - Indennità di contingenza residua Assegni temporanei.
Art. 24. - Disciplina degli assorbimenti.
Art. 25. - Determinazione delle retribuzioni oraria e giornaliera.
Art. 26. - Tredicesima mensilità.
Art. 27. - Aumenti di anzianità.
Art. 28. - Contributi, rimborsi spese, indennità varie.
A) Contributo istruzione figli.
B) Rimborso spese bicicletta.
C) Rimborso spese testimoni.
D) Indennità per maneggio di denaro.
E) Indennità zona malarica.
F) Indennità impiegati il cui lavoro è normalmente connesso con quello delle maestranze.
G) Mense aziendali.
Art. 29. - Alloggio.
Art. 30. - Vestiario. Acqua potabile.
Art. 31. - Preavviso.
Art. 32. - Dimissioni.
Art. 33. - Indennità di licenziamento.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Previdenza.
Art. 36. - Doveri del lavoratore.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Certificato di lavoro.
Art. 39. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 40. - Norme aziendali.
Art. 41. - Domande di compensi.
Art. 42. - Commissioni Interne.
Art. 43. - Commissione interpretativa.
Art. 44. - Inscindibilità del contratto.
Art. 45. - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato n. 1 - Regolamento per il trattamento di previdenza
Allegato n. 2 - Norme particolari per il personale della società Acque potabili di Torino
Allegato n. 3 - Norme particolari per il personale degli acquedotti di Acqui, Cairo e Chieri della società Acque potabili
Allegato n. 4 -Norme particolari per il personale dell’acquedotto di Salerno della Società italiana per condotte d’acqua
Allegato n. 5 - Norme particolari per il personale dell’Acquedotto vesuviano di Resina
Allegato n. 6 - Norme particolari per il personale dell’acquedotto di Venezia della Compagnia generale delle acque
Allegato n. 7 - Norme particolari per il personale degli acquedotti De Ferrari Galliera-Nicolay-Genovese
Allegato n. 8 - Norme particolari per il personale dipendente dalla società Acqua Pia Antica Marcia
Allegato n. 9 - Norme particolari per il personale dipendente dalla Società italiana acquedotto per il Monferrato

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende acquedottistiche private, 1° aprile 1955

Tra la Associazione Industriali Acquedotti [...], la Unione Nazionale Industriali degli Acquedotti [...] e la Federazione Italiana Lavoratori degli Acquedotti [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Gas e Acquedotti [...], la Unione Italiana Lavoratori Aziende Gas e Acquedotti [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per le aziende acquedottistiche private rappresentate dalle organizzazioni industriali anzidette ed i lavoratori dipendenti dalle aziende stesse, rappresentati dalle organizzazioni dei lavoratori come sopra costituite.

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro Ira le aziende che esercitano impianti di captazione, estrazione, trasporto e distribuzione di acqua potabile ed i dipendenti lavoratoli di ambo i sessi, non aventi diritto alla qualifica di dirigente.
Il presente contratto trova pure applicazione nei confronti di quei lavoratori, dipendenti dalle aziende di cui al 1° comma del presente articolo, che esercitino anche attività diverse da quelle previste nel comma stesso purché dette attività non costituiscano unità produttive individuali o settori ben definiti e di importanza pari alle aziende cui è riferito il presente contratto.
I lavoratori disciplinati dal presente contratto possono esseri destinati a prestare la loro opera, in via complementare o temporanea per lavori che la azienda compia per altra industria o azienda, fermi loro restando l’applicazione del trattamento complessivo spettante al lavoratori dell’azienda cui loro stessi appartengono.
Il presente contratto non si applica:
a) ai lavoratori espressamente assunti con contratto a termina per necessità straordinarie di carattere temporaneo, come prevista nel successivo art. 4;
b) alle persone alle quali (specialmente nelle reti e nei centri di secondaria importanza, zone rurali, ecc.) sono affidati incarichi che non richiedono esclusività e continuità di prestazione a favore dell’azienda stessa, così che sia eventualmente possibile alle persona stesse esplicare, per proprio o per altrui conto, altra attività estranea all’azienda.

Art. 2. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
[...]
L’azienda potrà, per mezzo di medico di propria fiducia, far sottoporre il lavoratore a visita medica per l’accertamento della sua costituzione fisica e dell’idoneità specifica al lavoro al quale viene assegnato.
[...]

Art. 4. - Assunzione a termine.
Per far fronte a necessità straordinarie di carattere temporaneo, le aziende possono procedere ad assunzioni di personale con contratto a termine.
In tali casi, saranno applicate a detto personale le norme previste nei contratti di lavoro di categoria nella cui sfera di applicazione i lavoratori anzidetti rientrano per la natura del lavoro che sono chiamati a svolgere.
[...]
Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma precedenti ed in particolare quando possa ritenersi che l’assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, le organizzazioni sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia.

