Categoria: 1952
Visite: 5984

Tipologia: CCNL
Data firma: 23 ottobre 1952
Validità: 01.01.1952 - 30.09.1954
Parti: Federazione Nazionale Azienda, Municipalizzate Gas, Acqua e Varie e Federazione Italiana Lavoratori degli Acquedotti, Organizzazione Nazionale Lavoratori degli Acquedotti, Federazione Nazionale Lavoratori Gas Acquedotti - Cisl, Unione Italiana Lavoratori Aziende Gas ed Acquedotti
Settori: Servizi, Aziende acquedottistiche municipalizzate

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità del Contratto.
Art. 2. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Assunzione a termine.
Art. 5. - Scelta del personale.
Art. 6. - Mutamento di mansioni, passaggio di categoria.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 9. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno
Art. 10. - Assenze e permessi.
Art. 11. - Ferie.
Art. 12. - Aspettativa.
Art. 13. - Servizio militare.
Art. 14. - Tutela della maternità.
Art. 15. - Malattie ed infortuni sul lavoro.
Art. 16. - Assicurazioni infortuni.
Art. 17. - Assistenza di malattia.
Art. 18. - Traslochi e trasferimenti.
Art. 19. - Trasferte e rimborsi spese.
Art. 20. - Categorie di assegnazione del personale.
Art. 21. - Divisione delle aziende in categorie.
Art. 22. - Minimi di stipendio e salario - Indennità di contingenza - Assegni temporanei - Retribuzione.
Art. 23. - Determinazione dello stipendio e salario orari giornalieri.
Art. 24. - Gratifiche.
Art. 25. - Aumenti annuali.
Art. 26. - Contributi - Rimborso spese - Indennità varie.
• Contributo istruzione figli.
• Rimborso spese per bicicletta.
• Rimborso spese testimoni.
• Indennità per maneggio di danaro.
• Indennità zona malarica.
• Indennità impiegati il cui lavoro è normalmente connesso con quello delle maestranze.
• Mensa aziendale.
Art. 27. - Benemerenze nazionali.
Art. 28. - Alloggio.
Art. 29.
• Vestiario.

• Acqua
Art. 30. - Cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 31. - Preavviso.
Art. 32. - Dimissioni.
Art. 33. - Indennità di licenziamento -
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Pensione.
Art. 36. - Doveri del lavoratore.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Certificato di lavoro.
Art. 39. - Cessione e trasformazione di aziende.
Art. 40. - Norme aziendali.
Art. 41. - Inscindibilità del contratto.
Art. 42. - Domande di compensi.
Art. 43. - Commissioni interne.
Art. 44. - Commissione paritetica interpretativa.
Art. 45. - Decorrenza e durata.
Verbale per la rinnovazione del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende municipalizzate degli acquedotti, 11 luglio 1952
Applicazione al settore acquedotti dell’accordo interconfederale 24-9-1952 relativo al computo della indennità di contingenza agli effetti degli aumenti periodici della indennità di anzianità, 23 ottobre 1952

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende acquedottistiche municipalizzate, 23 ottobre 1952

Presso la sede della Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, si sono riuniti: per la Federazione Nazionale Azienda, Municipalizzate Gas, Acqua e Varie [...], per la Federazione Italiana Lavoratori degli Acquedotti [...], per l’Organizzazione Nazionale Lavoratori degli Acquedotti [...], per la Federazione Nazionale Lavoratori Gas Acquedotti [...], con l’assistenza dell'ufficio Sindacale della Cisl [...], per l’Unione Italiana Lavoratori Aziende Gas ed Acquedotti [...], i quali, riconosciuta l’opportunità di raccogliere in unico testo tutte le norme che regolano i rapporti fra le Aziende Acquedottistiche Municipalizzate e i lavoratori da esse dipendenti, hanno stipulato il contratto Collettivo Nazionale di lavoro, allegato al presente accordo.

Art. 1. - Applicabilità del Contratto.
Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende municipalizzate che eserciscono, sia separatamente che congiuntamente, le attività di captazione, trasporto e distribuzione di acqua ed i loro dipendenti tutti di ambo i sessi (tecnici, amministrativi, operai, ecc.), non aventi la qualifica di dirigenti.
A verbale.
Per quelle Aziende municipalizzate miste che hanno già disciplinato i rapporti di lavoro con contratti nazionali di altra categoria la richiesta per l’applicazione del presente contratto dovrà essere avanzata alla Commissione di cui all’art. 44 attraverso la Federazione di categoria.

Art. 2. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
[...]
L’azienda potrà per mezzo di medico di propria fiducia, far sottoporre il lavoratore a visita medica per l’accertamento della sua costituzione fisica e dell’idoneità specifica al lavoro al quale viene assegnato.
[...]

