Tipologia: CCNL
Data firma: 10 novembre 1958
Validità: 09.11.1958 - 08.11.1961
Parti: Associazione Nazionale fra i Produttori di Cellofan-Confindustria e Filc-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilc-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Chimici-Cisnal
Settori: Chimici, Cellofan, Industria

Sommario:

Parte prima - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti, residenza e domicilio.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 8. - Istruzione professionale.
Art. 9. - Abiti da lavoro.
Art. 10. - Orario normale di lavoro.
Art. 11. - Disposizioni per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 12. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 13. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 14. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 17. - Giorni festivi.
Art. 18. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
Art. 19. - Trattamento salariale minimo.
Art. 20. - Donne adibite a mansioni caratteristiche delle prestazioni d’opera maschili.
Art. 21. - Lavoro a cottimo - Premi di produzione.
Art. 22. - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 23. - Gratifica natalizia.
Art. 24. - Premi di anzianità.
Art. 25. - Indennità per lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 26. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 27. - Reclami sulla paga.
Art. 28. - Ferie.
Art. 29. - Congedo matrimoniale.
Art. 30. - Servizio militare.
Art. 31. - Trasferta.
Art. 32. - Trasferimento.
Art. 33. - Igiene e sicurezza del lavoro. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 34. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 35. - Trattamento in caso di malattia o di infortuni.
Art. 36. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 37. - Disciplina aziendale.
Art. 38. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 39. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 40. - Assenze.
Art. 41. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 42. - Visita di inventario e di controllo.
Art. 43. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 44. - Multe e sospensioni.
Art. 45. - Licenziamento per mancanze.
Art. 46. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 47. - Indennità di licenziamento.
Art. 48. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 49. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 50. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Tabelle salariali
Parte seconda - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Criteri per l’assegnazione ai gradi.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Art. 5. - Passaggio della qualifica operaia a quella speciale.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Passaggio di mansioni.
Art. 8. - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 9. - Pomeriggio del sabato.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
Art. 13. - Elementi della retribuzione.
Art. 14. - Trattamento economico minimo e compenso speciale.
Art. 15. - Compenso speciale.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 18. - Tredicesima mensilità.
Art. 19. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 20. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 21. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Permessi.
Art. 24. - Congedo matrimoniale.
Art. 25. - Servizio militare.
Art. 26. - Trasferta.
Art. 27. - Trasferimento.
Art. 28. - Infortunio e malattie professionali.
Art. 29. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 30. - Aspettativa per malattia.
Art. 31. - Trattamento in caso di gravidanza e di puerperio.
Art. 32. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 33. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 34. - Indennità di licenziamento.
Art. 35. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 36. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Tabelle salariali
Parte terza - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia

Art. 1. - Assunzione - Documenti - Residenza e domicilio.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione degli impiegati.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica operaia o dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia.
Art. 8. - Abiti da lavoro.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
Art. 13. - Elementi della retribuzione.
Art. 14. - Trattamento economico minimo.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 19. - Indennità per lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 20. - Indennità per disagiata sede.
Art. 21. - Indennità per maneggio di denaro e cauzione.
Art. 22. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Permessi.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Aspettativa.
Art. 27. - Servizio militare.
Art. 28. - Trasferta.
Art. 29. - Trasferimento.
Art. 30. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 31. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 32. - Disciplina aziendale.
Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Sospensioni.
Art. 36. - Licenziamento per mancanze.
Art. 37. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 38. - Indennità di licenziamento.
Art. 39. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 40. - Previdenza.
Art. 41. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 42. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Tabelle salariali
Parte quarta - Parte comune alle tre regolamentazioni
A) Istituti inerenti al trattamento del singolo lavoratore

Art. 1. - Indennità di zona malarica.
Art. 2. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 3. - Indennità in caso di morte.
Art. 4. - Certificato di lavoro.
Art. 5. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 6. - Assenze.
Art. 7. - Lavoro effettuato in turni avvicendati.
Art. 7-bis. - Premio di produzione.
B) Istituti di carattere generale e sindacale
Art. 8. - Regolamento interno.
Art. 9. - Reclami e controversie.
Art. 10. - Commissioni interne.
Art. 11. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 12. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 13. - Abrogazione dei precedenti contratti - Opzione.
Art. 14. - Condizioni di miglior favore.
Art. 15. - Piccole aziende.
Art. 16. - Decorrenza e durata.
Note esplicative
Allegato n. 1 - Norme per le lavorazioni nocive, o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Accordi integrativi
Premio di produzione, 15 dicembre 1948 - Schema di accordo istitutivo del premio di produzione
Accordo per il riproporzionamento delle aliquote del premio di produzione in attuazione dell’accordo del conglobamento, 1° settembre 1955.
Appendice
A - Previdenza impiegati - Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
B - Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Tabelle dell’importo della contingenza da valere per il trimestre maggio-luglio 1959

