Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 22 marzo 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2013
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Treviso
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Allegato 1 - Art. 1 Orario di lavoro
Allegato 2 - Art. 2 Indennità Territoriale di Settore
Allegato 3 - Art. 3 Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Allegato 4 - Art. 5 Ferie
Allegato 5 - Art. 8 Trasferta
Allegato 6 - Art. 9 Mensa
Allegato 7 - Art. 13 Anzianità professionale edile territoriale
Allegato 8 - Art. l3-bis Trattamento CIGO apprendisti
Allegato 9 - Art. 14 Fondo speciale
Allegato 9-bis - Fondo lavori usuranti
Allegato 10 - Art. 17 Orario di lavoro
Allegato 11 - Art. 18 Premio di produzione
Allegato 12 - Art. 19 Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Allegato 13 - Art. 21 Comitato paritetico per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Allegato 14 - Art. 22 Formazione Professionale
Allegato 15 - Art. 22bis Libretto per la formazione professionale e anagrafica
Allegato 16 - Art. 25 Cariche sindacali
Allegato 17 - Art. 28 Decorrenza e durata
Allegato 18 - Allegato B - Rimborso forfetario frequenza corsi
Allegato 19 - Allegato C - Regolamento relativo all’accantonamento e al pagamento dell’EVR per gli operai

Verbale di Accordo

In Treviso, addì 22 marzo 2012, tra l’Associazione Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Treviso - Ance Treviso [...] e, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale lavoratori Edili Affini e del legno - Feneal - Sindacato della provincia di Treviso, aderente alla Unione Italiana del lavoro Uil [...], la Federazione Italiana lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca - Sindacato della provincia di Treviso, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati lavoratori Cisl [...], la Federazione Italiana lavoratori del legno, dell’Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - Fillea - Sindacato della provincia di Treviso, aderente alla Confederazione Generale Italiana del lavoro Cgil [...], si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCPL 26 ottobre 2006 integrativo del CCNL 19.04.2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini, da valere per la Provincia di Treviso.
Le Parti si richiamano integralmente ai Protocolli ed agli accordi sottoscritti in sede nazionale, nonché al protocollo 15.12.2011 firmato da Ance, Feneal, Filca, Fillea del Veneto, per quanto riguarda: l’istituzione della borsa lavoro e la banca dati per la regolarità contributiva.
Le Parti provvederanno altresì alla riscrittura integrale del nuovo CCPL, in conformità a quanto sopra e per le modifiche necessarie all'aggiornamento dei riferimenti normativi e contrattuali.

