Categoria: 1938
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Tipologia: CCNL
Data firma: 26 novembre 1938
Validità: 01.01.1939 - 31.12.1939
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello zucchero dei dolci, degli Affini e derivati e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Alimentazione
Settori: Agroindustriale, Industria dolciaria, Operai
Fonte: G.U. 30 marzo 19S9, n. 77, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Assunzione delle donne e di fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Art. 8. - Lavoro a squadre.
Art. 9. - Riposi settimanali.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Solennità retribuite.
Art. 12. - Assenze.
Art. 13. - Sospensioni ed interruzioni di lavoro.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Maggiorazione di anzianità.
Art. 16. - Benemerenze fasciste.
Art. 17. - Chiamata e richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 18. - Matrimonio, gravidanza, puerperio.
Art. 19. - Malattia.
Art. 20. - Cassa mutua malattia.
Art. 21. - Infortuni e igiene del lavoro.
Art. 22. - Istruzione professionale.
Art. 23. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 24. - Salari.
Art. 25. - Pagamento del salario.
Art. 26. - Cottimi.
Art. 27. - Liquidazione cottimi in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 28. - Trasferte.
Art. 29. - Licenziamento o dimissioni.
Art. 30. - Indennità di licenziamento e in caso di morte.
Art. 31. - Pagamenti e quietanze.
Art. 32. - Vestiario.
Art. 33. - Consegna utensili e materiale.
Art. 34. - Visite d’inventario e visite personali.
Art. 35. - Movimenti irregolari di schede o medaglie.
Art. 36. - Disciplina.
Art. 37. - Punizioni.
Art. 38. - Multe e sospensioni.
Art. 39. - Licenziamenti per punizioni.
Art. 40. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 41. - Refettori aziendali.
Art. 42. - Norme speciali.
Art. 43. - Gratifica natalizia.
Art. 44. - Trapasso di azienda e caso di fallimento.
Art. 45. - Contratti integrativi.
Art. 46. - Condizioni di miglior favore.
Art. 47. - Reclami e controversie.
Art. 48. - Disciplina del lavoro a domicilio.
Art. 49. - Durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dell’industria dolciaria, 26 novembre 1938

L’anno 1938-XVII, il giorno 26 del mese di novembre, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello zucchero dei dolci, degli Affini e derivati [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Alimentazione [...], sentita la Federazione Nazionale Fascita delle Cooperative di produzione e lavoro, è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le ditte industriali e cooperative esercenti l’industria dolciaria in tutto il territorio del Regno e per tutti gli operai da esse dipendenti.

Art. 3. - Assunzione delle donne e di fanciulli.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e dei lavoratori inferiori ai 18 anni sono regolati dalle disposizioni di legge e da quelle contenute nel presente contratto.
La mano d’opera femminile sarà sostituita con quella maschile nelle lavorazioni proprie delle categorie maschili.

Art. 4. - Visita medica.
Prima dell’assunzione l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della ditta.
Dato il carattere alimentare dell’industria, l’operaio potrà essere sottoposto a visite di controllo da parte dell’Ufficiale Sanitario su richiesta ed a spese del datore di lavoro.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dal R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768, ferme restando le disposizioni sul sabato fascista.
È permesso il recupero a regime normale dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, nel limite massimo di un’ora al giorno.
Agli effetti dell’art. 5 del R.D.L. 29 maggio 1937. n. 1768, sono da considerarsi lavori preparatori e complementari la pulizia delle macchine e degli attrezzi.
I contratti integrativi del presente contratto nazionale determineranno i limiti di tempo in cui i lavori predetti dovranno essere effettuati.

Art. 7. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all’art. 6 del presente contratto.
È considerato lavoro notturno quello compiuto nelle ore comprese tra le 20 e le 6.
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
[...]
Non saranno considerate ore di lavoro notturno le ore incluse in regolari turni periodici. Quando però il lavoratore sarà eccezionalmente adibito a tali turni, avrà diritto al compenso stabilito per il lavoro notturno.
[...]

Art. 8. - Lavoro a squadre.
Ove esista un trattamento economico particolare per il lavoro a squadre, la disciplina del medesimo sarà regolata nei contratti integrativi provinciali.

Art. 9. - Riposi settimanali.
Il personale, ha diritto, ai sensi di legge, ad un giorno di riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica, salvo i casi di deroga previsti dalla legge.