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria del laminato trasparente di viscosa (cellofan), 10 novembre 1958

In Roma, tra l’Associazione Nazionale fra i Produttori di Cellofan [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici (Filc) [...], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...], l’Organizzazione Sindacale tra Lavoratori Chimici ed Affini (Federchimici) [...], con la partecipazione di una delegazione dei lavoratori [...] e con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], l’Unione Italiana Lavoratori Chimici (Uilc) [...], con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori [...] e con l’assistenza della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende associate alla anzidetta Associazione Nazionale degli Industriali.
In Roma, tra l’Associazione Nazionale fra i Produttori di Cellofan [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici (Cisnal) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori [...], si è stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro da valere per i dipendenti delle aziende rappresentate dalla anzidetta Associazione Nazionale fra i produttori di Cellofan.

Parte prima - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Nell’assunzione delle donne e dei minori l’azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla relativa legge.

Art. 4. - Classificazione dei lavoratori.
[...]
Lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Gruppo A. - Vi appartengono: autisti meccanici con patente di terzo grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo .grado di specializzazione.
Gruppo B. - Vi appartengono: infermieri, autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardie notturne e diurne, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principali ed esercenti altre mansioni sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia che richiedano analogo grado di qualificazione.
Gruppo C. - Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guarda dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri ed esercenti altre mansioni sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa e custodia che non richiedano specifiche capacità ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio.
Gruppo D. - Vi appartengono: cavallanti, carrettieri, stallieri, inservienti, custodi e addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc.

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacità ed attitudine.
[...]

Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Le Organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell’apprendistato con successivo accordo.

Art. 8. - Istruzione professionale.
Le Organizzazioni stipulanti riconoscono la necessità di dare impulso all’istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze, onde migliorare ed aumentare il loro rendimento.
La regolamentazione e le facilitazioni per i lavoratori che frequentano i corsi professionali saranno determinate da apposito accordo integrativo, tenendo conto della organizzazione dei corsi professionali nelle aziende e dell’esistenza di scuole professionali locali.

Art. 9. - Abiti da lavoro.
Le aziende, fermi restando gli obblighi di legge, forniranno in uso a tutti i lavoratori dopo la loro conferma in servizio un abito da lavoro, che verrà rinnovato dì anno in anno gratuitamente.
Onde consentire la normale tenuta dell’abito da lavoro, ad ogni lavoratore deve essere distribuito, una tantum, un altro abito da lavoro da usarsi come ricambio, il quale deve essere consegnato due mesi dopo la distribuzione del primo abito da lavoro. 
La pulizia, riparazioni, ecc. dell’abito da lavoro sono a carico dei lavoratori.
Per gli uomini l’abito da lavoro di cui sopra consiste in una tuta, in uno o due pezzi, oppure in un camice per gli addetti ai laboratori chimici.
Per le donne, l’abito da lavoro consiste in un taglio di tela per grembiule (uno all’anno senza il taglio di ricambio).
Le tute, i camici e i tagli per grembiule saranno normalmente di cotone, canapa o misti, ad eccezione delle tute in dotazione agli operai addetti alla produzione con procedimenti viscosa dei seguenti reparti o mansioni:
filatura - parte umida;
addetti all’impianto di produzione dell’acido solforico; preparazione bagni di filatura raion e fiocco; addetti agli impianti di produzione dell’ipoclorito; personale ausiliario normalmente addetto ai reparti sopracitati; per i quali la tuta deve essere di lana.
Chiarimento a verbale.
Allo scopo di rendere efficace ed operante, nell’ambito aziendale, la regolamentazione dell’abito da lavoro, la Direzione della azienda e la Commissione Interna stabiliranno, al fine di evitare abusi, le opportune cautele ed i relativi controlli.

Art. 10. - Orario normale di lavoro.
La durata normale settimanale dell’orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Nell’eventualità che l’orario di lavoro dovesse essere portato, per disposizione normativa o contrattuale, a 40 ore settimanali (a 42 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti, in mancanza di una opportuna disposizione generale, si incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali.
L’orario giornaliero di lavoro è fissato dall’azienda e disposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
Ove esistano orologi di stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dalla azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione dal lavoratore di turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall’art. 18 per il lavoro straordinario.

