Tipologia: CCNL
Data firma: 16 maggio 1941
Validità: 30.11.1941 - 30.11.1943
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti le Industrie Estrattive, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Estrattive
Settori: Edilizia, Lapidei, Industria
Fonte: G.U. 26 novembre 1941, n. 279, p. II

Sommario:

Art. 1. - Finalità.
Art. 2. - Accordi integrativi provinciali.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 5. - Documenti.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Contratto di lavoro.
Art. 8. - Istruzione professionale.
Art. 9. - Distribuzione di lavoro.
Art. 10. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
Art. 13. - Recupero.
Art. 14. - Riduzione di lavoro.
Art. 15. - Giorni festivi.
Art. 16. - Assenze.
Art. 17. - Igiene sul lavoro.
Art. 18. - Malattia ed infortunio sul lavoro.
Art. 19. - Matrimonio - Gravidanza - Puerperio.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Gratifica natalizia.
Art. 22. - Corresponsione paga.
Art. 23. - Cottimo.
Art. 24. - Lavoro straordinario, lavoro festivo e lavoro notturno.
Art. 25. - Lavori speciali.
Art. 26. - Utensili e materiali.
Art. 27. - Esplosivi e carburo.
Art. 28. - Indumenti.
Art. 29. - Alloggi e locali delle maestranze.
Art. 30. - Trasferte e trasferimenti.
Art. 31. - Passaggio di mansioni.
Art. 32. - Anzianità e benemerenze nazionali.
Art. 33. - Deposito cauzionale.
Art. 34. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 35. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 36. - Risoluzione del rapporto di lavoro per invalidità dell’operaio.
Art. 37. - Chiamata e richiamo alle armi e nella M.V.S.N.
Art. 38. - Gerarchia.
Art. 39. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 40. - Movimenti irregolari di schede o di medaglie.
Art. 41. - Visite d’inventario e visite personali.
Art. 42. - Divieti.
Art. 43. - Provvedimenti disciplinari e risarcimento di danni.
Art. 44. - Malte e sospensioni.
Art. 45. - Licenziamento per mancanze.
Art. 46. - Dirigenti sindacali.
Art. 47. - Trapasso, trasformazione, cessazione di azienda.
Art. 48. - Reclami e controversie.
Art. 49. - Cassa Mutua Malattia.
Art. 50. - Decorrenza e durata del contratto.
Allegato - Busta-paga tipo
Contratto collettivo di lavoro per la determinazione dell’orario di lavoro e il computo del lavoro straordinario, da valere per gli addetti alle cave di marmo delle provincie di Apuania e di Lucca, 16 maggio 1941

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria dei materiali lapidei, 16 maggio 1941

Addì 16 maggio 1941, fra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti le Industrie Estrattive [...], la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Estrattive [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le aziende industriali, artigiane, cooperative e similari esercenti l’industria dei materiali lapidei in tutto il territorio del Regno e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1. - Finalità.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti fra i datori e i prestatori d’opera nelle industrie dei materiali lapidei: per l’escavazione del marmo, dell’alabastro, del granito, del travertino e delle pietre affini, siano esse da ornamentazione o da costruzione edile o stradale, della pozzolana, delle pietre in rottami, del pietrisco, della ghiaia e sabbia, con cave a cielo aperto od in galleria - nonché nelle industrie esercenti la lavorazione di detti materiali (segherie, laboratori, frantoi, fabbriche di granulati, ecc.).