Art. 7. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria, purché ciò non comporti né peggioramento economico, né mutamento sostanziale della sua posizione nell’azienda.
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale della prestazione di lavoro è fissata in:
42 ore settimanali per gli impiegati;
48 ore settimanali per gli operai e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello delle maestranze.
Per i lavoratori addetti a mansioni che richiedano lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia, la durata normale della prestazione è fissata come appresso:
а) 52 ore settimanali per gli uscieri e fattorini;
b) 56 ore settimanali per i guardiani delle opere di presa, dei serbatoi,dei canali e per gli autisti di vettura;
c) 60 ore settimanali per i custodi, portieri, guardiani notturni e diurni ed in genere per il restante personale le cui mansioni siano considerate dalle vigenti disposizioni di legge fra quelle a carattere discontinuo, di semplice attesa e custodia.
I lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedono prestazioni discontinue non predeterminabili, ma dipendenti dalle variabili necessità dei servizi stessi non hanno orario determinato e devono dare la loro prestazione in relazione a tutte le esigenze e le necessità del compito. Ove ne derivi per il lavoratore un maggiore onere gli viene concessa un’adeguata indennità.
Per i lavoratori comandati a prestare servizio fuori della abituale località o posto di lavoro, l’orario decorre dall’ora di presentazione al posto di ritrovo.
Il tempo occorrente per il viaggio dal posto di ritrovo a quello di lavoro verrà, a tutti gli effetti, considerato come lavoro effettivo.

Art. 9. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica per tutti i lavoratori non addetti a servizi continuativi in turni avvicendati.
Per i lavoratori adibiti a servizi continuativi è ammesso il riposo in altro giorno della settimana. Qualora, per esigenze di servizio, fosse richiesto ai lavoratori stessi di prestare la loro opera nel giorno destinato a riposo, l’azienda darà loro un preavviso di due giorni, fissando nel contempo un nuovo giorno di riposo che non dovrà però coincidere con un giorno festivo, senza corrispondere per tale caso alcuna maggiorazione.
In difetto del preavviso di cui sopra sarà corrisposta ai lavoratori in parola la sola maggiorazione del 43 per cento della retribuzione conglobata individuale e della eventuale indennità di contingenza residua, fermo restando il diritto al riposo settimanale compensativo.
Qualora il giorno destinato al riposo settimanale venga a coincidere con un giorno festivo infrasettimanale, verrà concesso un altro giorno integrativo di riposo.

Art. 10. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre le varie durate di lavoro di cui all’art. 8 del presente contratto; esso non può essere sostituito da altrettante ore di riposo [...]
3) Si considera lavoro straordinario notturno quello compiuto dal lavoratore, oltre i limiti della durata giornaliera normale della sua prestazione di lavoro, tra le ore 20 e le 6.
[...]
Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo, notturno, che non sia stato ordinato dall’azienda.
Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere, entro i limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno, senza giustificati motivi di impedimento.

Art. 11. - Assenze e permessi.
Il lavoratore non può abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato dai propri superiori.
[...]

Art. 12. - Ferie.
[...]
Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore, che nonostante la assegnazione delle ferie non ne usufruisce, non ha diritto ad alcun compenso.
[...]

Art. 15. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e di puerperio, l’azienda, in tale evenienza, conserverà il posto alla lavoratrice per un periodo di sei mesi corrispondendole la retribuzione complessiva durante i primi quattro mesi.
[...]

Art. 16. - Malattia ed infortuni sul lavoro.
[...]
L’incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico, e, in ogni caso, è in facoltà dell’azienda di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità da un medico di propria fiducia. In caso di disaccordo tra il medico della azienda e quello del lavoratore le parti nomineranno di comune accordo un terzo medico. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo necessario per la decisione stessa viene computato agli effetti del primo comma del presente articolo.
È anche in facoltà dell’azienda di far constatare la capacità lavorativa del dipendente all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.
[...]
Dichiarazione a verbale
Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio o infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50 per cento l’azienda cercherà di mantenere in servizio il lavoratore stesso, assegnandolo ad altre mansioni. 
[...]

Art. 17. - Assicurazione infortuni.
Ferma l’osservanza delle norme legislative sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme, che subiscono infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse, l'azienda corrisponderà un trattamento equivalente a quello previsto dalla legge suddetta.
[...]
Le obbligazioni - previste dal presente articolo in aggiunta a quelle di legge - possono essere adempiute dalle aziende mediante la stipula di apposite polizze di assicurazione individuali o collettive con premi a loro totale carico.

Art. 28. - Contributi, rimborsi spese, indennità varie.
E) Indennità zona malarica.

Viene corrisposta un’indennità da concordarsi al lavoratore che presta la sua opera in località malariche e precisamente nelle zone determinate dalle competenti autorità provinciali in relazione all’elenco ufficiale pubblicato dal Ministero degli Interni, od altrimenti comprovate dai certificati delle autorità sanitarie locali.
Nella determinazione di tali indennità viene tenuto conto del numero dei familiari conviventi ed a carico del lavoratore.
Vengono somministrati, a cura e spese dell’azienda, i medicinali necessari alla profilassi e cura antimalarica per il lavoratore e per i suoi familiari residenti nella zona malarica.
L’indennità ed i medicinali non sono più corrisposti quando il lavoratore ed i suoi familiari vengono spostati in zona non malarica a meno che non si tratti di lavoratori colpiti da malaria e che continuino ad esserne affetti.
Al lavoratore che si reca in trasferta in zona malarica vengono somministrati dall’azienda i necessari medicinali profilattici.