Art. 4. - Assunzione a termine.
Per far fronte a necessità straordinarie di carattere temporaneo, le Aziende possono procedere ad assunzioni di personale con contratto a termine.
In tali casi saranno applicate a detto personale le norme previste dal presente contratto che non siano in contrasto con la temporaneità e provvisorietà del rapporto.
[...]
Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma precedenti e in particolare quando possa ritenersi che l’assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, le Organizzazioni Sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia.

Art. 6. - Mutamento di mansioni, passaggio di categoria.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni inerenti ad altra categoria, purché ciò non comporti peggioramento economico e morale della sua posizione nella azienda.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata normale della prestazione di lavoro è fissata in:
- 42 ore settimanali per gli impiegati;
- 48 ore settimanali per gli operai e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello delle maestranze.
Per i lavoratori addetti a mansioni che richiedono lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia, la durata normale della prestazione è fissata come appresso:
а) 48 ore settimanali per gli uscieri, fattorini e autisti di vettura;
b) 54 ore settimanali per i guardiani delle opere di presa, dei serbatoi, dei canali, guardiani notturni ecc.;
c) 60 ore settimanali per i custodi, portieri, guardiani diurni.
I lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedono prestazioni discontinue non predeterminabili, ma dipendenti dalle variabili necessità dei servizi stessi non hanno orario determinato e devono dare la loro prestazione in relazione a tutte le esigenze e le necessità del compito. Ove ne derivi per il lavoratore un maggior onere gli viene concessa un’adeguata indennità.
Per i lavoratori comandati a prestare servizio fuori della abituale località o posto di lavoro, l’orario decorre dall’ora di presentazione al posto di ritrovo.
Il tempo occorrente per il viaggio dal posto di ritrovo a quello di lavoro verrà a tutti gli effetti considerato come lavoro effettivo.

Art. 8. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica per tutti i lavoratori non addetti a servizi continuativi in turni avvicendati.
Per i lavoratori adibiti a servizi continuativi è ammesso il riposo in altro giorno della settimana. Qualora, per esigenza di servizio, fosse richiesto ai lavoratori stessi di prestare la loro opera nel giorno destinato al riposo, l’azienda darà loro un preavviso di due giorni, fissando nel contempo un nuovo giorno di riposo che non dovrà però coincidere con un giorno festivo, senza corrispondere per tale caso alcuna maggiorazione.
In difetto del preavviso di cui sopra sarà corrisposta ai lavoratori in parola la sola maggiorazione del 60 % sullo stipendio o salario, fermo restando il diritto al riposo settimanale compensativo. 
Qualora il giorno destinato al riposo settimanale venga a coincidere con un giorno festivo infrasettimanale, verrà concesso un altre giorno integrativo di riposo.

Art. 9. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre le varie durate di lavoro di cui all’art. 7 del presente contratto; esso non può essere sostituito da altrettante ore di riposo [...]
3) Si considera lavoro straordinario notturno quello compiuto dal lavoratore, oltre i limiti della durata giornaliera normale della sua prestazione di lavoro, tra le ore 20 e le 6.
[...]
Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo, notturno, che non sia stato ordinato dall’azienda.
Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere, entro i limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno, senza giustificati motivi di impedimento.

Art. 10. - Assenze e permessi.
Il lavoratore non potrà abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato dai propri superiori.
[...]

Art. 11. - Ferie.
[...]
Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante la assegnazione delle ferie non ne usufruisce, non ha diritto ad alcun compenso.
[...]

Art. 14. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e di puerperio, l’azienda in tale evenienza, conserverà il posto alla lavoratrice per un periodo di sei mesi corrispondendo la retribuzione intera durante i primi quattro mesi.
[...]

Art. 15. - Malattie ed infortuni sul lavoro.
[...]
L’incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, è in facoltà dell’azienda di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità da un medico di propria fiducia. In caso di disaccordo tra il medico dell’azienda e quello del lavoratore le parti nomineranno di comune accordo un terzo medico. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo necessario per la decisione stessa viene computato agli effetti del primo comma del presente articolo.
È anche in facoltà dell’azienda di far constatare la capacità lavorativa del dipendente all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.
[...]
Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio o infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50 %, l’azienda manterrà in servizio il lavoratore stesso assegnandolo ad altre mansioni. [...]

Art. 16. - Assicurazioni infortuni.
Ferma l’osservanza delle norme legislative sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme, che subiscono infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse, l’azienda corrisponderà un trattamento equivalente a quello previsto dalla legge suddetta.
[...]

