Tipologia: CCNL
Data firma: 6 aprile 1929
Validità: 30.06.1929 - 30.06.1931
Parti: Confederazione Nazionale Fascista dei Commercianti e Confederazione Nazionale Sindacato Fascisti del Commercio
Settori: Commercio, Alberghi, Impiegati
Fonte: G.U. 30 ottobre 1929, n. 253, p. II

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Classifica generale degli impiegati.
Art. 3. - Assunzione del personale.
Apprendistato.
Art. 4.

Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Periodo di prova.
Art. 8.
Art. 9.
Orario - Lavoro straordinario.
Art. 10.

Art. 11.
Riposo settimanale e ferie.
Art. 12.

Art. 13.
Art. 14. - Feste nazionali.
Art. 15. - Chiamata alle armi per leva.
Conservazione del posto ed indennità relativa.
Art. 16.

Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Alberghi di stagione.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26. - Dimissioni e quiescenza.
Licenziamento e indennità.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Disciplina.
Art. 38.

Art. 39.
Controversie.
Art. 40.

Art. 41.
Norme generali.
Art. 42.

Art. 43.
Art. 44. - Durata del contratto.

Contratto nazionale di lavoro per gli impiegati di alberghi e pensioni, 6 aprile 1929

L'anno 1929 a. VII, addì 6 del mese di aprile, in Roma, tra la Confederazione Nazionale Fascista dei Commercianti [...] e la Confederazione Nazionale Sindacato Fascisti del Commercio [...], si è stipulato il seguente contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per gli impiegati di alberghi e pensioni, da valere in tutto il Regno di Italia ai sensi della legge 3 aprile 1920, n. 563, e R.D., 1° luglio 1920, n. 1130.

Apprendistato.
Art. 4.

È ammesso l’apprendistato per la categoria di aiuto segretario.
Il numero degli apprendisti dovrà essere limitato ad uno per ogni azienda. Sono ammessi come apprendisti coloro che abbiano compiuto i sedici anni e non abbiano superato i 23 anni di età e siano muniti di:
a) licenza di scuole secondarie o Istituti equipollenti;
b) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica.

Art. 5.
L’apprendistato dovrà avere almeno la durata di 18 mesi, e dovrà essere preferibilmente esercitato nel medesimo albergo. Per i provenienti dalle Scuole alberghiere il periodo di apprendistato sarà ridotto a 12 mesi.
Il periodo passato negli alberghi dagli allievi delle scuole alberghiere durante i corsi non potrà essere considerato come apprendistato e quindi l’allievo non riceverà retribuzione alcuna.

Art. 6.
All’apprendista non viene corrisposto alcun stipendio, ma il solo alloggio e vitto o in sostituzione la corrispondente indennità.

Orario - Lavoro straordinario.
Art. 10.

L'orario di lavoro è quello previsto dalle vigenti leggi.

Art. 11.
È ammesso il lavoro straordinario di 12 ore settimanali a norma delle vigenti leggi [...]
Il lavoro straordinario dovrà essere annotato a cura del datore di lavoro in apposito buono da consegnarsi all’interessato al termine del lavoro stesso per essere presentato all’atto del pagamento dello stipendio mensile.

Riposo settimanale e ferie.
Art. 12.

Tutto il personale impiegatizio godrà di un riposo settimanale continuativo di 24 ore a norma di legge salvo nel periodo di stagione (non superiore ai 70 giorni all’anno) nel quale per esigenze del servizio e consuetudine generale l’impiegato usufruirà di un riposo limitato a 12 ore (mezza giornata).
Sarà considerata epoca di stagione solo quel periodo che verrà stabilito provincialmente dalle Associazioni di 1° grado.

Art. 13.
Eccettuato il caso di avvenuta disdetta, l’impiegato in servizio nella stessa azienda da oltre 12 mesi ha diritto ad un periodo minimo di ferie continuative, col pagamento delle retribuzioni integrali, escluso l’alloggio, quando sia fornito in natura, nella seguente misura:
giorni 10 fino a 2 anni di prestato servizio;
giorni 15 da 3 anni a 10 anni di prestato servizio;
giorni 18 da 10 anni a 15 anni di prestato servizio;
giorni 20 da 15 anni a 20 anni di prestato servizio;
giorni 30 oltre 20 anni di prestato servizio.
È rimessa al datore di lavoro la scelta dell’epoca di concessione delle ferie, secondo le esigenze delle aziende.