G) Mense aziendali.
Le aziende manterranno, in analogia agli accordi in atto o che saranno presi tra le organizzazioni nazionali stipulanti, la corresponsione di una indennità di mensa o del servizio mensa ove esso sia già in atto.
Eventuali variazioni dell’indennità predetta saranno concordate tra le rispettive organizzazioni sindacali stipulanti, le quali tratteranno anche l’eventuale sostituzione del servizio mensa aziendale oggi in atto, con la corresponsione dell’indennità di cui sopra.

Art. 30. - Vestiario. Acqua potabile.
Gli indumenti (impermeabili, soprascarpe, stivaloni di gomma, tute, vestiti di lavoro, ecc.) vengono forniti ai lavoratori secondo le norme in atto nelle singole aziende.
In ogni caso vengono assicurate le seguenti forniture:
impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all’aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia (dotazione di azienda); la dotazione è personale per gli impiegati che svolgono il lavoro in analoghe condizioni;
soprascarpe o stivaloni di gomma per i lavoratori che debbono svolgere la loro attività in zone paludose o in presenza d’acqua;
tute o vestiti da lavoro a quei lavoratori le cui mansioni lo richiedano.
[...]
Le concessioni tutte di cui al presente articolo hanno luogo solo dopo superato il periodo di prova. 

Art. 36. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
[...]
c) astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, atti che possano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività, che deve essere interamente acquisita all’azienda;
b) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
c) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori, rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’azienda.
[...]
Deve infine sottoporsi, a richiesta dell’azienda, a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori, possono essere punite a seconda della gravità come segue:
1) rimprovero verbale;
2) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione complessiva;
3) rimprovero scritto;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione complessiva per un periodo non superiore a 5 giorni;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione complessiva per un periodo oltre 5 fino a 15 giorni;
6) trasferimento per punizione;
7) licenziamento senza preavviso e con indennità;
8) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La punizione di cui al punto 6) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno provocate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni in quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5).
Il provvedimento previsto dal punto 7) si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non Consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
Le sanzioni di cui al punto 8) si applicano soltanto nei casi gravi, senza attenuanti, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato, condanne per reati particolarmente gravi.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]

Art. 40. - Norme aziendali.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell’azienda, purché non siano limitative dei diritti derivanti al dipendente dal presente contratto.
Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.

Art. 42. - Commissioni Interne.
I compiti delle Commissioni Interne sono o saranno quelli nascenti dagli accordi che, in materia, sono stati o saranno stipulati per la generalità del settore industriale tra la Confederazione Generale dell’industria Italiana e le corrispondenti organizzazioni dei lavoratori.

Art. 43. - Commissione interpretativa.
Le controversie sulla interpretazione del presente contratto saranno definite da una Commissione di sei membri, tre dei quali no minati dalle organizzazioni industriali stipulanti e gli altri tre dalle corrispondenti organizzazioni dei lavoratori.
La presidenza della Commissione sarà alternativamente tenuta in una sessione da uno dei membri nominati dalle organizzazioni industriali e, nella sessione successiva, da uno dei membri nominati dalle organizzazioni dei lavoratori.
In caso di parità di voti, sarà chiamato a far parte della Commissione, in qualità di presidente, un settimo membro scelto d’accordo tra le due delegazioni o, in difetto, designato, su richiesta delle stesse, dal Primo Presidente della Corte d’Appello di Roma fra magistrati particolarmente competenti in materia di controversie di lavoro.
La Commissione deciderà senza formalità di procedura ed inappellabilmente.
Le parti stipulanti si impegnano di riconoscere ed osservare, quale espressione della loro volontà contrattuale, quella che sarà dichiarata dalla suddetta Commissione.
I membri di detta Commissione, salvo quanto disposto per il caso di cui al terzo comma del presente articolo, dovranno essere tutti scelti fra coloro che hanno partecipato alle trattative per la stipulazione del presente contratto e qualora, per dimissioni o qualsiasi altra causa, uno dei componenti di detta Commissione si trovasse nella impossibilità di assolvere il compito assegnatogli e le parti che lo hanno designato provvederanno alla sostituzione entro quindici giorni dalla dichiarata impossibilità restando inteso che anche il sostituto sia scelto, da ciascuna delle parti, tra coloro che hanno partecipato alle trattative.
La Commissione, che deciderà con la presenza minima di quattro membri o di cinque nella ipotesi disciplinata dal terzo comma del presente articolo, sempre con rappresentanza paritaria delle organizzazioni stipulanti, stabilirà essa stessa le norme del suo funzionamento.