Tipologia: CCNL
Data firma: 10 luglio 1937
Validità: 31.10.1937 - 31.10.1939
Parti: Federazione Nazionale Fascista Alberghi e Turismo e Federazione Nazionale Fascista Lavoratori del Turismo e dell’ospitalità
Settori: Commercio, Turismo, Alberghi
Fonte: G.U. 29 ottobre 1937, n. 252, p. II

Sommario:

I. - Classificazione degli esercizi.
Art. 1.
II. - Classificazione del personale.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
III. - Assunzione del personale.
Art. 5.
IV. - Apprendistato.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
V. - Periodo di prova.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13,
Art. 14.
VI. - Orario. Lavoro straordinario.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
VII. - Riposo settimanale e ferie.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
VIII. - Festa nazionale del lavoro.
Art. 22.
IX. - Conservazione del posto.
Art. 23.
X. - Retribuzioni.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
XI. - Suddivisione della percentuale di servizio.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
XII. - Personale extra.
Art. 33.
XIII. - Consegne.
Art. 34.
Art. 35.
XIV. - Assicurazioni infortuni - malattie. Cassa Nazionale Malattie per i dipendenti del commercio.

Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
XV. - Licenziamenti e relative indennità.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
XVI. - Corredo.
Art. 49.
XVII. - Disciplina.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
XVIII. - Alberghi di stagione.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
XIV. - Piccoli alberghi, piccole pensioni e locande.
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Allegato n. 1 (Art. 29 CN) - Tabella ripartizione percentuale di servizio a carattere normativo

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori d’albergo, 10 luglio 1937

L’anno 1837-XV il giorno 10 luglio in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista Alberghi e Turismo [...] e la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori del Turismo e dell’ospitalità [...] sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di consumo [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale per i lavoratori d’albergo, da valere in tutto il Regno d’Italia ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563 e R.D. 1 luglio 1926, n. 1130.
Il presente contratto è valido per tutto il personale dipendente dagli alberghi, hòtels meublés, pensioni e locande del Regno ed anche dai rispettivi ristoranti e caffè annessi, purché gestiti dal medesimo datore di lavoro munito di una licenza unica per l’azienda alberghiera con ristorante o caffè ad uso dei clienti della detta azienda.
Sono esclusi dal presente contratto i ristoranti o caffè annessi ad alberghi e pensioni eserciti da unico datore di lavoro munito di licenza per il ristorante o caffè, distinta da quella dell’azienda alberghiera, purché gli esercenti di ristoranti o caffè abbiano gestione separata e personale esclusivamente adibito al servizio di essi. Sono inoltre esclusi i ristoranti o caffè annessi ad alberghi e pensioni gestiti dal medesimo datore di lavoro munito di licenza unica per l’azienda alberghiera e ristorante o caffè, purché gli esercizi di ristorante o caffè siano aperti direttamente al pubblico con gestione separata e con personale esclusivamente adibito al servizio di essi.
Sono altresì esclusi quegli esercizi anche se denominati alberghi, nei quali vi siano limitazioni nel godimento delle camere e dei relativi locali comuni e finché detti esercizi non saranno riconosciuti come alberghi, pensioni o locande ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, concernente la classificazione degli alberghi e delle pensione.

II. - Classificazione del personale.
Art. 2.

Il presente contratto non si applica al personale impiegatizio od amministrativo.
[...]

Art. 4.
Alla 4a categoria, di cui all’art. 2, comprendente il personale ausiliaro addetto agli alberghi, pensioni, hôtels meublés e locande del Regno (quali elettricisti, falegnami, meccanici, tappezzieri, fuochisti per cui sia richiesta la patente a norma di legge, giardinieri, muratori, pittori, verniciatori), si applicano tutte le disposizioni contenute nel presente contratto.
In ogni esercizio deve essere esposto in maniera visibile un elenco completo del personale, sul quale saranno specificati:
а) il giorno settimanale di riposo;
[...]
c) le qualifiche a ciascuno spettanti, con indicazione della categoria alla quale appartengono.
[...]

