Tipologia: CCNL
Data firma: 27 luglio 1962
Validità: 01.07.1962 - 30.06.1964
Parti: Associazione dell'industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini, Associazione degli Industriali della provincia di Massa-Carrara, Associazione degli Industriali della provincia di Lucca, Intersind, Federazione Nazionale delle Cooperative di produzione e lavoro, Associazione Nazionale fra le Cooperative di produzione e lavoro della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive-Cgil, la Federstrattive-Cisl, Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Industria Estrattiva-Cisnal e Federazione Italiana Lavoratori Cristiani Industrie
Settori: Edilizia, Lapidei, Intermedi

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Criteri di appartenenza.
Art. 3. - Criteri per l’assegnazione alla categoria.
Art. 4. - Assunzione.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale.
Art. 7. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario - Lavoro notturno - Lavoro festivo.
Art. 10. - Sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Lavori speciali.
Art. 14. - Indumenti.
Art. 15. - Pagamento della retribuzione.
Art. 16. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 17. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 18. - Premi di produzione o di rendimento.
Art. 19. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 20. - Trasferte.
Art. 21. - Trasferimenti.
Art. 22. - Doveri del lavoratore.
Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 24. - Permessi e brevi congedi.
Art. 25. - Permessi e aspettativa per cariche pubbliche o sindacali.
Art. 26. - Congedo matrimoniale.
Art. 27. - Ferie.
Art. 28. - Tredicesima mensilità.
Art. 29. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 30. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 31. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 32. - Minimi di paga base.
Art. 33. - Servizio militare.
Art. 34. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 35. - Commissioni interne.
Art. 36. - Accordi interconfederali.
Art. 37. - Reclami e controversie.
Art. 38. - Estensione di Contratti stipulati con altre associazioni.
Art. 39. - Non collaborazione.
Art. 40. - Decorrenza e durata.
Tabella nazionale del minimi di paga base degli intermedi dell’industria dei materiali lapidei in vigore dal 1° luglio 1962

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, 27 luglio 1962.

Addì, 27 luglio 1962 in Roma, tra l’Associazione dell’Industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Massa-Carrara [...] e [...] rappresentante delle aziende operanti nel Comune di Massa [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Lucca [...], l'Associazione Sindacale Intersind [...], la Federazione Nazionale delle Cooperative di produzione e lavoro [...], l’Associazione Nazionale fra le Cooperative di produzione e lavoro della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], la Federstrattive - Cisl [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], l’Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave [...] e una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], con l’assistenza, rispettivamente: della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Cisl [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori appartenenti alla qua litica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Addì, 27 luglio 1962 in Roma, tra l’Associazione dell’Industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Massa-Carrara [...] e [...] rappresentante delle aziende operanti nel Comune di Massa [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Lucca [...], l'Associazione Sindacale Intersind [...], la Federazione Nazionale delle Cooperative di produzione e lavoro [...], l’Associazione Nazionale fra le Cooperative di produzione e lavoro della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Estrattiva - Cisnal [...], con l’assistenza: della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. 
Addì, 27 luglio 1962 in Roma, tra l’Associazione dell’Industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Massa-Carrara [...] e [...] rappresentante delle aziende operanti nel Comune di Massa [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Lucca [...], l'Associazione Sindacale Intersind [...], la Federazione Nazionale delle Cooperative di produzione e lavoro [...], l’Associazione Nazionale fra le Cooperative di produzione e lavoro della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Cristiani Industrie [...], con l'intervento di una rappresentanza di lavoratori [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto si applica agli intermedi dipendenti dalle aziende esercenti le seguenti attività:
1) escavazione del marmo; escavazione dell’alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, ecc.;
escavazione del travertino;
escavazione delle ardesie;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;
4) lavorazione delle selci;
5) produzione di sabbia e ghiaia nelle seguenti province: Pisa - Trieste - Grosseto - Siena - Perugia - Bergamo - Lecce La Spezia - Pesaro - Varese - Mantova - Firenze - Bologna - Forlì - Parma - Ravenna - Massa Carrara - Livorno - Sondrio - Rieti nonché nella zona di Biella.

