Categoria: 1942
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Tipologia: CCNL
Data firma: 15 luglio 1942
Validità: 15.07.1942 - 14.07.1943
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Zucchero, dei Dolci e dell’Alcole di Prima Categoria e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’industria Chimica
Settori: Agroindustriale, Zucchero e alcol, Industria
Fonte: G.U. 31 luglio 1943, n. 176, p. II

Sommario:

Parte generale
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Indumenti di lavoro.
Art. 5. - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 6. - Chiamata o richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 7. - Matrimonio, maternità e provvidenze demografiche.
Categorie, apprendistato, istruzione professionale
Art. 8. - Categorie.
Art. 9. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 10. - Istruzione professionale.
Disciplina del lavoro
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
• Lavoro straordinario.

• Lavoro festivo.
• Lavoro notturno.
Art. 13. - Ricuperi.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Giorni festivi.
Art. 16. - Sabato fascista.
Art. 17. - Sospensione del lavoro.
Art. 18. - Assegnazione del lavoro e passaggio di mansioni.
Art. 19. - Lavoro a cottimo.
Art. 20. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 21. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 22. - Danni e trattenute per risarcimento.
Parte economica
Art. 23. - Trattamento economico.
Art. 24. - Pagamento delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 25. - Liquidazione dei cottimi in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 26. - Benemerenze fasciste.
Art. 27. - Solennità nazionali retribuite.
Art. 28. - Trasferte, trasferimenti.
Art. 29. - Preavviso.
Art. 30. - Indennità di licenziamento.
Art. 31. - Trapasso, trasformazione e cessazione di azienda.
Art. 32. - Premi produzione.
Art. 33. - Ferie.
Art. 34. - Gratifica natalizia.
Trattamento di malattia e infortunio igiene sul lavoro
Art. 35. - Malattie e infortuni.
Art. 36. - Igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 37. - Rilievi in materia di igiene del lavoro.
Art. 38. - Indennità di zona malarica.
Parte disciplinare
Art. 39. - Gerarchia.
Art. 40. - Divieti.
Art. 41. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 42. - Multe e sospensioni.
Art. 43. - Licenziamento senza indennità e senza preavviso.
Art. 44. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 45. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 46. - Assenze.
Norme generali
Art. 47. - Disposizioni particolari per gli operai fissi.
Art. 48. - Norme speciali.
Art. 49. - Condizioni di miglior favore.
Art. 50. - Indennità speciali.
Art. 51. - Reclami e controversie.
Art. 52. - Trattamento dei maestri d’opera.
Art. 53. - Norme transitorie.
Art. 54. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle industrie dello zucchero e dell’alcole di prima categoria, 15 luglio 1942

L’anno 1942, il giorno 15 del mese di luglio, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Zucchero, dei Dolci e dell’Alcole di Prima Categoria [...], assistito [...] dai rappresentanti di aziende industriali: [...] la S.A. Eridania Zuccherifici Nazionali, [...] la Società Italiana per l’industria degli Zuccheri, [...] la S.A. Zuccherificio e Raffineria di Pontelongo e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’industria Chimica [...], assistito da [...]: Unione di Bologna, [...] Unione di Ferrara, [...] Unione di Rovigo e dai Lavoratori[...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per tutte le aziende del Regno rappresentate dalla Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Zucchero, dei Dolci e dell’Alcole di Prima Categoria e per gli operai dipendenti delle stesse, rappresentati dalla Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’industria Chimica.

Parte generale
Art. 1. - Assunzione
.
[...]
Per campagna intendesi il periodo di tempo che intercorre fra l’inizio dei ricevimenti bietole e l’esaurimento dei bassi prodotti.

