Cassazione Penale, Sez. 3, 01 aprile 2005, n. 12370 - Delega di funzione e individuazione del datore di lavoro


 

 

 

Responsabilità del presidente di una spa (S.) e del responsabile in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (V.) perchè, omettendo di adottare le necessarie misure di protezione al fine di evitare i contatti dei lavoratori con i cilindri di trazione e pressione, cagionavano ad un lavoratore lesioni personali gravi.

Dopo l'assoluzione in primo grado, il PM ricorre in Cassazione: la Suprema Corte, con sentenza in data 7 marzo 2002, annulla con rinvio la sentenza. La corte territoriale, quale giudice del rinvio, dopo avere dichiarato estinti i reati attribuiti al V. per la morte dell'imputato prima del giudizio, con sentenza del 3 novembre 2003, ha assolto S. per non avere commesso il fatto osservando che, con verbale del Consiglio d'amministrazione, era stata delegata al V. in via esclusiva la sorveglianza di tutto il settore della prevenzione degli infortuni e della relativa normativa all'interno dello stabilimento, con piena facoltà di spesa.

Ricorre per cassazione la parte civile Ma. Bi. per i soli interessi civili denunciando la violazione dell'art. 1 comma 4 ter del D.Lgs. n. 626/1994: in particolare deduce che non sono delegabili gli adempimenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994.

Rigetto.

La Corte afferma che l'istituto della delega di funzioni, con il D.Lgs. n. 626/1994 anzi con la sua modificazione ad opera del decreto legislativo n. 242/1996 , ha ottenuto, sia pure implicitamente, il riconoscimento legislativo. Invero con l'art. 1 comma quattro ter, che è quello richiamato dal ricorrente, si è affermato il principio che solo alcuni specifici obblighi non possono essere delegati da parte del datore di lavoro, per cui tutti gli altri obblighi derivanti dal decreto possono essere delegati. Nella fattispecie però, a parte il rilievo che il D.Lgs. n. 242/1996 è entrato in vigore in coincidenza con il sinistro, per cui il datore di lavoro non ha avuto la possibilità di osservare le prescrizioni con esso imposte, non si è avuta alcuna delega da parte del datore di lavoro, responsabile dell'adozione delle misure di prevenzione, ad un soggetto diverso perché nel caso in esame il datore di lavoro si identificava proprio con l'imputato deceduto.

Dispone invero l'art. 2 del decreto legislativo citato che per datore di lavoro si intende "qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento". Orbene la nozione di datore di lavoro contenuta nel decreto legislativo citato si attaglia a soggetti effettivamente titolari di poteri decisionali e di spesa nell'ambito dell'azienda e quindi a coloro che si trovino in posizione apicale. Da ciò consegue che nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con l'amministratore unico, con l'amministratore delegato ovvero con un componente del consiglio d'amministrazione o con il titolare dello stabilimento. Nella fattispecie il Consiglio d'amministrazione in periodo non sospetto, con delibera del 12 maggio del 1994, aveva deciso di attribuire al V., quale componente del Consiglio d'amministrazione, tutto il settore della sicurezza e della gestione dei rapporti di lavoro con ampia facoltà di spesa ed autonomia.


 

 

Fatto

 

 

Se. Ma. e Vi. Vi., tratti a giudizio dinanzi al tribunale monocratico di ... perché rispondessero: il primo quale presidente della S.P.A. St. per l'In. della Ju. ed il secondo quale responsabile in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, dei reati di cui all'art. 132 primo e secondo comma del D.P.R. n. 547/1955 ed all'art. 590 c. p., perché, omettendo di adottare le necessarie misure di protezione al fine di evitare i contatti dei lavoratori con i cilindri di trazione e pressione, cagionavano a Ma. Bi. lesioni personali gravi (fatto avvenuto il ... a ...), con sentenza in data 17 dicembre 1999, vennero assolti dai reati contestati, rispettivamente perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto. A fondamento della decisione il tribunale, premesso che gli imputati avevano adottato tutte le misure necessarie (richiami, istruzioni, segnalazioni) al fine di evitare l'accesso dei lavoratori alle zone pericolose durante il funzionamento del macchinario, rilevò che l'evento non era causalmente ricollegabile ad un comportamento colposo degli imputati, ma a fatto ascrivibile allo stesso infortunato.