Art. 2. - Criteri di appartenenza.
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non dando luogo al riconoscimento della qualifica d’impiegato, comporti per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente quei lavoratori che:
а) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano particolari mansioni di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica.

Art. 8. - Orario di lavoro.
A tutti gli effetti di legge la durata massima dell’orario normale ili lavoro resta disciplinata dalle norme di. legge e relative deroghe ed eccezioni. La durata dell’orario ordinario contrattuale viene stabilita riducendo di due ore settimanali dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 e di tre ore settimanali dal 1° luglio 1963 l’attuale orario normale di legge.
L'attuazione di quanto previsto nel presente comma dovrà essere effettuata d'accordo fra le parti quando comporti il superamento dell'orario massimo giornaliero di legge, in tale ipotesi il superamento dell’orario giornaliero suddetto dovrà comunque essere contenuto nel limite di un’ora al giorno e non comporterà corresponsione della maggiorazione di straordinario.
Tale riduzione potrà anche essere attuata dalle aziende nell'ambito di ciascuna settimana o di più settimane in modo che i lavoratori possano di norma godere dì un riposo di durata non inferiore a 4 ore nel sabato o nei giorni precedenti o susseguenti una delle festività di legge. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini od accordi locali. 
Dichiarazione a verbale.
Le parti non hanno inteso col presente articolo modificare o comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudini od accordi regionali, provinciali o locali esistenti.

Art. 9. - Lavoro straordinario - Lavoro notturno - Lavoro festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini o accordi locali.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 del mattino.
[...]
Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si effettuano nei limiti previsti dalla legge.
[...]

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto applicabili alle aziende e ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Nei casi previsti dalla legge, il riposo settimanale potrà cadere in giornata non domenicale e si chiamerà riposo compensativo. In caso di spostamento del giorno di riposo il lavoratore sarà avvisato almeno 24 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.

Art. 13. - Lavori speciali.
Per i lavori che presentano un particolare disagio e cioè: lavori su scale aeree con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, con stillicidio continuo, con piedi nell’acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, saranno corrisposti compensi la cui misura verrà determinata con accordi integrativi locali.
Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro sotto la pioggia o la neve, quando le prestazioni continuino oltre la prima mezz’ora, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso, la cui misura verrà pure determinata con accordi integrativi locali.

Art. 14. - Indumenti.
A tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente ed annualmente dall’azienda a qualsiasi titolo, sarà annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature.
Il diritto alla somministrazione del predetto paio di scarpe da lavoro si matura dopo sei mesi di servizio.
[...]
Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che già usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, un paio di pantaloni da lavoro.

Art. 18. - Premi di produzione o di rendimento.
Aziendalmente potranno essere istituiti premi di rendimento o di produzione.
[...]

Art. 22. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tener contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori:
[...]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
[...]
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di una giornata di paga;
d) sospensione dal lavoro o dalla paga e dal lavoro, per un periodo non superiore ai 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

Art. 27. - Ferie.
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
14 giorni, per anzianità fino a due anni compiuti:
18 giorni, per anzianità da oltre due anni tino ad otto anni compiuti;
22 giorni, per anzianità da oltre otto anni e fino a quindici anni compiuti;
25 giorni, per anzianità da oltre i quindici anni e fino a 20 anni compiuti;
27 giorni, per anzianità oltre i 20 anni.
[...]

Art. 35. - Commissioni interne.
Per le commissioni interne si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali.

Art. 36. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati tra le rispettive confederazioni, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 37. - Reclami e controversie.
Qualora, nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferme restando le possibilità di intervento delle commissioni interne, sempreché ciò sia previsto dagli accordi interconfederali, la controversia stessa dovrà, prima della azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull’applicazione del contratto vengono deferite alle organizzazioni territoriali, mentre quelle sulla interpretazione del contratto vengono deferite alle organizzazioni nazionali stipulanti. 

Art. 39. - Non collaborazione.
Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed agli eventuali accordi tra le rispettive confederazioni in materia di «non collaborazione» riservandosi di uniformarsi all’atteggiamento delle rispettive confederazioni.