Art. 2. - Accordi integrativi provinciali.
Il presente contratto nazionale di lavoro, che sostituisce tutte le vigenti pattuizioni, sarà integrato da accordi provinciali da stipularsi entro quattro mesi dalla data della sua pubblicazione.
I vigenti contratti provinciali ed interprovinciali per le materie non disciplinate dal presente contratto nazionale (salario, compenso per lavoro straordinario, ecc.) si considerano integrativi del presente contratto fino a quando non siano intervenute nuove pattuizioni.
Gli accordi provinciali dovranno contenere:
a) l’elencazione delle categorie operaie e l’indicazione delle mansioni da disimpegnarsi dagli appartenenti alle singole categorie;
b) la retribuzione ad economia;
c) il compenso per il lavoro straordinario, per il lavoro notturno e per il lavoro festivo (art. 24);
d) la percentuale di cottimo ed eccezionalmente le tariffe di cottimo pieno (ad es. per l’industria dell’alabastro, del granito, della ghiaia, della sabbia);
e) l’elencazione dei lavori preparatori e complementari (art. 11, comma 4°) e la durata dell’orario di lavoro di cui al comma 10° dell’art. 24;
b) gli emolumenti da corrispondersi in caso di trasferta;
g) l’indicazione dei giorni festivi, da sostituirsi eventualmente ad alcuni di quelli riconosciuti tali dallo Stato a tutti gli effetti civili (art. 15);
h) l’indicazione dei quattro giorni festivi nei quali, agli operai lavoranti in turni regolari periodici, sarà corrisposto un compenso e la misura del compenso stesso (art. 24, comma 8°);
i) la misura e la decorrenza dell’anzianità agli effetti dell’indennità di licenziamento, nei casi in cui sia necessario addivenire a tale precisazione (art. 35, n. 1);
l) il compenso per i lavori compiuti in condizioni di particolare disagio (art. 25).

Art. 4. - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli le parli si richiamano alle norme di legge.
La mano d’opera femminile non potrà essere impiegata nello seguenti lavorazioni:
a) trasporto a spalla e sollevamento di pesi che abbiano carattere continuativo;
b) spingitura di carelli «decauville»;
c) spingitura di carrelli di teleferiche;
d) trasporto a mezzo carriole.

Art. 8. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni sindacale interessate al presente contratto collaboreranno con l’Infapli nell’azione a questo demandata nella istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori a termini della legge 21 giugno 1938, n. 1880.
Le aziende, tenuto presente l'interesse generale al perfezionamento professionale dei lavoratori e tenendo conto delle esigenze tecniche della produzione e delle aziende stesse, daranno la possibilità ai dipendenti di frequentare i corsi d’istruzione professionale in conformità alle norme di legge.
Detti corsi saranno regolati dalle vigenti disposizioni di legge e dalle direttive al riguardo emanate dall’Infapli.
I lavoratori che abbiano conseguito il certificato di idoneità in relazione alla graduatoria in esame, saranno tenuti in considerazione ai fini:
1) della designazione di rappresentanze nazionali o di categorie ai Prelittoriali e Littoriali del Lavoro;
2) della formazione di eventuali graduatorie di ammissione a corsi aziendali successivi;
3) delle promozioni individuali a categoria superiore.
Le federazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell’apprendistato con successivo accordo da stipularsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente contratto.

Art. 9. - Distribuzione di lavoro.
La distribuzione e l’assegnazione del lavoro, la determinazione del numero del personale occorrente al funzionamento di qualsiasi reparto ed, in generale, la fissazione dei criteri e dei metodi per l’andamento del lavoro stesso sono, naturalmente, di competenza del datore di lavoro e, per esso, dei capi reparto e di chi in qualsiasi altra forma lo rappresenti.
L’operaio deve attenersi alle istruzioni ricevute e non valersi degli utensili non assegnatigli dai capi.

Art. 10. - Inizio e cessazione del lavoro.
Ogni operaio si troverà al suo posto di lavoro all’ora fissata per l’inizio dello stesso, salvo speciali norme che potranno essere stabilite nei contratti integrativi in rapporto alle regolamentazioni contrattuali preesistenti ed a consuetudini in atto.
La cessazione del lavoro avverrà all’ora fissata e nessun operaio, senza autorizzazione del proprio capo, potrà prima abbandonare il suo posto di lavoro.

