Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo provinciale integrativo
Data firma: 16 maggio 2012
Validità: 01.07.2011 - 31.12.2013
Parti: Ance Arezzo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Arezzo
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premesso
Art. 1 Elemento variabile della retribuzione
Art. 2 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Art. 3 Cassa Edile
• Nuove aliquote contributive vigenti dal 1° maggio 2012
Art. 4 Cigo apprendisti
Art. 5 Indennità sostitutiva mensa
Art. 6 Lavori fuori zona
Art. 7 Trasferta regionale
Art. 8 Decorrenza e durata
Art. 9 Sviluppo sostenibile e Responsabilità Sociale di Impresa
Dichiarazione congiunta

Accordo provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010, per i dipendenti delie imprese edili ed affini della provincia di Arezzo

Il 16 maggio 2012, presso la sede di Confindustria Arezzo, si sono riuniti: Ance Arezzo [...] e le segreterie provinciali di Feneal-Uil [...], Filca-Cisl [...], Fillea-Cgil [...]

Premesso
- che l'attuale difficile situazione del settore edile del territorio rende oltremodo delicato il rinnovo dell'accordo integrativo provinciale scaduto il 31 dicembre 2010;
- che è comunque intenzione di parte datoriale e parte sindacale sottoscrivere un rinnovo contrattuale che, tenendo conto delle difficoltà del settore, contribuisca da un lato al mantenimento della competitività delle imprese del territorio provinciale e dall'altro al miglioramento delle condizioni di lavoro dei loro dipendenti.
Le Parti convengono di rinnovare il Contratto integrativo provinciale delle imprese edili ed affini, integrativo del CCNL 18 giugno 2008 rinnovato con verbale di accordo 19 aprile 2010, a valere per le imprese edili ed affini della provincia di Arezzo.

Art. 2 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
In relazione al versamento mutualizzato presso la Cassa Edile del contributo, pari allo 0,30%, per il fondo RLST di cui al punto 3) dell’accordo sindacale provinciale 26 settembre 2001 e s.m.i., istitutivo della figura dell’RLST, a decorrere dal 1° maggio 2012, il versamento di tale contributo sarà dovuto solo ed esclusivamente dall’impresa dove non è stato eletto e/o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sempre dal 1° maggio 2012 la Cassa Edile di Arezzo non rimborserà più alle imprese con RLS interno gli oneri sostenuti dalle stesse per i permessi utilizzati dagli RLS per l’espletamento delle loro funzioni, come era previsto al punto 5) del richiamato accordo territoriale.
Al fine di individuare i datori dì lavoro non soggetti a tale obbligo contributivo, le imprese di cui ambito sia stato eletto o designato il RLS devono far pervenire alla Cassa Edile di Arezzo (secondo le istruzioni operative che saranno fornite dalla Cassa stessa) copia della comunicazione all’Inail di cui all’art. 18, comma 1, lettera aa) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; nel caso in cui il datore di lavoro non produca alla Cassa Edile la dichiarazione richiesta, il contributo sarà dovuto.

Art. 3 Cassa Edile
Nella consapevolezza delle difficoltà per il bilancio della Cassa Edile derivanti dalla difficile situazione del settore, ma nell’ottica comune di non gravare con ulteriori costi sulle imprese e di consentire altresì all'Ente di proseguire la propria attività a favore dei lavoratori delle imprese iscritte, mantenendo un ruolo forte e attrattivo per tutte le imprese del territorio, si procede alla seguente rimodulazione dei contributi. 
[...]
Per quanto attiene la prestazione premio giovani e per la fornitura del materiale antinfortunistico rimangono in vigore le attuali disposizioni.
[...]

Nuove aliquote contributive vigenti dal 1° maggio 2012:
Contributo Cassa Edile a carico impresa 1,88%
Contributo Cassa Edile a carico lavoratore 0,38%
Contributo Scuola Edile (CFSE) 0,40%
Contributo vestiario 0,40%
Contributo RLST* 0,30%
Contributo APE 4,16%
Contributo lavori usuranti e pesanti 0,10%
Quote adesione contrattuale a carico impresa 0,73%
Quote adesione contrattuale a carico lavoratore 0,80%
* contributo obbligatorio solo per le imprese dove non è stato eletto e/o designato l’RLS.

Art. 8 Decorrenza e durata
[...]
Per quanto non modificato con il presente accordo, resta confermata la disciplina normativa di cui ai precedenti contratti integrativi provinciali.

Art. 9 Sviluppo sostenibile e Responsabilità Sociale di Impresa
Le Parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell’ambiente ed alla responsabilità sociale di impresa, costituisca il modello a cui ispirarsi, per l’avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive.
Le Parti ritengono che la Responsabilità Sociale di Impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni, costituisce un’effettiva osservanza degli obblighi di legge e di contratto.

Dichiarazione congiunta
Sulla base del comune interesse ad uno sviluppo corretto dell'attività edile nella Provincia di Arezzo, le Parti sono impegnate a proseguire ed intensificare il reciproco impegno a favore della salute e sicurezza sul lavoro ed a favore della legalità. A tale proposito, le Partì sì Impegnano a prevedere occasioni di confronto sull'andamento dell’attività nel territorio e sui temi della tutela delle condizioni di lavoro, del mercato del lavoro e della gestione degli appalti da parte della committenza pubblica e privata.
Le Parti ritengono inoltre che:
- la necessità di un adeguato rilancio dell’attività edilizia, anche con riferimento all’opportunità di favorire una sostituzione rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non rispondente alla nuova situazione tecnologica ed energetica, si possa promuovere attraverso il miglioramento della qualità degli edifici tramite l’utilizzo della bioedilizia, il cui scopo primario è di ridurre al massimo l'impatto ambientale: 
- l’individuazione di nuovi possibili elementi di sviluppo del settore edile quali il project financing, ossia la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione, possa costituire un modello per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche del tutto nuovo nella disciplina del settore edile che, nelle aspettative dei suoi sostenitori, potrebbe porre il rimedio alla scarsità di fondi pubblici e al gap infrastrutturale.
Le Parti ribadiscono e confermano la centralità e l’importanza degli enti bilaterali di settore ed in particolare, ritengono che il sistema unitario Scuola Edile e CPT rappresenti il riferimento per imprese e lavoratori della provincia per la formazione/aggiornamento professionale e per la prevenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.