Tipologia: CCNL
Data firma: 21 aprile 1958
Validità: 01.01.1958 - 31.12.1959
Parti: Fnamgav e Filda, Federgas Acqua-Fisp-Cisl, Uil-Gas-Acqua
Settori: Servizi, Aziende acquedottistiche municipalizzate

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità del Contratto.
Art. 2. - Assunzione del personale.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Assunzione a termine.
Art. 6. - Servizio militare.
Art. 7. - Anzianità.
Art. 8. - Benemerenze nazionali.
Art. 9. - Durata settimanale del lavoro.
Art. 10. - Orario giornaliero di lavoro.
Art. 11. - Suddivisione delle Aziende in categorie.
Art. 12. - Classificazione dei lavoratori in categorie.
Art. 13. - Retribuzione e sue definizioni.
Art. 14. - Calcolo della retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 15. - Retribuzione e sue variazioni.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Quota di mensilità supplementare.
Art. 19. - Lavoro notturno.
Art. 20. - Lavoro straordinario diurno e notturno.
Art. 21. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 22. - Lavoro festivo.
Art. 23. - Assenze e permessi.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Aspettativa.
Art. 26. - Mutamento di mansioni e di categoria.
Art. 27. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 28. - Somministrazioni in natura.
• Acqua.
• Vestiario.
Art. 29. - Mense aziendali.
Art. 30. - Provvidenze varie.
a) Istruzione ai figli dei dipendenti.
b) Prestiti.
c) Alloggio.
d) Zona malarica.
e) Premio agli anziani del servizio.
Art. 31. - Indennità varie.
a) Indennità per maneggio di denaro.
b) Indennità mezzo di trasporto.
c) Indennità di trasferta.
d) Rimborso spese per testimonianza.
e) Indennità sona malarica.
f) Indennità macchine fatturatrici elettriche.
Art. 32. - Trasferimenti.
Art. 33. - Doveri del lavoratore.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Assicurazione infortuni.
Art. 36. - Trattamento di malattia e convalescenza.
Art. 37. - Assistenza di malattia.
Art. 38. - Tutela della maternità.
Art. 39. - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 40. - Certificato di lavoro.
Art. 41. - Preavviso.
Art. 42. - Indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 43. - Trattamento di fine lavoro.
Art. 44. - Pensione.
Art. 45. - Indennità di anzianità.
Art. 46. - Cessione e trasformazione di aziende.
Art. 47. - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 48. - Commissioni interne.
Art. 49. - Durata del Contratto.
Art. 50. - Commissione paritetica interpretativa.
Art. 51. - Norme particolari di attuazione e transitorie.
a) Personale addetto alla pulizia o alla mensa (art. 1).

b) Retribuzione in particolari festività civili o religiose (articolo 21).
c) Variazione della retribuzione dei minori di ambo i sessi (art. 15).
d) Variazione delle retribuzioni secondo la scala mobile (articolo 15).
e) Aumenti della retribuzione per anzianità pregressa (art. 16).
f) Quota supplementare di caropane.
g) Estinzione del rapporto di lavoro (art. 39).
Tabelle per le retribuzioni

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende acquedottistiche municipalizzate, 21 aprile 1958

Presso la sede della Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, si sono riunite: la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie (Fnamgav) [...], la Federazione Italiana Lavoratori Degli Acquedotti (Filda) [...], la Federazione Italiana Lavoratori Gas Acquedotti (Federgas Acqua) [...] assistiti dal[...]la Fisp e [...] dalla Cisl, la Unione Italiana Lavoratori Gas Acquedotti (Uil Gas Acqua) [...], le quali hanno stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende Acquedottistiche Municipalizzate:

