Categoria: 1940
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Tipologia: CCNL
Data firma: 20 giugno 1940
Validità: 20.06.1940 - 19.06.1940
Parti: Federazione Fascista degli Industriali della Pesca e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Pesca
Settori: Agroindustriale, Lavorazione delle spugne
Fonte: B.U.M.C. fasc. 241-bis del 30 luglio 1940 - all. 2253

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 6. - Chiamata o richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 7. - Matrimonio e maternità.
Art. 8. - Provvidenze demografiche.
Art. 9. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario. Lavoro notturno. Festivo.
Art. 12. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
Art. 13. - Lavori preparatori e complementari. Recuperi.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Passaggio di mansioni.
Art. 16. - Lavoro a cottimo.
Art. 17. - Riposo settimanale.
Art. 18. - Conservazione utensili e materiali.
Art. 19. - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 20. - Licenziamento e dimissioni.
Art. 21. - Indennità di licenziamento.
Art. 22. - Maggiorazioni di anzianità.
Art. 23. - Liquidazione dei cottimi in caso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Benemerenze fasciste.
Art. 26. - Trasferimento di sede.
Art. 27. - Trapasso di azienda.
Art. 28. - Corresponsione delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 29. - Certificato di lavoro.
Art. 30. - Gratifica natalizia.
Art. 31. - Cassa mutua malattie.
Art. 32. - Infortuni e malattie.
Art. 33. - Gerarchie.
Art. 34. - Divieti.
Art. 35. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 36. - Multe e sospensioni.
Art. 37. - Licenziamento per mancanze.
Art. 38. - Visite di inventario e personali.
Art. 39. - Assenze.
Art. 40. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 41. - Norme speciali.
Art. 42. - Contratti integrativi provinciali.
Art. 43. - Reclami e controversie.
Art. 44. - Deposito e pubblicazione.
Art. 45. - Durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alla lavorazione delle spugne, 20 giugno 1940

Addì 20 giugno 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione Fascista degli Industriali della Pesca [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Pesca [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio del Regno per i dipendenti dalle aziende esercenti la lavorazione delle spugne.

Art. 3. - Visita medica.
All’atto dell’assunzione in servizio l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 5. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge. Per l’istallazione di camere di allattamento negli stabilimenti dove lavorano donne valgono le norme di legge.

Art. 7. - Matrimonio e maternità.
[...]
Per le lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio si applicheranno le disposizioni di legge e di contratto vigenti.

Art. 8. - Provvidenze demografiche.
Allo scopo di mantenere l’unità del nucleo familiare, agli operai e alle operaie membri della famiglia i quali, in conseguenza del comprovato trasferimento del loro capo di famiglia in altra residenza che determini una effettiva impossibilità di continuazione della coabitazione debbano alla loro volta trasferire la loro residenza in località lontana da quella dove risiedono e che per tale motivo debbano lasciare l’occupazione che avevano, sarà corrisposta un’indennità pari a quella che avrebbero percepito in caso dì licenziamento, non per motivi disciplinari (con esclusione del preavviso) fermo restando l’obbligo del preavviso da parte del lavoratore.
Agli effetti del presente articolo, si intendono membri della famiglia la moglie, nei confronti del marito, ed i figli inferiori ad anni 21 nei confronti del genitore capo famiglia.