Allegato 1 - Art. 1 Orario di lavoro
Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 19 del CCNL 18.06.2008, come modificato e integrato dall’Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, si intendono qui riportati per intero con le ulteriori seguenti determinazioni ed integrazioni:
a) Con riferimento al combinato disposto dall’art. 5, terzo comma, e dell’art. 38, terzo comma, lettera a), del CCNL 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, l’orario normale contrattuale di lavoro in provincia di Treviso per gli operai di produzione ed i gruisti è di 40 ore settimanali di media annua.
b) Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’intera normativa dell’orario di lavoro è quella stabilita dall’art. 6 del CCNL 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.
c) I quattro mesi dell’anno durante i quali è consentito alle imprese, ai sensi dell’art. 8 del R.D. 10.09.1923 n. 1955 e R.D. 10.09.1923 n. 1957, come previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 8.04.2003 n. 66, e previo avviso alla Direzione Provinciale di Lavoro - Settore Ispezioni, di superare l’orario normale di 40 ore settimanali, sono per la provincia di Treviso i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre.
In tali mesi, gli operai, su richiesta preventiva dell’impresa come regolamentata dall’art. 19, terzo e quarto comma del CCNL 18.06.2008, come modificato e integrato dall’Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali fino ad un massimo di 5 ore settimanali. Per tali prestazioni eccedenti, fermo restando il carattere ordinario del lavoro, sono dovute le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno di cui all’art. 19 del CCNL 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso. Resta fermo il rispetto del limite delle 48 ore settimanali come durata media di cui all’art. 4 del D.Lgs. 8.04.2003 n. 66.
d) Nei casi in cui sorgano difficoltà sull’interpretazione e nell’applicazione della normativa di legge e contrattuale, la questione dovrà essere segnalata tempestivamente alle Organizzazioni territoriali contraenti al fine di prevenire l’insorgere di controversie.
Per quanto concerne la maturazione, il godimento ed il pagamento dei permessi individuali retribuiti, si applicano le norme di cui all’art. 5, parte B), del CCNL 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.
In relazione a specifiche e motivate richieste da parte di personale dipendente, possono essere convenute particolari modalità di godimento dei permessi maturati, anche attraverso l’accorpamento degli stessi, tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive dell’impresa.
Per le suddette modalità di godimento la richiesta dovrà essere presentata al datore di lavoro almeno 20 giorni prima dell’inizio del periodo nel quale si intende usufruire dei permessi individuali.
L'indennità di reperibilità per gli operai, che acconsentono alla richiesta per iscritto del datore di lavoro di essere reperibili anche fuori dall'orario di lavoro normalmente praticato dell'impresa, di cui all’articolo 38, comma 3, lett. e) del CCNL 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, è fissata, a decorrere dal 1° aprile 2012 nelle seguenti misure stabilite in relazione alla articolazione, giornaliera o settimanale della richiesta:
Qualora il periodo di reperibilità abbia interessato due intere settimane consecutive, per il periodo seguente e consecutivo eccedente le due settimane, l'indennità sopra riportata verrà maggiorata del 10%.
L’indennità di reperibilità è dovuta per i periodi durante i quali il lavoratore rimane reperibile e in attesa di utilizzazione per sopperire ad esigenze non programmate nell’orario di lavoro, garantendo per iscritto al datore di lavoro la sua disponibilità a recarsi presso la sede, luogo di raccolta o nel luogo di intervento, secondo le indicazioni del datore di lavoro, con i tempi normalmente necessari a raggiungere tale destinazione dalla propria residenza, o nei maggiori tempi indicati dal datore di lavoro in relazione alla specifica chiamata.
Il lavoratore dovrà informare il datore di lavoro del prevedibile tempo necessario per intervenire nel luogo in cui è chiamato.
[...]
Le ore di intervento effettuato, rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
Resta salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di concordare riposi compensativi.
Ai sensi delle norme vigenti, è permessa la deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di reperibilità garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero continuativo di 8 ore ed accordando una protezione adeguata.
[...]
Restano, invece, immutate le condizioni eventualmente già praticate da singole imprese se più favorevoli.


Allegato 6 - Art. 9 Mensa
A) Le imprese provvederanno affinché nei cantieri sia assicurata alle proprie maestranze ivi occupate la messa a disposizione del “pasto caldo”.
Tale servizio potrà essere attuato attraverso il ricorso a centri di cottura interaziendale esistenti nell’area gestiti da privati o da enti pubblici ovvero da imprese di ristorazione specializzate nella fornitura di pasti in contenitori, e sempre che da parte delle ditte fornitrici sussista la disponibilità di provvedervi a normali condizioni di costo.
La fornitura del pasto dovrà comporsi di un primo, di un secondo, un contorno e pane, con esclusione delle bevande.
[...]
B) Qualora, in relazione alla ubicazione dei cantieri rispetto ai centri di cottura e/o alle imprese di ristorazione esistenti nell’area non si rendesse praticabile per il datore di lavoro la soluzione di cui alla lett. A) del presente articolo, al fine di assicurare ai lavoratori la possibilità di consumare un pasto caldo presso punti di ristoro posti nelle vicinanze del cantiere sempre che compatibili con rilevanti esigenze organizzativo-funzionali dell’unità produttiva, le imprese parteciperanno al costo complessivo per pasto nella misura del 95% e fino ad un massimo per pasto di €.11,00. Dal 1° aprile 2012 tale importo è elevato a€. 12,00.
C) Ove la regolamentazione più sopra stabilita non abbia la possibilità di trovare puntuale e integrale applicazione, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva pari a €.4,16, corrispondente a €. 0,52 per ogni ora di lavoro ordinario. Dal 1° aprile 2012 l’indennità sostitutiva pari a €.5,20, corrispondente a €. 0,65 per ogni ora di lavoro ordinario.
[...]
L’indennità sostitutiva non spetta all’operaio che non si avvalga del servizio attuato in una delle forme di cui alle lett. A) e B) del presente articolo, salvo il caso di impossibilità di usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell’organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o delle particolari condizioni di salute documentate da certificato medico.
[...]
Restano, invece, immutate le condizioni eventualmente già praticate da singole imprese se più favorenti.