Art. 14. - Ferie.
All’operaio saranno concesse per ogni anno 6 giorni (48 ore) di ferie pagate.
Avranno diritto alle ferie gli operai che abbiano una anzianità di almeno 12 mesi consecutivi presso la ditta di cui sono occupati.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]

Art. 18. - Matrimonio, gravidanza, puerperio.
Per il trattamento dell’operaia che contrae matrimonio o che trovasi in istato di gravidanza o di puerperio valgono le norme di legge ed il contratto interconfederale del 5 luglio 1938-XVI.

Art. 21. - Infortuni e igiene del lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, l'operaio colpito dovrà immediatamente avvertire il proprio capo, il quale lo invierà alla infermeria dello stabilimento per stendere, se del caso, la denuncia prescritta dalla legge.
Quando l’infortunio accada all’operaio comandato fuori dell’azienda, la denuncia dovrà essere stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Resta inteso che dovranno essere osservate tutte le norme della legge per gli infortuni e relativo regolamento, nonché quelle del regolamento generale e dei regolamenti speciali per l’igiene del lavoro.

Art. 22. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti rilevano la necessità di coordinare ed agevolare le iniziative di istruzione professionale con le quali le maestranze possono perfezionare la conoscenza tecnica del proprio lavoro, nell’interesse superiore della produzione.
Agli apprendisti saranno, compatibilmente con le esigenze del lavoro, permesse le assenze per frequentare le scuole professionali di categoria.
La frequenza proficua in dette scuole costituirà titolo di preferenza nell’assunzione da parte delle aziende.

Art. 23. - Disciplina dell’apprendistato.
а) Sono considerati apprendisti coloro che, avendo compiuto il 14° anno di età, compiono lavori atti a metterli in grado di acquistare la conoscenza del mestiere.
b) L’età massima per l’assunzione al lavoro in qualità di .apprendista sarà fissata nei contratti integrativi provinciali.
c) La durata massima dell’apprendistato, per ciascuna categoria di lavorazione sarà determinata nei contratti integrativi del presente contratto.
d) La durata massima dell’apprendistato che verrà determinata come stabilito al comma c), sarà ridotta:
di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo di categoria;
di metà per coloro che abbiano superato i corsi biennali per maestranze corrispondenti alle mansioni esercitate e per i licenziati dalle scuole di avviamento professionale ad indirizzo della categoria;
di un quarto per i licenziati dai corsi biennali ed annuali di avviamento professionale ad indirizzo della categoria e per coloro che abbiano superato corsi per maestranze della categoria di qualunque durata, purché inferiore ai due anni, istituiti in base all’apposita legge.
e) Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo ili apprendistato non inferiore a due mesi consecutivi presso altre aziende produttrici di articoli similari, esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali devono essere adibiti nella nuova azienda,
Il periodo di apprendistato cosi compiuto verrà computato ai fini della durata dell’apprendistato, sempreché non sia intercorsa una interruzione superiore ai 18 mesi.
f) Durante il periodo di apprendistato l’apprendista dovrà lavorare a giornata; nel caso che fosse passato al lavoro a cottimo egli perderà la qualifica di apprendista e sarà considerato operaio ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato.
[...]

Art. 26. - Cottimi.
[...]
Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
Ogni qualvolta, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti ti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione in materia di cottimi riguardante la precisazione di elementi tecnici od accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimi, è rimessa all’esame di un Collegio tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore corporativo.
Tale Collegio ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni del Collegio stesso saranno prese a maggioranza. Contro le decisioni del Collegio tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni soltanto da parte delle Confederazioni entro il termine di 15 giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

Art. 33. - Consegna utensili e materiale.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna. [...]
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato. L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti che siano imputabili a sua colpa, ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione. L’operaio dovrà essere messo in grado di conservare tutto ciò che a lui è stato dato in consegna.
Nessuna modifica, potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni operaio, senza l’autorizzazione del capo. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente, darà diritto alla direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiale subiti.
Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito ed ordinato.

Art. 36. - Disciplina.
L’operaio dovrà rispettare la dipendenza gerarchica tanto nei rapporti diretti attinenti al servizio, quanto in qualsiasi altra circostanza che vi abbia relazione anche indiretta.
Egli deve mantenere rapporti di subordinazione e deferenza verso i superiori, di urbanità verso i colleghi e i dipendenti.
L’operaio dovrà eseguire con la maggiore delicatezza e diligenza, il compito affidatogli e, nell’esecuzione, attenersi alle istruzione ricevute.

Art. 37. - Punizioni.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza. Le punizioni da applicarsi possono' essere le seguenti:
1) Multa (al massimo 3 ore di paga);
2) Sospensione dal lavoro (al massimo per 3 giorni);
3) Licenziamento ai sensi dell’art. 39.
[...]

