Tipologia: CCNL
Data firma: 29 novembre 1961
Validità: 16.11.1961 - 30.06.1964
Parti: Associazione nazionale produttori fibre tessili artificiali e sintetiche e Federchimici-Cisl, Filcep-Cgil, Uilc-Uil, Sindacato nazionale fibre tessili artificiali-Cisnal, Failc-Cisal
Settori: Tessili, Fibre artificiali e sintetiche, Industria

Sommario:

Parte I - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti, residenza e domicilio.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 5. - Passaggio di mansioni.
Art. 6. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 7. - Istruzione professionale.
Art. 8. - Abiti da lavoro.
Art. 9. - Orario normale di lavoro.
Art. 10. - Disposizioni per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 11. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 12. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 13. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Giorni festivi.
Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni: Maggiorazioni.
Art. 17. - Trattamento salariale minimo.
Art. 18. - Lavoro a cottimo.
Art. 19. - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 20. - Festività della Pasqua
Art. 21. - Gratifica natalizia.
Art. 22. - Premi di anzianità.
Art. 23. - Indennità per lavorazioni nocive, o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 24. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 25. - Reclami sulla paga.
Art. 26. - Ferie.
Art. 27. - Congedo matrimoniale.
Art. 28. - Servizio militare.
Art. 29. - Trasferta.
Art. 30. - Trasferimento.
Art. 31. - Igiene e sicurezza del lavoro. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 32. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 33. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 34. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 35. - Disciplina aziendale.
Art. 36. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 37. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 38. - Assenze.
Art. 39. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 40. - Visita di inventario e di controllo.
Art. 41. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 42. - Multe e sospensioni.
Art. 43. - Licenziamento per mancanze.
Art. 44. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 45. - Indennità di licenziamento.
Art. 46. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 47. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 48. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Tabelle dei minimi salariali per gli addetti all’industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche
Allegato n. 1. Norme per la disciplina dell’apprendistato degli operai.
Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Criteri per l’assegnazione alle categorie.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Pomeriggio del sabato.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Festività della Pasqua.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni.
Art. 13. - Elementi della retribuzione.
Art. 14. - Trattamento economico minimo.
Art. 15. - Compenso speciale.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 18. - Tredicesima mensilità.
Art. 19. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 20. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 21. - Pagamento della retribuzione.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Permessi.
Art. 24. - Congedo matrimoniale.
Art. 25. - Servizio militare.
Art. 26. - Trasferta.
Art. 27. - Trasferimento.
Art. 28. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 29. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 30. - Aspettativa per malattia.
Art. 31. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 32. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 33. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 34. - Indennità di licenziamento.
Art. 35. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 36. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella Parte Comune.
Tabelle dei minimi mensili per gli appartenenti alla qualifica speciale
Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 1. - Assunzione - Documenti - Residenza e domicilio.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione degli impiegati.
Art. 5. - Passaggio di mansioni.
Art. 6. - Passaggio dalla qualifica operaia o dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia.
Art. 7. - Abiti da lavoro.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Festività della Pasqua.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni.
Art. 13. - Elementi della retribuzione.
Art. 14. - Trattamento economico minimo.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 19. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 20. - Indennità per disagiata sede.
Art. 21. - Indennità per maneggio di denaro e cauzione.
Art. 22. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Permessi.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Aspettativa.
Art. 27. - Servizio militare.
Art. 28. - Trasferta.
Art. 29. - Trasferimento.
Art. 30. - Trattamento in caso di malattia ed infortunio.
Art. 31. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 32. - Disciplina aziendale.
Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Sospensioni.
Art. 36. - Licenziamento per mancanze.
Art. 37. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 38. - Indennità di licenziamento.
Art. 39. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 40. - Previdenza.
Art. 41. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 42. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Tabelle dei mimmi mensili per gli impiegati
Parte IV - Parte comune alle tre regolamentazioni
A) Istituti inerenti al trattamento del singolo lavoratore.
Art. 1. - Indennità di zona malarica.
Art. 2. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 3. - Indennità in caso di morte.
Art. 4. - Certificato di lavoro.
Art. 5. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 6. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 7. - Cumulo di mansioni.
Art. 8. - Assenze.
Art. 9. - Lavoro effettuato in turni avvicendati.
Art. 10. - Premio di produzione.
B) Istituti di carattere generale e sindacale.
Art. 11. - Regolamento interno.
Art. 12. - Reclami e controversie.
Art. 13. - Controversie sull’interpretazione delle norme contrattuali.
Art. 14. - Comitati di prevenzione e di sicurezza.
Art. 15. - Commissioni interne.
Art. 16. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 17. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 18. - Abrogazioni dei precedenti contratti - Opzione.
Art. 19. - Condizione di miglior favore.
Art. 20. - Piccole aziende.
Art. 21. - Decorrenza e durata.
Note esplicative al contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 1961 da valere per i dipendenti delle aziende delle fibre tessili artificiali e sintetiche
Allegato A - Norme per le lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Accordi integrativi
Allegato B - Accordo per l’istituzione di un premio di produzione nel settore fibre tessili artificiali e sintetiche
Allegato n. 1 all’accordo istituente il premio di produzione
Esempi di applicazione dell’allegato n. 1 del premio di produzione
Metodi da seguire per il calcolo della produzione massima consentita dagli impianti e determinazione della produzione massima di ogni stabilimento, della produzione effettiva e del coefficiente di utilizzazione
Accordo di conglobamento e riassetto zonale per gli addetti all’industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche, 29 novembre 1961
Allegato A - Retribuzioni contrattuali (paghe e stipendi base) ai sensi dell’accordo interconfederale 2 agosto 1961 da applicarsi dal 16 agosto 1961 al 15 novembre 1961
Allegato B - Misure degli aumenti (in cifra) derivanti alle retribuzioni contrattuali ai sensi dell’accordo interconfederale 2 agosto 1961
Accordo sul premio di produzione , 18 ottobre 1961
Accordo interconfederale per la parità retributiva \ al personale impiegatizio, 22 marzo 1962
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche, 29 novembre 1961