Art. 4. - Indumenti di lavoro.
L’azienda fornirà in uso gratuito al personale dipendente addetto ai sottonotati reparti gli indumenti di lavoro a fianco di ciascuno indicati o, in sostituzione di essi, una indennità mensile di L. 20.
Addetti allo scarico di polpe dai diffusori: calzature adeguate.
Addetti ai filtri presse: guanti di tela forte.
Addetti al forni di potassa: guanti di tela forte.
Addetti alle turbina da pilè: guanti di tela forte.
Addetti al latte di calve: una combinazione o grembiule di tela, zoccoli, schermo facciale-oculare protettivo.
Bertellisti: maglia.
Saldatori elettrici od ossiacetilenici: un grembiule.
Meccanici di ispezione e loro aiuti, ingrassatori, elettricisti, addetti alla pulizia e manutenzione interna di apparecchi (Caldaie, diffusori, saturatori, concentratori, bolle di cottura, condensatori, mescolatori di masse cotte e simili) combinazione di tela o pantaloni a bretella larga o altro indumento adeguato.
Personale addetto ai piazzali che deve restare al lavoro anche in caso di pioggia: impermeabile e copricapo di tela cerata, che potranno essere di dotazione delle squadre e intercambiabili tra esse.
Per i guardiani: stivaloni di gomma.
I lavoratori i quali dovessero lavorare a contatto od esposti alla azione di sostanze irritanti, caustiche, velenose o corrosive saranno dotati dall’azienda, indipendentemente dagli indumenti sopra indicati, dei mezzi protettivi necessari di cui all’art. 36.

Art. 5. - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa riferimento alle relative disposizioni di legge ed alle norme del presente contratto in materia di igiene del lavoro. 

Art. 7. - Matrimonio, maternità e provvidenze demografiche.
Per quanto Riguarda il congedo speciale per matrimonio, la conservazione per sei mesi del posto durante il periodo dell’allattamento, l’indennità da corrispondersi alla lavoratrice che si dimette per causa di matrimonio o di maternità e per tutte le altre provvidenze demografiche, valgono le norme di legge e dei contratti stipulati in materia fra le associazioni sindacali competenti.
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta a presentare al datore di lavoro, entro il sesto mese, un certificato medico attestante la data presunta del parto, a norma del R.D. 12 dicembre 1938 n. 2237.

Categorie, apprendistato, istruzione professionale
Art. 9. - Disciplina dell’apprendistato.

Le Federazioni stipulanti si riservano di disciplinare l’apprendistato con successivo contratto da stipularsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente.

Art. 10. - Istruzione professionale.
Le Unioni Provinciali degli Industriali e dei Lavoratori dell’industria collaboreranno con l’Infapli nell’azione a questo demandata per la istituzione dei corsi e per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori, a termine della legge 21 giugno 1938, n. 1380.
Le aziende, tenuto presente l’interesse generale al perfezionamento professionale dei lavoratori, e tenuto conto delle esigenze tecniche della produzione, daranno la possibilità ai dipendenti di frequentare i corsi di istruzione professionale. Detti corsi, giuste le vigenti disposizioni di legge e le direttive emanate dall’Infapli, saranno distinti in corsi di primo addestramento, corsi per la formazione di operai qualificati e corsi di perfezionamento.
I lavoratori che abbiano conseguito il certificato di idoneità, in relazione alla graduatoria di esame, saranno tenuti in considerazione ai fini seguenti:
1) Designazione di rappresentanze aziendali o di categoria ai prelittoriali e littoriali di lavoro;
2) formazioni di eventuali graduatorie di ammissione ai corsi aziendali successivi;
3) promozioni individuali a categoria superiore.
Nelle località dove sono istituiti corsi di primo addestramento e di qualificazione, per la specifica branca di lavorazione, gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni, che non siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento di tipo corrispondente all’azienda presso la quale lavorano, e che non risiedono a più di tre Km, di distanza dal centro abitato in cui si attua il corso, sono tenuti a chiedere l’iscrizione ai corsi stessi ed a frequentarli, se ammessi, ed i datori di lavoro presso i quali gli apprendisti suddetti sono occupati, hanno l’obbligo di concedere loro la possibilità di frequentare il corso.

Disciplina del lavoro
Art. 11. - Orario di lavoro.