Art. 38. - Multe e sospensioni.
Nei casi qui di seguito specificati, la Direzione potrà infliggere la multa all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non eseguisca il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute o che lo eseguisca con negligenza;
c) che, anche per disattenzione, guasti il materiale dello stabilimento o il materiale di lavorazione o non avverta subito il capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi stessi;
d) che contravvenga al divieto di fumare o introduca nello stabilimento senza esserne autorizzato dalla Direzione;
[...]
f) che ritardi nell’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
[...]
h) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo o delle norme speciali richiamate dall'art. 42, o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità o di recidiva la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 39. - Licenziamenti per punizioni.
Potranno essere licenziati con immediata cessazione del lavoro, della paga e senza indennità, previa contestazione della mancanza, gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione o di procedimenti di lavorazione e di fabbricazione;
c) rissa nello stabilimento;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti o prodotti per proprio uso o per conto di terzi. Per questo motivo, se del caso, l’operaio dovrà risarcire la ditta del danno arrecato;
[...]
f) omissioni o negligenza implicanti gravi danni alla lavorazione o agli impianti;
g) recidiva di qualunque delle colpe contemplate dall’art. 38 quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale o alla sicurezza dello stabilimento.

Art. 40. - Passaggio temporaneo di mansioni.
La qualifica attribuita al lavoratore non lo esonera dal prestare temporaneamente l’opera propria per altri lavori che gli venissero eventualmente comandati, compatibilmente con la propria qualifica, capacità ed attitudine.
[...]

Art. 41. - Refettori aziendali.
Le associazioni sindacali stipulanti si impegnano di fare opera di persuasione perché siano istituiti, laddove non esistano già, dei refettori di fabbrica la cui gestione, in considerazione della portata sociale della valorizzazione del salario, dovrà prescindere da qualsiasi forma speculativa e di guadagno. Conseguentemente dovranno essere destinati a beneficio del refettorio, con esclusione di qualsiasi altra finalità, i margini di guadagno, anche i più modesti, che derivassero dalla gestione del refettorio.

Art. 42. - Norme speciali.
Al dipendente che ne faccia richiesta il datore di lavoro consegnerà gratuitamente una copia del presente contratto perché ne abbia conoscenza e si attenga alle disposizioni in esso contenute.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo, gli operai debbono uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite per certe eventualità e che verranno affisse nella tabella all’ingresso dello stabilimento, o nell’interno della officina, sempre che non contrastino col presente contratto collettivo e che, pertanto, rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Art. 45. - Contratti integrativi.
La parte economica attualmente riportata nei contratti aziendali, provinciali, o integrativa di contratti aziendali, provinciali, rimane in vigore e sarà parte integrante del presente contratto nazionale, fino alla stipulazione dei contratti integrativi.
Le organizzazioni provinciali si incontreranno entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto per integrare la parte mancante, sulla scorta della specifica che segue:
Nelle province in cui non esista regolamentazione contrattuale, le predette organizzazioni provvederanno entro il periodo suddetto, alla stipulazione degli accordi integrativi del presente contratto in base alle seguenti indicazioni:
a) qualifiche e minimi di paga;
b) limite di tempo entro cui dovranno essere effettuati i lavori preparatori e complementari di cui all’art. 6;
c) precisazione, ove d’uopo, del giorno che dovrà considerarsi festivo in sostituzione della festa del S. Patrono di cui all’art. 10;
di) età massima per l’assunzione in qualità di apprendista, durata massima dell’apprendistato e misura della retribuzione e degli aumenti periodici di cui all’art. 23;
e) indennità di trasferta di cui all’art. 28;
F) specifica degli indumenti di lavoro che dovranno essere forniti ai lavoratori a spese dell’azienda di cui all’art. 32;
g) percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario feriale, per il lavoro notturno, per il lavoro festivo e per il lavoro straordinario festivo di cui all’art. 7;
h) percentuale di maggiorazione in caso di lavoro a squadra nei casi previsti dall’art. 8;
i) quanto altro formi oggetto di trattamento economico e speciale;
l) determinazione e durata dei lavori discontinui.

Art. 47. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali degli industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tale fine l’associazione che riceverà la denuncia della controversia a termini dell’art. 5 del R. D. 21 maggio 1934 n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente. Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro lo giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle di grado superiore.

Art. 48. - Disciplina del lavoro a domicilio.
La disciplina del lavoro a domicilio formerà oggetto di apposito contratto collettivo che le parti si riservano di stipulare al più presto ad integrazione del presente contratto nazionale.