Cassazione Penale, Sez. 4, 16 aprile 2012, n. 14420 - Mancata predisposizione di un ponteggio, mancanza di cinture di sicurezza e mancanza di formazione: caduta dall'alto di un muratore


 


Responsabilità di un datore di lavoro e di un responsabile del cantiere e direttore dei lavori per infortunio ad un operaio muratore. Quest'ultimo, dipendente della ditta edile appaltatrice di lavori di ristrutturazione e messa a norma di un immobile, della quale il primo imputato era rappresentante legale, cadeva da un'altezza di circa sette metri riportando lesioni personali gravissime. La stessa parte offesa riferiva che, quel giorno, gli era stato affidato il lavoro di realizzare una protezione in legno sul perimetro di un terrazzo privo di parapetto, di un fabbricato di quattro piani, senza che fosse stato allestito un ponteggio o che gli fossero state fornite cinture di sicurezza: ad un certo punto, mentre era intento ad inchiodare delle tavole, aveva perso l'equilibrio cadendo nel vuoto. All'esito di tali dichiarazioni e del risultato dell'istruttoria dibattimentale per il Tribunale era rimasto acquisito che non era stato predisposto un ponteggio e che non era stata effettuata alcuna formazione dei dipendenti, per cui era verosimile che le cinture di sicurezza non fossero state utilizzate e che, quindi, era rimasta provata la penale responsabilità degli attuali ricorrenti.

Condannati, ricorrono in Cassazione - Inammissibili.

Innanzitutto resta difficile ipotizzare che il lavoratore abbia deciso di spostarsi su quella parte di terrazza priva di parapetto senza alcun motivo; sembra più verosimile affermare che abbia fatto ciò in esecuzione di un ordine ricevuto.

Quanto alla eccepita interruzione del nesso causale per comportamento abnorme del lavoratore che, ammesso pure di aver ricevuto l'ordine di recarsi in una zona della terrazza non protetta, non ha utilizzato le cinture di sicurezza, comunque, messe a sua disposizione, non può non condividersi, in punto di diritto, il rilievo della Corte distrettuale secondo cui permarrebbe la condotta colposa di entrambi i ricorrenti, con riferimento alle loro specifiche posizioni di garanzia, per il fatto di non aver adeguatamente istruito la p.o. sulla necessità dell'uso di tale strumento antinfortunistico (si riporta che nessuno dei testimoni ha riferito che il datore di lavoro, o chi per esso, avesse effettuato alcuna attività di informazione e formazione sulle norme antinfortunistiche) e di non avere attentamente e specificamente vigilato affinchè, nel momento in cui il lavoratore si apprestava ad eseguire un incarico in condizioni di notevole pericolo di caduta e quindi richiedente una particolare attenzione anche da parte dei preposti alla sicurezza, indossasse quei dispositivi di sicurezza, assolutamente necessari per quel tipo di lavoro.

Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.
Certamente, all'esito di quanto acquisito in fatto, non si può ritenere abnorme il comportamento della persona offesa.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1. (Omissis) n. L'(Omissis);

2. (Omissis) n. il (Omissis);

Avverso la sentenza n. 11223/2010 della Corte d'Appello di Reggio Calabria dell'11.11.2010.

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

Udita in PUBBLICA UDIENZA del 2 febbraio 2012 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA;

Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Salzano Francesco che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

L'avv. (Omissis) difensore della parte civile, conclude per l'inammissibilità dei ricorsi o in subordine per il rigetto del ricorso.

Gli avv.ti (Omissis) e (Omissis), difensori del (Omissis), insistono per l'accoglimento di ricorso.

L'avv. (Omissis), difensore del (Omissis), che insiste per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto



Con un unico atto (Omissis) e (Omissis) ricorrono in cassazione avverso la sentenza, in data 11.11.2010, della Corte d'Appello di Reggio Calabria di conferma della sentenza di condanna emessa nei loro confronti in ordine al delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche emessa il 7.12.2007 dal Tribunale dello stesso capoluogo.

In breve il fatto per una migliore comprensione dei motivi posti a base dei ricorsi.

