Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell’interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA III PREVENZIONE INCENDI

 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0005949 del 24/04/2012

CIRCOLARE 1

Alle Direzioni Regionali/Interregionali VV.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro Sedi


OGGETTO: Decreto del Ministero dell’interno del 16 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994. Primi indirizzi applicativi.

1. PREMESSA
Il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto, per le strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno del 9 aprile 1994 e che non abbiano completato l’adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, la possibilità di usufruire di un’ulteriore proroga con scadenza fissata al 31 dicembre 2013.
La proroga è subordinata all’ammissione, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 30/03/2012.
Il suddetto decreto, nel disciplinare il piano straordinario di adeguamento, definisce gli adempimenti tecnico - amministrativi, i controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, nonché, ai fini dell’ammissione al piano, i requisiti tecnici e gestionali minimi che le predette strutture ricettive devono possedere. Tali requisiti (comma 1 art. 5) rappresentano, prevalentemente, misure obbligatorie fissate da altre normative quali, in particolare, quelle concernenti gli impianti e quelle sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Inoltre, relativamente all’applicazione del requisito di sicurezza antincendio di cui al punto 20.3, riportato all’art. 5 del decreto in titolo, si specifica che la locuzione “condizioni ivi riportate”, è da intendersi riferita a quelle condizioni previste nel progetto approvato, e che dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre 2013, termine di scadenza del piano di adeguamento.
Si sottolinea, inoltre, che, nelle more dell’integrale osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi, l’ammissione al piano è subordinata anche al possesso di requisiti gestionali suppletivi (comma 3 art. 5) che si concretizzano nella presenza di un servizio antincendio, la cui consistenza minima è stabilita all’art. 5 comma 5 del decreto in argomento. Al riguardo, si precisa che per le strutture fino a 100 posti letto, tale personale, di cui al comma 6, deve effettuare unicamente il corso di 8 ore, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998.
L’ammissione al piano consente la prosecuzione dell’esercizio dell’attività ai soli fini antincendi.
È appena il caso di evidenziare che per gli edifici ed i locali esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 adibiti ad attività ricettive turistico - alberghiere, che sono stati nel tempo oggetto di rifacimento di oltre il 50 % dei solai o di eventuali aumenti di volume, si applicano le disposizioni previste dallo stesso decreto.
Di quanto sopra si terrà conto nel corso degli accertamenti che il locale Comando eseguirà in adempimento al decreto in parola.
Premesso quanto sopra ed al fine di favorire l’uniformità di indirizzo, si forniscono le seguenti indicazioni applicative.

2. ADEMPIMENTI E CONTROLLI
L’art. 3, comma 1, del decreto prevede che gli enti e i privati responsabili dell’attività in oggetto presentino al Comando VV.F. territorialmente competente, istanza di ammissione al piano, entro il termine previsto dalla norma, utilizzando il modello allegato “mod_accesso_piano”.
L’istanza dovrà essere corredata da una attestazione, redatta secondo il modello allegato “mod_attestazione”, firmata da tecnico abilitato, relativa al possesso dei requisiti tecnici di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto; tale attestazione dovrà essere completa di:
- relazione tecnica descrittiva ed eventuali elaborati grafici atti a rappresentare il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio necessari per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio; gli elaborati grafici sono da presentare solamente nel caso in cui le predette informazioni non siano desumibili dalla documentazione già agli atti del Comando;
- dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti previsti nei requisiti di sicurezza antincendio necessari per l’ammissione al piano straordinario, nonché documentazione relativa alla gestione della sicurezza;
- programma di adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi (sintetica descrizione degli interventi di adeguamento dell’attività da realizzarsi entro la data del 31/12/2013);
Per le attività individuate al punto 66, dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, categorie B e C, contestualmente all’istanza di ammissione al piano dovrà essere avanzata, con le modalità indicate all'articolo 3 del medesimo decreto, richiesta di valutazione del progetto relativa al completo adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi; ove il progetto di adeguamento antincendio fosse stato già approvato dal competente Comando, anche in periodo antecedente all’entrata in vigore del decreto in oggetto, dovranno essere indicati solo gli estremi di approvazione.
Il Comando VV.F., entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, verifica la completezza formale dell’istanza e dei relativi allegati. 
Ove la documentazione risulti completa, il Comando comunica all’interessato l’ammissione al piano di adeguamento attraverso il modello allegato “mod_ammissione_piano”.
Qualora invece la documentazione risulti incompleta, esperite con esito negativo, le procedure per la richiesta di integrazione documentale, il Comando provvede a dare comunicazione della mancata ammissione al piano di adeguamento all’interessato nonché alle Autorità competenti con le modalità di cui all’art. 16 comma 5 del D.L.vo 139/2006, utilizzando il modello allegato “mod.NO_ammissione_piano”.
Entro il sopraindicato termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, il Comando VV.F. effettua i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio indicati all’articolo 5 del decreto in argomento, con le modalità previste al comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011, anche per le attività individuate in categoria C.
La quota dei controlli da espletare mediante visita tecnica sarà non inferiore al 5% delle istanze presentate, da individuarsi attraverso sorteggio.
Ove, in sede di sopralluogo, si accerti la sussistenza dei requisiti necessari per l’ammissione al piano, il Comando rilascerà, a domanda dell’interessato, copia del verbale di visita tecnica.
Qualora, invece, sempre a seguito di sopralluogo, il Comando rilevi carenze in ordine ai requisiti necessari per l’ammissione al piano previsti dal decreto in argomento, si dovrà procedere ad annullare il provvedimento di ammissione al piano per carenza dei presupposti di legge, attraverso il modello allegato “mod_annullamento_piano_visita”.
Si evidenzia infine che, in caso di presentazione della domanda di ammissione oltre il termine previsto al comma 1 dell’art 3 del decreto, il Comando accetterà comunque l’istanza che dovrà contenere dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che, medio tempore, l’attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio con un numero ridotto di posti letto; in difetto di quest’ultima
dichiarazione, il Comando invierà informativa alla competente Autorità Giudiziaria, atteso che la stessa attività risulterebbe essere stata condotta in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 151/2011.
Al termine dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi previste nel piano, gli enti e i privati responsabili presenteranno al Comando l’istanza per il controllo dell’avvenuto adempimento, di cui art. 4 del D.M. 16 marzo 2012.
Sarà cura della Direzione regionale/interregionale l’uniforme applicazione delle presenti disposizioni da parte dei Comandi Provinciali di competenza e, qualora necessario, a seguito di particolari contingenze di carattere locale, procedere d’intesa con i Comandanti provinciali ad un’equa e calibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i funzionari tecnici incaricati dell’attività, attingendo a tutte le risorse disponibili in ambito regionale.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)


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