Allegato 9 - Art. 14 Fondo Speciale
L’aliquota prevista per il Fondo Speciale di cui all’Accordo Provinciale 22.12.2003 è determinata nella misura dello 0,35%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso. A decorrere dal 1° aprile 2012 l’aliquota è rideterminata nella misura dello 0,25%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.
Detta contribuzione è versata mensilmente alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, secondo le modalità di cui allo Statuto e relativo Regolamento della Cassa medesima.
Il Fondo Speciale generato dalla contribuzione suddetta viene alimentato, secondo le esigenze stabilite dalle parti, anche da risorse derivanti dal residuo della gestione del fondo Apes la cui contribuzione è cessata al 31.12.2003, così come stabilito dall’accordo nazionale del 10 settembre 2003.
Tale Fondo Speciale è utilizzato per finanziare e sostenere le iniziative che saranno identificate dalle parti e realizzate dagli enti paritetici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e formazione, nonché di previdenza integrativa di contratto.
In relazione a quanto sopra, le parti potranno definire, con specifici accordi, lo storno di risorse dal suddetto Fondo a favore dell’Ente Scuola Edile e a favore del Comitato Paritetico Territoriale.
Le parti sottoscritte si danno atto che la contribuzione di cui sopra non è destinata al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori e pertanto non rientra nella base imponibile fiscale e previdenziale.

Allegato 10 - Art. 17 Orario di lavoro
Per gli impiegati ed i quadri la normativa dell’orario di lavoro è quella stabilita dall’art. 43 e dall’art. 54 del CCNL 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.
Per quanto concerne il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere, i quattro mesi dell’anno durante i quali è consentito alle imprese, ai sensi dell’art. 8 del R.D. 10.09.1923 n. 1955 e R.D. 10.09.1923 n. 1957, come previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 8.04.2003 n. 66, e previo avviso alla Direzione Provinciale di Lavoro - Settore Ispezioni, di superare l’orario normale di 40 ore settimanali, sono per la provincia di Treviso i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre.
In tali mesi, detto personale impiegatizio, su richiesta preventiva dell’impresa come regolamentata dall’art. 19, terzo e quarto comma del CCNL 18.06.2008, come modificato e integrato dall’Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali fino ad un massimo di 5 ore settimanali. Per tali prestazioni eccedenti, fermo restando il carattere ordinario del lavoro, sono dovute le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno di cui all’art. 54 del CCNL 18.06.2008, come modificato e integrato dall’Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso. Resta fermo il rispetto del limite delle 48 ore settimanali come durata media di cui all’art. 4 del D.Lgs. 8.04.2003 n. 66.
L’indennità di reperibilità per gli impiegati, che acconsentono alla richiesta per iscritto del datore di lavoro di essere reperibili anche fuori dall'orario di lavoro normalmente praticato dall'impresa, di cui all’articolo 38, comma 3, lett. e) del CCNL, 18.06.2008, come modificato e integrato dall’Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, è fissata, a decorrere dal 1° aprile 2012 nelle seguenti misure stabilite in relazione alla articolazione giornaliera o settimanale della richiesta:
[...]
Qualora il periodo di reperibilità abbia interessato due intere settimane consecutive, per il periodo seguente e consecutivo eccedente le due settimane, l'indennità sopra riportata verrà maggiorata del 10%.
L’indennità di reperibilità è dovuta per i periodi durante i quali il lavoratore rimane reperibile e in attesa di utilizzazione per sopperire ad esigenze non programmate nell'orario di lavoro, garantendo per iscritto al datore di lavoro la sua disponibilità a recarsi presso la sede, luogo di raccolta o nel 
luogo di intervento, secondo le indicazioni del datore di lavoro, con i tempi normalmente necessari a raggiungere tale destinazione dalla propria residenza, o nei maggiori tempi indicati dal datore di lavoro in relazione alla specifica chiamata.
Il lavoratore dovrà informare il datore di lavoro del prevedibile tempo necessario per intervenire nel luogo in cui è chiamato.
[...]
Le ore di intervento effettuato, rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
Resta salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di concordare riposi compensativi.
Ai sensi delle norme vigenti, è permessa la deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di reperibilità garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero continuativo di 8 ore ed accordando una protezione adeguata.
[...]
Restano, invece, immutate le condizioni eventualmente già praticate da singole imprese se più favorevoli.