Il giorno 30.06.2001, (Omissis) operaio muratore, dipendente della ditta edile "Impianti e costruzioni s.r.l.", di cui il (Omissis) era rappresentante legale, appaltatrice di lavori di ristrutturazione e messa a norma di un immobile, cadeva da un'altezza di circa sette metri riportando lesioni personali gravissime. La stessa parte offesa riferiva che, quel giorno, gli era stato affidato il lavoro di realizzare una protezione in legno sul perimetro di un terrazzo privo di parapetto, di un fabbricato di quattro piani, senza che fosse stato allestito un ponteggio o che gli fossero state fornite cinture di sicurezza, ad un certo punto, mentre era intento ad inchiodare delle tavole, aveva perso l'equilibrio cadendo nel vuoto. All'esito di tali dichiarazioni e del risultato dell'istruttoria dibattimentale per il Tribunale era rimasto acquisito che non era stato predisposto un ponteggio e che non era stata effettuata alcuna formazione dei dipendenti, per cui era verosimile che le cinture di sicurezza non fossero state utilizzate e che, quindi, era rimasta provata la penale responsabilità degli attuali ricorrenti. Ciò in quanto costoro, il (Omissis) quale datore di lavoro ed il (Omissis), quale responsabile del cantiere e direttore dei lavori, avrebbero dovuto evitare che un lavoro di quel genere venisse espletato senza l'adozione di idonee misure di sicurezza ed avrebbero, comunque, dovuto formare i lavoratori sui rischi derivanti dalla loro attività.

La Corte d'Appello, compulsata dagli imputati, che preliminarmente avevano rinunciato alla prescrizione, riteneva infondato, sulla scorta delle dichiarazioni della p.o. e di altre risultanze istruttorie, uno specifico motivo di gravame circa la ricostruzione dell'infortunio, secondo cui il (Omissis) era stato incaricato di realizzare un cordolo su di un parapetto del lastrico solare rimanendo all'interno del parapetto stesso, per cui non era obbligatorio predisporre alcuna misura antinfortunistica per evitare cadute dal vuoto. Si aggiungeva che l'unico spazio privo di parapetto era un balcone a sbalzo al quale, però, l'accesso era impedito da uno sbarramento realizzato con tavole, non interessato dai lavori, nè risultava che la persona offesa fosse stata incaricata, come da lui solo affermato, di eseguirvi un passamano volante.

Dunque, si confermava la sentenza di primo grado rigettando anche gli altri motivi di appello.

I ricorrenti con il primo motivo denunciano violazione di legge nella specie dell'articolo 521 c.p.p. e vizio di motivazione. Si eccepisce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Si è stravolto l'originario impianto accusatorio addebitando ai ricorrenti profili di colpa diversi ed ulteriori rispetto ai quali non sono mai stati chiamati a svolgere le loro difese. Già il Tribunale, a fronte di una asserita colpa generica, avevano individuato i profili di colpa per entrambi per non avere, il primo "vigilato a che venissero adottate tutte le cautele necessarie per evitare il verificarsi dell'evento dannoso con l'adozione di misure relative alla organizzazione del lavoro, tali da evitare che lavoratori inesperti siano coinvolti in lavori pericolosi" e, unitamente al secondo "non evitando che quel tipo di lavoro svolto dal (Omissis), venisse effettuato nelle condizioni di estrema pericolosità".

A sua volta la Corte d'Appello rilevava non potendosi mettere in dubbio che su entrambi ricadesse l'obbligo di assicurare la formazione del lavoratore e la vigilanza sull'osservanza della normativa antinfortunistica". Sotto altro profilo, con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge, nella specie dell'articolo 192 c.p.p., e vizio di motivazione. In sostanza si adduce che la Corte Territoriale ha operato una scelta circa la ricostruzione dell'infortunio: quella prospettata dalla persona offesa. Ha disatteso, immotivatamente, quella emersa in dibattimento a seguito dell'escussione dei testi estranei alle parti, tutto ciò in violazione di quei principi giurisprudenziali fissati dalla S.C. in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla p.o., per altro costituitasi parte civile. Il convincimento espresso dai giudici risulta fondato su una mera ricostruzione congetturale come tale inammissibile atteso che si è sostenuto che riesce difficile ipotizzare che il (Omissis) abbia deciso di recarsi sulla parte della terrazza priva di parapetto senza alcun motivo e senza l'andamento dei lavori avesse richiesto la sua opera in quel luogo, ed è, invece, assai più verosimile che ciò abbia fatto - come da lui dichiarato - in esecuzione di un ordine ricevuto da colui che dirigeva le operazioni. Ancora, con riferimento ad una specifica circostanza di fatto (l'essere stato o meno idoneamente sbarrato il varco tra la terrazza e la contigua passerella), dopo aver dato atto della esistenza , anche a riguardo, dell'insanabile contrasto tra le due diverse versioni acquisite al processo, la Corte non solo ha deciso di preferire la versione fornita dal (Omissis), ma, ha altresì ritenuto di dover precisare che trattasi di questione (quella dello stabilire se detta chiusura di accesso alla parte non transennata consentisse o meno il passaggio) di scarso rilievo.

