Tipologia: CCNL
Data firma: 19 febbraio 1955
Validità: 01.01.1955 - 31.12.1957
Parti: Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie e Filda, Feder-Gas-Acqua. Uil-Gas-Acqua
Settori: Servizi, Aziende acquedottistiche municipalizzate

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Art. 2. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Assunzione a termine.
Art. 5. - Scelta del personale.
Art. 6. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 9. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Art. 10. - Assenze e permessi.
Art. 11. - Ferie.
Art. 12. - Aspettativa.
Art. 13. - Servizio militare.
Art. 14. - Tutela della maternità.
Art. 15. - Malattie ed infortuni sul lavora.
Art. 16. - Assicurazione infortuni.
Art. 17. - Assistenza di malattia.
Art. 18. - Traslochi e trasferimenti.
Art. 19. - Trasferte e rimborsi spese.
Art. 20. - Categorie di assegnazione del personale.
Art. 21. - Divisione delle aziende in categorie.
Art. 22. - Retribuzioni.
Art. 23. - Determinazione della retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 24. - Tredicesima mensilità e quota di mensilità supplementare.
Art. 25. - Aumenti annuali.
Art. 26. - Contributi - Rimborsi spese - Indennità varie.
• Contributo istruzione figli.
• Rimborso spese per bicicletta.
• Rimborso spese testimoni.
• Indennità per maneggio di danaro.
• Indennità zona malarica.
• Indennità impiegati il cui lavoro è normalmente connesso con quello delle maestranze.
• Mensa aziendale.
• Prestiti.
Art. 27. - Benemerenze nazionali.
Art. 28. - Alloggio.
Art. 29. - Vestiario.
Art. 30. - Cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 31. - Preavviso.
Art. 32. - Dimissioni.
Art. 33. - Indennità di anzianità.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Pensione.
Art. 36. - Doveri del lavoratore.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Certificato di lavoro.
Art. 39. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 40. - Norme aziendali.
Art. 41. - Inscindibilità del contratto.
Art. 42. - Domande di compensi.
Art. 43. - Commissioni interne.
Art. 44. - Decorrenza e durata.
Tabella delle retribuzioni

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende acquedottistiche municipalizzate, 19 febbraio 1955

Presso la sede della Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie si sono riuniti: per la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie [...] con l’assistenza del Segretario Generale della Federazione [...] e del Capo del Servizio Sindacale della Com [...], per la Federazione Italiana Lavoratori degli Acquedotti (Filda) [...], per la Federazione Italiana Lavoratori Gas Acquedotti (Feder-Gas-Acqua), rappresentante altresì per delega il Sindacato Lavoratori Aziende Gas-Acquedotti aderenti alla Camera Confederale del Lavoro di Trieste [...], con l’assistenza dell'ufficio Sindacale della Cisl [...], per la Unione Italiana Lavoratori Gas Acquedotti (Uil Gas Acqua) [...], i quali hanno stipulato l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende Acquedottistiche Municipalizzate.

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende municipalizzate che esercitano, sia separatamente che congiuntamente, le attività di captazione, trasporto e distribuzione di acqua ed i loro dipendenti tutti di ambo i sessi (tecnici, amministrativi, operai ecc.), non aventi la qualifica di dirigenti.
Per quelle Aziende municipalizzate miste che hanno già disciplinato i rapporti di lavoro con contratti nazionali di altra categoria, la richiesta per l’applicazione del presente contratto dovrà essere avanzata attraverso la Federazione di categoria.

Art. 2. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
[...]
L’azienda potrà, per mezzo di medico di propria fiducia, far sottoporre il lavoratore a visita medica per l’accertamento della sua costituzione fisica e dell’idoneità specifica al lavoro al quale viene assegnato.
[...]