Art. 9. - Disciplina dell’apprendistato.
L’apprendistato è ammesso solo per quelle categorie che saranno determinate dai singoli contratti provinciali.
Sono considerati apprendisti coloro che, superato il 14° anno di età, sono occupati presso l’azienda con lo scopo di acquisire la capacità necessaria per divenire operai qualificati mediante addestramento pratico e la frequenza ai corsi per la formazione professionale dei lavoratori.
Non possono essere assunti come apprendisti lavoratori di età superiore agli anni 21.
L’apprendista cesserà da tale qualifica quando abbia compiuto i tre anni di apprendistato anche se non abbia compiuto il 20° anno di età.
L’apprendista, durante il periodo di apprendistato, dovrà lavorare ad economia; nel caso che fosse passato al lavoro a cottimo verrà considerato operaio e retribuito come tale.
La durata massima dell’apprendistato è fissata in tre anni e sarà ridotta;
а) di due anni per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria;
b) di un anno per coloro elle abbiano superato i corsi per maestranze corrispondenti alla missione esercitata e per i licenziati dalle scuole di avviamento professionale ad indirizzo della categoria;
c) di otto mesi per i licenziai dai corsi biennali ed annuali di avviamento professionale ad indirizzo della categoria e per coloro che abbiano superato corsi per maestranze della categoria, di qualunque durata, istituiti in base ad apposita legge.
Agli effetti del compimento del periodo di apprendistato saranno computati anche i periodi compiuti precedentemente nelle stesse mansioni, sia presso la stessa Azienda che presso altre Aziende similari purché non sia incorsa una interruzione superiore a 18 mesi
La durata del periodo di prova per gli apprendisti resta fissata nella stessa misura che per gli altri operai.
L’orario di lavoro giornaliero, per gli apprendisti resta fissato nella stessa misura che per gli altri operai. Nei limiti di tale orario, resta compreso il tempo necessario all’apprendista per frequentare i corsi per la formazione professionale dei lavoratori della categoria alla quale è adibito.

Art. 10. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro sarà di 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dal R.D.L. 29 maggio 1937-XV, n. 1768. Restano ferme le disposizioni relative al sabato fascista nonché quelle di cui al contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939-XVII. Quest’ultimo limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Art. 11. - Lavoro straordinario. Lavoro notturno. Festivo.
Sono considerate ore di lavoro straordinario quelle eccedenti i limiti di orario di cui all’articolo precedente.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario o quello festivo o quello notturno, salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato solo nei casi, nei limiti e con la procedura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Le ore di lavoro straordinario che, sommate a quelle ordinarie, non portino la durata complessiva del lavoro ad eccedere le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali, saranno compensate con la maggiorazione del 10 % (dieci per cento). Le ore di lavoro straordinario eccedenti le otto ore giornaliere o le 48 settimanali saranno compensate con una maggiorazione che sarà fissata dai singoli contratti integrativi provinciali. Anche per il lavoro notturno, intendendosi per tale quello prestato tra le ore 22 e le 6 del mattino, e per il lavoro prestato in giorni considerati festivi ai sensi dell’art. 14, sarà corrisposta una maggiorazione sulla paga oraria da determinarsi nei singoli contratti integrativi provinciali. [...]
La maggiorazione per il lavoro notturno non sarà corrisposta per le ore di lavoro comprese in turni regolari e periodici. La maggiorazione per il lavoro festivo è dovuta per il lavoro eseguito di domenica e negli altri giorni festivi di cui all’art. 14 nonché quello compiuto nei giorni destinati al riposo settimanale.

Art. 13. - Lavori preparatori e complementari. Recuperi.
È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro regolarmente concordate tra le Organizzazioni interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno (ivi compreso il recupero del sabato fascista) ai sensi dell’art. 7 del R.D.L. 29 maggio 1937-XV, n. 1768 e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive all’avvenuta interruzione.
Possono essere eseguiti a paga normale, senza maggiorazioni, oltre i limiti giornalieri di orario fissati dal precedente art. 10, i lavori preparatori e complementari necessari per la predisposizione
o cessazione del funzionamento degli impianti termici, idraulici ed elettrici e ciò per il termine massimo di un’ora al giorno.

Art. 16. - Lavoro a cottimo.
[...]
Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire ed il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. [...]
Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’Azienda l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo. [...]
È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’Azienda e la dipendenza di un lavoratore ad un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione in materia di cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo è rimessa all’esame di un Organo tecnico, composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore corporativo.
Tale Organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia. Le decisioni dell’Organo tecnico stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni dell’Organo tecnico di cui sopra, è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni, soltanto da parte delle Confederazioni, entro il termine di quindici giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero in sede di appello, diventano obbligatorie per le parti.