Con un terzo motivo si denunciano violazione di legge degli articoli 40 e 43 cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte del merito da una parte non ha affrontato il tema della rilevanza della colpa del lavoratore, quale causa esclusiva e/o concorrente dell'infortunio; dall'altra non ha individuato con certezza le condotte colpevoli rimproverabili a ciascuno degli imputati. Pur dado credito alla p.o. sulla circostanza che gli sarebbe stato ordinato di recarsi sulla terrazza priva di protezione (ancorchè il relativo accesso era sbarrato) non ha motivato circa la sussistenza di una prova in tal senso nè ha individuato la persona responsabile che ha dato tale ordine. Resta quindi il dato di fatto che il lavoratore ha posto in essere una condotta assolutamente eccezionale ed imprevedibile che ha interrotto il nesso causale tra gli addebiti contestati ai ricorrenti e l'evento.

Con conclusioni scritte, depositate in udienza, la parte civile ha chiesto dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi i ricorsi.

Diritto



1. I motivi esposti, alcuni dei quali non consentiti in sede di legittimità, sono comunque manifestamente infondati, sicchè i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

2. Palesemente infondato è, infatti, il primo motivo.

Invero, l'articolo 521 del cod. proc. pen., al comma 1, consente al giudice di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, ma il capoverso dello stesso articolo impone la trasmissione degli atti al pubblico ministero qualora accerti la diversità del fatto, senza alcuna possibilità di prosciogliere o assolvere da quello originariamente contestato. Rilevata, infatti, la diversità del fatto emerso nel dibattimento, il giudice perde automaticamente la disponibilità del procedimento e, dunque, non può pronunciarsi su quello originariamente contestato: un provvedimento in tal senso sarebbe manifestamente abnorme, precludendo la possibilità dell'inizio di una nuova azione penale. In sostanza, il principio della necessaria correlazione tra il fatto storico contestato e quello ritenuto in sentenza trae il suo fondamento dall'esigenza di tutela del diritto di difesa dell'imputato. Si deve evitare, infatti, che questi possa essere condannato per un fatto in relazione al quale non ha avuto modo di difendersi, presentando esso connotati materiali del tutto difformi da quelli descritti nel decreto che ha disposto il giudizio.

E', però, indirizzo giurisprudenziale, oramai costante, della Suprema Corte quello secondo cui la violazione del principio in parola si concretizza quando vi è mutamento del fatto, determinato da una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta in cui si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire a un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa: ne consegue che la violazione del diritto di difesa, cui preside la regola in esame, non sussiste quando l'imputato, nel corso del processo, si sia trovato comunque nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (V. da ultimo: Sez. 3, sentenza n. 35225 del 28.06.2007, Rv. 237517, imp. Di Martino; Sez. 6 sentenza n. 8987 del 31.10.2007, Rv. 235924, imp. Cicoria; Sez. 4 sentenza n. 10103 del 15.01.2007, Rv. 226099, imp. Granata; Sez. 6 sentenza n. 34879 del 10.01.2007, Rv. 237415, imp. Sartori; Sez. 3 sentenza n. 818 del 6.12.2005, Rv. 233257, imp. Pavanel).

In buona sostanza, la correlazione tra accusa e decisione non va intesa in senso meccanicistico e formale, si deve ritenere, come prima evidenziato, che vi sia comunque tale correlazione tutte le volte che l'imputato ha avuto un'effettiva possibilità di difesa in ordine a tutte le circostanze rilevanti del fatto, che siano emerse nel giudizio.

Per il caso che ci occupa l'impostazione originaria del fatto, nei suoi elementi caratterizzanti, è stata recepita dal Tribunale e poi dalla Corte di merito, con la puntualizzazione dei comportamenti addebitati sia sotto il profilo della colpa specifica che di quella generica e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi è fuori di dubbio, essendo state affrontate tutte le questioni presenti nella fattispecie concreta e la cui conoscenza, pertanto, esclude la violazione della corrispondenza tra contestazione e sentenza.