Art. 1. - Applicabilità del Contratto.
Il presente Contratto Collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende municipalizzate d’Italia che eserciscono, sia separatamente che congiuntamente, le attività di captazione, trasporto e distribuzione di acqua ed i loro dipendenti ad eccezione di coloro i quali hanno la qualifica di dirigente.
Il presente contratto si applica anche ai dipendenti delle aziende miste cui già si applicava il precedente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 19 febbraio 1955, scaduto il 31 dicembre 1957. Sarà applicato altresì ai dipendenti acquedottisti delle aziende miste di nuova costituzione, salvo che per essi le parti interessate concordino l’applicazione di altro contratto nazionale riguardante i lavoratori di diverso servizio gestito dalla medesima azienda.
L’Azienda dovrà consegnare ad ogni dipendente copia del presente contratto di lavoro, facendosene rilasciare ricevuta.
Norma transitoria.
Riportiamo qui di seguito la norma transitoria di cui al successivo art. 51 lettera a):
Personale addetto alla pulizia o alla mensa. - Nelle Aziende in cui attualmente il Personale addetto esclusivamente alla pulizia dei locali o ai servizi di mensa svolge il proprio servizio per non più di tre ore giornaliere, l’Azienda dovrà concordare con le organizzazioni sindacali di categoria le condizioni per la disciplina del rapporto di lavoro.

Art. 2. - Assunzione del personale.
[...]
Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, vengono richiamate le norme di legge.
A tutti gli effetti del presente contratto, si intende per dipendente «effettivo» il lavoratore che non sia stato assunto con contratto a termine e che abbia superato il periodo di prova.
[...]

Art. 4. - Apprendistato.
Le norme per l’applicazione della legge e del regolamento sull’apprendistato saranno trattate in occasione del primo rinnovo del presente Contratto.

Art. 5. - Assunzione a termine.
Le aziende, per far fronte a necessità straordinarie di carattere temporaneo, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto a termine.
Il rapporto di lavoro di detto personale sarà regolato dalle norme del presente contratto che siano compatibili con il carattere di temporaneità del rapporto o delle quali il contratto stesso non ne escluda la applicazione.
[...]
Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma precedenti, ed in particolare quando possa ritenersi che la assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto le organizzazioni sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia.
[...]

Art. 9. - Durata settimanale del lavoro.
La durata settimanale del lavoro è fissata in:
- 42 ore per gli impiegati e in
- 48 ore per gli operai.
Per i lavoratori addetti a mansioni che richiedono lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia, la durata normale della prestazione è fissata come appresso:
а) 48 ore settimanali per gli uscieri, fattorini e autisti di vettura;
b) 54 ore settimanali per i guardiani delle opere di presa, dei serbatoi, dei canali, guardiani notturni, ecc.
c) 60 ore settimanali per i custodi, portieri, guardiani diurni.
Gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai sono tenuti, a richiesta dell’azienda, ad una prestazione fino a 48 ore settimanali. In tal caso viene corrisposta all’impiegato una indennità pari alla retribuzione individuale rapportata alle ore di prestazione in più dalle 42 alle 48 ore.

Art. 10. - Orario giornaliero di lavoro.
L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall’Azienda con apposito ordine di servizio.
I lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedono prestazioni discontinue non predeterminabili, ma dipendenti dalle variabili necessità dei servizi stessi, non hanno orario di lavoro determinato e devono dare la loro prestazione in relazione a tutte le esigenze e le necessità del compito. Ove ne derivi per il lavoratore un maggior onere gli viene concessa una adeguata indennità.
Per i lavoratori comandati a prestare servizio fuori della abituale località o posto di lavoro, l’orario decorre dall’ora di presentazione al posto di ritrovo.
Il tempo occorrente per il viaggio dal posto di ritrovo a quello di lavoro verrà a tutti gli effetti considerato come lavoro effettivo.
Nei turni continui il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a quando sia stato sostituito.

Art. 19. - Lavoro notturno.
Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 20 e le ore 6.
[...]

Art. 20. - Lavoro straordinario diurno e notturno.
Lavoro straordinario è quello compiuto dal lavoratore oltre la durata giornaliera normale di lavoro prevista dal presente contratto; esso non può essere sostituito da altrettanto riposo.
Il personale, senza giustificati motivi di impedimento, non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario non espressamente ordinato o riconosciuto non è compensato.
Lavoro straordinario notturno è quello compiuto dal lavoratore sempre oltre i limiti della durata giornaliera normale della sua prestazione di lavoro, fra le ore 20 e le 6.
[...]