Addì, 29 novembre 1961 in Roma, tra l’Associazione nazionale produttori fibre tessili artificiali e sintetiche [...], con la partecipazione di una Direzione industriale [...] e l’Organizzazione sindacale fra i lavoratori chimici ed affini (Federchimici) [...], con la partecipazione di una delegazione dei lavoratori [...] e con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl) [...] e la Federazione italiana lavoratori chimici e petrolieri (Filcep) [...], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori [...] e con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) [...] e la Unione italiana lavoratori chimici (Uilc) [...], con la partecipatone di una delegazione di lavoratori [...] e con l’assistenza del Segretario responsabile della Unione italiana lavoratori chimici [...] e il Sindacato nazionale fibre tessili artificiali (Cisnal) [...], con la partecipazione del Segretario del Sindacato provinciale di Milano, [...], del Delegato della zona di Magenta [...] e di una delegazione di lavoratori [...], la Federazione autonoma italiana lavoratori chimici (Failc) [...], con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (Cisal) [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti dalle aziende produttrici fibre tessili artificiali e sintetiche associate all’anzidetta Associazione nazionale degli industriali.

Parte I - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Nell’assunzione delle donne e dei minori l’azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla rispettiva legge.

Art. 4. - Classificazione dei lavoratori.
[...]
Lavoratori addetti a lavori discontinui od a mansioni di semplice attesa o custodia
Per tutti i procedimenti

Gruppo A.
Vi appartengono: autisti meccanici con patente di terzo grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati, cuochi che dirigono impianti complessi di cucine ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di specializzazione.
Gruppo B.
Vi appartengono: autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardie notturne e diurne, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principali, cuochi ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione.
Gruppo C.
Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri, aiuto cuochi, inservienti di cucina ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che non richiedano specifiche capacità ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio.
Gruppo D.
Vi appartengono: cavallanti, carrettieri, stallieri, inservienti, custodi e addetti ai servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc. ,
Gruppo E.
Personale addetto a lavori leggeri nei servizi igienici, nelle mense e refettori, negli spogliatoi e dormitori.

Art. 5. - Passaggio di mansioni.
La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; la relativa disposizione deve tenere conto, possibilmente, della di lui categoria, capacità ed attitudine.
[...]

Art. 6. - Disciplina dell’apprendistato.
L’apprendistato è disciplinato dalle speciali Norme che vengono allegate alla presente Regolamentazione e che devono ritenersi parte integrante del presente contratto, di cui seguiranno le sorti.

Art. 7. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessità di dare impulso all’istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze, onde migliorare od aumentare il loro rendimento.
La regolamentazione e le facilitazioni per i lavoratori che frequentano i corsi professionali saranno determinate da apposito accordo integrativo, tenendo conto della organizzazione dei corsi professionali nelle aziende e dell’esistenza di scuole professionali locali.

Art. 8. - Abiti da lavoro.
Le aziende, fermi restando gli obblighi di legge, forniranno in uso a tutti i lavoratori dopo la loro conferma in servizio un abito da lavoro, che verrà rinnovato di anno in anno gratuitamente.
Onde consentire la normale tenuta dell’abito da lavoro, ad ogni lavoratore deve essere distribuito, una tantum, un altro abito da lavoro da usarsi come ricambio, il quale deve essere consegnato due mesi dopo la distribuzione del primo abito di lavoro.
La pulizia, riparazioni, ecc., dell’abito da lavoro sono a carico dei lavoratori.
Per gli uomini l’abito da lavoro di cui sopra consiste in una tuta, in uno o due pezzi, oppure in un camice per gli addetti ai laboratori chimici.
Per le donne l’abito da lavoro di cui sopra consiste in una tuta, grembiule (uno all’anno senza il taglio di ricambio).
Le tute, i camici e i tagli per grembiule saranno normalmente di cotone, canapa o misti, ad eccezione delle tute in dotazione agli operai addetti alla produzione con procedimenti viscosa dei seguenti reparti o mansioni:
- filatura raion o fiocco e carico candeggio flocco;
- addetti all’impianto di produzione dell’acido solforico;
- preparazione bagni di filatura raion e fiocco;
- addetti agli impianti di produzione dell’ipoclorito;
- personale ausiliario normalmente addetto ai reparti sovracitati,
per i quali la tuta deve essere di lana.
Agli operai dei seguenti reparti o mansioni:
Lavorazione viscosa
- Soda, ricupero soda e mercerizzazione tele;
- Alcali cellulosa;
- Solfuro;
- Filtrazione e maturazione viscosa;
- Lavaggio ed essiccatoi bobine;
- Ricupero solfuro di carbonio;
- Preparazione cimaiolo e Kiesselghur;
- Lavaggio e candeggio raion, fiocco e cascami.
Lavorazione acetato
- Acetilazione;
- Ricupero acido .acetico;
- Preparazione collodio;
- Filatura acetato e recupero acetone.
nonché a tutti gli ausiliari normalmente addetti ai reparti soprascritti anziché una tuta all’anno deve essere assegnata una tuta ogni sei mesi.
Ai lavoratori (operai ed operaie) addetti ai laboratori chimici nonché a quelli addetti al lavaggio delle filiere nella sala filiere deve essere assegnato un camice ogni sei mesi.
Nell’interno dello stabilimento i lavoratori sono tenuti ad indossare l’abito da lavoro in normali condizioni di decoro e di pulizia.
Gli abiti da lavoro devono essere riconsegnati all’azienda in caso di rescissione del rapporto di lavoro.
Chiarimento a verbale.
Allo scopo di rendere efficace ed operante, nell’ambito aziendale, la regolamentazione dell’abito da lavoro, la Direzione dell’azienda e la Commissione Interna stabiliranno, al fine di evitare abusi, le opportune cautele ed i relativi controlli.