Avverso la decisione propose ricorso per Cassazione il P.M. e la Suprema Corte, con sentenza in data 7 marzo 2002, annullò con rinvio la sentenza di primo grado osservando che, di fronte alla constatata violazione dell'obbligo di dotare il macchinario di tutti i mezzi di protezione previsti dalla legge e tecnicamente possibili (nel caso di specie solo dopo l'infortunio era stato installato un dispositivo di arresto automatico a fotocellula), non poteva considerarsi sufficiente il mero invito rivolto ai lavoratori di non intervenire nella parte posteriore della macchina in movimento. D'altra parte, il comportamento del Ma. Bi. (che aveva compiuto un intervento straordinario sull'orditura) non poteva considerarsi abnorme ed inopinabile e, quindi, non costituiva causa assorbente di responsabilità.

La corte territoriale, quale giudice del rinvio, dopo avere dichiarato estinti i reati attribuiti al Vi. Vi. per la morte dell'imputato prima del giudizio, con sentenza del 3 novembre 2003, ha assolto il Se. Ma. per non avere commesso il fatto osservando che, con verbale del Consiglio d'amministrazione del 12 maggio 1994, era stata delegata al Vi. Vi. in via esclusiva la sorveglianza di tutto il settore della prevenzione degli infortuni e della relativa normativa all'interno dello stabilimento, con piena facoltà di spesa.

Ricorre per cassazione la parte civile Ma. Bi. per i soli interessi civili denunciando la violazione dell'art. 1 comma 4 ter del D.Lgs. n. 626/1994: in particolare deduce che non sono delegabili gli adempimenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994, quali la scelta delle attrezzature di lavoro, l'elaborazione di un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro, sull'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione individuale conseguente a tale valutazione; che la delega si può considerare legittima solo nelle aziende di grandi dimensioni e che in ogni caso il datore di lavoro aveva il dovere di vigilare sul concreto uso della delega.

Nella fattispecie l'omessa elaborazione del documento di valutazione del rischio e la mancata fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale denotavano mancanza di ogni controllo e vigilanza.

 

Diritto


Il ricorso è infondato e va quindi respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La delega delle funzioni è, come è noto, un istituto di derivazione giurisprudenziale che trae origine dagli artt. 1703 e segg. del codice civile e si connota per il trasferimento della posizione di potere dal legale rappresentante ad altro soggetto.

Esso è stato applicato soprattutto nello specifico settore del lavoro e successivamente esteso in campo ambientale e recentemente anche negli altri campi. La sua ammissibilità e, quindi, l'efficacia scriminante per il datore di lavoro delegante era subordinata a precise condizioni soggettive ed oggettive elaborate dalla giurisprudenza, quali ad esempio l'idoneità tecnica del delegato, il divieto d'ingerenza da parte del delegante, la mancata conoscenza da parte del delegante della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato; il puntuale contenuto della delega, la completa autonomia economica e decisionale del delegato; le dimensioni dell'impresa e la forma scritta.