Art. 11. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro, in conformità all’articolo 1 comma 1 del R.D.L. 29 maggio 19.37, n. 1768, non può superare le 40 ore settimanali con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalle legge stessa e le deroghe previste dal presente contratto per i recuperi e salvo le disposizioni del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1010 sull’istituzione del Sabato Fascista e quelle del contratto interconfederale 15 luglio 1935 (Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni n. 120 del 22 luglio 1935) e del relativo accordo interfederale Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni n. 164 del 31 ottobre 1937).
Per gli addetti alle cave della provincia di Apuania l’orario di lavoro è calcolato con partenza dal poggio.
Ai sensi dell’art. 5 del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768, potranno eseguirsi oltre l’orario normale ed a paga normale, per il tempo che sarà stabilito dai contratti integrativi e comunque non oltre le due ore al giorno, i lavori preparatori e complementari.
Nei contratti integrativi provinciali saranno indicati i lavori preparatori e complementari di cui al precedente comma.
L’operaio deve prestare la sua opera nelle ore stabilite dall’orario e nei turni fissati dalla direzione.
Le ditte devono esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con la indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata dell’intervallo di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l’orario sul posto di lavoro, per essere il lavoro esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
Nelle lavorazioni a turni susseguentisi nelle 24 ore, gli operai dovranno essere avvicendati settimanalmente nei turni stessi onde evitare che i medesimi lavoratori siano addetti permanentemente al turno di notte.
Restano ferme le disposizioni di cui all’accordo interconfederale 8 novembre 1939 limitatamente al periodo della loro applicabilità.
Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940, n. 1109 valgono le norme contenute nella legge stessa.

Art. 13. - Recupero.
Con riferimento all’art. 7 del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768, è ammesso il recupero a regime salariale normale dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le Organizzazioni sindacali interessate.
I prolungamenti di orario effettuati in applicazione del comma precedente non potranno eccedere un’ora al giorno e dovranno effettuarsi entro i quindici giorni immediatamente successivi all’avvenuta interruzione, per le cave a cielo aperto; entro i 14 giorni per le altre attività.

Art. 17. - Igiene sul lavoro.
Dovranno, naturalmente, essere osservati con scrupolosità il regolamento generale ed i regolamenti speciali sulla igiene del lavoro nonché tutte le disposizioni di legge e le prescrizioni prefettizie circa la salubrità delle cave o degli stabilimenti.

Art. 18. - Malattia ed infortunio sul lavoro.
[...]
In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, l’operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio capo.
[...]
Quando l’infortunio accade all’operaio sul lavoro comandato fuori cava o stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Dovranno, naturalmente, essere osservate tutte le norme della legge per gli infortuni e relativo regolamento. Le aziende cercheranno di seguire le segnalazioni dell’Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione degli Infortuni.
In caso di infortunio mortale, ove la direzione non ritenga necessaria la continuazione del lavoro sul posto o la presenza degli operai per la sicurezza degli altri lavoratori o del macchinario, gli operai del cantiere in cui l’infortunio è avvenuto potranno abbandonare il lavoro: in tal caso avranno diritto soltanto alla retribuzione per le ore passate sul posto di lavoro.
Ove gli operai siano trattenuti per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tale fine nella cava o nello stabilimento.
In conformità delle consuetudini che siano vigenti, gli operai degli altri cantieri della cava o stabilimento in cui si è verificato l’infortunio mortale, potranno abbandonare il lavoro, eccetto che ciò sia pregiudizievole alla sicurezza del lavoro stesso, senza però diritto ad alcun compenso all’infuori delle ore lavorate.

Art. 19. - Matrimonio - Gravidanza - Puerperio.
Per il trattamento delle maestranze che contraggono matrimonio valgono le norme degli accordi interconfederali 5 luglio 1938 (Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni 31 gennaio Í939, fasc. n. 195, all. 1495), 10 agosto 1939 (Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni 15 settembre 1939, fasc. n. 210, all. 1691) ed i due successivi del 16 ottobre 1939 (Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni 15 gennaio 1940, fasc. n. 213, all. 1788 e 1789); come pure per il trattamento delle operaie in stato di gravidanza o di puerperio, nonché per tutte le altre provvidenze di carattere demografico, valgono gli accordi stabiliti tra le Confederazioni degli Industriali e dei Lavoratori dell’industria e le leggi relative, con le successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20. - Ferie.
Per la concessione delle ferie si osservano le seguenti disposizioni:
а) all’operaio che abbia un’anzianità di almeno dodici mesi consecutivi presso la ditta in cui è occupato saranno concessi ogni anno sei giorni (48 ore) di ferie, retribuiti a paga normale.
[...]