Art. 9. - Orario normale di lavoro.
I. - Premesso che la durata massima dell’orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni si conviene che la durata media settimanale dell’orario normale per il singolo operaio venga ridotta di un’ora e mezza nel ciclo annuo e che, a fronte di tale minore prestazione, venga corrisposto un compenso pari a 1½ quote orarie della retribuzione globale di fatto percepita in servizio.
Date le caratteristiche del settore la riduzione di cui sopra potrà essere attuata dalle Direzioni aziendali attraverso una riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 48 a 46½ ore o mediante la concessione, durante l’anno, di corrispondenti ore di riposo come sopra retribuite (riposi di conguagli aventi ciascuno durata non inferiore a 4 ore).
Nel primo caso, oltre a retribuire le ore lavorate, sarà corrisposto il compenso sopra precisato ragguagliato a 15 minuti per ogni gruppo di 8 ore di effettiva prestazione (112½ secondi per ora).
Nel secondo caso si accantoneranno le 1½ quote orarie sopra previste per ogni gruppo di 48 ore di effettiva prestazione corrispondendole in occasione del godimento del riposo di conguaglio.
Per stabilire le ore di effettiva prestazione non si tiene conto delle ore straordinarie e si conteggiano invece le giornate di ferie godute, di festività godute e di riposo di conguaglio.
Nel caso in cui in relazione alle esigenze tecniche la Direzione aziendale riconoscesse la impossibilità della riduzione dell’orario di lavoro settimanale o della concessione dei corrispondenti riposi di conguaglio, sentita la Commissione interna, agli operai che ne abbiano diritto saranno corrisposte, al termine dell’anno solare, in sostituzione, tante quote della retribuzione globale di fatto percepite in servizio quanto sono le correlative ore già maturate.
II. - L’orario giornaliero di lavoro è fissato dall’azienda ed esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
Ove esistano orologi di stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite nell’art. 16 per il lavoro straordinario.
Norma transitoria.
Negli stabilimenti, ove siano in vigore accordi o comunque trattamenti particolari in materia di durata del lavoro, restano in vigore le condizioni di migliore favore esistenti, inscindibilmente considerate nel loro complesso.

Art. 10. - Disposizioni per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia.
Agli operai discontinui la riduzione della durata media settimanale dell’orario di lavoro di cui alla parte I dell’articolo precedente, verrà computata nella misura di 15 minuti per ogni giornata di effettiva prestazione.
Resta fermo quanto previsto all’art. 9 circa la possibilità di sostituire la riduzione della durata media settimanale dell’orario di lavoro con l’attribuzione di riposi di conguaglio o con il pagamento delle correlative quote orarie.
Gli operai anzidetti sono classificati nei cinque gruppi (A - B - C - D - E) specificati nell’art. 4.
[...]

Art. 12. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 13. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Salve le esclusioni sottoindicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed è consentito elle le ore, per tal modo mancanti al compimento dell’orario settimanale di lavoro, siano recuperate nei precedenti giorni della settimana in aggiunta all’orario normale e senza dar luogo ad alcuna maggiorazione di salario.
Per i lavoratori che rientrino nelle esclusioni sottoindicate la azienda stabilirà dei turni che consentano loro la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato per 24 volte in ogni anno solare opportunamente ripartite nelle diverse stagioni.
A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell’industria.
1. - Lavoratori addetti ad attività a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o ad attività e mansioni rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana per cui ricorra il riposo settimanale a turno cioè:
a) attività di cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e tabella integrativa I, II e III approvata con decreto ministeriale 22 giugno 1935;
b) attività relative ad opifici la cui prevalente forza motrice è prodotta direttamente dal vento o dall’acqua ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall’esercente dell’opificio ad esclusivo uso di questo;
c) mansioni che, pur non rientrando nella attività sopraindicate, vi sono connesse in modo tale che la sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioè:
mansioni inerenti alle operazioni di scarico, di carico e di spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell’attività dell’azienda;
mansioni svolte dal personale addetto a sedi, filiali ed agenzie industriali, limitatamente a quelle inerenti alle operazioni di vendita al banco dei prodotti di fabbricazione delle aziende stesse;
mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso;
2. - Lavoratori addetti ad attività diverse:
a) attività soddisfacenti bisogni che ricorrano anche ed in modo particolare il sabato e la domenica mattina, come: manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza delle aziende e degli impianti;
c) attività rivolte alla raccolta o alla lavorazione di materie prime di prodotti soggetti a facile deterioramento;
d) attività che non possono essere sospese, per ragioni tecniche, per più di un giorno alla settimana;
e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell’attività dell’azienda; .
f) operazioni di vendita al banco presso le sedi, le filiali e le agenzie delle aziende industriali dei prodotti fabbricati dalle aziende stesse;
g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni.
Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a più squadre, personale addetto a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali.
In particolare le limitazioni stagionali di energia elettrica.
È infine ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche nei casi non rientranti nelle suddette esclusioni, sempreché si addivenga ad accordo tra le parti tramite le organizzazioni sindacali periferiche di categoria.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni: Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 9 ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 12 sul recupero delle ore perdute e dall’art. 13 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
[...]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non più tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario notturno e festivo dovrà essere disposto ed autorizzato.
[...]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4 del presente articolo.
Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Peraltro nei confronti del personale turnista alle percentuali sopra previste per il lavoro effettuato in turni avvicendati (turni diurni: 4 per cento; turno notturno: 25 per cento) andrà aggiunta la percentuale di maggiorazione di cui ai precedente punto 5) in caso di lavoro prestato in giornata domenicale e la percentuale di cui al precedente punto 2) in caso di lavoro prestato nei giorni considerati festivi.