Art. 11. - Disposizioni per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Per gli addetti a lavori discontinui o alle mansioni di semplice attesa o custodia l’orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia.
Gli operai anzidetti sono classificati nei quattro gruppi (A, B, C, D) di cui al precedente art. 4.
[...]

Art. 13. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro con-cordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 14. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Salve le esclusioni sottoindicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed è consentito che le ore, per tal modo mancanti al compimento dell’orario settimanale dì lavoro, siano recuperate nei precedenti giorni della settimana in aggiunta all’orario normale e senza dar luogo ad alcuna maggiorazione di salario.
Per i lavoratori che rientrano nelle esclusioni sottoindicate l’azienda stabilirà dei turni che consentano loro la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato per 24 volte in ogni anno solare opportunamente ripartite nelle diverse stagioni.
A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell’industria.
1) Lavoratori addetti ad attività a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o ad attività e mansioni rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana per cui ricorra il riposo settimanale a turno; cioè:
a) attività di cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 e tabelle integrative I, II e III approvate con decreto ministeriale del 22 giugno 1935;
b) attività relative ad opifici la cui prevalente forza motrice è prodotta direttamente dal vento o dall’acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall’esercente dell’opificio ad esclusivo uso di questo;
c) mansioni che, pur non rientrando nelle attività sopraindicate, vi sono connesse in modo tale che la sospensione del pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioè:
- mansioni inerenti alle operazioni di scarico, di carico e di spedizione qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell’attività dell’azienda;
- mansioni svolte dal personale addetto a sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitatamente a quelle inerenti alle operazioni di vendita al banco dei prodotti di fabbricazione delle aziende stesse;
- mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
2) Lavoratori addetti ad attività diverse:
a) attività soddisfacenti bisogni che ricorrano anche ed in modo particolare il sabato e la domenica mattina, come: manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza delle aziende e degli impianti;
c) attività rivolte alla raccolta o alla lavorazione di materie prime o di prodotti soggetti a facile deterioramento;
d) attività che non possono essere sospese, per ragioni tecniche, per più di un giorno alla settimana;
e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell’attività dell’azienda;
f) operazioni di vendita al banco presso le sedi, le filiali e le agenzie delle aziende industriali dei prodotti fabbricati dalle aziende stesse;
g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni:
Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a più squadre; personale addetto a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali:
In particolare le limitazioni stagionali di energia elettrica.
È infine ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche nei casi non rientranti nelle suddette esclusioni, sempreché si addivenga ad un accordo tra le parti tramite le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria.

Art. 15. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge.
In particolare si richiamano i seguenti divieti, per i quali la legge disciplina anche specificatamente le deroghe ed eccezioni:
1) è vietato adibire al lavoro i minori degli anni 14;
2) è vietato adibire i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo;
3) è vietato adibire i minori degli anni 18 alla manovra e al traino di vagonetti;
4) è vietato adibire gli uomini minori di 18 anni e le donne di qualsiasi età a lavoro notturno, considerato, ai fini delle disposizioni in esame, quello relativo ad un periodo di almeno 11 ore consecutive comprendente l’intervallo dalle ore 22 alle ore 6;
5) è vietato adibire gli uomini minori di anni 15 e le donne minori di anni 21 a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (che sono determinati da apposita tabella allegata alla sopracitata legge);
6) è vietato adibire le donne minorenni a lavori di pulizia, di manutenzione, di lubrificazione di motori e degli organi di trasmissione delle macchine in moto.
Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui l’azienda è tenuta ad esporre, nello stabilimento, una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonché a concedere ai minori ed alle donne di qualsiasi età che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore alle 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz’ora e di un’ora quando l’orario di lavoro superi le 8 ore.

Art. 18. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 10 ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13 sul recupero delle ore perdute e dall’articolo 14 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
[...]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo, o straordinario festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto ed autorizzato.
[...]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovrà essere retribuita, ma in tale caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.

Art. 20. - Donne adibite a mansioni caratteristiche delle prestazioni d’opera maschili.
Alla donna destinata a compiere mansioni caratteristiche delle prestazioni d’opera maschili compete, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.
Nella lavorazione a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l’adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.

Art. 21. - Lavoro a cottimo - Premi di produzione.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
[...]
Sempre allo scopo di stimolare l’aumento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilità tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di produzione o altre forme di retribuzione a incentivo, secondo gli accordi che possono avvenire tra le parti direttamente interessate
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
[...]