Art. 23. - Cottimo.
Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro, uniformati ai principi corporativi dalle presenti disposizioni.
[...]
Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. [...]
Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro, unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione in materia di cottimi, riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un ispettore corporativo.
Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai Ani dell’esame della controversia.
Le decisioni dell’organo stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni dell’organo tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni, soltanto da parte delle Confederazioni, entro il termine di quindici giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

Art. 24. - Lavoro straordinario, lavoro festivo e lavoro notturno.
Le ore di lavoro straordinario che sommate a quelle ordinarie non portano la durata complessiva del lavoro ad eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali saranno compensate con la maggiorazione del 10 %.
Le ore di lavoro straordinario prestato oltre le 8 giornaliere o le 48 settimanali - od oltre il maggior orario consentito dalle deroghe ed eccezioni previste dalla legge - saranno compensate con la maggiorazione che verrà stabilita nei contratti integrativi provinciali.
Il lavoro festivo e quello notturno - intendendosi per tale quello prestato tra le ore 22 e le ore 6 - saranno compensati con maggiorazioni da stabilirsi nei predetti accordi integrativi provinciali.
Nel mesi dal maggio all’agosto, le ore da considerarsi notturne, per le cave, sono quelle comprese fra le 22 e le 5.
La maggiorazione per il lavoro festivo non sarà dovuta per le ore comprese in regolari turni periodici.
Per le ore notturne comprese in regolari turni periodici sarà corrisposta agli operai una maggiorazione del 5 % sulla paga.
[...]
Agli effetti del computo del lavoro straordinario per gli operai le cui prestazioni normalmente o necessariamente vanno fuori dell’orario generale delle maestranze in quanto rientrano in quelle da considerarsi discontinue o di semplice attività o di custodia, o fra quelle necessarie ad assicurare l’inizio o la regolare ripresa o cessazione del lavoro, ovvero per evitare inconvenienti all’esercizio o pericolo ai lavoratori, si considerano ore straordinarie soltanto quelle che essi effettueranno oltre il loro orario.
Nei contratti integrativi provinciali verranno elencate le categorie dei lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente e precisata la durata dell’orario di lavoro. Fino a quando tali contratti non entreranno in vigore restano ferme le disposizioni di legge in materia.
[...]
Restano ferme - limitatamente al tempo della loro efficacia - le norme di cui all’accordo interconfederale 8 novembre 1939 ed alla legge 16 luglio 1940, n. 1109.
[...]

Art. 25. - Lavori speciali.
Nei casi di lavori speciali (su scale aeree, funi, ponti a sbalzo, bilancie o zattere) che presentino un particolare disagio rispetto alle normali mansioni espletate dal singolo operaio interessato, saranno corrisposti compensi la cui misura verrà determinata nei contratti integrativi provinciali.
In caso di soggezione d’acqua (piedi nell’acqua o stillicidio continuo) all’operaio sarà corrisposto un compenso da stabilirsi nei contratti integrativi provinciali.

Art. 26. - Utensili e materiali.
Tutti gli utensili - esclusi, ove di consuetudine, il «violino» e, nell’industria dell’alabastro, le martelline - nonché tutti i materiali e quant’altro occorra all’operaio nell’esecuzione delle proprie mansioni, saranno forniti dall’azienda a sue spese.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna; egli però deve essere posto in grado di bene conservare quanto gli è stato consegnato.
L’operaio è tenuto alla maggiore diligenza nell’uso degli utensili e del materiale, e risponderà dei danni, a lui imputabili, ai sensi dell’art. 43.

