Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 23 aprile 2012, n. 6360 - Rivalutazione dei contributi pensionistici per esposizione a fibre aerodisperse di amianto


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA


sul ricorso proposto da:

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. (Omissis), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis);

- intimato -

avverso la sentenza n. 1335/2009 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE del 13.10.09, depositata il 16/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2012 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per il ricorrente l'Avvocato (Omissis) che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FattoDiritto



La Corte pronuncia in camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'articolo 380-bis c.p.c..

1. La Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta contro l'Inps da (Omissis) e altri cinque lavoratori, diretta alla rivalutazione dei contributi pensionistici per esposizione a fibre aerodisperse di amianto, Legge n. 257 del 1992, ex articolo 13, comma 8.

La Corte di merito dava rilievo ai risultati della c.t.u. espletata dai dott. (Omissis) e (Omissis), ritenuta estremamente approfondita e basata sulla letteratura in argomento, che aveva escluso per tutti e sei i ricorrenti la sussistenza del requisito della esposizione ultradecennale all'amianto oltre la soglia desumibile dalla norme prevenzionali (10 fibre/litro), stante la presenza di periodi lavorativi in cui l'esposizione era rimasta al di sotto della soglia utile. L'altra consulenza, quella eseguita dai consulenti (Omissis) e (Omissis), aveva attribuito ai lavoratori più di 10 anni di esposizione utile esclusivamente sulla base di una media ponderata della generale esposizione nel corso degli anni (e in effetti per il ricorrente non era stata rilevata l'ultradecennalità dell'esposizione neanche in base a tale più favorevole criterio).

2. L' (Omissis) ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 sopra citato, del Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articolo 24 e degli articoli 3, 38 Cost. (primo motivo) e omessa o insufficiente motivazione, con riferimento anche all'articolo 421 c.p.c. (secondo motivo).

L'Inps non si è costituito. Il ricorrente ha depositato memoria nell'ambito del procedimento camerale.

3. Il ricorso, con il suo primo motivo, censura la sentenza impugnata per il fatto che la stessa abbia ritenuto inammissibile, ai fini dell'integrazione del requisito dell'esposizione ultradecennale all'amianto in misura superiore alla soglia ritenuta ricavabile dal sistema normativo, il ricorso al criterio della "spalmatura", ovvero della media ponderata su tutto il periodo di esposizione (criterio adottato invece dal giudice di primo grado). In particolare si contesta il ricorso alla considerazione non solo del criterio dei 10 anni e delle 8 ore, richiamati dalla legge, ma anche di quello dell'anno.

Il motivo appare qualificabile come manifestamente infondato in relazione alle precisazioni fornite sul punto dalla giurisprudenza e, in particolare, da Cass. n. 4650/2009, che ha enunciato il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno.

4. Appare qualificabile come manifestamente infondato anche il secondo motivo, con cui si addebita al giudice di appello di non avere provveduto ad una rinnovazione della c.t.u. al fine di non far ricadere sull'attuale ricorrente l'errore in cui sarebbero incorsi soggetti qualificati a compiere i necessari accertamenti. In effetti non è stata idoneamente censurata la motivazione del giudice di merito, che ha ritenuto che la prima c.t.u. fornisse un'adeguata ricostruzione degli elementi di fatto.

5. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.