Art. 25. - Indennità per lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose è stabilito da apposito allegato al presente contratto di cui fa parte integrante.

Art. 28. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita in servizio, secondo i termini sottoindicati:
- giorni 12 (pari a 96 ore) per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 7 anni compiuti;
- giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre i 7 e fino ai 15 anni compiuti;
- giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre i 15 e fino ai 22 anni compiuti;
- giorni 18 (pari a 144 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre i 22 anni compiuti.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennità di contingenza compresa).
[...]
A norma del 2° comma dell’art. 12 dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di sei giorni.

Art. 33. - Igiene e sicurezza del lavoro. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
In particolare l’azienda:
1) sottopone il lavoratore a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
2) sottopone - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate stretta- mente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
3) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. sono forniti a cura e carico dell’azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in istato di efficienza;
4) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell’osservanza della legge, gli verranno impartite dall’azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L’azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.

Art. 34. - Infortuni e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 36. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860 e successive disposizioni sulla tutela fisica ed! economica delle lavoratrici madri.
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l’azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici adibite a lavorazioni per le quali siano corrisposte le indennità previste per gli addetti alle lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni, mantenendo peraltro ad esse, limitatamente al periodo antecedente al parto, le suddette indennità.
[...]

Art. 37. - Disciplina aziendale.
Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 38. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale: nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima dell’emissione del segnale stesso.

Art. 39. - Permessi di entrata e di uscita.
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
Durante le ore di lavoro nessun lavoratore può lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediato nella prima mezz’ora di lavoro. [...]
In via eccezionale il permesso di uscita può essere richiesto in qualsiasi momento dell’orario di lavoro [...]

Art. 41. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve fare richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna [...]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’Azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all’art. 2 della parte comune.
Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[...]

Art. 43. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali indicate nell’art. 6 della parte comune, potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all’importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4).
[...]

Art. 44. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa e della sospensione il lavoratore:
а) che non si presenti al lavoro come previsto all’art. 40 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
a) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
b) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
c) che costruisca entro le officine dell’azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda stessa;
d) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[...]
f) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 45. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) Con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 44 sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento dì azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie dì fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’art. 44, sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio con danno dell’azienda stessa;
i) trascuranza nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 44.
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
d) costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno della azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
f) recidiva nella colpa di cui al punto f) dell’art. 44 qualora vi sia dolo.

Art. 50. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
- indennità di zona malarica;
- trattenute per risarcimento danni;
- liquidazione delle indennità in caso di morte;
- certificato di lavoro;
- restituzione dei documenti di lavoro;
- lavoro effettuato in turni avvicendati.
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
- regolamento interno;
- reclami e controversie;
- Commissioni interne;
- permessi per cariche sindacali;
- aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
- abrogazione dei precedenti contratti - opzione;
- condizioni di miglior favore;
- decorrenza e durata.

Parte seconda - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 1. - Criteri di appartenenza.

Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente:
а) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempreché in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo;
b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni oppure le mansioni che comportano fiducia e responsabilità tali da farle ritenere, per analogia, equivalenti a quelle della prima parte del presente punto b);
restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e simili, regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 4. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della collegata regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli artt. 7, 21, 22, 24.

Art. 7. - Passaggio di mansioni.
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tener conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine e comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica.
[...]

Art. 8. - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori sì rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.

Art. 9. - Pomeriggio del sabato.
Salve le esclusioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed è consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell’orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all’orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso.
Per le esclusioni e le deroghe si richiamano le disposizioni previste dall’art. 14 della collegata regolamentazione operai.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo setti-manale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 10 della collegata regolamentazione operai, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 9 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
[...]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso: nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.
[...]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non può far luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d’altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4° del presente articolo per i turni diurni.

Art. 20. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, o svolgentisi, normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose è stabilito da apposito allegato alla presente regolamentazione di cui è parte integrante.

Art. 22. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:
- giorni 15 per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
- giorni 20 per gli aventi anzianità oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti;
- giorni 25 per gli aventi anzianità oltre i 10 e fino ai 20 anni compiuti;
- giorni 30 per gli aventi anzianità oltre i 20 anni compiuti.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 28. - Infortunio e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
Ogni infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuata la denuncia di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 31. - Trattamento in caso di gravidanza e di puerperio.
Il trattamento in caso di gravidanza e puerperio è quello previsto dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l’azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici adibite alle lavorazioni per le quali siano corrisposte le indennità previste dalle norme per le lavorazioni nocive o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dalle predette norme, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, la indennità da essa percepita ai sensi delle norme stesse.
[...]