Quest'ultimi due requisiti però recentemente sono stati ridimensionati da questa corte nel senso che si è escluso, sia che le grandi dimensioni dell'azienda siano condizione necessaria ai fini dell'ammissibilità della delega (Cass. sez. III 26 maggio 2003 n. 22931); sia la necessità della forma scritta. L'istituto della delega delle funzioni con il D.Lgs. n. 626/1994 anzi con la sua modificazione ad opera del decreto legislativo n. 242/1996 ha ottenuto, sia pure implicitamente, il riconoscimento legislativo. Invero con l'art. 1 comma quattro ter, che è quello richiamato dal ricorrente, si è affermato il principio che solo alcuni specifici obblighi non possono essere delegati da parte del datore di lavoro, per cui tutti gli altri obblighi derivanti dal decreto possono essere delegati. Nella fattispecie però, a parte il rilievo che il D.Lgs. n. 242/1996 è entrato in vigore in coincidenza con il sinistro, per cui il datore di lavoro non ha avuto la possibilità di osservare le prescrizioni con esso imposte, non si è avuta alcuna delega da parte del datore di lavoro, responsabile dell'adozione delle misure di prevenzione, ad un soggetto diverso perché nel caso in esame il datore di lavoro si identificava proprio con il Vi. Vi.

Dispone invero l'art. 2 del decreto legislativo citato che per datore di lavoro si intende "qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento". L'espresso riferimento al soggetto che ha la responsabilità dello stabilimento implica che la nozione di datore di lavoro di cui al D.Lgs. n. 626/1994 non coincida con quella di imprenditore di cui all'art. 2082 c.c. essendo possibile che specialmente nelle imprese di grandi dimensioni la responsabilità del singolo stabilimento gravi su un dirigente o un preposto.

Orbene la nozione di datore di lavoro contenuta nel decreto legislativo citato si attaglia a soggetti effettivamente titolari di poteri decisionali e di spesa nell'ambito dell'azienda e quindi a coloro che si trovino in posizione apicale. Da ciò consegue che nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con l'amministratore unico, con l'amministratore delegato ovvero con un componente del consiglio d'amministrazione o con il titolare dello stabilimento. Nella fattispecie il Consiglio d'amministrazione in periodo non sospetto, con delibera del 12 maggio del 1994, aveva deciso di attribuire al Vi. Vi., quale componente del Consiglio d'amministrazione, tutto il settore della sicurezza e della gestione dei rapporti di lavoro con ampia facoltà di spesa ed autonomia. Pertanto, essendo la responsabilità penale personale, salva la responsabilità amministrativa introdotta con il D.Lgs. n. 231/2001, nelle ipotesi di amministrazione delegata, a norma dell'art. 2381 c. c., degli illeciti compiuti dagli amministratori delegati rispondono solo costoro. Il presidente del consiglio d'amministrazione o gli altri consiglieri rispondono, in concorso con l'autore materiale dell'illecito, solo se abbiano dolosamente o colposamente omesso di vigilare sull'andamento della gestione ovvero, pur essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli per la società, abbiano dolosamente o colposamente omesso d'intervenire. Solo in tali ipotesi, che non risultano nella fattispecie, sarebbe stata configurabile anche la responsabilità del Se. Ma. quale presidente del Consiglio d'amministrazione. Si può quindi affermare il principio che nelle persone giuridiche e segnatamente nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari di poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda e quindi con i vertici dell'azienda stessa, quali il presidente del consiglio d'amministrazione, l'amministratore delegato o un componente del consiglio d'amministrazione al quale siano state attribuite le relative funzioni o nel preposto ad un determinato stabilimento. Nell'eventualità di una ripartizione di funzioni e di compiti nell'ambito del consiglio d'amministrazione ai sensi dell'art. 2381 c. c., dei fatti illeciti compiuti dall'amministratore delegato o dal preposto ad un determinato stabilimento, risponde solo quest'ultimo, salvo che gli altri amministratori abbiano dolosamente omesso di vigilare o, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli per la società o dell'inidoneità del delegato, non siano intervenuti.

La sentenza impugnata va quindi confermata. Ovviamente rimane configurabile la responsabilità civile della società per il comportamento negligente del suo amministratore, ma la corte territoriale non poteva statuirla perché l'azione civile esercitata nel processo penale non è completamente autonoma ma dipende dall'azione penale per cui, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 578 c.p.p., il giudice penale può dichiarare la responsabilità civile dell'imputato o del responsabile civile solo in caso di condanna dell'imputato.

 

P.Q.M.


la Corte, letto l'art. 616 c. p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.