Tipologia: CCNL Apprendistato
Data firma: 1 settembre 1942
Validità: 28.10.1942 - 27.10.1944*
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Marmo, delle Pietre ed Affini e Federazione Nazionale Fascista delle Industrie Estrattive
Settori: Edilizia, Lapidei, Apprendistato
Fonte: G.U. 28 novembre 1942, n. 282, p. II

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.

Contratto collettivo nazionale per la disciplina dell’apprendistato nell’industria dei materiali lapidei, 1 settembre 1942

In Apuania (Carrara), addì 1° settembre 1942-XX, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Marmo, delle Pietre ed Affini [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro, e la Federazione Nazionale Fascista delle Industrie Estrattive [...], in conformità di quanto dispone il R.D.L. 21 settembre 1938-XVI n. 1900 relativo alla disciplina dell’apprendistato e ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 maggio 1941-XIX per i dipendenti dalle industrie dei materiali lapidei, (pubblicato sul B.U.M.C. del 30 novembre 1941-XX, fasc. 271, allegato 2552), si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende industriali ed artigiane e per le cooperative similari, esercenti la industria dei materiali lapidei in tutto in territorio del Regno, e per gli apprendisti da esse dipendenti. 

Art. 1.
Agli effetti del presente contratto è apprendista colui che, avendo superato i 14 anni di età, è occupato presso una delle aziende di cui alla premessa, allo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato o specializzato.

Art. 2.
L’apprendistato è ammesso nelle segherie e nei laboratori ove si lavora il marmo, l’alabastro e le altre pietre in genere nonché nelle lavorazioni ausiliarie (meccanica, elettrica, ecc.) quando le aziende abbiano attrezzati reparti di officine.

Art. 3.
L’imprenditore ha l’obbligo di assumere, a termini di legge, gli apprendisti per il tramite degli Uffici di collocamento che provvederanno all’avviamento osservando le preferenze di cui al secondo e al terzo comma dell’art. 6 del R.D.L. 21 settembre 1938-XVI n. 1906.

Art. 4.
Possono essere assunti, per apprendere le mansioni di cui all’art. seguente, i giovani che non abbiano oltrepassato l’età di 19 anni.

Art. 5.
L’assunzione degli apprendisti è ammessa per i mestieri di categorie qualificate o specializzate e precisamente per le seguenti:
Segherie:
Scapezzatori.
Laboratori:
Smodellatori, scalpellini, tornitori, lucidatori, fresatori, filisti, fioristi, figuristi-mosaicisti.
Categorie ausiliarie:
Meccanici, fabbri, elettricisti, motoristi, macchinisti.

Art. 8.
La durata massima dell’apprendistato resta fissata come segue:
Addetti ai laboratori:
Smodellatori, scalpellini, figuristi mosaicisti, fioristi (durata massima dell’apprendistato anni 5):
Assunti in età dai 14 ai 15 anni, durata anni 5
Assunti in età dai 15 ai 17 anni, durata anni 4
Assunti in età dai 17 ai 18 anni, durata anni 3
Assunti in età dai 18 ai 19 anni, durata anni 2
Tornitori, lucidatori, fresatori (durata massima dell’apprendistato anni 4):
Assunti in età dai 14 ai 15 anni, durata anni 4
Assunti in età dai 15 ai 17 anni, durata anni 3
Assunti in età dai 17 ai 18 anni, durata anni 2
Assunti in età dai 18 ai 19 anni, durata anni 1
Filisti (durata massima dell’apprendistato anni 3):
Assunti in età dai 14 ai 16 anni, durata anni 3
Assunti in età dai 16 ai 18 anni, durata anni 2
Assunti in età dai 18 ai 19 anni, durata anni 1
Addetti alle segherie:
Scapezzatori (durata massima dell’apprendistato anni 4):
Assunti in età dai 14 ai 15 anni, durata anni 4
Assunti in età dai 15 ai 17 anni, durata anni 3
Assunti in età dai 17 ai 18 anni, durata anni 2
Assunti in età dai 18 ai 19 anni, durata anni 1
Addetti ai lavori ausiliari:
Meccanici, fabbri, elettricisti, motoristi, macchinisti (durata mas sima dell’apprendistato anni 3):
Assunti in età dai 14 ai 16 anni, durata anni 3
Assunti in età dai 16 ai 18 anni, durata anni 2
Assunti in età dai 18 ai 19 anni, durata anni 1

Art. 9.
Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a due mesi consecutivi, presso la stessa azienda o presso altre aziende alle quali il presente contratto si riferisce, esplicando mansioni uguali a quelle alle quali vengono adibiti nella nuova azienda, il periodo di tirocinio così compiuto verrà computato ai fini della durata dell’apprendistato, sempreché non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi.

Art. 10.
Il periodo di apprendistato sarà ridotto come appresso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista:
a) di due terzi: per i licenziati da Scuola Tecnica di indirizzo corrispondente alla attività esplicata dall’apprendista.
b) della metà: per i licenziati da Scuola Professionale o da Scuola Artigiana di tipo corrispondente alla predetta attività.
c) di un quinto: per coloro che abbiano frequentato e superato i corsi Infapli di primo addestramento per l’industria dei materiali lapidei (R.D. 21 giugno 1938-XVI, n. 1380).

Art. 12.
L’orario di lavoro per gli apprendisti è quello stabilito dal contratto collettivo nazionale citato nella premessa e si intenderà comprensivo del tempo previsto al comma c) dell’art. 10 del R.D.L. 21 settembre 1938-XVI, n. 1906.
Restano ferme le disposizioni della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653 sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Art. 13.
L’apprendista non può lavorare a cottimo.

Art. 16.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro all’apprendista sarà rilasciato dall’azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti.

Art. 17.
Per quanto riguarda l’apprendistato senza retribuzione nelle aziende artigiane, si fa riferimento al contratto collettivo nazionale stipulato il 13 marzo 1941-XIX tra la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Estrattive, ad integrazione del contratto collettivo interconfederale stipulato il 15 dicembre 1940-XIX.

Art. 18.
Il presente contratto sostituisce le norme che eventualmente già disciplinassero il trattamento degli apprendisti nell’industria dei materiali lapidei a mezzo di accordi integrativi provinciali o aziendali. Rimangono in vigore nei confronti degli apprendisti già in servizio le condizioni più favorevoli individualmente praticate di fatto o per contratto.

Art. 19.
Il presente contratto avrà efficacia dal primo periodo di paga successivo al 28 ottobre 1942-XX; avrà la durata di anni due e si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno se non disdetto nei modi e nei termini di legge.