L’orario normale massimo di lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe e le eccezioni previste dal presente contratto per i ricuperi e quelle contemplate dal R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768 sulle 40 ore settimanali e ferme restando le disposizioni sul sabato fascista.
L’orario giornaliero di lavoro sarà fissato dalla azienda ed esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge. Le ore di lavoro verranno contate sugli orologi dello stabilimento regolati in base ad un unico orario.
I lavori preparatori e complementari di cui all’art. 5 del R.D. 29 maggio 1937, n. 1768, e cioè i lavori necessari per la predisposizione e cessazione del funzionamento degli impianti di lavorazione e sussidiari e per la loro buona conservazione durante le interruzioni di lavoro, possono essere eseguiti oltre l’orario normale di lavoro e saranno retribuiti con salario normale fino ad un massimo di un’ora giornaliera.
L’orario massimo normale di lavoro per i lavoratori addetti a mansioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, quando non siano connesse o attinenti strettamente alla esecuzione dei processi industriali, è di 60 ore settimanali.
Per gli addetti a mansioni come sopra, ma strettamente attinenti alla esecuzione dei processi industriali, detto orario è invece quello stabilito dal 1° comma del presente articolo.
A questi effetti si riconoscono come tali le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli essiccatoi;
- sorveglianza ed esercizio:
a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto;
b) degli apparecchi di filtrazione;
c) degli apparecchi di distillazione;
- capi stazione dì fabbrica.

Art. 12. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
Lavoro straordinario.

Sono considerate ore di lavoro straordinario quelle che eccedono i limiti di orario di cui all’articolo precedente.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato solo nei casi, nei limiti e con la procedura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Le ore di lavoro straordinario che sommate a quelle ordinarie non portano la durata complessiva del lavoro ad eccedere le otto ore giornaliere, oppure le 48 settimanali, saranno compensate con la retribuzione oraria individuale maggiorata del 10 % salvo le deroghe e le eccezioni previste dalla legge sull’orario di lavoro.
Il lavoro straordinario prestato nei modi e termini previsti dalla legge, oltre le 48 ore settimanali o le 8 ore giornaliere, ovvero oltre il maggiore orario consentito dalle deroghe od eccezioni previste dalla legge stessa e dal presente contratto, sarà compensato con la retribuzione individuale maggiorata del 25 % per le prime due ore e del 35 % per le successive.

Lavoro notturno.
Le ore di lavoro notturno, intendendosi per tali le ore di lavoro comprese tra le 22 e le 6 antimeridiane, saranno compensate con la retribuzione oraria individuale maggiorata del 35 %, ad eccezione delle ore di lavoro notturno incluse in turni continuativi svolgentisi nelle 24 ore, per le quali sarà invece applicata la maggiorazione del 6 %.
Le percentuali previste per il lavoro straordinario, per il lavoro festivo e per il lavoro notturno non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.

Art. 13. - Ricuperi.
È ammesso il ricupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno (ivi compreso il ricupero del sabato fascista) ai sensi dell’art. 7 del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768, e si effettui entro i 15 giorni immediatamente susseguenti all’avvenuta interazione.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.
L’indicazione del giorno di riposo settimanale compensativo dovrà essere notificata al lavoratore entro e non oltre la domenica lavorativa.
Al lavoratore chiamato a prestare la sua opera in giorno di riposo compensativo, sarà corrisposta la maggiorazione stabilita per lavoro festivo, fermo restando in tal caso il diritto del lavoratore a godere del riposo compensativo in altro giorno della settimana a termini di legge.