Art. 18. - Lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
[...]

Art. 23. - Indennità per lavorazioni nocive, o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose è stabilito da apposito allegato al presente Contratto, di cui è parte integrante.

Art. 26. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un; periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita in servizio, secondo i termini sottoindicati:
giorni 12 (pari a 96 ore) per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 7 anni compiuti;
giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre i 7 e fino ai 15 anni compiuti;
giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre i 15 e fino ai 22 anni compiuti;
giorni 18 (pari a 144 ore) per gli aventi anzianità di servizio, oltre i 22 compiuti.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennità di contingenza compresa).
[...]
A norma del secondo comma dell’art. 12 dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di sei giorni.

Art. 31. - Igiene e sicurezza del lavoro. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
In particolare l’azienda:
1) sottopone il lavoratore a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
2) sottopone - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese tra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
3) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura e carico dell’azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
4) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell’osservanza della legge, gli verranno impartite dall’azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L’azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi d’igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.

Art. 32. - Infortuni e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 34. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l’azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennità stabilite dalle norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dalle predette norme, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l’indennità da essa percepita ai sensi delle norme stesse.
[...]

Art. 35. - Disciplina aziendale.
Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 36. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale: nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima dell’emissione del segnale stesso.

Art. 37. - Permessi di entrata e di uscita.
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
Durante le ore di lavoro nessun lavoratore può lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediato nella prima mezz’ora di lavoro. [...]
In via eccezionale il permesso di uscita può essere richiesto in qualsiasi momento dell’orario di lavoro [...]

Art. 39. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve fare richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse può essergli addebitato, sulla liquidazione, l’importo relativo alle cose non consegnate.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all’art. 2 della Parte Comune.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[...]

Art. 41. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente Regolamentazione o alle altre norme speciali indicate nell’art. 11 Parte Comune, potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all’importo di 3 ore di paga e della contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4°.
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore, devono essere portati a conoscenza dell’interessato.

Art. 42. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all’art. 38 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca entro le officine dell’azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda stessa;
f) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[...]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente Regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 43. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) Con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
a) In tale provvedimento incorre il lavoratore che commette gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’articolo 42, sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’art. 42, sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio con danno dell’azienda stessa;
i) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 42.
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
d) costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi, con grave danno dell’azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
f) recidiva nella colpa di cui al punto f) dell’art. 42 qualora vi sia dolo.

Art. 48. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Per 1 seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella Parte Comune:
indennità di zona malarica;
trattenute per risarcimento danni;
liquidazione della indennità in caso di morte;
certificato di lavoro;
restituzione dei documenti di lavoro;
lavoro effettuato in turni avvicendati.
Alla Parte Comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno;
reclami e controversie;
Commissioni interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettativa per cariche pubbliche e sindacali; abrogazione dei precedenti contratti-opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.

Allegato n. 1. Norme per la disciplina dell’apprendistato degli operai.
Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché al relativo regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956 n. 1668.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste per gli operai dal presente contratto in quanto applicabili.
[...]
Il periodo di apprendistato avrà la durata massima di 4 anni, ma a seconda dell’età di assunzione e del titolo dì istruzione in possesso degli apprendisti sarà convenientemente ridotto come risulta dalla tabella seguente:

Titolo di studio

Età di assunzione
14-15 anni 16 anni 17 anni 18 anni

A) Licenza di Istituto professionale di Stato ad indirizzo chimico o di scuola tecnica industriale ad indirizzo chimico o ammissione al 3° anno di istituto tecnico industriale ad indirizzo chimico o titolo equipollente

- 1 anno e  6 mesi 1 anno 1 anno

B) Licenza di scuola tecnica o di scuola professionale o di scuola d’arte o ammissione al 3° anno di Istituto tecnico industriale o titolo equipollente

3 anni 2 anni e 6 mesi 2 anni 1 anno e 6 mesi

C) Licenza di avviamento professionale o di scuola media inferiore o ammissione al 4° anno di scuola d’arte o titolo equipollente

3 anni e 6 mesi 3 anni 2 anni e 6 mesi 2 anni

D) Licenza elementare

4 anni 3 anni e 6 mesi 3 anni 2 anni e 6 mesi

Ai fini della durata dell’apprendistato i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l’uno dall’altro da interruzioni superiori ad un anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati presso altra azienda industriale svolgente attività nello stesso genere di produzione.
Nella prima metà del periodo di apprendistato l’apprendista non potrà essere sottoposto a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo.
Gli apprendisti, ad eccezione di quelli classificati al punto A) della tabella, dovranno seguire i corsi di istruzione complementare per tre ore per ciascuna settimana.
[...]
La durata delle ferie, di cui all’art. 26 della Regolamentazione operai, è elevata a 30 giorni di calendario per gli apprendisti di età inferiore a 16 anni e a 20 giorni di calendario per quelli che hanno superato i 16 anni di età.
[...]

Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 1. - Criteri di appartenenza.

Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di Impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento speciale previsto dalla presente Regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente:
a) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti dì manovalanza, sempreché In questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo;
b) le mansioni che, non essendo dì guida e controllo, rivestono una carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella Insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni oppure le mansioni che comportano fiducia e responsabilità tali da farle ritenere per analogia, equivalenti a quelli della prima parte del presente punto b).
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia, regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 4. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Per gli istituti non previsti nella presente Regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta dalla collegata Regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli articoli 6, 9, 18, 19, 22.

