Categoria: 2012
Visite: 5414

Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 18 aprile 2012
Validità: 01.04.2012 - 31.12.2013
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Vicenza
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

1) Dichiarazione comune d'intenti sulle linee di sviluppo delle relazioni sindacali
2) Grandi opere
3) Enti Bilaterali di settore
4) Trasferta Veneta
5) Iscrizione impiegati in Cassa Edile
6) Contrasto al lavoro irregolare
7) Tesserini di cantiere
8) Osservatorio provinciale sull’edilizia
9) Lavoratori migranti
10) Previdenza complementare contrattuale
11) Borsa lavoro e formazione professionale
12) Anagrafe RLS
13) Protocolli di legalità
14) Regolamentazione dell'attività del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del Rappresentante per la sicurezza territoriale (RLST)
• RLS
• RLST
15) Elemento Variabile della Retribuzione (Evr)
16) Prestazione sperimentale carenza malattia Cassa Edile
17) Premio sperimentale "Stabilità aziendale veneta" (Premio SAV)
18) Prestazione sperimentale maltempo apprendisti operai
19) Trasferta operai
20) Testo coordinato contratto provinciale integrativo
21) Decorrenza e durata
Allegato 1 - Verbale di verifica e valutazione degli indicatori provinciali e di determinazione dell’Evr

Contratto integrativo provinciale di lavoro per i lavoratori edili, 18 aprile 2012

Tra Ance Vicenza - Sezione Costruttori Edili di Confindustria Vicenza [...] e la Feneal - Uil di Vicenza [...], la Filca - Cisl di Vicenza [...], la Fillea - Cgil di Vicenza [...], viene stipulato il presente “Contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del contratto nazionale di lavoro del 18 aprile 2010” da valere per:
- tutto il territorio della provincia di Vicenza;
- tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL;
- tutti i lavoratori da esse dipendenti.

1) Dichiarazione comune d'intenti sulle linee di sviluppo delle relazioni sindacali
Ance Vicenza e OO.SS. Provinciali sono consapevoli che il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale della Provincia di Vicenza si colloca in una fase storica di profonda e generalizzata crisi del comparto delle costruzioni che sta conoscendo una preoccupante caduta dei livelli produttivi con pesanti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale e che tale situazione rischia di destabilizzare in maniera irreversibile il sistema delle relazioni sindacali quale affermatosi nel corso degli ultimi decenni, in presenza del concreto rischio di frammentazione del settore; tale situazione di crisi impone alle parti di attivare adeguate iniziative volte a tutelare in particolare il patrimonio rappresentato dalla Bilateralità di settore che, operando da sempre a tutela e difesa della competitività delle imprese e della sicurezza e qualificazione professionale delle maestranze, svolge un ruolo insostituibile nella valorizzazione e diffusione dei principi di legalità e regolarità che risultano essenziali per il mantenimento di un mercato del lavoro unitario e trasparente contrastando la presenza di operatori anomali.
Per quanto sopra si esprime la comune convinzione che tra gli obiettivi prioritari che si dovranno perseguire attraverso la contrattazione integrativa provinciale, che dovrà in ogni caso tenere conto delle profonde modifiche intervenute nel frattempo negli assetti del settore e nell'organizzazione del lavoro edile anche a fronte della richiamata situazione di crisi, vi sia il rilancio della funzione degli Enti bilaterali ed il loro riordino gestionale secondo una logica di erogazione di servizi ad imprese e lavoratori improntati a criteri di maggiore efficacia ed efficienza, così che questo possa contribuire ad una loro maggiore riconoscibilità in sede locale nonché da parte delle istituzioni.