Art. 16. - Sabato fascista.
Per quanto riguarda la disciplina del sabato fascista, valgono le norme di cui al R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1010 e del contratto collettivo stipulato in data 15 luglio 1935 fra la Confederazione Fascista degli Industriali e la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’industria, qui sotto riportate.
Nei giorni di sabato il lavoro ha termine non oltre le ore 13, salvo le eccezioni più avanti indicate. Ai minori degli anni 21, però, dovrà essere sempre lasciato libero il pomeriggio del sabato.
Le ore di lavoro non compiuto nel pomeriggio del sabato potranno essere ricuperate in altri giorni lavorativi senza far luogo a maggiorazioni di salario.
Rientrano nelle eccezioni sopra richiamate i lavoratori contemplati nelle esclusioni appresso indicate.
In tali casi saranno stabiliti per i lavoratori stessi turni che consentano la disponibilità di almeno 24 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nelle diverse stagioni. 
A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell’industria
1) Lavoratori addetti ad attività per cui si applica il riposo settimanale per turno perché a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana e cioè:
а) attività di cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e tabelle integrative I, II, III, approvate con Decreto Ministeriale 22 giugno 19S5-XIII.
b) opifici la cui forza motrice prevalente è prodotta direttamente dal vento o dall’acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasformata direttamente dall’esercente dell’opificio ed esclusivamente per l’uso di questo.
c) operai svolgenti mansioni che, pur non rientrando in quelle sopra indicate, sono con queste ultime connesse in modo che la loro sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro.
2) Lavorazioni diverse e cioè:
а) attività che soddisfano bisogni che si manifestano anche e specialmente il sabato o la domenica mattina, come manutenzione pulizia e riparazione degli impianti, in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza dell’azienda e degli impianti;
c) attività rivolte alla raccolta o lavorazione di materie prime
o prodotti soggetti a facile deterioramento;
d) attività che non possono essere sospese per ragioni tecniche per più di un giorno alla settimana;
e) preparazione e spedizione del lievito compresso per panificazione;
f) lavorazioni pericolose o il cui processo chimico e fisico non possa essere sospeso nel pomeriggio del sabato senza pregiudizio degli impianti o dei prodotti.
g) ogni altra attività compresa nell’articolo 16 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, quando venga esercitata dalle aziende disciplinate dal presente contratto.
B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni
1) Personale che lavora a quattro squadre;
2) Personale addetto a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, anche attuando le 40 ore, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali
1) Per l’utilizzazione del pomeriggio del sabato per lavori urgenti che non possono essere eseguiti negli altri giorni della settimana, le ditte chiederanno, per tramite dell’Unione Fascista degli Industriali, la relativa autorizzazione al Segretario Federale che deciderà, sentite le due Unioni Provinciali dei Datori di lavoro e dei lavoratori. Nel caso in cui l’autorizzazione non possa essere tempestivamente richiesta, la ditta farà immediata segnalazione al Segretario Federale del lavoro effettuato.
2) Personale addetto alle spedizioni qualora queste non possano essere ritardate senza pregiudizio.

Art. 18. - Assegnazione del lavoro e passaggio di mansioni.
Ogni lavoratore riceve il lavoro dal suo capo diretto il quale ne assiste, sorveglia e dirige la esecuzione.
Il lavoratore nell’esecuzione del lavoro deve attenersi alle istruzioni ricevute. È proibito ai lavoratori di adoperare senza ordine una macchina non assegnata dal loro capo.
La qualifica attribuita al lavoratore non lo esonera dal prestare temporaneamente l’opera propria per altri lavori che venissero eventualmente comandati, tenuto conto della di lui qualifica, capacità e attitudine.
[...]

Art. 19. - Lavoro a cottimo.
а) Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro, uniformati ai principi corporativi dalle presenti disposizioni.
[...]
d) Ai lavoratori interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
h) Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nella azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stessa deve essere retribuito a cottimo. [...]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
l) Quando sorga controversia circa l’obbligatorietà del cottimo o circa l’applicazione, determinazione o variazione delle tariffe di cottimo, il tentativo di conciliazione tra le associazioni sindacali, a termine dell’art. 430 del c.p.c. verrà effettuato sotto la presidenza di un funzionario dell’ispettorato Corporativo, designato dal capo del Circolo territoriale competente.
A tale uopo l’associazione interessata richiederà al Capo del Circolo dell’ispettorato Corporativo la convocazione delle parti; il funzionario designato a presiedere la riunione disporrà, entro il più breve termine possibile, l’intervento delle singole parti interessate e, sentite le parti stesse e col loro eventuale intervento, nonché con l’assistenza dei rappresentanti delle associazioni sindacali, procederà a tutti gli accertamenti rilevanti ai fini della conciliazione della controversia.
Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale con le modalità ai fini e per tutti gli effetti di cui agli art. 430-431 C.p.c.; il verbale sarà sottoscritto oltre che dalle parti e dai rappresentanti delle associazioni sindacali, anche dall’ispettore Corporativo Presidente.
Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale nel quale saranno anzitutto inseriti a cura dell’ispettore Corporativo Presidente i risultati degli accertamenti di fatto compiuti ai sensi del secondo comma di questo paragrafo. Ove i rappresentanti delle associazioni concordino in una soluzione, questa verrà indicata nel processo verbale ai sensi e per gli effetti del secondo e terzo comma dell’art. 432 C.p.c.
Nel verbale di mancato accordo saranno inserite le proposte di soluzione della controversia formulate dai rappresentanti delle associazioni sindacali e dall’ispettore.

