Categoria: 1936
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Tipologia: CCNL
Data firma: 10 aprile 1936
Validità: 30.06.1936 - 30.06.1938
Parti: Federazione Nazionale Fascista Pubblici Esercizi e Sindacato Nazionale Fascista Orchestrali e Bandisti
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Orchestrali scritturati dai pubblici esercizi
Fonte: G.U. 26 giugno 1936, n. 147, p. II

Sommario:

Assunzione.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4. - Periodo di prova. Protesta.
Orario di lavoro e riposo settimanale.
Art. 5.

Art. 6.
Art. 7. - Lavoro straordinario e lavoro notturno.
Previdenza e malattia.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. - Trattamento economico.
Art. 11. - Trapasso azienda.
Disciplina
Art. 12.

Art. 13.
Norme generali.
Art. 14.
Art. 15.
Controversie individuali.
Art. 16.

Art. 17.
Art. 18. - Stipula dei contratti integrativi.
Art. 19. - Durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli orchestrali scritturati dai caffè, bar, ristoranti, pasticcerie ed esercizi similari, 10 aprile 1936

L’anno 1936-XIV, il giorno 10 aprile, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista Pubblici Esercizi [...] e il Sindacato Nazionale Fascista Orchestrali e Bandisti, nella persona del Segretario [...], autorizzato alla definitiva stipulazione dal Segretario della Federazione Nazionale Fascista Lavoratori dello Spettacolo [...], con l’intervento della Federazione Nazionale Fascista Cooperative di Consumo e della Federazione Cooperative di produzione e lavoro, rappresentate per delega dei rispettivi Presidenti, [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per le categorie sottoindicate e rappresentate rispettivamente dalle due Associazioni contraenti:
а) aziende di caffè, bar, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, stabilimenti balneari, ristoranti, trattorie ed ogni altro esercizio similare.
b) orchestrali scritturati dalle medesime.
Il presente contratto ha efficacia in tutto il Regno d’Italia.

Orario di lavoro e riposo settimanale.
Art. 5.

La durata dell’orario normale di lavoro degli orchestrali non deve superare le ore trentanove settimanali, con un massimo di sei ore e mezza giornaliere.
La prestazione di cui sopra sarà svolta in non meno di due turni di servizio, il cui intervallo verrà stabilito di comune accordo fra datore e prestatore di lavoro.
Durante i turni di servizio che raggiungano le tre ore, gli orchestrali fruiranno di quindici minuti di riposo.

Art. 6.
Il riposo settimanale degli orchestrali potrà essere frazionato in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, ai sensi dell’art. 15 della legge 2 febbraio 1934, n. 370.

Art. 7. - Lavoro straordinario e lavoro notturno.
Il lavoro straordinario deve essere ordinato dal conduttore dell’esercizio.
Per lavoro straordinario s’intende quello compiuto in eccedenza alla durata dell’orario normale stabilito dall’art. 5 del presente contratto.
Il lavoro straordinario, effettuato entro le due ore antimeridiane, sarà retribuito con l’aumento del 20 % sulla paga oraria.
Il lavoro straordinario eseguito oltre le ore due antimeridiane sarà compensato con la maggiorazione del 30 % sulla paga oraria.
Il lavoro normale compiuto oltre le ore due antimeridiane sarà retribuito col 10 % di aumento sulla paga oraria.

Disciplina
Art. 12.

È fatto obbligo a tutti gli orchestrali di uniformarsi alle seguenti norme disciplinari e a quelle altre che saranno emanate in apposito regolamento interno del datore di lavoro, purché non contrastino con le disposizioni del presente contratto e rientrino nelle sue normali attribuzioni.
Tutto il personale deve rispetto ed ubbidienza; deve dare esempio di ordine e di puntualità nell’adempimento dei comuni doveri e di correttezza nelle reciproche relazioni; deve presentarsi al servizio correttamente vestito.
È vitato all’orchestrale di fumare durante il servizio.
Nessuno può assentarsi dall’esercizio durante le ore di servizio se non dietro benestare del proprietario o di chi ne fa le veci.
[...]

Art. 13.
Le infrazioni alle suddette norme potranno essere punite:
а) la prima volta, e per mancanze lievi, con l’ammonizione;
b) in caso di mancanze gravi, con la sospensione dalla paga fino a tre giorni;
c) in caso di recidiva nelle mancanze gravi, con la sospensione dal servizio e dagli assegni per un periodo non superiore a giorni 10;
d) per mancanze che per la loro gravità non consentano la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di locazione d’opera, con licenziamento in tronco senza diritto ad indennità alcuna.

Controversie individuali.
Art. 16.

Per qualunque controversia relativa al rapporto di lavoro tra datori di lavoro e orchestrali nell’applicazione del presente contratto saranno osservate le norme vigenti per le controversie individuali di lavoro.

Art. 17.
Fermo restando il disposto dell’art. 54 del R.D. 1° luglio n. 1130, il presente contratto nazionale uniforma, sostituisce ed assorbe tutte le norme esistenti nelle varie provincie per effetto di contratti e consuetudini, in quanto da esso disciplinate.

Art. 18. - Stipula dei contratti integrativi.
I contratti integrativi provinciali dovranno essere stipulati entro il 31 ottobre 1936-XV. Nel testo di essi dovrà trovare regolamentazione quanto demandato dagli art. 6 e 8 del presente contratto.