Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 20 febbraio 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2013
Parti: WWF Italia Onlus Ong e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e RSA
Settori: Servizi, Onlus, WWF Italia
Fonte: FILCAMS-CGIL

Sommario:

Premesse
Art. 1 Relazioni sindacali
Art. 2 Sviluppo strategie occupazionali 2012 - 2013
Art. 3 Salute e sicurezza
Art. 4 Pari opportunità
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 6 Inquadramenti
Art. 7 Classificazione
Art. 8 Voci della retribuzione
Art. 9 Durata

Accordo integrativo WWF Italia

Il giorno 20 febbraio 2012 presso gli uffici del WWF Italia in Roma, Via Po, 25/c si sono incontrati WWF Italia Onlus Ong [...] e le OOSS rappresentate da [...] per Filcams Cgil Nazionale, [...] per Fisascat Cisl Nazionale, [...] per Uiltucs Uil Nazionale, RSA [...]

Premesse
Le parti hanno analizzato la situazione economica e finanziaria dell’Associazione e la previsione completa degli interventi pianificati per superare l’attuale stato di difficoltà, tenuto conto anche degli ammortizzatori sociali attualmente attivi per tutta la struttura nazionale. L’Associazione ha previsto interventi in ogni settore e con ogni possibile operazione di contenimento dei costi, sia dal punto di vista organizzativo che gestionale. Dall’analisi fatta l'associazione ha rilevato inoltre che alcune retribuzioni non risultano perfettamente in linea con quanto previsto per le Società senza scopo di lucro e che vi sono alcune voci non corrispondenti alle voci riportate nei CCNL di categoria
Le parti hanno quindi convenuto di stipulare un accordo aziendale con l'obiettivo di:
- recepire, armonizzare e aggiornare i precedenti accordi
- strutturare il sistema di relazioni sindacali;
- riformulare la struttura dei cedolini paga;
- condividere un percorso di stabilizzazione e sviluppo dell’occupazione all’interno dell’associazione.

Art. 1 Relazioni sindacali
Le parti si danno atto che un corretto sistema di relazioni sindacali costituisce un importante elemento di consolidamento e miglioramento del clima di lavoro, utile per contribuire alla crescita e al rafforzamento dell’associazione e al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo dei livelli occupazionali. Alla luce della peculiarità della realtà associativa le parti concordano sull’importanza del confronto a livello nazionale e territoriale finalizzato al confronto e alle intese per prevenire e affrontare eventuali problemi riscontrati dalle parti.
Al fine di migliorare il coinvolgimento della struttura sindacale nella sua espressione nazionale, si conviene l’istituzione di 2 incontri annui di informazione tra le Parti in merito alla situazione complessiva dell’Associazione con particolare riferimento agli organici. Fermi restando gli argomenti di confronto previsti dal CCNL applicato e dagli accordi precedenti, l’Associazione fornirà informazioni preventive in merito a: strategie di sviluppo, relazioni con le istituzioni, piani formativi, organici e loro composizione sia stabile che precaria e atipica, anche per le Società controllate.
Sarà inoltre garantita l’agibilità sindacale in tutte le sedi territoriali.

Art. 3 Salute e sicurezza
In considerazione dell’importanza riconosciuta alla tutela della salute e sicurezza dei collaboratori sul luogo di lavoro, l’Associazione conferma il proprio impegno al rispetto della vigente normativa nonché del vigente CCNL applicato, favorendo il confronto costante con l’RLS.

Art. 4 Pari opportunità
Al fine di dare piena occupazione alla Legge 125/91 relativa ad azioni positive per la realizzazione della parità uomo/donna nel lavoro, c in riferimento al CCNL di riferimento, le parti si impegnano a fornire una concreta promozione del rispetto della dignità delle persone e delle pari opportunità e a questo scopo l’Associazione di impegna a: programmare specifici percorsi di aggiornamento dedicati alle lavoratrici/lavoratori al rientro da periodo di maternità/congedo parentale e lunghe malattie (superiore a 180 giorni); evitare o superare modelli organizzativi eventualmente pregiudizievoli nei confronti delle lavoratrici.

Art. 5 Orario di lavoro
L'orario di lavoro viene confermato secondo quanto previsto dagli accordi di II livello del 24 ottobre 2001 e del 7 maggio 2008 e in particolare dall’ipotesi di accordo sulla flessibilità del 16 dicembre 2004.