Art. 20. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
Il segnale di uscita verrà dato alla fine del turno di lavoro. Nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima di tale segnale, se non previa autorizzazione. Nel caso di più turni, il lavoratore del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo: in ogni modo il datore di lavoro curerà di provvedere al più presto alla sua sostituzione.

Art. 21. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti ed in genere tutto quanto è a lui affidato. Il lavoratore sarà messo in grado di conservare tutto ciò che gli è stato dato in consegna.
Le aziende forniranno gratuitamente alle maestranze gli attrezzi di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti che siano a lui imputabili, ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni lavoratore, senza l’autorizzazione del capo. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiali subiti.
[...]

Parte economica
Art. 33. - Ferie.

Il lavoratore avrà diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuito pari a:
6 giorni (48 ore) fino a 4 anni di anzianità
7 giorni (56 ore) fino a 10 anni di anzianità
8 giorni (64 ore) fino a 15 anni di anzianità
9 giorni (72 ore) fino a 20 anni di anzianità
10 giorni (80 ore) oltre 20 anni di anzianità
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
[...]

Trattamento di malattia e infortunio igiene sul lavoro
Art. 35. - Malattie e infortuni.

[...]
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale provvederà perché all’infortunato siano prestate le cure di pronto soccorso a termine del R.D.L. 17 agosto 1935-XIII, n. 1765 e relativo regolamento.
[...]
Ove i lavoratori siano trattenuti per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 36. - Igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Il lavoratore sarà sottoposto a visita medica al momento dell’assunzione, al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata, ed anche successivamente qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno.
I lavoratori addetti a lavorazioni che possono produrre effetti nocivi alla salute dei lavoratori stessi, anche se non comprese tra quelle considerate nocive dalla legge (art. 6 R.D. 14 aprile 1927, n. 530, D.M. 20 marzo 1929) saranno sottoposti a visita medica ad intervalli periodici, ove il datore di lavoro lo ritenga opportuno o quando i singoli lavoratori lo richiedano.
L’azienda deve munire il lavoratore dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti, che per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni; tali mezzi protettivi, se di uso personale come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., saranno assegnati in dotazione a ciascun lavoratore per tutta la durata del lavoro e saranno, come gli altri mezzi protettivi, riparati o sostituiti dall’azienda quando resi guasti o inservibili dall’uso.
I lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni con sostanze nocive devono consumare i pasti fuori dei reparti stessi.
Il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che gli verranno impartite dall’azienda, a norma di legge, per la tutela della sua salute e, in particolare, a servirsi dei mezzi di cui sopra fornitigli dalla azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Oltre quanto previsto dal presente articolo si intendono qui richiamate le disposizioni del R.D. 14 aprile 1927, n. 530-809, dei DD. MM. 20 marzo e 30 novembre 1929, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D.L. 27 luglio 1934, n. 1265, e delle altre leggi riguardanti l’igiene del lavoro.

Art. 37. - Rilievi in materia di igiene del lavoro.
Gli eventuali rilievi delle organizzazioni dei lavoratori in materia di igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali formeranno oggetto di preventivo esame da parte delle competenti associazioni.
Gli accordi relativi, quando riguardino materia rimessa alla competenza dell’ispettorato Corporativo, saranno a questo comunicati.

Art. 38. - Indennità di zona malarica.
Al lavoratore che da località non malarica venga assunto, trasferito o temporaneamente comandato a lavorare in zona riconosciuta malarica, spetterà una speciale indennità di L. 1,50 per ogni giorno trascorso nella zona stessa.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona malarica e spetterà pure al lavoratore che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le Autorità sanitarie locali.

Parte disciplinare
Art. 39. - Gerarchia.