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tenere conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine e comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
Premesso che il regime legale consente di effettuare un orario normale di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore, si conviene che la durata media del lavoro sia ridotta nel ciclo annuo di 48 ore.
La riduzione di cui sopra potrà essere attuata dalle aziende con la riduzione dell’orario di lavoro, ovvero mediante la concessione, durante l’anno, di periodi dì riposo (riposi di conguaglio) aventi ciascuno durata non inferiore a 4 ore. Nel caso in cui in relazione alle esigenze tecniche, la Direzione aziendale riconoscesse la impossibilità della riduzione dell’orario di lavoro o della concessione dei corrispondenti riposi di conguaglio, sentita la Commissione Interna agli appartenenti alle qualifiche speciali che ne abbiano diritto saranno corrisposte, al termine dell’anno solare, in sostituzione, tante quote orarie di retribuzione, quante sono le correlative ore già maturate.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dei sopra previsti riposi di conguaglio o indennizzo sostitutivo per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Norma transitoria.
Negli stabilimenti, ove siano in vigore accordi o comunque trattamenti particolari in materia di durata del lavoro, restano in vigore le condizioni dì migliore favore esistenti, inscindibilmente considerate nel loro complesso.

Art. 8. - Pomeriggio del sabato.
Salve le esclusioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed è consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell’orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all’orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso salvo quello speciale previsto dal successivo art. 15.
Per le esclusioni e deroghe si richiamano le disposizioni previste dall’art. 13 della collegata Regolamentazione operai.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 9 della collegata Regolamentazione operai, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali e per i lavoratori a regime normale di orario oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 8 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
[...]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno e quello festivo deve essere disposto ed autorizzato.
[...]
Alle donne ed al minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non può dar luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d’altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista dal punto 4) del presente articolo per i turni diurni.

Art. 20. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose è stabilito da apposito allegato alla presente Regolamentazione di cui è parte integrante.

Art. 22. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:
giorni 15 per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
giorni 20 per gli aventi anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni compiuti;
giorni 25 per gli aventi anzianità oltre i 10 e fino a 20 anni compiuti;
giorni 30 per gli aventi anzianità oltre i 20 anni compiuti.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 28. - Infortuni e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso, che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
Ogni infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.

Art. 31. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive modifiche.
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l’azienda deve provvedere a spostare la lavoratrice alla quale siano corrisposte le indennità stabilite dalle norme per lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ed altre lavorazioni che non siano quelle previste dalle predette norme mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, la indennità da essa percepita ai sensi delle norme stesse.
[...]

Art. 36. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella Parte Comune.
Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella Parte Comune:
indennità di zona malarica;
trattenute per risarcimento di danni;
liquidazione delle indennità in caso di morte;
certificato di lavoro;
restituzione dei documenti di lavoro;
lavoro effettuato in turni avvicendati. 
Alla Parte Comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno;
reclami e controversie;
Commissioni interne;
permessi per cariche pubbliche e sindacali;
abrogazione dei precedenti contratti - opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.

Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2. - Visita medica.

L’impiegato di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell’azienda.

Art. 7. - Abiti da lavoro.
Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o vestaglia o camice, ecc.).

Art. 8. - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L’orario di lavoro del sabato non può superare le quattro ore e deve cessare non oltre le ore tredici, senza che ciò possa dar luogo a recupero delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovrà essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all’art. 16 per le ore lavorate in più fino alle 48 settimanali.
Per l’impiegato la cui prestazione è connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la retribuzione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in più, oltre le 8 ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le 4 ore del sabato, fino alla concorrenza delle 48 settimanali, l’impiegato ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto articolo.
All’impiegato al quale è consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell’orario di lavoro la protrazione dell’orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle 10 ore giornaliere o 60 settimanali, è compensato nella misura indicata dal precedente comma.
Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Tuttavia, premesso che il regime legale consente di effettuare un orario normale di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore, si conviene che la durata media del lavoro sia ridotta, nel ciclo annuo, di 48 ore.
La riduzione di cui sopra potrà essere effettuata dalle aziende con la riduzione dell’orario di lavoro, ovvero mediante la concessione, durante l’anno, di periodi di riposo (riposi di conguaglio), aventi ciascuno durata non inferiore a 4 ore. Nel caso in cui in relazione alle esigenze tecniche la Direzione aziendale riconoscesse la impossibilità della riduzione dell’orario di lavoro o della concessione dei corrispondenti riposi di conguaglio, sentita la Commissione Interna, agli appartenenti alla qualifica impiegatizia che ne abbiano diritto saranno corrisposte, al termine dell’anno solare, in sostituzione, tante quote orarie di retribuzione quante sono le correlative ore già maturate.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dei sopra previsti riposi di conguaglio, a dell’indennizzo sostitutivo per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.
Norma transitoria.
Negli stabilimenti, ove siano in vigore accordi o comunque trattamenti particolari in materia di durata del lavoro, restano in vigore le condizioni di migliore favore esistenti, inscindibilmente considerate nel loro complesso.
Chiarimenti a verbale.
I) Per gli impiegati, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non si è inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell’orario impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto ed ai sensi dell’art. 3 n. 2 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, (Regolamento per l’applicazione del regio decreto-legge sopracitato) si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro - «quello preposto alla Direzione tecnica od amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi», personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni e con la qualifica di prima categoria.
II) Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, saranno considerati a tutti gli effetti alla stregua degli impiegati addetti a mansioni continue, qualora il cumulo delle mansioni da essi espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di .domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla stessa legge.
Nei casi in cui, disposizione di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno prestabilito resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 8 o comunque oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore fermo restando quanto disposto dall’art. 8 per gli impiegati la cui prestazione è connessa con il lavoro di stabilimento.
È considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 del mattino.
[...]
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non più tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo, o straordinario festivo.
Nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno e quello festivo deve essere disposto e autorizzato.
[...]