2) Grandi opere
Nella consapevolezza che l'attivazione di grandi opere infrastrutturali e civili nel territorio provinciale potrà rappresentare concreta occasione di rilancio del tessuto produttivo locale in ragione delle complessive ricadute economiche/sociali/occupazionali che ne deriveranno le parti ravvisano la necessità che la realizzazione delle stesse non possa prescindere dall'impegno che i concessionari dovranno assumere di addivenire ad appositi Protocolli d'intesa con le parti sociali che vincolino affidatari, subaffidatari e/o fornitori con posa in opera all’applicazione integrale della contrattazione integrativa territoriale locale nonché alla adesione e collaborazione con gli Enti Bilaterali territoriali di settore, anche in relazione all' opportunità di potersi avvalere del supporto degli stessi Enti in materia di formazione delle maestranze occupate in tali specifici cantieri nonché di attuazione delle normative di sicurezza, igiene e prevenzione sul lavoro.
In tali protocolli saranno inserite clausole di salvaguardia per contrastare l'eventuale violazione degli impegni normativi e contrattuali derivanti dall'applicazione della contrattazione integrativa territoriale che si dovessero verificare ai danni del personale delle imprese affidatane, sub affidatarie e/o fornitrici con posa in opera tenuto conto di quanto previsto dall'art 41 della Legge Regionale n. 27 del 7 novembre 2003.
In tali protocolli dovrà essere altresì prevista l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nell'esecuzione dei lavori, in qualsiasi forma si manifestino, facendo riferimento ai Protocolli di Legalità sottoscritti tra Confindustria e Ministero dell'interno e tra Confindustria ed Ance nonché agli ulteriori eventuali protocolli che le parti promuoveranno in sede territoriale.

3) Enti Bilaterali di settore
Le parti si riconoscono integralmente negli obiettivi di complessivo riordino e rilancio della Bilateralità di settore indicati nel Protocollo regionale del 15 dicembre 2011 sottoscritto da Ance Veneto e Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil del Veneto che ha enunciato le linee di indirizzo secondo le quali dovrà avvenire il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale del Veneto; questo anche per quanto riguarda il tema della ricerca delle migliori sinergie e progressiva armonizzazione dei sistemi gestionali e delle aliquote di contribuzione degli Enti operanti nelle diverse province del Veneto in considerazione di un mercato del lavoro che è caratterizzato da una sempre più diffusa mobilità di imprese e personale nel territorio regionale ed i cui meccanismi di gestione e corretta regolazione richiedono necessariamente soluzioni uniformi a livello regionale.
Per quanto sopra le parti convengono di aderire al tavolo di lavoro tra Ance Veneto e il sindacato regionale, cui parteciperà anche la Presidenza del Coordinamento Regionale delle Casse Edili che sarà attivato per definire entro il 30 settembre 2012 linee di indirizzo per la razionalizzazione ed armonizzazione del numero delle prestazioni ed assistenze delle Cassa Edili del Veneto in chiave di loro omogeneizzazione su base regionale; tale tavolo sarà finalizzato a conservare/potenziare/rimodulare solo quelle prestazioni individuate come "rilevanti", perché rispondenti ad esigenze di fidelizzazione del rapporto tra imprese e lavoratori, codificando inoltre regole uguali su tutto il territorio regionale per la maturazione del diritto alla loro erogazione.
In sede provinciale le parti procederanno in via preliminare ad una ricognizione delle prestazioni ed assistenze contemplate dal regolamento ad oggi applicato dalla Cassa Edile di Vicenza mirato ad accertarne l'entità dell'effettiva fruizione nel corso dei più recenti esercizi, sulla base dei dati relativi alle richieste pervenute dai lavoratori iscritti, in modo da verificare la loro attualità ed interesse per i medesimi lavoratori.
In tale ottica le parti intendono nel frattempo dedicare specifica attenzione ed impegno alle seguenti problematiche:
- riorganizzazione della "governance" della Cassa Edile di Vicenza che dovrà avvenire con l'adesione ai modelli di statuto tipo che si stanno definendo a livello nazionale, fatta salva la valutazione, nell'adozione di tali modelli, degli adeguamenti imposti dalla peculiarità della bilateralità esistente nella Regione Veneto. Nell'ambito del complessivo intervento di riordino statutario sopra previsto le parti sollecitano le rispettive rappresentanze in seno al Comitato di gestione dell’Ente ad adottare tempestivamente le opportune iniziative che nel rispetto delle deliberazioni e direttive emanate dalla stessa Ance e delle indicazioni degli organi sindacali di controllo e comunque con la salvaguardia del principio essenziale di prudenza e limitazione di rischio degli impieghi patrimoniali, consentano di conseguire risultati di maggiore redditività nella gestione del patrimonio anche al fine di rafforzare le risorse a disposizione per l’erogazione delle prestazioni ed assistenze contrattuali.
- creazione di una Banca dati comune ai 3 Enti Bilaterali (Cassa Edile, CPT, Centro Edile "A. Palladio") volta a consentire il controllo e monitoraggio sulla corretta iscrizione e movimentazione all'interno dell'intero sistema della bilateralità territoriale del personale che risulta in forza alle imprese iscritte presso uno qualsiasi dei tre Enti bilaterali, in modo da permettere a ciascun Ente di poter meglio esplicare la sua attività istituzionale di supporto alle singole imprese e relative maestranze.
Le informazioni, che non rivestano contenuti sensibili personali, contenute in tale banca dati, che dovrà essere allocata quanto prima presso la Cassa Edile di Vicenza, saranno sottoposte alla valutazione dei Comitati di gestione e/o Consigli di Amministrazione di ciascuno dei 3 Enti.
La stessa banca dati dovrà essere predisposta in modo da permettere, quando reso attivo e disponibile, il collegamento in rete e lo scambio di dati con analoghe banche dati e server regionali che fossero costituite dalle parti a livello regionale e/o nazionale per le medesime finalità.
Il tavolo congiunto a livello regionale affronterà anche temi come 1' unificazione dei sistemi informatici e gestionali delle Casse e il progressivo allineamento di alcune aliquote di contribuzione, anche in conformità ai principi già richiamati e sanciti nell’Accordo interprovinciale del 20 maggio 2008 che ha dato luogo all'attivazione della "Trasferta Veneta", in funzione di una progressiva riorganizzazione dei sistemi di "governance" delle Casse Edili del Veneto, cui ispirarsi anche per ravvicinamento dei sistemi di gestione degli altri Enti Bilaterali (Scuole/CPT).

