Tipologia: Accordo
Data firma: 16 febbraio 1934
Validità: 01.06.1933 - 31.05.1935
Parti: Federazione Nazionale Fascista Pubblici Esercizi e Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti del Commercio
Settori: Commercio, Ristorazione
Fonte: G.U. 21 luglio 1934, n. 170, p. II


Contratto collettivo che modifica gli articoli 10, 11, 15 e 62 del contratto nazionale di lavoro per il personale dei ristoranti, trattorie, piccole trattorie e osterie con cucina, 16 febbraio 1934

L’anno 1934-XII, il giorno 16 febbraio, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista Pubblici Esercizi [...] e la Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti del Commercio [...], considerato che l’art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei ristoranti, trattorie, piccole trattorie e osterie con cucina, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni il 1° giugno 1933-XI, fase. 89, alleg. 425, è stato interpretato erroneamente nel senso che la durata del lavoro di 10 ore giornaliere o 60 settimanali possa essere superata senza diritto al pagamento di lavoro straordinario per il personale, mentre che l’intenzione delle parti contraenti era di considerare il lavoro straordinario quello prestato oltre la durata di lavoro sopra specificata; ritenuta inoltre l'opportunità di modificare altri articoli del contratto sopra specificato; si è convenuto di modificare gli articoli 10, 11, 15 e 62 come appresso:

Art. 10. - L’orario di lavoro è di ore 10 giornaliere o 60 settimanali, escluso il tempo per entrambi i pasti, che sarà calcolato dalle Associazioni di primo grado tra un minimo di mezz’ora ed un massimo di un’ora al giorno.
I turni del lavoro giornaliero non potranno essere frazionati in numero superiore a due per ciascun lavoratore.
I lavoratori esplicanti servizio attinente all’attività alberghiera nelle locande, piccole pensioni, trattorie ed osterie con alloggio, hanno diritto ad undici ore di riposo, di cui otto continuative, sulle 24. Il loro periodo di servizio è disciplinato dal regolamento interno di ciascun esercizio, ma in nessun caso potrà essere continuativo. 
La durata del lavoro per gli eventuali operai fissi (quali elettricisti, falegnami, meccanici, tappezzieri, fuochisti, giardinieri, ecc.). è di otto ore giornaliere e di quarantotto settimanali.

Art. 11. - Il lavoro straordinario, consentito nella misura massima di ore due giornaliere e 12 settimanali [...]

Art. 15. - Tutto il personale, compresi gli apprendisti, godrà di un riposo settimanale di 24 ore consecutive, a norma di legge.
La sostituzione del personale assente per il riposo settimanale, quando occorra, deve essere fatta unicamente con personale assunto a norma del decreto Ministeriale 31 gennaio 1930.
I lavoratori esplicanti servizio attinente all’attività alberghiera nelle locande, piccole pensioni, trattorie ed osterie con alloggio, fruiranno del riposo settimanale in conformità alle disposizioni di legge per quanto concerne il riposo settimanale (art. 10 legge 7 luglio 1907, n. 489).
Durante il periodo stagionale di più intensa attività o comunque per un periodo non superiore ai 70 giorni - che può essere stabilito in due periodi dalle Associazioni di primo grado - il riposo settimanale sarà concesso, ai menzionati lavoratori esplicanti servizio, attinente all’attività alberghiera, secondo le vigenti leggi (ore 10), oltre il periodo di riposo di otto ore giornaliere.

Art. 62, 2° comma.
[...]
Il presente accordo ha decorrenza dal 1° giugno 1933-XII e la medesima scadenza del contratto nazionale, di cui fa parte integrante.
Il contratto è stato ratificato dalla Confederazione Nazionale Fascista del Commercio.