Art. 19. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose è stabilito da apposito allegato al presente Contratto di cui è parte integrante.

Art. 23. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale l’impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensili percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:
giorni 15 per gli aventi anzianità di servizio fino a 2 anni;
giorni 20 per gli aventi anzianità di servizio fino a 10 anni;
giorni 25 per gli aventi anzianità di servizio fino a 18 anni;
giorni 30 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 18 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 31. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Il trattamento in caso di gravidanza e puerperio è quello previsto dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.
Tuttavia l’impiegata, all’atto della presentazione del certificato medico di gravidanza, potrà optare tra il trattamento di legge o quello consistente nella conservazione del posto per un periodo di mesi otto, di cui i primi quattro con la corresponsione dell’intera retribuzione ed i successivi due con la corresponsione della metà della retribuzione.
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l’azienda deve provvedere a spostare la lavoratrice alla quale siano corrisposte le indennità stabilite dalle norme per le lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ed altre lavorazioni che non siano quelle previste dalle predette norme, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, la indennità da essa percepita ai sensi delle norme stesse.
[...]

Art. 32. - Disciplina aziendale.
Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro l’impiegato dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare i rapporti di educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’impiegato, i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.

Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni della presente Regolamentazione nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente Regolamentazione e alle altre norme speciali indicate nell’art. 22 della parte comune possono essere punite, a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni;
4) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione prevista dal punto terzo.
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell’impiegato devono essere portati a conoscenza dell’interessato.

Art. 35. - Sospensioni.
Incorre nel provvedimento della sospensione l’impiegato:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 33, abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

Art. 36. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 35, sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti; o comunque compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto c) dell’art. 35 sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) trascuratezza nell’adempimento agli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando sia stato già comminato il provvedimento disciplinare di cui all’art. 35.
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti,. ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
d) insubordinazione verso i superiori accompagnata da atti delittuosi;
e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell’articolo precedente qualora vi sia dolo.

Art. 42. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Per i seguenti istituti attinenti al singolo impiegato, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella Parte Comune: indennità di zona malarica; trattenute per risarcimento di danni; liquidazione dell’indennità in caso di morte; certificato di lavoro; lavoro effettuato in turni avvicendati.
Alla Parte Comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno;
reclami e controversie;
Commissioni interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
abrogazione dei precedenti contratti opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.

Parte IV - Parte comune alle tre regolamentazioni
A) Istituti inerenti al trattamento del singolo lavoratore.
Art. 1. - Indennità di zona malarica.

Ai lavoratori che, per ragioni di lavoro, da località non malarica, vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive Organizzazioni sindacali locali.
Tale indennità verrà corrisposta per un mese anche al lavoratore che, avendo prestato servizio alle dipendenze della stessa azienda in zona malarica, con diritto all’indennità medesima ai sensi del precedente comma, venga trasferito in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche ai fini dei precedenti comma sono quelle riconosciute tali dalle Autorità sanitarie locali, anche in base ai casi di malattie concretamente verificatisi negli ultimi 5 anni, e nelle quali esiste un effettivo pericolo di contrarre la malattia da parte dei lavoratori che esplicano la loro attività nelle zone stesse.
L’accertamento delle condizioni di cui sopra sarà effettuato a cura delle parti stipulanti entro 90 giorni dalla richiesta che in proposito verrà avanzata dalla parte interessata.

Art. 6. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge. In particolare si richiamano i seguenti divieti, per i quali la legge disciplina anche specificatamente le deroghe ed eccezioni:
1) è vietato adibire al lavoro i minori degli anni 14;
2) è vietato adibire i minori di anni 16 al sollevamento dei pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo;
3) è vietato adibire i minori degli anni 18 alla manovra e al traino di vagonetti;
4) è vietato adibire gli uomini minori di 18 anni e le donne di qualsiasi età a lavoro notturno, considerato, ai fini della disposizione in esame, quello relativo ad un periodo di almeno 11 ore comprendente l’intervallo dalle ore 22 alle ore 6;
5) è vietato adibire gli uomini minori di anni 15 e le donne minori di anni 21 a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (che sono determinati da apposita tabella allegata alla sopracitata legge);
6) è vietato adibire le donne minorenni a lavori di pulizia, di manutenzione, di lubrificazione di motori e degli organi di trasmissione delle macchine in moto.
Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui la azienda è tenuta ad esporre, nello stabilimento, una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonché a concedere ai minori ed alle donne di qualsiasi età che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore a 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz’ora e di un’ora quando l’orario di lavoro superi le 8 ore.

Art. 9. - Lavoro effettuato in turni avvicendati.
Nelle aziende in cui l’organizzazione dei turni è tale per cui in una settimana il lavoro di una squadra viene sospeso per due giorni, la Direzione aziendale stabilirà all’inizio di ogni anno, d’accordo con la Commissione Interna, quale dei due giorni deve essere considerato riposo settimanale.
[...]

B) Istituti di carattere generale e sindacale.
Art. 11. - Regolamento interno.