6) Contrasto al lavoro irregolare
Le parti valutano positivamente le iniziative che, nel corso degli ultimi anni, sono state congiuntamente attivate in provincia di Vicenza nei confronti di organi istituzionali e di vigilanza per contrastare la diffusione del fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel comparto delle costruzioni, anche a mezzo della valorizzazione del ruolo che per supportare tali azioni di contrasto può essere svolto dagli Enti Bilaterali.
Vi è peraltro la comune consapevolezza e preoccupazione che l'odierna situazione di crisi del settore può favorire il proliferare di operatori "anomali" in grado di inquinare la trasparenza del mercato ed alterare le regole della corretta concorrenza e per tale ragione si conviene sull'opportunità di promuovere ulteriori iniziative mirate a consolidare la regolarità e sicurezza nei cantieri individuando come priorità:
- la stipula di accordi con le stazioni appaltanti mirati ad attivare la contrattazione d'anticipo nella logica di assicurare il rispetto dei trattamenti previsti dalla contrattazione nazionale ed integrativa territoriale anche per quanto concerne gli adempimenti di denuncia e di contribuzione agli Enti Bilaterali territoriali;
- la responsabilizzazione di tutte le figure rientranti nella filiera direzionale di cantiere (Direzione lavori, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del lavori) in ordine alla necessità di pretendere la puntuale applicazione dei contratti nazionali e provinciali specifici del settore edile per tutto il personale di cantiere comunque adibito contrastando il ricorso a forme alternative di inquadramento contrattuale;
- gli adeguamenti, da parte di tutte le imprese esecutrici, agli indici di congruità di incidenza della manodopera stabiliti dall'Avviso Comune del 28 ottobre 2010 in sede di denuncia degli imponibili alle Casse Edili;
- la sensibilizzazione delle singole stazioni appaltanti sulla necessità di aggiudicare i singoli lavori secondo parametri rispondenti ad un corretta valutazione dell'incidenza del costo della manodopera rapportato alla reale tipologia dei singoli interventi affidati;
- la promozione dell'adesione, da parte dei singoli Enti bilaterali territoriali, ai principi della responsabilità sociale e alle relative procedure di certificazione;
- il contrasto dell'utilizzo del lavoro autonomo "irregolare" nei singoli cantieri;
- l'avvio di un confronto con le pubbliche autorità e con tutti gli ordini professionali competenti al fine di introdurre, anche nell'ambito dei lavori privati, la certificazione di regolarità contributiva durante tutte le fasi lavorative come elemento di ulteriore deterrenza del lavoro irregolare.