III. - Assunzione del personale.
Art. 5.

[...]
È ammessa l’assunzione del personale femminile in tutte le categorie classificate, purché venga ad esso corrisposta retribuzione uguale a quella del personale maschile di qualifica corrispondente.

IV. - Apprendistato.
Art. 6.

Il numero degli apprendisti dovrà essere limitato all’importanza dell’esercizio che li assume in servizio con le norme che in relazione anche alle categorie d’albergo, saranno concordate nei contratti integrativi provinciali.
È ammesso l’apprendistato solo per il personale classificato nella 3a categoria, escluso il personale di fatica.

Art. 7.
Non sono ammessi come apprendisti che coloro i quali abbiano compiuto i 14 anni di età, salvo speciale limitazione di legge, e che siano muniti almeno del certificato di proscioglimento dall’obbligo dell’istruzione elementare nonché del certificato medico comprovante la loro sana costituzione.
Nella scelta degli apprendisti verrà data la preferenza a coloro che avranno frequentato le scuole alberghiere o i corsi integrativi.
Non potranno essere assunti come apprendisti coloro che hanno superato i 18 anni di età, salvo quelli provenienti dalle scuole alberghiere riconosciute.

Art. 8.
L’apprendistato non potrà avere la durata superiore ai due anni, e ciò anche nella ipotesi che sia effettuato alle dipendenze di differenti aziende.
[...]

Art. 9.
[...]
Gli allievi delle diverse scuole alberghiere, accolti come tali negli alberghi, non fanno parte del personale alberghiero e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente contratto.
La durata dell’apprendistato per i licenziati dalle scuole alberghiere è ridotta alla metà. Ad essi verrà corrisposto sin dall’inizio vitto, alloggio, un punto di percentuale e la metà del salario fissato per l’ultimo grado della categoria alla quale l’apprendista è assegnato.
[...]

VI. - Orario. Lavoro straordinario.
Art. 15.

Tutti i lavoratori di albergo che, a sensi di legge, prestano lavoro discontinuo, hanno diritto a 12 ore di riposo di cui 8 continuative, sulle 24. Un’ora per i pasti è inclusa nell’orario di presenza sopraindicato.
Gli operai fissi appartenenti alla 4a cat. di cui all’art. 4 (esclusi gli elettricisti), avranno una limitazione dell'orario ordinario a 8 ore giornaliere, sempre escluso il personale con mansioni di caratteri1 discontinuo.
Il periodo di servizio è disciplinato dal regolamento interno di ciascun esercizio, ma in nessun caso potrà essere continuativo.

Art. 16.
In ogni albergo, pensione, hotel meublé e locanda del Regno dovrà essere affissa in luogo visibile una tabella indicante i turni di servizio del personale, con la sola qualifica e senza indicazione nominativa.

Art. 17.
Il lavoro straordinario sarà regolato dalle disposizioni contenute nelle vigenti leggi.
Quando però si tratta di lavoro notturno, dovrà essere sempre esclusa quella brigata alla quale spetta il primo servizio al mattino seguente.

Art. 18.
[...]
Per i piccoli alberghi e le piccole pensioni di cui al seguente art. 59, le ore straordinarie di lavoro saranno conteggiate sul complesso di servizio prestato settimanalmente. Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dalla ditta e saranno, a cura di essa, cronologicamente annotate su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e sul quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
[...]
Il registro di cui sopra dovrà, a richiesta, essere esibito in visione ai competenti Sindacati provinciali di categoria e servirà di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.