Allegato 13 - Art. 21 Comitato paritetico per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Per la esplicazione dei compiti di cui agli articoli 86 e 87 del CCNL 18.06.2008, come modificato e integrato dall’Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, provvedono il “Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro” e l’ “Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso”.
Il Comitato Paritetico per la prevenzione degli infortuni e l’Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso costituiscono lo strumento idoneo per promuovere lo studio e l’attuazione delle misure atte a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori del settore edile e per il controllo dell5applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Per il finanziamento del Comitato Paritetico, si provvederà mediante un contributo, a carico dei datori di lavoro, che a partire dal 1° gennaio 2007 è fissato nella misura dello 0,30% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 18.06.2008, come modificato e integrato dall’Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.
Le parti confermano la validità dello strumento del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
In tale contesto, le parti stipulanti indicano sin d’ora al Comitato Tecnico quali programmi prioritari, da attuare anche attraverso l’Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso:
- la adeguata formazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, in misura non inferiore a 32 ore di corso;
- lo svolgimento di corsi di prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori;
- la diffusione fra i lavoratori e le imprese di materiale di propaganda antinfortunistica;
- la vigilanza, in relazione ai rischi lavorativi tipi dei singoli cantieri, sul rispetto della normativa vigente riguardante le visite mediche preventive e periodiche;
- l’istituzione dell’anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nominati presso le imprese.
Al fine di valutare tecnicamente l’attività di verifica del Comitato Paritetico Territoriale, nell’ambito del Comitato Esecutivo è istituita una Commissione Tecnica di valutazione ed indirizzo composta da cinque componenti: un rappresentante per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori, un rappresentante di Ance Treviso e il Direttore del CPT.
La Commissione Tecnica di valutazione e di indirizzo è coordinata dal Vice Presidente del Comitato Paritetico Territoriale.
La Commissione Tecnica di valutazione e di indirizzo costituisce altresì il riferimento per le azioni di formazione e di informazione destinate ai rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza (RLS).
Il Rappresentante Territoriale della Sicurezza (RLST), nominato dalle organizzazioni sindacali sulla base del possesso dei requisiti tecnico-professionali indicati nell’allegato 12 dell’accordo 19.04.2010 di rinnovo del CCNL 18.06.2008, si rapporterà con il Comitato Paritetico Territoriale e svolgerà l’attività a supporto dei lavoratori dipendenti da imprese prive di RLS.
In occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo, la Commissione Tecnica di valutazione e di indirizzo presenta al Comitato stesso una relazione sull’attività svolta e le proprie proposte di indirizzo.
Le modalità di espletamento dell’incarico al RLST ed i relativi oneri saranno definiti tra le parti con apposito regolamento in conformità al citato allegato 12 dell'accordo del 19.04.2010 e a quanto previsto dal punto 9 del protocollo 15.12.2011 firmato da Ance Veneto e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil del Veneto.
Le parti concordano nel porre in essere ulteriori iniziative idonee alla prevenzione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro e a sostenere la costituzione, nelle singole imprese, di ulteriori Rappresentanti della Sicurezza (RSL), oltre a quelli già presenti nelle imprese.
A tale fine si impegnano a promuovere, nel mese di novembre di ogni anno, una serie di iniziative, da realizzare anche attraverso gli Enti Paritetici, utilizzando le ore a disposizione dei lavoratori, per specifiche iniziative formative e divulgative programmate dai Comitati di Gestione dei suddetti Enti Edili.