Art. 4. - Assunzione a termine.
Per far fronte a necessità straordinarie di carattere temporaneo le Aziende possono procedere ad assunzioni di personale con contratto a termine.
In tali casi saranno applicate a detto personale le norme previste dal presente contratto che non siano in contrasto con la temporaneità e provvisorietà del rapporto.
[...]
Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma precedenti e in particolare quando possa ritenersi che l’assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, le Organizzazioni Sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia

Art. 6. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni inerenti ad altra categoria, purché ciò non comporti peggioramento economico e morale della sua posizione nella azienda.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata normale della prestazione di lavoro è fissata in:
- 42 ore settimanali per gli impiegati;
- 48 ore settimanali per gli operai e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello delle maestranze.
Per i lavoratori addetti a mansioni che richiedono lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia, la durata normale della prestazione è fissata come appresso:
a) 48 ore settimanali per gli uscieri, fattorini e autisti di vettura;
b) 54 ore settimanali per i guardiani delle opere di presa, dei serbatoi, dei canali, guardiani notturni ecc.;
c) 60 ore settimanali per i custodi, portieri, guardiani diurni.
I lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedono prestazioni discontinue non pretederminabili, ma dipendenti dalle variabili necessità dei servizi stessi, non hanno orario determinato e devono dare la loro prestazione in relazione a tutte le esigenze e le necessità del compito. Ove ne derivi per il lavoratore un maggiore onere gli viene concessa un’adeguata indennità.
Per i lavoratori comandati a prestare servizio fuori della abituale località o posto di lavoro, l’orario decorre dall’ora di presentazione
al posto di ritrovo.
Il tempo occorrente per il viaggio dal posto di ritrovo a quello di lavoro verrà a tutti gli effetti considerato come lavoro effettivo.

Art. 8. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica per tutti i lavoratori non addetti a servizi continuativi in turni avvicendati.
Per i lavoratori adibiti a servizi continuativi è ammesso il riposo in altro giorno della settimana. Qualora, per esigenza di servizio, fosse richiesto ai lavoratori stessi di prestare la loro opera nel giorno destinato al riposo, l’azienda darà loro un preavviso di due giorni, fissando nel contempo un nuovo giorno di riposo che non dovrà però coincidere con un giorno festivo, senza corrispondere per tale caso alcuna maggiorazione.
In difetto del preavviso di cui sopra sarà corrisposta ai lavoratori in parola la sola maggiorazione del 38 % sulla retribuzione individuale, fermo restando il diritto al riposo settimanale compensativo.
[...]

Art. 9. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre le varie durate di lavoro di cui all’art. 7 del presente contratto; esso non può essere sostituito da altrettante ore di riposo e deve essere compensato come segue:
[...]
3) Lavoro straordinario notturno. - Si considera lavoro straordinario notturno quello compiuto dal lavoratore, oltre i limiti della durata giornaliera normale della sua prestazione di lavoro, tra le ore 20 e le 6.
[...]
4) Lavoro notturno. - Il lavoro prestato eccezionalmente dal lavoratore dalle ore 20 alle 6, nei limiti della durata giornaliera normale della sua prestazione di lavoro viene compensato con un’indennità pari alla maggiorazione del 26 % sulla retribuzione oraria individuale.
[...]
Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo, notturno, che non sia stato ordinato dall’azienda.
Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere, entro i limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno, senza giustificati motivi di impedimento. 

Art. 10. - Assenze e permessi.
Il lavoratore non potrà abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato dai propri superiori.
[...]

Art. 11. - Ferie.
[...]
Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante la assegnazione delle ferie non ne usufruisce, non ha diritto ad alcun compenso.
[...]

Art. 14. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e di puerperio, l’azienda conserverà il posto alla lavoratrice per un periodo minimo di sei mesi corrispondendo la retribuzione globale durante i primi quattro mesi.
[...]

Art. 15. - Malattie ed infortuni sul lavora.
[...]
L’incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico, e, in ogni caso, è in facoltà dell’azienda di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità da un medico di propria fiducia. In caso di disaccordo circa la capacità al lavoro del lavoratore tra il medico dell’azienda e quello del lavoratore stesso, si procederà alla istituzione di un Collegio arbitrale composto dai due medici di cui sopra e da un terzo, con funzioni di Presidente, da essi designato. Qualora detta designazione per qualunque motivo non potesse aver luogo entro il termine di 5 giorni, essa verrà demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici della Provincia a cura della parte più diligente. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo necessario per la decisione stessa viene computato agli effetti del primo comma del presente articolo.
È anche in facoltà dell’azienda di far constatare la capacità lavorativa del dipendente all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.
[...]
Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio o infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50 %, l’azienda manterrà in servizio il lavoratore stesso assegnandolo ad altre mansioni. [...]

Art. 16. - Assicurazione infortuni.
Ferma l’osservanza d'elle norme legislative sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme, che subiscono infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse, l’azienda corrisponderà un trattamento equivalente a quello previsto dalle norme legislative suddette.
[...]

Art. 26. - Contributi - Rimborsi spese - Indennità varie.
Indennità zona malarica.

Viene corrisposta un’indennità da concordarsi al lavoratore che presta la sua opera in località malariche e precisamente nelle zone determinate dalle competenti autorità provinciali in relazione all’elenco ufficiale pubblicato dal Ministero degli Interni, od altrimenti comprovate dai certificati delle autorità sanitarie locali.
Nella determinazione di tale indennità verrà tenuto conto del numero dei familiari conviventi ed a carico del lavoratore.
Verranno somministrati, a cura e spese dell’Azienda, i medicinali necessari alla profilassi e cura antimalarica per il lavoratore e per i suoi familiari residenti nella zona malarica.
L’indennità e i medicinali non sono più corrisposti quando il lavoratore ed i suoi familiari vengono spostati in zona non malarica, a meno che non si tratti di lavoratori colpiti da malaria e che continuino ad esserne affetti.
Al lavoratore che si reca in trasferta in zona malarica verranno somministrati dall’azienda i necessari medicinali profilattici.

Mensa aziendale.
Le aziende manterranno, in analogia agli accordi in atto o che saranno presi tra le Confederazioni interessate, la corresponsione di una indennità di mensa o del servizio mensa ove esso sia già in atto.
Eventuali variazioni dell’indennità predetta saranno concordate tra le rispettive organizzazioni sindacali interessate, le quali tratteranno anche l’eventuale sostituzione del servizio mensa aziendale oggi in atto, con la corresponsione dell’indennità di cui sopra.

Art. 29. - Vestiario.
Gli indumenti (impermeabili, soprascarpe, stivaloni di gomma, tute, vestiti di lavoro, ecc.) verranno forniti ai lavoratori secondo le norme in atto nelle singole aziende;
In ogni caso verranno assicurate le seguenti forniture:
- impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la normale attività all’aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia (dotazione di azienda); la dotazione sarà personale per gli impiegati che svolgono il lavoro in analoghe condizioni;
- soprascarpe o stivaloni di gomma per i lavoratori che debbono svolgere la loro attività in zone paludose o in presenza di acqua;
- tute o vestiti da lavoro a quei lavoratori le cui mansioni lo richiedano.
[...]

Art. 36. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
[...]
c) astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, atti che possano procurargli lucro e che comunque possono sviare la sua attività che deve essere interamente acquisita dall’azienda.
d) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati.
d) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori, rispettando l’ordine gerarchico fissato dalla azienda.
[...]
Deve infine sottoporsi, a richiesta dell’azienda, a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda della gravità, come segue:
1) rimprovero verbale;
2) multe non superiori all’importo di 4 ore di retribuzione globale;
3) rimprovero scritto;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo non superiore a 5 giorni;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da oltre 5 fino a 15 giorni;
6) trasferimento per punizione;
7) licenziamento senza preavviso e con indennità;
8) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La punizione di cui al n. 6 si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno provocate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni in quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.
Il provvedimento previsto al punto 7) si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali furto qualificato e condanna per reati infamanti.
Le sanzioni di cui al punto 8) si applicheranno soltanto nei casi gravi, senza attenuanti, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato ai danni delle aziende, condanne per reati commessi in servizio.
Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]

Art. 40. - Norme aziendali.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell’azienda, purché non siano limitative dei diritti derivanti al dipendente dal presente contratto.
Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.

Art. 43. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni Interne sono o saranno quelli nascenti dagli accordi che, in materia, sono stati o saranno stipulati per la generalità del settore industriale tra la Confederazione della Municipalizzazione e le Confederazioni dei Lavoratori.
Le divergenze eventualmente scaturenti dalla interpretazione e applicazione del presente contratto saranno definite da una Commissione paritetica di 6 membri, tre dei quali nominati dalla Federazione Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie e gli altri 3 dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto. Detta Commissione si sceglierà un presidente o, in caso di disaccordo, lo farà designare dal Primo Presidente della Corte di Appello di Roma.
Tale Commissione deciderà senza formalità di procedura inappellabilmente, salvo il ricorso in via giudiziaria.
La Commissione si riunirà di norma ogni qualvolta una delle due parti lo richieda entro trenta giorni dalla richiesta.