Conservazione del posto ed indennità relativa.
Art. 16.

È obbligatoria la conservazione del posto all’impiegato nei seguenti casi:
[...]
d) pei casi di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio il datore di lavoro conserverà all’impiegata il posto per il periodo di 3 mesi, corrispondendo la retribuzione intera per il 1 mese c la metà per gli altri 2;
[...]

Art. 19.
Il vitto dovrà essere sano e sufficiente. L’impiegato di 1a categoria ha diritto ad una camera ad un letto; quello di 2a ad una camera ogni due persone; per gli impiegati di 3a categoria anche una camera per tre persone. Le camere dovranno essere in assolute condizioni igieniche, confacenti al decoro ed al prestigio dell’impiegato.

Art. 20.
Al vitto e all'alloggio potrà essere sostituita, a volontà del datore di lavoro, una eventuale indennità che sarà fissata provincialmente dalle Associazioni di 1° grado negli accordi di cui all’art. 38.

Alberghi di stagione.
Art. 21.

S'intendono alberghi di stagione quelli che rimangono aperti per un periodo ininterrotto non superiore a sei mesi.

Licenziamento e indennità.
Art. 30.

Il datore di lavoro non sarà tenuto a dare alcun preavviso, né a corrispondere l’indennità di cui all’art. 28, all’impiegato che si sia reso colpevole d’infedeltà, di concorrenza sleale, di abuso di fiducia, di insubordinazione, di atti ledenti l'onore e la dignità del datore di lavoro, della sua famiglia e dei suoi rappresentanti; che fosse recidivo di ubriachezza, che avesse simulato malattia o che si fosse reso colpevole di infrazioni contrattuali di tale gravità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria dei rapporti.

Disciplina.
Art. 38.

È fatto obbligo a tutti gli impiegati di uniformarsi alle seguenti norme disciplinari:
Tutto il personale deve rispetto ed ubbidienza; deve dare esempio di ordine e di puntualità nell’adempimento dei comuni doveri e di correttezza nelle reciproche relazioni.
Gli ordini di servigio debbono essere eseguiti con sollecitudine salvo il diritto di porgere reclamo al proprietario o chi per esso, dopo averli eseguiti, quando gli ordini fossero ritenuti errati.
Nelle relazioni con la clientela, gli impiegati debbono tenere un contegno deferente e corretto.
È vietato all’impiegato di fumare nell’esercizio. Nessuno può assentarsi dall’esercizio durante le ore di servizio se non dietro benestare del proprietario o di chi ne fa le veci.
L’orario del servizio dovrà essere scrupolosamente osservato.

Art. 39.
Le infrazioni alle suddette norme potranno essere punite:
a) la prima volta e per mancanze lievi: con l’ammonizione;
b) in caso di recidiva e per mancanze più gravi: con la sospensione dal servizio e dagli assegni per un periodo non superiore a giorni 10;
c) per mancanze che per la loro gravità non consentano la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di locazione d’opera: con il licenziamento in tronco senza diritto ad indennità alcuna, come all’art. 30.

Controversie.
Art. 40.

Di ciascun reclamo circa le infrazioni contrattuali, dovrà essere informata l’associazione di 1° grado cui appartiene la parte danneggiata, la quale dovrà comunicarlo, per iscritto, alla associazione da cui è rappresentata la parte inadempiente entro il termine di cui al R.D. 28 febbraio 1928, n. 471.

Art. 41.
Per tutte le vertenze di carattere collettivo in ordine alla interpretazione e alla applicazione del presente contratto le parti contraenti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge.

Norme generali.
Art. 42.

Il presente contratto nazionale uniforma, sostituisce ed assorbe tutte le norme esistenti nelle varie provincie per effetto di contratti e consuetudini in quanto da esso disciplinate, salvo quanto previsto negli articoli precedenti.
Per quanto non è contemplato nel presente contratto valgono le norme contenute nel R.D. 13 novembre 1924, n. 182.1, sull’impiego privato.

Art. 43.
Gli accordi integrativi provinciali dovranno essere concordati non oltre il 3 mese dalla data di pubblicazione del contratto nazionale nel Bollettino del Ministero delle Corporazioni.