3. Quanto alla censura posta a base del secondo motivo è opportuno rammentare che il compito del giudice di legittimità è quello di verificare se i giudici di merito abbiano logicamente giustificato la loro valutazione sulla sufficienza degli elementi di natura indiziaria acquisiti al processo al fine di pervenire all'affermazione o meno di responsabilità dell'imputato in ordine al fatto addebitato e se abbiano correttamente applicato i criteri di valutazione della prova indiziaria previsti dall'articolo 192 c.p.p..

Rilevato che non si contestano le rispettive posizioni di garanzia, i ricorrenti criticano la scelta operata dalla Corte territoriale circa la ricostruzione dell'infortunio rilevando che essa ha valorizzato esclusivamente le dichiarazioni della persona offesa, tralasciando di apprezzare le emergenze processuali con esse contrastanti.

Dunque, il vizio dedotto dai ricorrenti non è riconducibile al cd. "travisamento della prova" perchè si pone il problema dell'individuazione dei criteri che il giudice deve utilizzare per valutare l'idoneità indiziaria dei fatti accertati e l'efficacia probatoria di questi indizi nonchè la loro capacità individualizzante.

Compito del giudice di legittimità non è infatti quello di ricostruire e valutare i fatti diversamente da quanto compiuto dal giudice di merito, ma di sindacare la correttezza del ragionamento di questi sulla valutazione relativa alla efficacia indiziaria dei fatti accertati.

Il sindacato di legittimità sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di criteri di inferenza, o massime di esperienza, è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano plausibili. E, per giungere a queste conclusioni, è necessario verificare se siano stati rispettati i principi di completezza (se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti), di correttezza e logicità (se le conclusioni siano coerenti con questo materiale e fondate su corretti criteri di inferenza e su deduzioni logicamente ineccepibili).

Ebbene, relativamente alla censura di entrambi i ricorrenti, proposta con il secondo motivo, la motivazione dell'impugnata sentenza è esaustiva e condivisibile, non rilevandosi alcuna contraddittorietà circa l'analisi delle dichiarazioni del (Omissis), essendosi uniformata alla giurisprudenza di questa Corte circa il rigore con cui va affrontata tale analisi in ragione degli interessi di parte (anche di natura economica) di cui è portatrice la persona offesa.

In sostanza, con la ricostruzione prospettata dalla difesa, si assume che l'iniziativa del (Omissis) di recarsi sul balcone - ossia sulla parte di terrazza priva di protezione - sarebbe stata il frutto di una scelta arbitraria e non autorizzata dell'operaio, che non aveva alcun motivo per oltrepassare lo sbarramento costituito dalle tavole e dalla pedana, predisposto per impedire l'accesso a quella zona, ove non vi era alcun lavoro da eseguire.

Orbene, al di là dei rilievo della Corte reggina, di natura essenzialmente logica, secondo cui è difficile ipotizzare che il (Omissis) abbia deciso di spostarsi su quella parte di terrazza priva di parapetto senza alcun motivo e che, invece, è più verosimile che abbia fatto ciò in esecuzione di un ordine ricevuto, la valutazione di maggior credibilità della versione accusatoria è basata anche sull'analisi delle dichiarazioni degli altri testimoni ( (Omissis) e (Omissis), entrambi ancora dipendenti del (Omissis)), sia con riferimento alla circostanza di fatto, ritenuta significativa in chiave difensiva, che l'accesso alla zona senza parapetto fosse sbarrata da assi di legno, che con riferimento alla verosimiglianza dell'incarico ricevuto dal (Omissis) di predisporre su quel tratto di terrazzo una balaustra di protezione.

Quanto alla prima, la Corte territoriale argomenta che, quand'anche quel passaggio fosse chiuso con le tavole e la pedana (sul punto, comunque, si evidenziano le notevoli incertezze del teste (Omissis)), rileva che ciò non rende meno verosimile che il (Omissis) sia stato incaricato di eseguire quel lavoro, allo scopo di rendere utilizzabile quel balcone il cui accesso fino a quel momento era precluso.