Art. 26. - Contributi - Rimborso spese - Indennità varie.
Indennità zona malarica.

Viene corrisposta un’indennità da concordarsi al lavoratore che presta la sua opera in località malariche e precisamente nelle zone determinate dalle competenti autorità provinciali in relazione all’elenco ufficiale pubblicato dal Ministero degli Interni, od altrimenti comprovate dai certificati delle autorità sanitarie locali.
Nella determinazione di tale indennità verrà tenuto conto del numero dei familiari conviventi ed a carico del lavoratore.
Verranno somministrati, a cura e spese dell’Azienda, i medicinali necessari alla profilassi e cura antimalarica per il lavoratore e per i suoi familiari residenti nella zona malarica.
L’indennità ed i medicinali non sono più corrisposti quando il lavoratore ed i suoi familiari vengono spostati in zona non malarica, a meno che non si tratti di lavoratori colpiti da malaria e che continuino ad esserne affetti.
Al lavoratore che si reca in trasferta in zona malarica verranno somministrati dall’azienda i necessari medicinali profilattici.

Mensa aziendale.
Le Aziende manterranno, in analogia agli accordi in atto o che saranno presi tra le due Confederazioni interessate, la corresponsione di una indennità di mensa o del servizio mensa ove esso sia già in atto.
Eventuali variazioni dell’indennità predetta saranno concordate tra le rispettive organizzazioni sindacali interessate, le quali tratteranno anche l’eventuale sostituzione del servizio mensa aziendale oggi in atto, con la corresponsione dell’indennità di cui sopra.

Art. 29.
Vestiario.

Gli Indumenti (impermeabili, soprascarpe, stivaloni di gomma, tute, vestiti di lavoro, ecc.) verranno forniti secondo le norme in atto nelle singole aziende.
- Impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all’aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia (dotazione di azienda); la dotazione sarà personale per gli impiegati che svolgono il lavoro in analoghe condizioni; - soprascarpe o stivaloni di gomma per i lavoratori che debbono svolgere la loro attività in zone paludose o in presenza d’acqua;
- tute o vestiti da lavoro a quei lavoratori le cui mansioni lo richiedano.
Inoltre, qualora ne prescriva l’uso, l’azienda fornirà la uniforme al portieri, uscieri, fattorini ed autisti di vettura; il grembiule al personale femminile ed il berretto agli operai.
Le concessioni di cui sopra non potranno essere computate ad alcun effetto.

Art. 36. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente al doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
[...]
c) astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, atti che possono procurargli lucro e comunque possono sviare la sua attività che deve essere interamente acquisita dall’azienda;
d) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
e) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori, rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’azienda.
[...]
Deve infine sottoporsi, a richiesta dell’azienda, a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori, possono essere punite a seconda della gravità, come segue:
1) rimprovero verbale;
2) multe non superiori all’importo di 4 ore di retribuzione;
3) rimprovero scritto;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da oltre 5 fino a 15 giorni;
6) trasferimento per punizione;
7) licenziamento senza preavviso e con indennità;
8) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La punizione di cui al n. 6 si può applicare a quelle mancanze le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno provocate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni in quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.
Il provvedimento previsto al punto 7 si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali furto qualificato e condanna per reati inumanti.
Le sanzioni di cui al punto 8) si applicheranno soltanto nei casi gravi, senza attenuanti, come ad esempio insubordinazione seguitai da vie di fatto, furto qualificato ai danni delle aziende, condanne per reati infamanti, commessi in servizio.
Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]

Art. 40. - Norme aziendali.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell’azienda, purché non siano limitative dei diritti derivanti al dipendente dal presente contratto.
Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.

Art. 43. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni Interne sono o saranno quelli nascenti dagli accordi che, in materia, sono stati o saranno stipulati per la generalità del settore industriale tra la Confederazione Generale dell’industria Italiana e le Confederazioni dei Lavoratori.

Art. 44. - Commissione paritetica interpretativa.
Le divergenze eventualmente scaturenti dalla interpretazione e applicazione del presente contratto saranno definite da una Commissione paritetica di 6 membri, tre dei quali nominati dalla Federazione Aziende Municipalizzate Gas, Acque e Varie e gli altri 3 dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto. Detta Commissione si sceglierà un presidente o, in caso di disaccordo, lo farà designare dal Primo Presidente della Corte di Appello di Roma.
Tale Commissione deciderà senza formalità di procedura inappellabilmente, salvo il ricorso in via giudiziaria.
La Commissione si riunirà di norma ogni qualvolta una delle due parti lo richieda entro trenta giorni dalla richiesta.