7) Tesserini di cantiere
Le parti convengono sulla necessità di dotare tutti i lavoratori operanti in cantiere di un unico modello di tesserino di riconoscimento.
Tale tesserino sarà fornito dalla Cassa Edile, adoperandosi le parti territoriali per la promozione di apposita intesa in sede regionale che permetta l’adozione di un modello unico di tesserino di riconoscimento valido per tutto il territorio del Veneto.

8) Osservatorio provinciale sull’edilizia
Al fine di sostenere la diffusione di un'edilizia sempre più regolare e di opporsi a possibili infiltrazioni malavitose nel settore, le parti promuoveranno la costituzione di un osservatorio a livello provinciale in cui possano confluire i dati informativi raccolti dagli Enti di vigilanza (Inps, Inail, Direzioni Territoriali del Lavoro), dalla regione (Spisal), dalle istituzioni (Procure, Questure, Comuni), dagli Enti Bilaterali e da Unioncamere.
Le parti si attiveranno affinché le Casse Edili vengano altresì messe nella condizione di accedere alle No tifiche Preliminari, in quanto dati che unitamente alla gestione delle informazioni relative alla richiesta del Durc, possono contribuire ad una più accurata verifica delle posizioni contributive di aziende e subappaltatori per raggiungere i seguenti obiettivi:
- Il contrasto al lavoro nero tramite la costituzione di un archivio comune, dove vengano raccolte le informazioni/prassi ed uno scambio dei dati;
- la predisposizione delle necessarie iniziative per il pieno coinvolgimento delle istituzioni locali;
- la realizzazione di un sistema informativo interno che consenta di utilizzare al meglio le opportunità e potenzialità che gli Enti Paritetici possono offrire in specie nella cantieristica pubblica e privata (recupero dell' evasione contributiva, formazione delle aziende, sicurezza, ditte esterne, ecc.),

9) Lavoratori migranti
A fronte della significativa presenza di lavoratori migranti nel territorio provinciale, le parti invitano il Centro Edile "A. Palladio" a verificare la possibilità di avviare percorsi mirati di formazione sull'accesso alla lingua italiana, sulla gestione degli orari e dell'accesso al cantiere, sulla formazione territoriale, sulla comprensibilità del lessico di cantiere e della segnaletica.