Art. 17. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

Art. 18. - Conservazione utensili e materiali.
Il prestatore d’opera è responsabile degli utensili che gli vengono consegnati dal datore di lavoro. È suo preciso obbligo di conservare in buono stato gli utensili, le macchine e tutto il materiale in genere che gli viene affidato, rispondendo delle perdite e degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa.
[...]

Art. 24. - Ferie.
I lavoratori che abbiano presso l’azienda un anno (12 mesi) di anzianità esecutiva godranno annualmente di sei giorni (48 ore) di ferie retribuite con la paga normale. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, ove sia maturato il diritto alle ferie, spetterà al lavoratore il godimento di queste. [...]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa delle ferie.

Art. 33. - Gerarchie.
Gli operai, tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinenti, dipendono dai rispettivi capi secondo l’ordine gerarchico.
Essi devono osservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i dipendenti. 

Art. 34. - Divieti.
Al lavoratore è proibito:
[...]
b) fumare e introdurre nello stabilimento cibi e bevande alcooliche senza il permesso della Direzione;
[...]

Art. 35. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza da parte dell’operaio delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione verbale e scritta;
b) multa fino all’importo di tre ore lavorative;
c) sospensione del lavoro fino a tre giorni;
d) licenziamento in tronco.
[...]

Art. 36. - Multe e sospensioni.
La Ditta ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) ritardato inizio o sospensione del lavoro e anticipo della cessazione ingiustificata;
d) stato di ubriachezza;
e) mancanze che pregiudichino la morale, l’igiene o la disciplina dello stabilimento;
[...]
h) guasti, anche per disattenzione, al materiale o mancato avviso ai superiori di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle stesse mancanze, la ditta potrà procedere alla sospensione del lavoratore.

Art. 37. - Licenziamento per mancanze.
Potranno essere licenziati dalla Direzione con immediata cessazione del lavoro e del salario senza preavviso né eventuale indennità gli operai colpevoli di:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furti o danneggiamenti volontari a cose di proprietà dell’Azienda;
c) risse nello stabilimento;
[...]
f) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso dell’Azienda;
g) recidiva per colpa per cui sia stata già applicata la sospensione nei sei mesi precedenti;
h) assenze a termine dell’ultimo comma dell’art. 39;
i) mancanze che portino grave pregiudizio alla disciplina, alla morale ed alla sicurezza dello stabilimento.

Art. 40. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza essere debitamente autorizzato. Gli operai sospesi non possono rientrare nell’Azienda. Salvo speciale permesso non è consentito all’operaio di entrare e di intrattenersi nell’Azienda nelle ore fuori di turno.
Compatibilmente alle esigenze del lavoro possono essere concessi all’operaio permessi per assentarsi dal lavoro ove siano richiesti per giustificati motivi.

Art. 41. - Norme speciali.
Oltre che alle norme del presente contratto, gli operai devono uniformarsi a tutte le altre norme speciali che potranno essere stabilite dall’Azienda purché non contrastanti con quelle contrattuali né con i diritti in genere dei lavoratori e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in una tabella all’ingresso o all'interno dello stabilimento o nel luogo dove si effettua la paga.

Art. 42. - Contratti integrativi provinciali.
I contratti provinciali integrativi del presente contratto nazionale, dovranno;
a) precisare le categorie, qualifiche e minimi di paga oraria;
b) fissare le percentuali dovute agli operai per il lavoro straordinario festivo e lavoro notturno;
c) contenere quanto altro il presente contratto demanda alle Organizzazioni provinciali;
d) precisare inoltre eventuale materia che abbia esclusivamente carattere locale e che non sia in contrasto con le presenti disposizioni. Sino a quando non saranno stipulati i nuovi contratti integrativi restano in vigore, per la parte che non risulti modificata dal presente contratto nazionale, i contratti già in vigore nelle varie province.

Art. 43. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori. Qualora nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa dovrà prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali, per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tal fine l’Associazione che riceverà la denuncia della controversia, ai termini dell’art. 5 del R.D.L. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente. Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.