L’eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall’art. 2, n. 3 del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 12. - Reclami e controversie.
Allo scopo di permettere la rapida soluzione delle controversie insorgenti nell’ambito aziendale si seguirà la seguente procedura che verrà adottata per tutte le controversie individuali e plurime da qualsiasi motivo causate.
La seguente procedura sarà anche adottata per le controversie relative a inquadramenti e classificazioni.
Restano invece escluse le controversie relative a licenziamenti individuali e collettivi per le quali si applica la procedura prevista dai particolari accordi interconfederali in vigore.
Restano altresì salve le procedure previste all’art. 14 dell’accordo interconfederale per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni interne.
La procedura si articola nei seguenti modi e gradi:
1° Grado - Il lavoratore o i lavoratori che ritengano di dover ricorrere contro un provvedimento aziendale o che si ritengano lesi nei loro diritti, esporranno i motivi di tale ricorso attraverso un apposito modulo, dagli stessi sottoscritto, che verrà consegnato alla Commissione interna o al Delegato di impresa.
La Commissione interna o il Delegato di impresa presenteranno, entro i successivi 10 giorni il ricorso alla Direzione aziendale, che dovrà fornire motivata risposta scritta entro il termine di 20 giorni dal ricevimento del ricorso.
Ove la Commissione interna o il Delegato di impresa lo ritengano opportuno, potranno chiedere un incontro con la Direzione aziendale ed entro i successivi 10 giorni la Direzione aziendale dovrà discutere la controversia con la Commissione interna o con il Delegato di impresa.
2° Grado - A questo grado saranno deferite le controversie in sede di appello.
La richiesta di esame della controversia in 2° grado dovrà essere avanzata, entro il termine massimo di 10 giorni dalla risposta negativa al tentativo di conciliazione in 1° grado, dal lavoratore o dai lavoratori interessati alle Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori, cui conferiscono il mandato, che dovranno trasmetterla entro i successivi 5 giorni all’organizzazione sindacale provinciale dei datori di lavoro.
L’esame della controversia sarà effettuato da una Commissione paritetica dì volta in volta nominata a cura delle Organizzazioni provinciali sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
La Commissione paritetica dovrà riunirsi entro 20 giorni dalla sua nomina e dovrà esprimere per iscritto il proprio motivato giudizio sulla controversia esaminata.
Tale procedura ha intenti puramente conciliativi e non comporta, in caso di mancata conciliazione, alcuna limitazione dei diritti e delle facoltà delle parti.
Nei caso in cui non si possa raggiungere una conciliazione fra le parti, la controversia potrà essere, senza particolari forme e termini, sottoposta all’esame delle Associazioni nazionali di categoria.
La procedura di cui sopra si applicherà anche alle controversie promosse dalla Commissione interna. 

Art. 13. - Controversie sull’interpretazione delle norme contrattuali.
Le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente Contratto saranno deferite per la loro definizione all’esame di una Commissione permanente mista nazionale. La Commissione mista nazionale, che sarà composta da rappresentanti dei datori di lavoro e da rappresentanti dei lavoratori nominati dalle parti stipulanti il presente Contratto, dovrà esaminare il ricorso e decidere sulle controversie entro il termine di 2 mesi dal ricevimento del ricorso stesso.
Dell’esame e delle decisioni prese sarà redatto un motivato verbale.

Art. 14. - Comitati di prevenzione e di sicurezza.
Le Organizzazioni stipulanti, constatati i favorevoli risultati raggiunti nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali anche a seguito dell’opera svolta dai Comitati aziendali per la sicurezza là dove sono stati istituiti, riconoscono la necessità di dare impulso alla diffusione ed al sempre miglior funzionamento di tali Comitati.
Nella impossibilità di formulare un’unica regolamentazione idonea per tutti gli stabilimenti per il funzionamento dei Comitati aziendali per la sicurezza, le Organizzazioni stipulanti concorderanno un regolamento tipo da suggerire alle Direzioni aziendali e alle Commissioni interne per la adozione nei singoli stabilimenti.

Art. 15. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.

Art. 18. - Abrogazioni dei precedenti contratti - Opzione.
Il presente Contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti, per le categorie di lavoratori cui si riferiscono le Regolamentazioni del contratto stesso.
Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, si intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dalla corrispondente Regolamentazione del presente Contratto, le cui disposizioni - nell’ambito di ciascuno degli istituti stessi - sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti Organizzazioni sindacali periferiche l’accordo per la opzione - in relazione a singoli istituti - fra le norme di cui alla corrispondente Regolamentazione del presente Contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti.
L’opzione non potrà essere esercitata dopo il 60° giorno dalla data di stipulazione del presente Contratto.

Art. 20. - Piccole aziende.
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di otto] lavoratori si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra lei competenti Organizzazioni sindacali provinciali, si potrà addivenire ai temperamenti che valgono a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale.

Allegato A - Norme per le lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare nocività si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprio della industria delle fibre tessili artificiali cellulosiche e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività, o particolare gravosità ambientale di lavoro.

Art. 2.
Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni delle presenti norme vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1°) lavoratori esposti all’azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivare gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2°) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3°) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Oasi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli di nocività, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennità.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l’assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l’assegnazione effettuata agli stessi fini degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti, a partire dal 16 novembre 1961:
1° gruppo: L. 24,85 orarie,
2° gruppo: L. 14,50 orarie,
3° gruppo: L. 10,35 orarie.

Art. 3.
Per gli addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.

Art. 4.
Le indennità di cui all’articolo 2 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo articolo 9.
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Esse saranno aggiornate di sei mesi in sei mesi al 1° gennaio ed al 1° luglio, nella misura percentuale in cui sarà variato, nel semestre precedente, il minimo per il manovale comune, aumentato dell’indennità di contingenza, da calcolarsi sulla media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le città di Torino, Milano, Terni e Foggia.

Art. 5.
Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l’indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione della indennità.

Art. 6.
Le indennità di cui all’articolo 2 devono essere corrisposte anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto alla indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque le indennità devono essere corrisposte solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell’indennità.