Art. 27. - Esplosivi e carburo.
Il carburo, gli esplosivi, le capsule e le miccie dovranno essere forniti, a loro carico, dalle aziende.
Qualora l’operaio venga interessato al consumo dell’esplosivo, la direzione dovrà comunicare all’operaio i «consumi normali» per qualità di materiale escavato cosi che in caso di consumo superiore al normale, potrà essere applicata una detrazione sul guadagno in ragione della quantità di esplosivo consumato oltre la quantità normale; in caso invece di consumo inferiore, all’operaio sarà corrisposto un premio in ragione appunto della quantità minore di esplosivo consumato.

Art. 28. - Indumenti.
Agli operai, sia dell’interno che dell’esterno, adibiti al lavoro con soggezione d’acqua (stillicidio continuo, piedi nell’acqua ecc.) l’azienda fornita gratuitamente adatti indumenti impermeabili od altri adeguati mezzi protettivi.
L’operaio dovrà conservare con cura gli indumenti consegnatigli e restituirli a fine giornata.

Art. 29. - Alloggi e locali delle maestranze.
Restano ferme le condizioni attualmente praticate per gli alloggi esistenti.
Per quanto riguarda il numero degli ambienti da assegnare, le aziende terranno conto del numero delle persone a carico degli operai e della disponibilità degli alloggi esistenti. I locali, dovranno rispondere alle norme d’igiene previste dalla legge.
[...]
Gli stabilimenti che occupino più di 50 operai devono possedere locali appositamente destinati ad uso di spogliatoi.
Le aziende nelle quali più di 50 dipendenti rimangono nello stabilimento durante gli intervalli di lavoro per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio e muniti di sedili e di tavoli.
In qualunque luogo dove gli operai lavorano normalmente all’aperto sarà messo di regola a loro disposizione un locale dove essi possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti e dei riposi. Nelle piccole cave i lavoratori devono essere in grado di depositare i loro abiti in luogo riparato presso il cantiere.

Art. 38. - Gerarchia.
Gli operai, tanto nel rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad esso attinente, dipendono dai rispettivi capi secondo l’ordine gerarchico.
Essi devono conservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori e di cameratismo verso i colleghi e dipendenti.
I capi impronteranno a sensi di cameratismo i rapporti con i loro dipendenti.

Art. 39. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo e non potrà lasciare la cava o lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
È vietato agli operai licenziati o sospesi di accedere nella cava o nello stabilimento, nei quali non potranno trattenersi neppure gli altri operai - in ore fuori del proprio turno - se non all’uopo espressamente autorizzati.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dall’operaio al suo capo immediato nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 42. - Divieti.
Salvo permessi della direzione, nella cava o nello stabilimento non è consentito [...] fumare ed introdurre cibi o bevande alcooliche.
[...]

Art. 43. - Provvedimenti disciplinari e risarcimento di danni.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza.
Le punizioni da applicarsi a giudizio della direzione, contestando la colpa all’interessato possono essere le seguenti:
1) multa (al massimo 3 ore di paga oraria ad economia);
2) sospensione dal lavoro (al massimo per tre giorni).
3) licenziamento ai sensi dell’art. 45.
[...]

Art. 44. - Malte e sospensioni.
Al sensi dell’art. 43 la direzione potrà infliggere la multa all’operaio che incorra in una delle sotto elencate mancanze:
a) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) non eseguisca il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) rechi, anche per disattenzione, guasti al materiale o non avverta subito il suo capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
c) contravvenga al divieto di fumare;
e) rechi sul lavoro bevande alcooliche senza il permesso della direzione;
f) si presenti in stato di ubriachezza;
g) sia trovato addormentato durante il proprio orario di lavoro;
[...]
i) ritardi nell’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
l) trasgredisca, in qualunque altro modo, l’osservanza del presente contratto collettivo o commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza del cantiere o stabilimento.
Nei casi di maggior gravità o di mancanze commesse da un operaio che sia stato precedentemente punito con la multa, la direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 45. - Licenziamento per mancanze.
Ai sensi dell’art. 43 saranno licenziati dalla direzione, con immediata cessazione del lavoro e della paga e senza indennità, gli operai colpevoli di:
a) insubordinazione;
b) furto, danneggiamento volontario al materiale della cava o stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) rissa nel cantiere o stabilimento;
[...]
e) costruzione nel cantiere o stabilimento di oggetti per proprio uso o per conto di terzi. Per questo motivo, se del caso, l’operaio dovrà risarcire l’azienda del danno arrecato;
f) omissione, negligenza o trasgressione implicanti colpa grave nei disbrigo delle proprio mansioni lavorative;
g) trasgressione al divieto di fumare dove vi siano materie, gas o polveri infiammabili oppure nelle immediate vicinanze di polveriere o riservette;
h) recidiva in qualunque delle colpe contemplate dall’art. 44 quando sia già intervenuta la sospensione nei dodici mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale o alla sicurezza del cantiere o stabilimento.
[...]