Art. 21. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla Legge, cade normalmente di domenica.
Per i lavoratori adibiti a servizi continuativi è ammesso il riposo in altro giorno della settimana. Qualora, per esigenze di servizio, fosse richiesto ai lavoratori stessi di prestare la loro opera nel giorno destinato al riposo, l’azienda darà loro un preavviso di due giorni, fissando nel contempo un nuovo giorno di riposo che non dovrà però coincidere con un giorno festivo.
In difetto del preavviso di cui sopra sarà corrisposta ai lavoratori di cui trattasi, la sola maggiorazione del 38 % sulla retribuzione individuale, fermo restando il diritto al riposo settimanale compensativo.
[...]

Art. 23. - Assenze e permessi.
Il lavoratore non potrà abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato dal proprio superiore.
[...]

Art. 24. - Ferie.
[...]
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione dell’azienda.
Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.

Art. 26. - Mutamento di mansioni e di categoria.
Il lavoratore in relazione alle esigenze aziendali può essere assegnato a mansioni inerenti ad altra categoria purché ciò non comporti peggioramento economico e morale della sua posizione nella azienda.
[...]

Art. 28. - Somministrazioni in natura.
Vestiario.

Gli indumenti (impermeabili, soprascarpe, stivaloni di gomma, tute, vestiti di lavoro, ecc.) verranno forniti ai lavoratori secondo le norme in atto nelle singole aziende.
In ogni caso verranno assicurate le seguenti forniture:
- impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all’aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia (dotazione di azienda); la dotazione sarà personale per gli impiegati che svolgono il lavoro in analoghe condizioni;
- soprascarpe o stivaloni di gomma per i lavoratori che debbono svolgere la loro attività in zone paludose o in presenza di acqua;
- tute o vestiti da lavoro a quei lavoratori le cui mansioni lo richiedano.
[...]

Art. 29. - Mense aziendali.
Le Aziende manterranno, ove esso sia già in atto, il servizio mensa o corrisponderanno l’indennità sostitutiva in base agli accordi vigenti.
Eventuali variazioni dell’indennità predetta, saranno concordate tra le rispettive organizzazioni sindacali interessate, le quali tratterranno anche l’eventuale sostituzione del servizio mensa aziendale in atto con la corresponsione dell’indennità di cui sopra.

Art. 30. - Provvidenze varie.
d) Zona malarica.

Verranno somministrati a cura e spese dell’azienda i medicinali necessari alla profilassi e cura antimalarica per il lavoratore che presta la sua opera in zona malarica e per i suoi familiari colà residenti.
Per zone malariche si intendono quelle determinate dalle competenti Autorità provinciali in relazione all’elemento ufficiale pubblicato dal Ministero dell’Interno ed altrimenti comprovato dai certificati delle Autorità sanitarie locali.
I medicinali non sono più corrisposti quando il lavoratore sia trasferito in zona non malarica.
Ove però il lavoratore medesimo ed i suoi familiari, colpiti dalla malaria, continuino ad esserne affetti, continueranno ad essere corrisposti i medicinali per la cura antimalarica sino alla guarigione clinica.
Al lavoratore che si rechi in trasferta in zona malarica verranno somministrati dall’azienda i necessari medicinali profilattici.

Art. 31. - Indennità varie.
e) Indennità sona malarica.

Viene corrisposta una indennità da concordarsi al lavoratore che presta la sua opera in località malarica determinata come alla lett. d) dell’art. 30.
Nella determinazione di tale indennità verrà tenuto conto del numero dei familiari conviventi ed a carico del lavoratore; la indennità non è più corrisposta quando il lavoratore sia trasferito in zona non malarica.
Ove però il lavoratore medesimo od i suoi familiari colpiti dalla malaria continuino ad esserne affetti, l’indennità continuerà ad essere corrisposta fino alla guarigione clinica.

f) Indennità macchine fatturatrici elettriche.
Nelle Aziende ove esistono macchine elettriche fatturatrici, ai lavoratori addetti con continuità a tali macchine sarà corrisposta finche svolgano tali mansioni, una indennità graduabile fino ad un massimo del 4,50% della retribuzione individuale.

Art. 33. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
[...]
c) astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, atti che possono procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività che deve essere interamente acquisita dall’azienda;
d) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
e) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori, rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’azienda.
[...]
Deve infine sottoporsi, a richiesta dell’azienda, a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda della gravità, come segue:
1) rimprovero verbale;
2) multe non superiori all’importo di quattro ore di retribuzione globale;
1) rimprovero scritto;
2) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo non superiore a 5 giorni;
3) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da oltre 5 giorni fino a 15 giorni;
4) trasferimento per punizione;
5) licenziamento senza preavviso e con indennità;
6) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La punizione di cui al n. 6 non si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno provocate non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni in quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.
Il provvedimento previsto al punto 7 si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali furto qualificato e condanne per reati infamanti.
Le sanzioni di cui al punto 8, si applicheranno soltanto nei casi gravi, senza attenuanti, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato ai danni delle aziende, condanne per reati infamanti commessi in servizio.
Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
L’importo delle somme che non si potranno erogare per i motivi suddetti verranno devolute a beneficio delle istituzioni assistenziali aziendali, al netto dei danni subiti dalle aziende.
Nessuna punizione potrà essere applicata al personale se non sia stato fatto conoscere all’interessato l’addebito e dato modo allo stesso di esporre le proprie discolpe.
Le aziende potranno sospendere dal servizio e dalla retribuzione i lavoratori sottoposti a procedimento penale in attesa del giudizio.

Art. 35. - Assicurazione infortuni.
Ferma l’osservanza delle norme legislative sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme, che subiscono infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse, l’azienda corrisponderà un trattamento equivalente a quello previsto dalle norme legislative suddette.
[...]

Art. 36. - Trattamento di malattia e convalescenza.
[...]
L’incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico, e in ogni caso, è in facoltà dell’azienda di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità da un medico di propria fiducia. In caso di disaccordo circa la capacità al lavoro del dipendente tra il medico della azienda e quello del dipendente stesso, si procederà alla istituzione di un Collegio arbitrale composto dai due medici di cui sopra e da un terzo medico, con funzione di presidente, da essi designato. Qualora detta designazione per qualunque motivo non potesse aver luogo entro il termine di cinque giorni, essa verrà demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici della Provincia a cura della parte più diligente. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo necessario perla decisione stessa verrà computato agli effetti del primo comma del presente articolo.
È anche in facoltà dell’azienda di far constatare la capacità lavorativa del dipendente all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia.
Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio o infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50 %, l’azienda manterrà in servizio il lavoratore stesso assegnandolo ad altre mansioni. [...]

Art. 38. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e di puerperio, l’azienda conserverà il posto alla lavoratrice per un periodo minimo di sei mesi corrispondendo la retribuzione globale per i primi quattro mesi.
[...]

Art. 48. - Commissioni interne.
Per tutto quanto attiene alle Commissioni Interne aziendali saranno osservati i relativi accordi interconfederali.

Art. 50. - Commissione paritetica interpretativa.
Le divergenze eventualmente scaturenti dalla interpretazione e applicazione del presente Contratto saranno definite da una Commissione paritetica di 6 membri, tre dei quali nominati dalla Federazione Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie e gli altri tre dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente Contratto.
Detta Commissione si sceglierà un Presidente o, in caso di disaccordo, lo farà designare dal Primo Presidente della Corte di Appello di Roma.
Tale Commissione deciderà senza formalità di procedura inappellabilmente, salvo il ricorso in via giudiziaria.
La Commissione si riunirà, di norma, ogni qualvolta una delle due parti lo richieda, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 51. - Norme particolari di attuazione e transitorie.
a) Personale addetto alla pulizia o alla mensa (art. 1).

Nelle Aziende in cui attualmente il personale addetto esclusivamente alla pulizia dei locali o ai servizi di mensa svolge il proprio servizio per non più di tre ore giornaliere, l’Azienda dovrà concordare con le Organizzazioni sindacali di categoria le condizioni per la disciplina del rapporto di lavoro.