Art. 7.
L’incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sono riportati negli allegati accordi integrativi stipulati fra le Associazioni Nazionali di categoria.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d’intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti, a norma delle disposizioni sopra citate.

Art. 8.
Per i lavoratori delle aziende presso le quali attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia stato già tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto delle presenti norme, le parti o le organizzazioni interessate concorderanno l’adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni che precedono, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Art. 9.
In relazione al precedente art. 4, è stabilito quanto segue:
a) Ferie. - Per i lavoratori che al momento dell’invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui alle presenti norme, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali. - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché i1 lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità. - Agli effetti di tali istituti la indennità competente secondo le presenti norme sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell’anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell’8 per cento sulla indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi più lunghi od a fine anno.
d) Indennità di licenziamento. - Per il lavoratore normalmente addetto alle lavorazioni di cui ai precedenti articoli, la relativa indennità sarà calcolata nell’indennità di licenziamento ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nelle lavorazioni di cui si tratta negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.
e) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi dell’indennità del primo gruppo di cui all’art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l’indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il 1° gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.

Art. 10.
Per i lavoratori ausiliari di cui all’art. 6 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, s’intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.

Accordi integrativi
In relazione all’art. 7 delle Norme per le lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose, i lavoratori vengono incasellati come segue:
a) Sistema viscosa.
1° Gruppo

1) addetti ai baratti;
2) addetti ai mescolatori;
3) addetti alla filtrazione viscosa (manovratori, nitristi e pigmentisti);
4) addetti alla filatura raion;
5) addetti al lavaggio bobine;
6) addetti al candeggio e filatura fiocco;
7) addetti ai bagni di filatura;
8) addetti al fissaggio lanital;
9) addetti alla verniciatura bobine;
10) addetti alla pulizia fogne;
11) addetti al recupero solfuro di carbonio.
12) addetti alla preparazione ipoclorito;
13) addetti al deposito solfuro;
14) addetti agli essiccatoi bobine, se gli essiccatoi sono situati in sala di filatura o lavaggio a vuoto;
15) piombisti ed aiuto piombisti.
2° Gruppo
1) addetti alla preparazione faldelle o tele e lavaggio tele;
2) addetti al lavaggio filtri a candela o filiere;
3) addetti alle tramoggie dei baratti;
4) addetti al taglio bobine umide ed acide;
5) addetti agli essiccatoi bobine, se situati fuori della sala di filatura, o lavaggio a vuoto;
6) addetti agli impianti di produzione acido solforico (cameristi e fornai).
3° Gruppo
1) addetti al montaggio e controllo filtri a candela e filiere;
2) addetti all’essiccatoio fiocco;
3) addetti all’imballaggio fiocco (se nello stesso locale dell’essiccatoio);
4) addetti al candeggio raion;
5) addetti all’essiccatoio matasse (laddove esiste il candeggio raion nello stesso locale);
6) addetti alla preparazione e recupero sode;
7) addetti allo scarico presse a mano;
8) addetti alla sala pompette;
9) verniciatori.

b) Sistema acetato (Chàtillon).
1° Gruppo

Reparto acetilazione:
addetti alla preparazione bagni di acetilazione;
addetti ai dosatori bagni di acetilazione;
addetti agli apparecchi di acetilazione (acetilatori);
addetti alla saponificazione;
addetti alla filtrazione collodio acetico;
addetti al lavaggio tele filtri collodio acetico;
addetti ai tini di precipitazione e lavaggio.
Ricupero acido acetico:
addetti al ricupero acido acetico.
Reparto soluzione:
addetti al cambio filtri collodio acetonico.
2° Gruppo
Reparto acetilazione:
addetti all’essiccatoio cellulosa o cotone.
Laboratorio chimico acetato:
addetti al laboratorio chimico acetato (purché nel reparto di produzione).
Reparto soluzione: addetti ai solutori;
addetti alle manovre;
addetti al reparto filatura.
3° Gruppo
Reparto acetilazione:
Tutti gli altri operai del reparto acetilazione (compresa pulizia tele) non compresi nei due precedenti gruppi.
Reparto soluzione:
addetti al lavaggio tele filtri collodio acetico.
Sala filiere:
addetti alla sala filiere, pompette, e montaggio filtri a candela.
Rettifica acetone:
addetti alla rettifica acetone.
Filatura:
operaie addette alle sezioni.

c) Sistema acetato (Rhodiatoce).
1° Gruppo

Reparto acetato;
Acetilatori, addetti alla saponificazione, filtratori, capi turno, analisti di servizio al controllo della lavorazione in reparto.
Reparto estrazione:
Operai addetti alla idrolisi, operai del reparto estrazione magazzini doganali.
Reparto acetone:
Operai addetti all’apparecchio per la fabbricazione dell’acetone.
Reparto soluzione:
Cambio filtri collodio acetonico in cabine chiuse e riscaldate.
2° Gruppo
Reparto soluzione:
Operai addetti al lavaggio tele, operai addetti alla pulizia delle cabine dei filtri, operaie che lavorano nel locale del lavaggio tele per il periodo di tempo in cui sono costrette a stare in quel locale.
Reparto filatura:
Operai filatori, operai bobinatori, operai addetti alla pulizia delle pompette, operai addetti al cambio pompette sui filatoi, titolatori, controllo temperatura teste, operai addetti ai fili tinti in sala vasche, turbinisti di sala vasche, capi turni filatura e soluzione.
3° Gruppo
Reparto soluzione:
Pesatori, colatori.
Reparto filatura:
Laboratorio pompe, laboratorio filiere, operai addetti alla distribuzione dell’ensimaggio sui filatoi, operai addetti alla temperatura delle colonne.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]