VII. - Riposo settimanale e ferie.
Art. 19.

Tutto il personale di albergo, compresi gli apprendisti e gli operai fissi della casa, ha diritto ad un riposo settimanale di ore 24 consecutive (eccezione fatta per i ragazzi al di sotto dei 18 anni, ai quali saranno concesse le 10 ore di riposo settimanale stabilite dall’art. 12 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, salvo il caso in cui il riposo venga chiesto dalla famiglia).
Nelle piccole case, pensioni e locande di cui all’art. 59, è consentito, previo accordo fra personale e datori di lavoro, notificato ai competenti Sindacati Provinciali, di applicare il riposo settimanale secondo le disposizioni di legge.
Durante il periodo di alta stagione, o comunque per un periodo non superiore ai 75 giorni, che può essere suddiviso in due o tre periodi, il riposo settimanale sarà concesso ai termini delle vigenti leggi, al personale di albergo (dieci ore) oltre il periodo normale di riposo di otto ore giornaliere. Il periodo o i periodi di alta stagione sono quelli indicati sull’«Annuario degli Alberghi d’Italia» edito dall’Enit.
In tutti gli alberghi dovrà essere esposta la tabella nominativa, di cui all’art. 4, indicante il giorno del riposo settimanale spettante a ciascun prestatore d’opera.
Il personale non può rinunciare al riposo settimanale.
Poiché l’esercizio alberghiero, per il personale in esso alloggiato, rappresenta il domicilio, il fatto che detto personale durante la giornata di riposo settimanale sia rimasto in albergo non costituisce prova di rinuncia al riposo e non dà diritto a compenso alcuno.
L’eventuale mancato riposo dovrà essere denunciato all’ispettorato Corporativo ed ai Sindacati Provinciali dei lavoratori di categoria, sotto pena di decadenza da ogni diritto, nel termine di 60 giorni dalla avvenuta infrazione. I Sindacati dei lavoratori hanno diritto, in accordo coi corrispondenti Sindacati dei datori di lavoro, di eseguire gli accertamenti senza obbligo di rendere noto il nome del denunciante.

Art. 20.
Durante il periodo della morta stagione, il personale che avrà compiuto non meno di un anno di ininterrotto servizio presso la stessa casa, avrà diritto ad un periodo di ferie retribuito: di 20 giorni per la prima, di 15 giorni per la seconda, di 10 giorni per la terza, e di 7 giorni per la quarta categoria. Il periodo feriale di giorni 20 e di giorni 15 potrà essere frazionato in due volte.
Le ferie sono irrinunciabili e il prestatore d’opera durante il periodo di ferie sarà considerato come in servizio a tutti gli effetti del presente contratto.
[...]

Art. 21.
Per accordi tra datore di lavoro e personale il periodo di ferie, di cui al precedente articolo, potrà essere aumentato fino al limite massimo del raddoppio.
Resta inteso che i giorni ottenuti in più saranno esclusi da qualsiasi retribuzione.

X. - Retribuzioni.
Art. 26.

Vitto e alloggio: Tutto il personale avrà diritto al vitto e all’alloggio; il vitto dovrà essere sano e sufficiente ed i locali adibiti ad uso alloggio in assolute condizioni igieniche.
Al vitto e all’alloggio potrà essere sostituita, a volontà dell'albergatore, la relativa indennità che sarà valutata a seconda delle condizioni e degli usi locali e sancita negli accordi di cui all’articolo precedente.
Essa dovrà essere distinta per le categorie di personale indicate nell’art. 2 del presente contratto.
Il datore di lavoro, quando non è in grado o non intenda fornire il vitto o l’alloggio od entrambi, deve dichiararlo per iscritto all’atto dell’assunzione in servizio del dipendente o in un momento successivo. Rimane escluso qualsiasi diritto alle predette indennità da parte del lavoratore quando egli non usufruisca del vitto, dell’alloggio o di entrambi per fatto o volontà sua. Il datore di lavoro potrà inoltre richiedere al lavoratore una dichiarazione scritta quando egli desidera essere esonerato dal vitto, dall’alloggio o da entrambi.