I lavoratori, tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente, dipendono dai rispettivi capi secondo l’ordine gerarchico. Essi devono conservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e i dipendenti.
Le aziende cureranno di mettere i lavoratori a conoscenza della gerarchia tecnica e disciplinare di fabbrica o di reparto, in modo da evitare ogni possibile equivoco circa le persone alle quali, oltre che al proprio capo diretto, ogni lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi nei singoli casi.

Art. 40. - Divieti.
Al lavoratore è proibito:
[...]
b) fumare o introdurre cibi o bevande alcoliche nei reparti ove ciò sia espressamente vietato;
[...]
d) adoperare senza ordine una macchina non assegnatagli;
[...]

Art. 41. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto collettivo potranno essere punite a seconda della gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa fino all’importo di tre ore di paga;
4) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
5) licenziamento ai sensi dell’art. 43.
[...]

Art. 42. - Multe e sospensioni.
La ditta ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
а) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) ritardato inizio o sospensione del lavora o anticipo della cessazione, qualora siano ingiustificati;
d) introduzione di bevande alcoliche senza preventiva autorizzazione;
e) mancanze che pregiudichino la morale, l’igiene, la disciplina e la sicurezza dello stabilimento o dei suoi reparti;
[...]
In caso di maggiore gravità o di recidiva nella stessa mancanza la Ditta potrà procedere alla applicazione della sospensione. 

Art. 43. - Licenziamento senza indennità e senza preavviso.
Il licenziamento senza preavviso e senza indennità potrà essere applicato nei casi seguenti:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) rissa nello stabilimento;
[...]
e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per proprio uso o per conto di terzi; per questo motivo, se del caso, il lavoratore dovrà risarcire la ditta del danno arrecato;
f) recidiva di una delle mancanze contemplate dall’articolo precedente, quando per tale mancanza sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti, purché da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale ed alla sicurezza dello stabilimento.
g) mancanze di cui alla lettera e) del precedente articolo quando rivestano carattere di particolare gravità.

Art. 45. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo: non può altresì lasciare lo stabilimento, se non debitamente autorizzato dalla Direzione o dal suo Capo diretto.
I lavoratori sospesi non possono entrare nello stabilimento.
Salvo speciali permessi, non è consentito al lavoratore di entrare o di intrattenersi nello stabilimento nelle ore fuori del proprio turno.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro possono essere concessi al lavoratore permessi di assentarsi dallo stabilimento, se richiesti per motivi giustificati.

Norme generali
Art. 48. - Norme speciali.

Oltre alle norme del presente contratto collettivo, i lavoratori debbono uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite per certe eventualità e che verranno affisse all’ingresso o nell’interno dello stabilimento, sempre che non contrastino con il presente contratto collettivo.

Art. 50. - Indennità speciali.
Ai lavoratori addetti all’essiccamento del carbonato di calcio, alla rigenerazione del nero animale, e ai forni elettrici di rigenerazione del bario, verrà corrisposta, per ogni ora di lavoro in tali reparti, una indennità non inferiore al 10 % della paga oraria individuale. Tale indennità si intenderà assorbita dal trattamento eventualmente già in atto, per gli operai addetti ai reparti sopraindicati, quando questi percepiscano a questo titolo un salario superiore al minimo di categoria maggiorato del 10 %.

Art. 51. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuete norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette tra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto, e nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni sindacali, per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tale fine l’associazione che riceverà la denuncia nella controversia dovrà darne immediatamente comunicazione all’altra associazione contraente a termine delle disposizioni del Codice Civile vigente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti associazioni sindacali e, in caso di mancato accordo, prima dell’azione giudiziaria dinanzi alla Magistratura del lavoro, saranno sottoposte al Collegio di conciliazione della competente Corporazione ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934 n. 163.

Art. 53. - Norme transitorie.
Per il periodo di validità della Legge 16 luglio 1940 n. 1109 e del successivo D.M. 1° febbraio 1943 sull’orario di lavoro delle attività industriali, valgono le norme stabilite dalla Legge e dal Decreto citati. Limitatamente al periodo della loro applicabilità restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939.