Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 4 aprile 2012
Validità: 01.04.2012 - 31.12.2014
Parti: Ance e Flc (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil)
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Chieti
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Art. 1 Ente paritetico unificato formazione e sicurezza (Efse)
Art. 2 Cassa edile
Art. 3 Norma premiale
Art. 4 Omogeneizzazione contribuzione a livello regionale
Art. 5 Quote di servizio sindacale
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 7 Ferie
Art. 8 Rappresentanti territoriali per la sicurezza (RLST)
Art. 9 Indennità territoriale di settore, Elemento economico territoriale e premio di produzione (comprensivo dell’elemento economico territoriale previgente, elemento economico territoriale ex art. 10 e adeguamento retributivo regionale)
Art. 10 Elemento variabile della retribuzione (Evr)
Art. 11 Indennità di mensa operai e impiegati
Art. 12 Contributo spese di trasporto
Art. 13 Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 14 Indennità di alta montagna
Art. 15 Trasferta
Art. 16 Premio di professionalità
Art. 17 Delegato d’impresa
Art. 18 Prestazione Cigo apprendisti
Art. 19 Validità e durata
Art. 20 Esclusiva di stampa
Allegati
Allegato 1 - Elemento variabile della retribuzione (Evr) Autodichiarazione di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale edili ed affini della provincia di Chieti

In data 4 aprile 2012, in Chieti, presso la sede di Confindustria Chieti, larghetto Teatro Vecchio, n. 4 tra: la Ance Chieti [...] e Flc, Federazione dei lavoratori delle costruzioni della provincia di Chieti rappresentata da: [...] Feneal-Uil [...], Filca-Cisl [...], Fillea-Cgil [...], di seguito parti sociali
visti
- l’art. 12 del CCNL del 19 aprile 2010;
- il CCNL del 19 aprile 2010 e in particolare
- l’art. 38 dello stesso;
- l’accordo regionale Ance Chieti/OO.SS. RLST del 31 ottobre 2010;
- l’accordo regionale Ance Chieti/OO.SS. attuazione trasferta regionale del 31 ottobre 2010;
si è convenuto quanto segue per la stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL del 19.4.2010, da valere per tutte le imprese edili operanti nel territorio della provincia di Chieti e per i lavoratori da esse dipendenti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Art. 1 Ente paritetico unificato formazione e sicurezza (Efse)
Le attività dell’Ente saranno alimentate dal contributo unico a carico delle imprese pari all’1,00% degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 19 aprile 2010, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3), dell’art. 17 del CCNL.
A far data dalla decorrenza del presente contratto integrativo, tale contributo unico è così ripartito:
Ente scuola edile: 0,80%;
Cpt: 0,20%.

Art. 2 Cassa edile
Il contributo per la Cassa edile a far data dal 1° aprile 2012, è fissato nella misura del 2,60%, a norma dell’art. 36 del CCNL 19 aprile 2010 di cui 2,17% a carico dei datori di lavoro e lo 0,43% a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, dell’art. 24 del CCNL 19 aprile 2010.
Il versamento dei contributi dovuti alla Cassa edile deve essere effettuato nei termini previsti dagli accordi nazionali in materia di Durc e quindi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (esempio: mese di riferimento giugno, versamento entro il 31 luglio).
In caso di inadempienza nei termini previsti, le imprese sono obbligate al versamento dei contributi aggiuntivi stabiliti dal Comitato di gestione della Cassa edile.

Art. 6 Orario di lavoro
Per i lavoratori dell’edilizia operanti in tutto il territorio provinciale, l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali da effettuarsi in 5 giorni, con il sabato interamente libero.
Le otto ore giornaliere di lavoro si svolgeranno nell’arco temporale ricompreso tra le ore sette (7,00) e le ore diciassette (17,00), al netto delle soste per la colazione e per il pranzo.
La suddetta previsione potrà essere derogata per esigenze di cantiere, stagionale e di regolamenti locali.
Qualora per esigenze del tutto eccezionali, l’orario di lavoro viene ripartito in 6 giorni dietro accordo con le rappresentanze sindacali firmatarie del presente contratto, le ore effettuate il sabato dovranno essere maggiorate con la percentuale dell’8% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, dell’art. 24 del CCNL.
Per quanto non previsto dal presente articolo si farà riferimento all’art. 5 del CCNL del 19 aprile 2010.
Le parti sociali si riservano di sottoscrivere entro il 31.7.2012 un protocollo per regolamentare forme di flessibilità dell’orario di lavoro, attraverso la costituzione di una banca delle ore nel rispetto del vigente CCNL.

Art. 8 Rappresentanti territoriali per la sicurezza (RLST)
Le attività dei Rappresentanti territoriali per la sicurezza istituiti ai sensi dell’art. 19 del contratto integrativo provinciale del 12 giugno 2003, saranno alimentate a far data dall’1.4.2012 dal contributo a carico delle imprese pari allo 0,30% degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3), dell’art. 24 del CCNL, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3), dell’art. 17 CCNL.
Per il solo periodo intercorrente dall’1.4.2012 al 31.12.2012 (principio di competenza), le parti sociali concordano di ridurre temporaneamente il contributo RLST allo 0,20%.
La riduzione contributiva verrà integralmente coperta dal fondo di riserva RLST.
Le parti sociali entro il 31.12.2012, valuteranno congiuntamente e con apposito accordo, l’eventuale proroga della riduzione sopra concordata.
Le modalità operative della gestione e delle attività sono disciplinate dall’accordo del 31 ottobre 2010 integrato, per quanto di competenza, dalle modifiche apportate dal presente articolo. Con decorrenza dall’1.4.2012 i costi del RLST non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto il RLS in ambito aziendale.
Al fine di ottenere l’esonero contributivo sopra previsto, le aziende comunicheranno annualmente o unitamente alla prima denuncia contributiva mensile inviata alla Cassa edile della Provincia di Chieti, la copia della nomina del RLS aziendale unitamente alla certificazione iniziale e periodica dell’avvenuta formazione prevista dalla normativa vigente in materia.
Come previsto dall’art. 87 del vigente CCNL, l’attività del RLST potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del RLS in ambito aziendale.

Art. 11 Indennità di mensa operai e impiegati
Nei cantieri che occupano un minimo di 15 unità lavorative e che hanno la durata di almeno un anno di attività, su richiesta di almeno 2/3 dei lavoratori, l’impresa deve provvedere alla somministrazione di un pasto caldo attraverso la mensa predisposta nel cantiere o ricorrendo a servizi esterni (convenzioni, trattorie ecc.).
[...]

Art. 14 Indennità di alta montagna
In riferimento a quanto stabilito dall’art. 23 del CCNL di categoria, gli operai che svolgono lavori in alta montagna hanno diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, alle seguenti indennità: oltre m. 1.100: 13,50% per ogni ora di effettivo lavoro e per un massimo di otto ore giornaliere.
Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all’art. 18 del CCNL 19.4.2010 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

Art. 17 Delegato d’impresa
Nelle imprese che occupano più di 5 (cinque) dipendenti e nelle cui unità produttive non possono essere eletti i rappresentanti sindacali ai sensi dell’art. 103 del CCNL 20 maggio 2004, i lavoratori potranno eleggere un delegato d’impresa.