XIV. - Assicurazioni infortuni - malattie. Cassa Nazionale Malattie per i dipendenti del commercio.
Art. 36.

Per effetto del presente contratto è obbligatoria per il proprietario l’assicurazione di tutto il personale contro gli infortuni durante l’esplicazione del servizio. 
Per la parte del personale non sottoposta per legge all'obbligo di assicurazione le indennità vengono stabilite nella forma e nella misura seguente:
Invalidità temporanea. Nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per la malattia dagli artt. 37, 38, 39, 40, 41 e 42 considerandosi l’infermità derivante da infortuni contemplata nella previdenza stabilita dalla assicurazione dei dipendenti alla Cassa Nazionale per le Malattie.
Invalidità, permanente L. 10.000
Morte L. 5.000

Art. 39.
Per il personale infermo alloggiato nei locali delle aziende è in facoltà del datore di lavoro di fare trascorrere il periodo di infermità nell’azienda stessa oppure di richiederne l'allontanamento.

XV. - Licenziamenti e relative indennità.
Art. 47.

Potranno essere licenziati in tronco senza diritto al preavviso od indennità quei dipendenti che si fossero resi colpevoli di infedeltà, di abuso di fiducia, di appropriazione indebita di cose od oggetti comunque esistenti nell’albergo, di rifiuto di obbedienza nell’esplicazione delle proprie mansioni, di vie di fatto, di offese alla dignità ed all’onere del proprietario, della sua famiglia, dei propri superiori e della clientela, che si fossero resi colpevoli di grave stato di ubriachezza, che avessero accusato più volte malattie inesistenti, che abbandonassero il lavoro senza giustificato motivo e per qualunque altra colpa, tale da impedire la prosecuzione del rapporto.
Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondenti indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi dell’onore e della dignità del personale; e se per tali fatti il personale ritenesse opportuno licenziarsi, avrà diritto alla indennità stabilita agli artt. 44 e 45 salvo ogni maggior diritto per risarcimento di danni morali e materiali.

XVII. - Disciplina.
Art. 50.

Oltre che alle norme del presente contratto collettivo di lavoro i lavoratori dovranno uniformarsi anche alle altre norme o regolamenti di servizio, che potranno essere stabiliti dalla Direzione di ciascuna azienda, purché non modifichino le disposizioni del presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Art. 53.
Le modalità e la misura per l’applicazione delle punizioni disciplinari di cui alla dichiarazione XXIV della Carta del Lavoro (sospensione e multa) saranno specificate dalle associazioni stipulanti nell’accordo di cui all’art. 27. Le multe dovranno essere volta per volta notate dall’albergatore in apposito registro di contabilità con la relativa motivazione.
[...]

XVIII. - Alberghi di stagione.
Art. 55.

S’intendono alberghi, pensioni e locande di stagione, quegli alberghi, pensioni e locande che hanno comunque un periodo di chiusura annuale.

Art. 58.
[...]
Per quanto non è contemplato nel presente capitolo valgono le altre clausole del presente contratto.

XIV. - Piccoli alberghi, piccole pensioni e locande.
Art. 59.

Sono considerati piccoli alberghi, piccole pensioni e locande quegli esercizi che abbiano non più di 8 persone di servizio e non più di 30 stanze con letti per non più di 50 persone complessive. In tali esercizi sarà applicata una percentuale di servizio del 10 %, oppure il salario e la percentuale di servizio potranno essere sostituiti con un compenso mensile unico, conglobante detto salario e percentuale, dietro richiesta indirizzata dal datore di lavoro, di comune accordo con i propri dipendenti alle Associazioni competenti, che dovranno concretare gli accordi relativi tenendo presente, che i due sistemi potranno essere contemporaneamente adottati per le varie aziende di una stessa località secondo le particolari caratteristiche di ogni azienda.
Per tutte le altre disposizioni si fa riferimento a quanto è stabilito nel presente contratto in quanto applicabili ai detti piccoli esercizi.
[...]

Art. 60.
Per le controversie individuali che sorgano sull’interpretazione o sull’applicazione del presente contratto le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge, e le Associazioni competenti dovranno esperire il tentativo di conciliazione entro il termine e con le norme stabilite dalle leggi stesse.