11) Borsa lavoro e formazione professionale
Le parti si richiamano integralmente agli impegni ed obiettivi sul tema indicati nel protocollo regionale del 15 dicembre 2011 sottoscritto da Ance Veneto e Feneal -Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil del Veneto che ha enunciato le linee di indirizzo per il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale nel Veneto, aderendo pertanto alla sperimentazione del Progetto "Borsa Lavoro" inteso quale "strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell'edilizia, anche attraverso la formazione, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il caporalato e l'intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata".
In tale ambito aderiscono alla creazione di un "database" a livello regionale, realizzato attraverso un apposito sistema informatico promosso dalle parti, dove potranno essere inseriti i profili professionali di tutti lavoratori, sia impiegati che operai che, a motivo della crisi che ha investito il settore, abbiano perso il posto di lavoro e siano alla ricerca di un reimpiego presso aziende edili. Tale "database", sarà localmente messo a disposizione del Centro Edile "A. Palladio" per estrarne i profili di interesse.
Le imprese interessate potranno rivolgersi allo stesso Centro per chiedere percorsi formativi mirati, auspicabilmente definiti in forma comune tra la rete delle Scuole Edili del Veneto, per colmare eventuali fabbisogni di riqualificazione professionale che appaiano necessari per il reinserimento presso le imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Vicenza dei profili prescelti. Tali percorsi potranno essere svolti anche con il supporto e la collaborazione, tramite apposite convenzioni, della rete formativa facente capo all1 Amministrazione provinciale di Vicenza.
In tale ottica verrà valorizzato il ruolo anche del Centro Edile "A. Palladio "per la certificazione, tramite lo strumento del libretto formativo già attivato dallo stesso Centro, della professionalità e del bilancio delle competenze possedute, come azione propedeutica alla gestione della stessa Borsa lavoro.

12) Anagrafe RLS
In attuazione delle indicazioni contenute nel Protocollo regionale del 15 dicembre 2011 sottoscritto da Ance Veneto e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil del Veneto che ha enunciato le linee di indirizzo per il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale nel Veneto le parti convengono che l'anagrafe provinciale degli RLS eletti nelle singole imprese edili sia costituita presso il CPT di Vicenza.
Tale anagrafe sarà alimentata dalle segnalazioni relative alla elezione degli RLS aziendali che dovranno essere effettuate dalle singole imprese edili eventualmente interessate.
Al CPT perverranno altresì gli eventuali verbali e richieste di consulenza degli stessi RLS relative all'attuazione/implementazione delle procedure ed iniziative in materia di sicurezza, igiene prevenzione nei cantieri e nelle strutture d’impresa così che le parti possano monitorare tali condizioni nonché adottare le iniziative valutate quali più opportune per soddisfare le esigenze manifestate dagli stessi RLS, anche sotto il profilo dell'attivazione, d'intesa con il CPT ed in sinergia con il Centro Edile "A. Palladio", delle eventuali iniziative mirate volte a soddisfare specifici fabbisogni formativi in tema di sicurezza sul lavoro

13) Protocolli di legalità
Le parti, facendo riferimento ai contenuti dei Protocolli di legalità sottoscritti tra Confindustria e Ministero dell'interno e tra Confindustria ed Ance nonché agli ulteriori eventuali protocolli che le parti promuoveranno in sede territoriale mirati a prevenire i tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e privati di lavori - servizi e forniture in opera, si impegnano in sede locale, attraverso il coinvolgimento della Prefettura di Vicenza, ad indirizzare tutte le stazioni appaltanti operanti nella provincia all'adozione di tutte le misure idonee ad evitare fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi dimensione riconducibili al comparto delle costruzioni.

14) Regolamentazione dell'attività del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del Rappresentante per la sicurezza territoriale (RLST)
In attuazione di quanto previsto dall'art. 87 del vigente CCNL edilizia industriale ed in applicazione degli indirizzi contenuti nel Protocollo regionale del 15 dicembre 2011 sottoscritto da Ance Veneto e Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil del Veneto le parti convengono quanto segue:

RLS
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Di tale nomina viene data comunicazione al CPT al fine dell'inserimento del nominativo nell'anagrafe provinciale degli RLS eletti nelle singole imprese edili costituita presso lo stesso CPT di Vicenza.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
Di tale nomina viene data comunicazione al CPT di Vicenza ai medesimi fini di cui sopra.
Nei casi in cui siano ancora operanti le RSA di cui all'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA
In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva.
Di tale nomina viene data comunicazione al CPT di Vicenza ai medesimi fini di cui sopra.
Il rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell'unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. 
In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. È inoltre informato ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate all'ultimo comma, il ruolo di coordinatore dei RLS compete al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice, o viene individuato nell'ambito dei RLS aziendali operanti nel sito produttivo.
Nelle suddette opere il coordinatore dei RLS può avvalersi anche della collaborazione e del supporto dell'RLST.
Il rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; in particolare:
a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d. è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
e. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j. partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
k. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
1. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del registro degli infortuni, nonché del documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto i) del citato art. 25.
Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all’art. 35 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal vigente CCNL utilizza anche i permessi previsti per la RSU o RSA ove esistenti.
I lavoratori dell’azienda o dell’unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, alla formazione del Rappresentante della sicurezza e dei lavoratori provvedono durante l'orario di lavoro l'impresa o 1'Organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori, di cui le parti si impegnano a favorire un'elaborazione congiunta ed uniforme a livello regionale.
Per l’espletamento di tale attività 1' Organismo paritetico territoriale di settore potrà in via provvisoria convenzionarsi e collaborare anche con l'Organismo territoriale industriale del settore manifatturiero, fatta in ogni caso salva la rispondenza della formazione che verrà impartita alle specifiche esigenze e peculiarità del comparto edile.
Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla formazione del rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

RLST
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.
Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale;
Qualora non si proceda ad elezione diretta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito aziendale, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante territoriale (RLST).
Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori.
Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, all'Associazione Costruttori Edili della provincia, al Comitato Paritetico territoriale ed all'impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.
Il RLST esercita le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
Prima di procedere ai sensi della lettera m) di cui al precedente comma 7 
(ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro) il RLST è tenuto ad informare il CPT di Vicenza, che sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, delibererà in merito all'adozione delle necessarie misure.
Il RLST, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17 co. 1 lett. a) del T.U. sulla sicurezza, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53. c. 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all'art. 18. c. 1 lett. r) del medesimo D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.
Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, c. 8 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Il ruolo di RLST è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai Comitati Paritetici Territoriali.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
a) segnala preventivamente al datore di lavoro e al CPT di Vicenza la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
b) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
c) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
d) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a) del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.
Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dall'RLST il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza dell'Associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti.
Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi al CPT di Vicenza contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.
Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al CPT di Vicenza come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Le decisioni al riguardo assunte dal CPT per la composizione delle divergenze insorte sono vincolanti per l'impresa e l’RLST
Per la provincia di Vicenza è designato congiuntamente dalle OO.SS. provinciali numero 1 RLST.
Per il finanziamento dell'attività dell'RLST, Ance Vicenza ed OO.SS provinciali, in conformità a quanto previsto dal Protocollo regionale del 15 dicembre 2011 sottoscritto da Ance Veneto e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil del Veneto, convengono di istituire un nuovo contributo denominato "Contributo Funzionamento RLST", in misura dello 0,02% da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, Edr 31.7.92 per le ore di lavoro ordinario prestato e il trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre).
In applicazione delle previsioni contenute nel Protocollo Regionale del 15 dicembre 2011, a fronte dell'istituzione del nuovo "Contributo Funzionamento RLST" lo stesso sarà enucleato tramite riduzione in pari misura del "Contributo Fondo integrativo vestiario ed assistenze varie" che passerà quindi dall'attuale misura dello 0,15% alla nuova misura dello 0,13%, fatto salvo quanto di seguito previsto per le imprese dove già operi l'RLS.
Le parti convengono altresì che al finanziamento dell'attività dell'RLST siano destinate le risorse fin qui accantonate presso la Cassa Edile di Vicenza nel fondo provvisorio di accantonamento, denominato "Fondo finanziamento tecnico della sicurezza", la cui dotazione provvisoria era stata definita con precedenti accordi in un ammontare pari ad € 40.000,00. 
Poiché, a termini di quanto previsto dall'art. 87 del vigente CCNL edilizia industriale, i costi dell’RLST non possono essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il RLS aziendale per cui l'attività dello stesso RLST potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del RLS.
Le imprese di cui sopra non saranno tenute quindi tenute al versamento del nuovo "Contributo Funzionamento RLST".
A fronte di quanto sopra le predette imprese dovranno appositamente segnalare l'operatività dell'RLS aziendale alla Cassa Edile di Vicenza che metterà a disposizione delle parti provinciali le informazioni così raccolte, per rincrocio dei dati con F anagrafe degli RLS costituita presso il CPT di Vicenza.
Per le predette imprese il "Contributo Fondo integrativo vestiario ed assistenze varie" continuerà ad essere versato alla stessa Cassa Edile nella misura dello 0, 15% da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, Edr 31 luglio 1992 per le ore di lavoro ordinario prestato e il trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre).
Le risorse complessivamente raccolte, o già a disposizione della Cassa Edile di Vicenza, per il finanziamento dell'attività dell'RLST saranno riversate dalla stessa all'apposita destinazione che sarà definita e comunicata alla stessa Cassa Edile dalle OO.SS. Regionali.
Fino a tale indicazione le risorse resteranno accantonate presso la Cassa Edile di Vicenza, salvo poter essere messe nel frattempo a disposizione delle OO.SS. Provinciali, a seguito di loro richiesta congiunta, per il sostegno dell'attività dell'RLST ove già entrato in operatività a livello provinciale prima della definizione della destinazione a livello regionale delle risorse destinate a supportarne il funzionamento.
Avuto l'incarico, il RLST riceverà una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati al CPT di Vicenza, in collaborazione con il Centro Edile "A. Palladio", secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.
Il RLST provinciale dovrà comunque essere designato o eletto dalle OO.SS. nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei RLS compete al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice, o viene individuato nell'ambito dei RLS aziendali operanti nel sito produttivo.
Nelle suddette opere il coordinatore dei RLS potrà avvalersi anche della collaborazione e del supporto dell'RLST e del RLSSP.
Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. l'attività di coordinatore dei RLS aziendali, presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo.
Le attribuzioni sono quelle previste dall'art. 50 del Dlgs. 81/2008 e e s.m.i.
Dichiarazione a verbale
Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, le parti si richiamano integralmente ai contenuti dell’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
Dichiarazione congiunta
Le parti convengono che si adegueranno alle successive, eventuali indicazioni in materia di attività degli RLS-RLST che dovessero pervenire dal tavolo congiunto di confronto del settore che si attiverà in sede nazionale per dare concreta attuazione ai rinvii operati alla contrattazione collettiva dal Testo Unico della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
A fronte della frequente presenza contemporanea nel medesimo cantiere di più imprese anche con diversa qualificazione giuridica, si rende infatti opportuna la definizione di regole omogenee e coordinate a livello nazionale al fine di garantire la più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.
In particolare tale tavolo nazionale congiunto di confronto dovrà individuare regole che pur nel rispetto dell'autonomia delle diverse imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, previste dal Testo Unico, di svolgere efficacemente le proprie funzioni e di realizzare adeguate forme di coordinamento informativo e coordinativo.

20) Testo coordinato contratto provinciale integrativo
Le parti sociali provinciali si impegnano a procedere entro il 30 giugno 2012 alla redazione del testo coordinato del nuovo contratto integrativo territoriale della provincia di Vicenza con le modifiche/integrazioni apportate dal presente Accordo di rinnovo al precedente Accordo di rinnovo del 27 ottobre 2006.
Le parti concordano di considerare abrogate entro la medesima data tutti le previsioni di accordi integrativi provinciali precedenti non riportate nel nuovo testo coordinato, che pertanto con pari data cesseranno di avere vigore.