Allegato 14 - Art. 22 Formazione professionale
Le parti, preso atto della necessità di attribuire effettiva consistenza ed incidenza economica e strutturale alle attività di formazione, in relazione all’attuale mercato del lavoro, si impegnano ad avviare quelle iniziative utili a formare i giovani che entrano nel settore, e a valorizzare la professionalità degli operai che già esplicano l’attività nel settore edile, e a qualificare /riqualificare personale per l’effettiva occupabilità nel settore, mediante iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento secondo le esigenze del mercato del lavoro nonché, di concerto con il Comitato Paritetico, alla formazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.
Le attività di formazione dell’Ente Scuola Professionale saranno rivolte di massima a:
- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- giovani neo diplomati e neo laureati;
- giovani titolari di contratti di apprendistato o formazione lavoro;
- personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese.
Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolava rilasciato un apposito attestato con indicazione del corso frequentato e esito degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi. A tali lavoratori verrà applicato quanto previsto dall’articolo 91 del CCNL 18.06.2008, come modificato e integrato dall’Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.
All’Ente scuola è inoltre demandato il compito, tenuto conto anche delle normative nazionali e regionali, di avviare una collaborazione strutturata con Regione, Provincia al fine di integrare istruzione e formazione e rendere più efficaci i servizi all’impiego.
A fronte della forte presenza di lavoratori migranti nel territorio, le Parti ritengono necessarie specifiche azioni formative ed informative nei confronti degli stessi, con il coinvolgimento del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, rivolte in particolare a:
- percorsi di formazione d'accesso alla lingua italiana;
- accesso al cantiere;
- comprensibilità del lessico di cantiere e della segnaletica.
Il contributo a favore dell’Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso, di cui all’art. 91 del CCNL 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, è fissato nella misura dello 0,50%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso. A decorrere dal 1° aprile 2012 il contributo stesso è fissato nella misura dello 0,65%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.
Il contributo va versato mensilmente alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, secondo le modalità di cui allo Statuto e relativo Regolamento della Cassa medesima. 
Tale misura potrà essere variata dalle parti contraenti, con effetto non retroattivo, nel corso di validità del presente Contratto sia in relazione all’andamento della gestione sia tenuto conto delle nuove iniziative che venissero adottate.

Allegato 15 - Art. 22-bis Libretto per la formazione professionale e anagrafica
È istituito, sulla base dei modelli approvati dalle Parti Sociali nazionali, il libretto della formazione professionale rilasciato dall'Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso.
Viene costituita di conseguenza l'anagrafica di coloro ai quali è stato rilasciato il libretto e che hanno partecipato ad eventi ed iniziative di formazione organizzate dall’Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso e dal Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, ivi compresa l'anagrafica dei rappresentanti per la sicurezza (RLS).
A tali anagrafiche accede anche il personale impiegatizio.
L'anagrafica costituisce una banca dati delle professionalità e delle competenze che il sistema delle costruzioni rappresenta nella provincia di Treviso rafforzando le potenzialità degli strumenti che le Parti intendono porre in essere in .materia di mercato del lavoro, sicurezza, legalità e previdenza integrativa contrattuale.
Le parti concordano di attivare modalità di accesso alle anagrafica, di coloro ai quali è stato rilasciato il libretto di formazione, anche on line attraverso il sito dell’Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso e del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro. Tali anagrafiche verranno aggiornate tempestivamente in modo tale che gli utenti possano avere sempre a disposizione la posizione aggiornata della formazione fatta.