Tipologia: CCNL
Data firma: 27 luglio 1962
Validità: 01.07.1962 - 30.06.1964
Parti: Associazione dell'industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini, Associazione degli Industriali della provincia di Massa-Carrara, Associazione degli Industriali della provincia di Lucca, Intersind, Federazione Nazionale delle Cooperative di produzione e lavoro, Associazione Nazionale fra le Cooperative di produzione e lavoro della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive-Cgil, la Federstrattive-Cisl, Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Industria Estrattiva-Cisnal e Federazione Italiana Lavoratori Cristiani Industrie
Settori: Edilizia, Lapidei, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica di operaio o di intermedio a quella di impiegato.
Art. 8. - Benemerenze nazionali.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Categorie.
Art. 14. - Pagamento della retribuzione.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Premi di produzione o di rendimento.
Art. 17. - Indennità di cassa.
Art. 18. - Indumenti.
Art. 19. - Tredicesima mensilità.
Art. 20. - Missioni temporanee e trasferte.
Art. 21. - Trasferimenti.
Art. 22. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 23. - Doveri dell'impiegato.
Art. 24. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 25. - Assenze, permessi di breve congedo e aspettativa per motivi privati.
Art. 26. - Tutela della maternità.
Art. 27. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 28. - Congedo matrimoniale.
Art. 29. - Ferie.
Art. 30. - Permessi ed aspettativa per cariche pubbliche o sindacali.
Art. 31. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 32. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 33. - Indennità in caso di morte.
Art. 34. - Dimissioni.
Art. 35. - Minimi di stipendio base.
Art. 36. - Certificato di lavoro.
Art. 37. -. Cessione, trasformazione e fallimento dell’azienda.
Art. 38. - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
Art. 39. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 40. - Commissioni interne.
Art. 41. - Reclami e controversie.
Art. 42. - Accordi interconfederali.
Art. 43. - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni.
Art. 44. - Non collaborazione.
Art. 45. - Decorrenza e durata.
Tabella nazionale dei minimi di stipendio base degli impiegati dell’industria dei materiali lapidei in vigore al 1° luglio 1962
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle dell’indennità di contingenza dal 1° maggio 1962 al 31 luglio 1962

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, 27 luglio 1962

Addì, 27 luglio 1962 in Roma, tra l’Associazione dell'industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Massa-Carrara [...] e [...] rappresentante delle aziende operanti nel Comune di Massa [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Lucca [...], l’Associazione Sindacale Intersind [...], la Federazione Nazionale delle Cooperative di produzione e lavoro [...], l’Associazione Nazionale fra le Cooperative di produzione e lavoro della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], la Federstrattive - Cisl [...], con l'intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], l’Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave [...], con l’intervento dei Segretari Nazionali [...] e una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], con l’assistenza, rispettivamente: della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Cisl [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Addì, 27 luglio 1962 in Roma, tra l’Associazione dell'industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Massa-Carrara [...] e [...] rappresentante delle aziende operanti nel Comune di Massa [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Lucca [...], l’Associazione Sindacale Intersind [...], la Federazione Nazionale delle Cooperative di produzione e lavoro [...], l’Associazione Nazionale fra le Cooperative di produzione e lavoro della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Estrattiva - Cisnal [...], con l’assistenza: della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Addì, 27 luglio 1962 in Roma, tra l’Associazione dell'industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Massa-Carrara [...] e [...] rappresentante delle aziende operanti nel Comune di Massa [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Lucca [...], l’Associazione Sindacale Intersind [...], la Federazione Nazionale delle Cooperative di produzione e lavoro [...], l’Associazione Nazionale fra le Cooperative di produzione e lavoro della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Cristiani Industrie [...], con l’intervento di una rappresentanza di lavoratori [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori appartenenti alia qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto si applica agli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti le seguenti attività:
1) escavazione del marmo; escavazione dell’alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, ecc.;
escavazione del travertino;
escavazione delle ardesie;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione delle altre pietre affini
2) Segatura lavorazione del sopraddetti materiali.
3) Produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.
4) Lavorazione delle selci.
5) Produzione di sabbia e ghiaia nelle seguenti provincie: Pisa - Trieste - Grosseto - Siena - Perugia - Bergamo - Lecce - La Spezia - Pesaro - Varese - Mantova - Firenze - Bologna - Forlì - Parma - Ravenna - Massa Carrara - Livorno - Sondrio - Rieti, nonché nella zona di Biella.

Art. 2. - Assunzione.
[...]
L’impiegato di nuova assunzione potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta con prefissione di termine, secondo le norme di legge vigenti. In tal caso saranno applicabili le norme previste nel presente contratto, fino alla scadenza del termine, ad eccezione di quelle relative al preavviso e all'indennità di licenziamento, salvo quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 5 della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art. 6. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
A tutti gli effetti di legge la durata massima dell’orario normale di lavoro resta disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario contrattuale viene stabilita riducendo di 4 ore settimanali l’attuale orario normale di legge e tale riduzione potrà essere attuata dalle aziende nell’ambito di ciascuna settimana o di più settimane.
Per ogni ora di lavoro compiuta dagli impiegati oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, l’azienda corrisponderà all’impiegato stesso, in aggiunta alla sua retribuzione, una quota oraria del minimo tabellare, che verrà determinata dividendo lo stesso minimo per 170, e dell’indennità di contingenza.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini e da accordi locali.

Art. 10. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
L’impiegato eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
È considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.

Art. 12. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per l’impiegato per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, così che la domenica viene considerata giorno lavorativo.
Il riposo settimanale compensativo deve essere prefissato.
L’eventuale spostamento del giorno destinato al riposo compensativo dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima, in difetto di che - salvo che lo spostamento non sia dovuto a causa di forza maggiore - l’impiegato avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 16. - Premi di produzione o di rendimento.
Aziendalmente potranno essere istituiti premi di rendimento o di produzione.
[...]

Art. 18. - Indumenti.
Agli impiegati tecnici verranno forniti gratuitamente ogni anno un paio di pantaloni da lavoro ed un paio di calzature da lavoro.

Art. 23. - Doveri dell'impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori:
[...]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 24. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di una giornata di stipendio;
d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
[...]
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare sanzione adeguata nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 26. - Tutela della maternità.
Per la tutela della maternità delle impiegate si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano la materia. 

Art. 29. - Ferie.
L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad mi periodo di riposo con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
15 giorni per anzianità di servizio tino ai 2 anni compiuti;
18 giorni per anzianità di servizio da oltre i 2 anni e fino ai 15 anni compiuti;
24 giorni per anzianità di servizio da oltre i 4 anni e fino ai 4 anni compiuti;
28 giorni per anzianità di servizio da oltre i 15 anni e fino ai 20 anni compiuti;
30 giorni per anzianità di servizio oltre i 20 anni.
[...]

Art. 38. - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile ed ove si effettua il pagamento della retribuzione.

Art. 40. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali.

Art. 41. - Reclami e controversie.
Qualora, nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne, sempreché ciò sia previsto dagli accordi interconfederali, la controversia stessa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. 
Le controversie sull’applicazione del contratto vengono deferite/ alle organizzazioni territoriali, mentre quelle sull’interpretazione del contratto vengono deferite alle organizzazioni nazionali stipulanti.

Art. 42. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati fra la Confederazione Generale dell’industria Italiana e le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle disposizioni del presente contratto, si considerano parte integrante di esso.

Art. 44. - Non collaborazione.
Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi tra le rispettive Confederazioni in materia di «non collaborazione», riservandosi di uniformarsi all’atteggiamento delle rispettive Confederazioni.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 194
1
[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità. 
[...]