Art. 36. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
- indennità di zona malarica;
- trattenute per risarcimento danni;
- liquidazione delle indennità in caso dì morte;
- certificato di lavoro;
- restituzione dei documenti di lavoro;
- lavoro effettuato in turni avvicendati;
Alla parte comune sono destinate le norme relative al seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
- regolamento interno;
- reclami e controversie;
- Commissioni Interne;
- permessi per cariche sindacali;
- aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
- abrogazione dei precedenti contratti-opzione:
- condizioni di miglior favore;
- decorrenza e durata.

Parte terza - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2. - Visita medica.

L’impiegato di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell’azienda.

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali, l’impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 8. - Abiti da lavoro.
Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o vestaglia o camice, ecc.).

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe; ed eccezioni.
L’orario di lavoro del sabato non può superare le quattro ore e deve cessare non oltre le ore tredici, senza che ciò possa dar luogo a recupero delle ore effettuate in meno: in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovrà essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all’art. 16 per le ore lavorate in più fino alle 48 settimanali.
Per l’impiegato la cui prestazione è connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la distribuzione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in più, oltre le 8 ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le 4 ore del sabato, fino alla concorrenza delle 48 settimanali, l’impiegato ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto articolo.
All’impiegato al quale è consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell’orario di lavoro, la protrazione dell’orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali, è compensato nella misura indicata dal precedente comma.
Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Chiarimento a verbale.
Per gli impiegati, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata di lavoro e del lavoro straordinario, non si è inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell’orario impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto ed ai sensi dell’art. 3 n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 955 (Regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopracitato) si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro - «quello preposto alla Direzione tecnica od amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi», personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni direttive e con la qualifica di prima categoria.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente dì domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla stessa legge.
Nei casi in cui, disposizione di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 9 o comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 9 per gli impiegati la cui prestazione è connessa con il lavoro di stabilimento.
È considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore, da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 del mattino.
[...]
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
[...]

Art. 19. - Indennità per lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose è stabilito da apposito contratto allegato al presente di cui è parte integrante.

Art. 23. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale l’impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensili percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:
- giorni 15 per gli aventi anzianità di servizio fino a 2 anni;
- giorni 20 per gli aventi anzianità di servizio fino a 10 anni;
- giorni 25 per gli aventi anzianità di servizio fino a 18 anni;
- giorni 30 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 18 anni;
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 31. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Il trattamento in caso di gravidanza e puerperio è quello previsto dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.
Tuttavia l’impiegata, all’atto della presentazione del certificato medico di gravidanza, potrà optare tra il trattamento di legge ed il seguente: 
conservazione del posto per un periodo di mesi otto di cui i primi quattro con la corresponsione dell’intera retribuzione ed i successivi due con la corresponsione della metà della retribuzione.
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l’azienda dovrà provvedere a spostare la lavoratrice alla quale siano corrisposte le indennità stabilite dall’accordo per le lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, la indennità da essa percepita ai sensi dell’accordo stesso.
[...]

Art. 32. - Disciplina aziendale.
Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro l’impiegato dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare i rapporti di educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’impiegato, i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura dì mettere in grado gli impiegati di conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.

Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli; osservando le disposizioni della presente regolamentazione nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione e alle altre norme speciali indicate nell’art. 6 della parte comune possono essere punite, a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione dal lavoro fino a cinque giorni;
4) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione prevista dal punto terzo.
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell’impiegato devono essere portati a conoscenza dell’interessato.

Art. 35. - Sospensioni.
Incorre nel provvedimento della sospensione l’impiegato:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all’art. 33, o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
e) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

Art. 36. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) con la perdita dell’indennità di preavviso ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 35, sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti; o comunque compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto c) dell’art. 35 sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) trascuratezza nell’adempimento agli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando sia stato già comminato il provvedimento disciplinare di cui all’art. 35.
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza dal divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
e) recidiva nella colpa di cui al punto e) dell’articolo precedente qualora vi sia dolo.

Art. 42. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Per i seguenti istituti attinenti al singolo impiegato, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
- indennità di zona malarica;
- trattenute per risarcimento danni;
- liquidazione dell’indennità in caso di morte;
- certificato di lavoro;
- lavoro effettuato in turni avvicendati.
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
- regolamento interno;
- reclami e controversie;
- commissioni interne;
- permessi per cariche sindacali;
- aspettative per cariche pubbliche e sindacali;
- abrogazione dei precedenti contratti-opzione;
- condizioni di miglior favore;
- decorrenza e durata.

Parte quarta - Parte comune alle tre regolamentazioni
A) Istituti inerenti al trattamento del singolo lavoratore
Art. 1. - Indennità di zona malarica.

Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona- riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

B) Istituti di carattere generale e sindacale
Art. 8. - Regolamento interno.

L’eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall’art. 2 n. 3 del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 9. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle competenti Associazioni Sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A secondo della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 10. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni Interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.

Art. 13. - Abrogazione dei precedenti contratti - Opzione.
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti per le categorie di lavoratori cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso.
Per quanto Concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, si intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dalla corrispondente regolamentazione del presente contratto, le cui disposizioni - nell’ambito di ciascuno degli istituti stessi - sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti organizzazioni sindacali periferiche l’accordo per l’opzione - in relazione a singoli istituti - fra le norme di cui alla corrispondente regolamentazione del presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti.
L’opzione non potrà essere esercitata dopo il 60° giorno dalla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 15. - Piccole aziende.
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di otto lavoratori si conviene che attraverso accordi da stipularsi fra le competenti organizzazioni sindacali provinciali si potrà addivenire a temperamenti che valgano a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale.

Allegato n. 1 - Norme per le lavorazioni nocive, o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Art. 1
. Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le disposizioni ministeriali per la somministrazione del latte, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie della industria del laminato trasparente di viscosa e agli impiegati ed figli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività e particolare gravosità ambientale di lavoro.

Art. 2. - Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all’azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di grado minore e di sostanze meno irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi, o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli di nocività possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennità.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l’assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente
con l’assegnazione effettuata agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti: a partire dal 10 novembre 1958
1° gruppo L. 23,25 orarie
2° gruppo L. 13,55 orarie
3° gruppo L. 9,70 orarie.

Art. 3. - Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudicia - mento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.

Art. 4. - Le indennità di cui all’art. 2 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 9.
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Esse saranno aggiornate di sei mesi ih sei mesi al 1° gennaio ed al 1° luglio, nella misura percentuale in cui sarà variato nel semestre precedente il minimo contrattuale nazionale per il manovale comune, aumentato dell’indennità di contingenza, da calcolarsi sulla media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le città di Torino, Milano, Terni e Poggia.

Art. 5. - Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l’indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione della indennità.

Art. 6. - L’indennità di cui al presente accordo deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto alla indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque l’indennità deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell’indennità.

Art. 7. - L’incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati concordato tra le Associazioni Nazionali di categoria sono riportati negli allegati accordi integrativi.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d’intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.

Art. 8. - Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia già stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto del presente allegato, le parti o le organizzazioni interessate concorderanno l’adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Art. 9. - In relazione al precedente articolo 4, viene stabilito quanto segue:
а) Ferie. - Per i lavoratori che al momento dell’invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui al presente accordo, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali. - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità. - Agli effetti di tali istituti l’indennità competente a norma del presente accordo sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell’anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alla indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell’8 per cento sulla indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi più lunghi o a fine d’anno. 
d) Indennità di licenziamento. - Per il lavoratore addetto normalmente alle lavorazioni di cui ai precedenti articoli, la relativa indennità sarà calcolata nella indennità di licenziamento ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nelle lavorazioni di cui si tratta negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.
e) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi della indennità del primo gruppo di cui all’art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l’indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.

Art. 10. - Per i lavoratori ausiliari di cui all’art. 6 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.

Art. 11. - Il presente allegato è parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Accordi integrativi
In relazione all’articolo 7 delle Norme per le lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose, i lavoratori vengono incasellati come segue:
1° Gruppo
- Addetti ai baratti.
- Piombisti.
2° Gruppo
- Addetti allo scarico a mano del solfuro e di altre sostanze nocive (ipoclorito, acido solforico e simili) per le ore intere effettivamente prestate in tale lavoro.
- Addetti alla filtrazione viscosa (cantina viscosa).
- Addetti alla filatura (dal bagno di coagulo all’essiccatoio).
- Addetti ai bagni di filatura.
- Addetti al reparto lavorazione impermeabili di cellofan.
3° Gruppo
- Addetti allo scarico delle presse di bagnatura in quanto eseguito a mano.
- Addetti alla soluzione soda fusa e travaso manuale soda liquida da fusti.
- Addetti al lavaggio manuale tele.
- Addetti ai mescolatori.