Tipologia: CCNL
Data firma: 16 dicembre 1960
Validità: 01.12.1960 - 30.11.1963
Parti: Andil-Confindustria e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil e Federazione nazionale lavoratori edili ed affini-Cisnal
Settori: Edilizia, laterizi, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Categorie.
Art. 6. - Collegi Tecnici Provinciali e Nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell’industria dei laterizi e per l’attribuzione della qualifica impiegatizia.
Art. 7. - Trattamento laureati e diplomati.
Art. 8. - Mutamento di mansioni.
Art. 9. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Assenze e permessi.
Art. 15. - Congedo matrimoniale.
Art. 16. - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 19. - Premio dì fedeltà.
Art. 20. - Trasferta.
Art. 21. - Trasferimento.
Art. 22. - Alloggio.
Art. 23. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 24. - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche.
Art. 25. - indennità maneggio denaro.
Art. 26. - Indennità per uso di mezzi di trasporto.
Art. 27. - Indennità di zona malarica.
Art. 28. - Mense aziendali.
Art. 29. - Tutela della maternità.
Art. 30. - Trattamento in caso di malattia o infortunio.
Art. 31. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 32. - Commissioni interne.
Art. 33. - Previdenze sociali.
Art. 34. - Previdenza.
Art. 35. - Aspettativa.
Art. 36. - Doveri dell’impiegato.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Cessazione o trasformazione di azienda.
Art. 39. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 41. - Indennità in caso di morte.
Art. 42. - Certificato di lavoro.
Art. 43. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 44. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 45. - Condizioni di miglior favore.
Art. 46. - Reclami o controversie.
Art. 47. - Validità e durata.
Tabelle salariali
Accordo per la istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell’industria dei laterizi e per l’attribuzione della qualifica impiegatizia
Conglobamento ed assetto zonale per gli addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi, 23 ottobre 1961 
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937- Art. 25
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Importo della indennità di contingenza per il periodo 1° maggio 1959-31 gennaio 1960

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, 16 dicembre 1960

Addì 16 dicembre 1960, in Roma, tra l’Associazione nazionale degli industriali dei laterizi (Andil) [...], con la partecipazione [...] delle Associazioni industriali provinciali delle Venezie, assistiti dal [...] Segretario dell’ufficio di collegamento fra le Associazioni industriali delle Venezie e [...] dall’Associazione costruttori edili ed affini della provincia di Venezia [...], con l’assistenza della Confederazione generale dell'industria italiana [...] e la Federazione italiana lavoratori costruttori e affini (Filca) [...], con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl) [...], la Federazione italiana lavoratori del legno, dell’edilizia e industrie affini (Fillea) [...] e il Sindacato italiano lavoratori dell'industria dei laterizi aderente alla Fillea [...], con l'assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) [...], la Federazione nazionale edili, affini e del legno (Feneal) [...], con l’assistenza dell’Unione italiana del lavoro (Uil) [...]
Addì 16 dicembre 1960, in Roma, tra l’Associazione nazionale degli industriali dei laterizi (Andil) [...], con la partecipazione [...] delle Associazioni industriali provinciali delle Venezie, assistiti dal [...] Segretario dell’ufficio di collegamento fra le Associazioni industriali delle Venezie e [...] dall’Associazione costruttori edili ed affini della provincia di Venezia [...], con l’assistenza della Confederazione generale dell'industria italiana [...] e la Federazione nazionale lavoratori edili ed affini (Cisnal) [...]
è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle Aziende che producono materiali laterizi con o senza confezione di prefabbricati in laterizio.

Art. 3. - Visita medica.
L’impiegato di nuova assunzione sarà sottoposto a visita medica da parte del sanitario dell’azienda, qualora questa lo ritenga necessario.
Durante il rapporto di lavoro, l’impiegato potrà in qualsiasi momento essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa. In caso di contestazione la visita sarà effettuata dal medico provinciale. 

Art. 8. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per la durata dell’orario normale di lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.

Art. 11. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale di lavoro.
[...]
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle 21 alle 6.
Nessun impiegato tecnico e amministrativo può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario, notturno, festivo entro i limiti previsti dalla legge, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[...]
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione dell’azienda.
[...]

Art. 13. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione.
I periodi di riposo sono:
15 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da 1 a 3 anni compiuti;
20 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da 4 a 10 anni compiuti;
25 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da 11 a 16 anni compiuti;
30 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio oltre i 16 anni compiuti.
[...]
Non è ammessa da parte dell’impiegato la rinuncia al godimento delle ferie.
Qualora, per esigenze aziendali, l’impiegato non possa usufruire in tutto o in parte delle ferie, avrà diritto alla indennità sostitutiva.
[...]

Art. 27. - Indennità di zona malarica.
All’impiegato assunto in zona non malarica e che per ragioni di lavoro viene destinato in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
L’indennità comunque decorre dalla data dei trasferimento dell’impiegato dalla zona non malarica relativamente ai periodi indennizzabili.
L’indennità suddetta non compete ove si tratti di elemento residente in zona riconosciuta malarica o proveniente da altra zona malarica, salvo che in quest’ultimo caso non si tratti di precedente trasferimento e l’impiegato goda già dell’indennità o abbia prestato servizio in altra fornace sita nella stessa zona.
Le località da considerarsi malariche ed i periodi di infezione malarica indennizzabili sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 28. - Mense aziendali.
Per le mense aziendali e per la indennità sostitutiva si fa riferimento alle norme del contratto operai che regolano l’istituto.

Art. 29. - Tutela della maternità.
Per la tutela della maternità delle impiegate si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Art. 32. - Commissioni interne.
Per le Commissioni Interne si fa riferimento agli accordi interconfederali che regolano la materia.

Art. 36. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
b) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
c) sospensione dal lavoro o dello stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a tre giorni;
d) licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento;
e) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare un’adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative ai doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 43. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le Organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici che per quanto attiene alle disposizioni generali e regolamentari del presente contratto, deve esser concluso esclusivamente tra le stesse Organizzazioni stipulanti. Qualora però organizzazioni provinciali dei lavoratori concordino con altre associazioni di datori di lavoro norme meno onerose di quelle previste dal presente contratto, queste non verranno riconosciute valide ed operanti dalle Organizzazioni Nazionali dei lavoratori.

Art. 46. - Reclami o controversie.
Qualora nella interpretazione e nell’applicazione del presente contratto sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta per la conciliazione alle competenti locali Associazioni Sindacali degli Industriali e dei Lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di aderire l'Autorità Giudiziaria, alle competenti Associazioni Sindacali Nazionali.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]