Art. 48. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dell’azienda e saranno risoluti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali degli industriali e degli operai per l’esperimento del tentativo di conciliazione delle parti.
A tal fine l’Associazione che riceverà la denuncia della controversia a termini dell’art. 5 del R.D. 21 maggio 1934, n. 1073 dovrà darne immediatamente comunicazione all’altra Associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Associazioni e in caso di mancato accordo, prima dell’azione giudiziaria dinanzi alla Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della Corporazione delle Industrie Estrattive ai sensi dell’art. 13 della Legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Contratto collettivo di lavoro per la determinazione dell’orario di lavoro e il computo del lavoro straordinario, da valere per gli addetti alle cave di marmo delle provincie di Apuania e di Lucca.
Addì 16 maggio 1941-XIX in Roma, fra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti le Industrie Estrattive [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Estrattive [...], esaminata, in sede di stipulazione del contratto nazionale di lavoro per gli addetti all’industria del marmo, del granito e delle altre pietre, la situazione particolare vigente per gli addetti alle cave delle provincie di Apuania e di Lucca circa la durata del lavoro e il computo del lavoro straordinario, nell’intento di uniformare l’orario di lavoro vigente nelle cave delle suddette provincie a quello in atto nelle altre provincie d’Italia, si è convenuto quanto segue:
1) L’orario normale di lavoro per gli addetti alle cave delle provincie di Apuania e di Lucca è, come per tutte le altre zone marmifere, di 40 ore settimanali con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni di legge. Per gli addetti alle cave della provincia di Apuania l’orario di lavoro è calcolato con partenza dal poggio:
[...]
Oltre le ore otto giornaliere o le 40 settimanali od oltre il maggior orario consentito dalle deroghe ed eccezioni previste dalla legge, sarà corrisposto il compenso per il lavoro straordinario nella misura del dieci per cento.
b) l’orario normale di lavoro, per i filisti è di otto ore giornaliere: oltre detto orario, od oltre il maggior orario consentito dalle eccezioni e deroghe di legge, sarà corrisposto un compenso del dieci per cento per tutte le ore di lavoro compiute.
Restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939 limitatamente al periodo della loro applicabilità.
Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940, n. 1109, valgono le norme contenute nella legge stessa.
2) Restano ferme tutte le altre disposizioni del richiamato contratto interprovinciale 15 ottobre 1932 elle non siano incompatibili con duella del presente contratto.
3) Col presente contratto si intende altresì definita ogni controversia individuale o collettiva di lavoro insorta (o che possa essere instaurata dai singoli lavoratori per le controversie individuali) in punto di interpretazione ed applicazione della durata dell’orario normale di lavoro e del computo per il lavoro straordinario di cui al contratto interprovinciale predetto, nel senso che, per quanto il presente contratto disponga per l’avvenire, con la sua conclusione si è voluto anche eliminare ogni motivo di dissenso verificatosi sulla menzionata materia, sia fra le associazioni sindacali sia fra i singoli lavoratori e i rispettivi datori di lavoro.
4) Il presente contratto, che decorre dal 1° luglio 1941-XIX e scade il 30 giugno 1942-XX, sarà portato immediatamente a conoscenza dei datori e dei prestatori d’opera dalle rispettive associazioni e verrà integrato entro tre mesi da tutte le altre clausole la cui pattuizione è prevista dalle vigenti disposizioni per il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro.