Tipologia: CCNL
Data firma: 15 aprile 1936
Validità: 15.04.1936 - 14.04.1937
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della Pesca e Federazione Nazionale Fascista Lavoratori Industria della Pesca
Settori: Agroindustriale, Lavorazione pesce, Industria
Fonte: G.U. 13 gennaio 1987, n. 9, p. II

Sommario:

Art. 1. - Parte regolamentare.
Art. 2. - Documenti e visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Ammissione delle donne e dei fanciulli.
Art. 5. - Gerarchia.
Art. 6. - Assenze.
Art. 7. - Visita d’inventario e personale.
Art. 8. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 9. - Divieti.
Art. 10. - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 11. - Infortuni sul lavoro.
Art. 12. - Disposizioni disciplinari.
Art. 13. - Multe e sospensioni.
Art. 14. - Chiamato e richiamo alle armi e nella M.V.S.N.
Art. 15. - Licenziamento.
Art. 16. - Licenziamento in tronco.
Art. 17. - Trapasso di azienda.
Art. 18. - Vestiario.
Art. 19. - Trattamento di malattia.
Art. 20. - Casse mutue malattie.
Art. 21. - Orario di lavoro.
Art. 22. - Lavoro straordinario, lavoro festivo e notturno.
Art. 23. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 24. - Cottimo.
Art. 25. - Liquidazione di cottimo in caso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 26. - Passaggio di mansioni.
Art. 27. - Sospensione di lavoro.
Art. 28. - Ferie.
Art. 29. - Indennità di licenziamento.
Art. 30. - Norme speciali.
Art. 31. - Reclami e controversie.
Art. 32. - Accordi integrativi e provinciali.
Art. 33. - Decorrenza, data e denuncia.
Art. 34. - Deposito del contratto.

Contratto collettivo nazionale per le maestranze addette alla industria della lavorazione e conservazione del pesce, 15 aprile 1936

Il giorno 15 del mese di aprile 1936-XIV, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della Pesca [...] e la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori Industria della Pesca [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro a carattere nazionale da valere per le maestranze addette all’industria per la lavorazione e conservazione del pesce.

Art. 1. - Parte regolamentare.
Per l’assunzione della mano d’opera valgono le disposizioni di legge e del Regolamento sulla disciplina nazionale della domanda e dell’offerta di lavoro, con le preferenze ivi stabilite per gli iscritti al Pnf ed ai Sindacati fascisti e per gli ex-combattenti.

Art. 2. - Documenti e visita medica.
[...]
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 4. - Ammissione delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 5. - Gerarchia.
Tutti i dipendenti, senza eccezione, nei rapporti di servizio dipendono dai rispettivi superiori.
Il dipendente deve mantenere rapporti di subordinazione e di deferenza verso i superiori anche indiretti e di urbanità verso i colleghi di lavoro.
I superiori ed i prestatori d’opera con mansioni o funzioni superiori debbono usare con i dipendenti modi cortesi sia nella distribuzione del lavoro che in tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni affidate loro dall’Azienda.

Art. 8. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; parimenti non può lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Salvo permessi, agli operai sospesi o fuori servizio non è concesso di entrare o di intrattenersi nello stabilimento.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro, possono accordarsi permessi di uscita ai dipendenti che ricoprono cariche sindacali, in quanto necessari per l’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 9. - Divieti.
È vietato fumare nei luoghi ove ciò sia proibito ed introdurre negli stabilimenti bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[...]

Art. 11. - Infortuni sul lavoro.
Per gl’infortuni sul lavoro valgono le norme di legge.

Art. 12. - Disposizioni disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto possono essere punite:
1) con la multa fino al massimo di due ore di paga oraria;
2) con la sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni;
3) con il licenziamento in tronco.

Art. 13. - Multe e sospensioni.
La multa può essere inflitta all’operaio:
а) che abbandoni il suo posto senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che guasti il macchinario o il materiale di lavorazione;
e) non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
f) che si presenti o si trovi sul lavoro in istato di ubriachezza;
g) che in qualunque modo trasgredisca alle condizioni del presente contratto di lavoro o commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.
[...]

Art. 16. - Licenziamento in tronco.
Il licenziamento con immediata cessazione del lavoro e della paga senza indennità di sorta potrà essere applicato nei seguenti casi:
a) risse in fabbrica;
b) insubordinazione verso i superiori;
b) omissioni e negligenze implicanti colpa grave;
d) mancanze di cui alla lettera f) del precedente articolo 13 quando da esse derivi grave pregiudizio all’industria;
e) recidiva delle colpe che abbiano dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti oppure recidiva nell’identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni.

Art. 18. - Vestiario.
La Ditta fornirà a tutto il personale maschile e femminile rispettivamente due tute e due grembiuli all’anno.

Art. 21. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, da suddividersi nei giorni della settimana con un massimo di orario giornaliero di 8 ore. A tale disposizione fanno eccezione le maestranze addette alla lavorazione del pesce fresco, per le quali, per sei mesi all’anno, in armonia alle disposizioni di legge, l’orario normale di cui sopra è prolungato fino a 50 ore settimanali, da suddividersi nei giorni della settimana con una massimo di orario giornaliero di 9 ore.
Tutto ciò ferme restando le disposizioni relative al sabato fascista.

Art. 22. - Lavoro straordinario, lavoro festivo e notturno.
Nessun dipendente potrà rifiutarsi di compiere, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento, il lavoro straordinario richiesto dall’Azienda, fermo restando quanto disposto dagli accordi in merito all’applicazione delle 40 ore. Per ore straordinarie di lavoro s’intendono quelle prestate oltre le 8 ore giornaliere e 48 settimanali. Per le maestranze addette alla lavorazione del pesce fresco, le ore straordinarie di cui sopra sono quelle prestate oltre le 10 ore giornaliere e 60 settimanali per sei mesi all’anno.
[...]

Art. 23. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente nei giorni di domenica, salvo le deroghe ed eccezioni di legge.
[...]

Art. 28. - Ferie.
Dopo un anno di anzianità, in aggiunta al riposo settimanale il dipendente ha diritto ad un riposo feriale di giorni 6 (quarantotto ore) retribuite con la paga normale. Considerato lo scopo igienico e sociale delle ferie, il dipendente non potrà rinunciare né potrà rimandare all’anno successivo il godimento delle ferie maturate e deve assolutamente astenersi dal lavoro durante il periodo stesso.
[...]

Art. 30. - Norme speciali.
Oltre che alle norme del presente contratto collettivo di lavoro, gli operai debbono uniformarsi anche a tutte quelle altre norme speciali, che potranno essere stabilite dalla Direzione in armonia col presente contratto, e che per altro rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme speciali dovranno essere affisse in apposita tabella all’ingresso o nell’interno dello stabilimento o nel luogo dove si effettua la paga.

Art. 31. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori. Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali degli industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tale fine l’Associazione che riceverà la denuncia delle controversia a termine dell’art. 5 del R.D. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazioni' all’altra associazione contraente. Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria. Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle di grado superiore.

Art. 32. - Accordi integrativi e provinciali.
Le Organizzazioni provinciali di categoria dovranno, nella stipulazione degli accordi provinciali ad integrazione del presente contratto nazionale, fissare:
а) le tabelle paga;
b) categorie con relative mansioni che le stesse sono tenute a svolgere;
c) tutte quelle altre clausole di carattere esclusivamente locale purché non modifichino o siano in contrasto con le norme contenute nel presente contratto.
All’entrata in vigore del presente contratto nazionale gli eventuali contratti collettivi di lavoro provinciali rimarranno in vigore agli effetti soltanto nella parte di carattere salariale-economico, intendendosi la parte normativa generale sostituita da quanto fissato nel presente accordo.