Quanto alla seconda circostanza, rileva la Corte del merito che risulta pacifico, in quanto riferito anche dagli altri testimoni, che il giorno dell'incidente si sarebbe dovuto provvedere a pulire la terrazza per prepararla alla realizzazione della cd. impermeabilizzazione, il che, secondo quanto correttamente motivato in sentenza, rende del tutto verosimile che il (Omissis) fosse stato incaricato di predisporre quel passamano volante, proprio per permettere agli operai di stendere una guaina anche in quel tratto di terrazza ed assicurare, in tal modo, l'unitarietà e l'uniformità del lavoro di impermeabilizzazione. Determinante è la testimonianza, riportata in sentenza, del (Omissis), laddove conferma che il (Omissis), dopo aver ultimato il cordolo, gli disse che stava recandosi a fare il passamano.

4. Anche il rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per assumere in qualità di testimone il geometra (Omissis) (indicato dal (Omissis) come colui che gli ha dato l'ordine di eseguire il passamano sul balcone non protetto) è stata motivato congruamente: la superfluità di tale testimonianza è stata giustificata in sentenza sotto ogni profilo, a parte quello di ordine logico stante l'evidente interesse del (Omissis) di negare una circostanza contra se, anche sotto quello della sua inattendibilità comprovata, non soltanto dalla circostanza che nell'ambito del procedimento innanzi al Giudice del lavoro la correlativa deposizione (resa il 12.05.2010) era successiva al deposito della motivazione emessa nel primo grado del giudizio penale, ma anche perchè il teste aveva riferito una circostanza estremamente non credibile secondo la quale il lavori appaltati al (Omissis) non riguardavano l'intera terrazza. Questa Corte ha insegnato che per attribuire la credibilità o meno ad una dichiarazione, sia essa di un testimone o dello stesso imputato, è necessario, nell'argomentare in punto di logica, basarsi su elementi oggettivi o, in mancanza, fare anche ricorso alle "massime d'esperienza".

è pur vero che tale ultima operazione non garantisce affatto un risultato sicuro, certo, indiscutibile, ma, in assenza di dati obiettivi cui ancorare la dichiarazione, è l'unico metodo cui poter far ricorso.

Con la massima d'esperienza si opera una generalizzazione di un determinato comportamento attraverso l'individuazione di caratteri "comuni" presupposti come presenti in fatti già accaduti, cui si fa riferimento come punto di partenza, con l'esclusione di quei casi che potrebbero smentire tale generalizzazione.

L'interrogativo posto dalla Corte del merito "che ragione avrebbe avuto la persona offesa di recarsi a realizzare una struttura di protezione del balcone, se così non gli fosse stato ordinato e se in quella parte del cantiere non vi fossero stati lavori da realizzare?", la cui risposta in punto di logica appare ovvia, fa riferimento ad una massima d'esperienza che rende non credibile la deduzione difensiva o, meglio, rende non ragionevole il dubbio circa la colpevolezza degli imputati.

5, Da ultimo, quanto alla eccepita interruzione del nesso causale per comportamento abnorme del lavoratore che, ammesso pure di aver ricevuto l'ordine di recarsi in una zona della terrazza non protetta, non ha utilizzato le cinture di sicurezza, comunque, messe a sua disposizione, non può non condividersi, in punto di diritto, il rilievo della Corte distrettuale secondo cui permarrebbe la condotta colposa di entrambi i ricorrenti, con riferimento alle loro specifiche posizioni di garanzia, per il fatto di non aver adeguatamente istruito la p.o. sulla necessità dell'uso di tale strumento antinfortunistico (si riporta che nessuno dei testimoni ha riferito che il datore di lavoro, o chi per esso, avesse effettuato alcuna attività di informazione e formazione sulle norme antinfortunistiche) e di non avere attentamente e specificamente vigilato affinchè, nel momento in cui il (Omissis) si apprestava ad eseguire un incarico in condizioni di notevole pericolo di caduta e quindi richiedente una particolare attenzione anche da parte dei preposti alla sicurezza, indossasse quei dispositivi di sicurezza, assolutamente necessari per quel tipo di lavoro.

Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

E certamente, all'esito di quanto acquisito in fatto, non si può ritenere abnorme il comportamento del (Omissis) e, per altro, quanto al fatto di non aver indossato le cinture di sicurezza, questa Corte ha costantemente affermato che l'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro sottendono proprio allo scopo di evitare che l'errore umano, possibile e, quindi, prevedibile, influente su di una condotta lavorativa diversa da quella corretta, ma pur sempre posta in essere nel contesto lavorativo, possa determinare il verificarsi di un infortunio.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende ed, in solido, alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende, nonchè alla rifusione, in solido fra loro, delle spese di questo giudizio in favore della costituita parte civile, le quali liquida in euro 2.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge.