Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 30 aprile 2012
Validità: 01.07.2012 - 31.12.2013
Parti: Ance Firenze e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Firenze
Fonte: FENEAL-UIL

Sommario:

Premessa
Revisione contributiva
Elemento variabile della retribuzione (evr)
Evr dal 1 gennaio 2013
Diaria e trasferta
• Computo della diaria
• Trasferta
Pasto caldo
Indennità di trasporto
Lavori in alta montagna
Premialità
Fondo solidarietà di settore
Una tantum impiegati
Copertura assicurativa mezzi aziendali in dotazione al personale
Appalti e subappalti
Grandi opere
Responsabilità sociale dell’ impresa e dei suoi dipendenti
Borsa lavoro
Bioedilizia
Accordo territoriale sulla detassazione degli elementi non fissi della retribuzione
Validità e durata

Accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavori integrativo del contratto nazionale di lavoro 18 giugno 2008 così come modificato dal verbale di accordo del 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini da valere per la provincia di Firenze

Il giorno 30 aprile 2012 presso Confindustria Firenze si sono incontrati: Ance Firenze -Sezione Edile di Confindustria Firenze [...], le segreterie provinciali di Fillea Cgil [...], Filca Cisl [...], Feneal Uil [...]

Premessa
Le Parti, Consapevoli della gravità della crisi che interessa ormai da anni il settore, con la sottoscrizione dell’accordo integrative provinciale, intendono inviare un segnale di fiducia rispetto al futuro di un settore che nel territorio della provincia di Firenze si ritiene sia ancora in grado di esprime significativi risultati in termine di qualità della produzione, miglioramento delle qualità ambientali e occupazione;
In questa direzione le Parti Sociali da anni sono impegnate nella negoziazione di strumenti di carattere contrattuale che favoriscano la qualificazione del Settore attraverso sicurezza degli addetti, regolarità delle imprese e qualità dei processi produttivi. A tali scopi le Parti hanno condiviso misure quali l'istituzione di una premialità rivolta alle imprese virtuose che certifichino la regolarità della filiera dei subappalti, l'istituzione del Comitato Paritetico Territoriale e della associazione RLST.
Consapevoli inoltre che tale processo debba essere adeguatamente sorretto da azioni, che nel rispetto delle funzioni delle pubbliche istituzioni e del sistema creditizio, consentano alle imprese ed in particolare a quel tessuto di piccole e medie imprese tipiche del nostro territorio, di superare l’attuale congiuntura e di garantire nel futuro una più sana e regolare occupazione;
Per quanto sopra le Parti condividono di promuovere congiuntamente concrete azioni finalizzate a:
[...]
6 - incentivare 1’ applicazione dei protocolli sulla legalità;
[...]
Visto
Gli artt. 12, 38 e 46 del Verbale di Accordo Nazionale del 19 aprile 2010
Il CCPL 29 giugno 2006 per le imprese edili ed affini della Provincia di Firenze
L'intesa preliminare raggiunta in data 6 febbraio 2012
Si conviene e si stipula il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro integrativo del CCNL del 18 giugno 2008 come modificato dal Verbale 19 aprile 2010 da valere per tutto il territorio della Provincia di Firenze per tutte le imprese edili e i dipendenti ivi operanti.

Revisione contributiva
[...]
2) Il contributo “Formazione e Sicurezza” di cui all’accordo provinciale 26/2/2010 è stabilito con decorrenza dal 1/5/2012 nella misura complessiva dello 0,96% così suddiviso:
- contributo Scuola Professionale Edile 0,70%
- contributo CPT 0,20%
- contributo Formazione Toscana (Formedil) 0,06%
3) In attesa; di un’unica Associazione Regionale per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) e quindi del superamento dell’attuale configurazione provinciale, il costo annuale per gli oneri relativi all’Associazione RLST per la provincia di Firenze viene determinato in € 130.000 e verrà sostenuto dalla contribuzione da parte delle aziende che non hanno un proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletto nei modi previsti dal CCNL del settore.
[...]
6) Al fine di verificare la possibilità di ridurre i costi di gestione per la Cassa Edile, entro la fine dell’esercizio di bilancio in corso la Cassa Edile dovrà verificare la possibilità di adottare diverse modalità di fornitura del vestiario. In tal caso il relativo contributo sarà eliminato.
Con decorrenza 1/5/2012 le percentuali di contribuzione da versare alla Cassa Edile di Firenze sono:

Titolo a carico ditta a carico operaio totale
Contributo art. 36 CCNL 1,667 0,333 2,000
Contributo partecipativo spese sanitarie 0,067 0,067
Contributo vestiario e scarpe da lavoro 0,300 0,300
Anzianità Professionale Edile Ordinaria 4,200 4,200
Quota Territoriale Adesione Contrattuale 0,430 0,430 0,860
Quota Nazionale Adesione Contrattuale 0,223 0,223 0,446
Contributo Formazione e Sicurezza di cui
contr. Scuola Professionale Edile: 0,70
contr. CPT: 0,20
contr. Formazione Toscana (Formedil): 0,06
0,960 0,960
Contributo oneri mutualizzati (Prevedi) 0,100 0,100
Rimborso contributo aggiuntivo 0,050 0,050
Contributo lavori usuranti e pesanti 0,100 0,100
Totale contributo ordinario 8,030 1,053 9,083

Con decorrenza 1/10/2012 le percentuali di contribuzione da versare alla Cassa Edile di Firenze saranno:

Titolo a carico ditta a carico operaio totale
Contributo art. 36 CCNL 1,667 0,333 2,000
Contributo partecipativo spese sanitarie 0,067 0,067
Contributo vestiario e scarpe da lavoro 0,300 0,300
Anzianità Professionale Edile Ordinaria 4,200 4,200
Quota Territoriale Adesione Contrattuale 0,430 0,430 0,860
Quota Nazionale Adesione Contrattuale 0,223 0,223 0,446
Contributo Formazione e Sicurezza di cui
contr. Scuola Professionale Edile: 0,70
contr. CPT: 0,20
contr. Formazione Toscana (Formedil): 0,06
0,960 0,960
Contributo lavori usuranti e pesanti 0,100 0,100
Totale contributo ordinario 7,880 1,053 8,933


Pasto caldo
Si conviene che il servizio di pasto caldo nei cantieri edili, da realizzarsi laddove sia possibile attraverso il ricorso a società all’uopo specializzate e già individuate nell’accordo del 1° ottobre 1979, spetterà per quei cantieri la cui durata minima sia di tre mesi ed in cui lavorino almeno cinque operai dipendenti, di cui il 75% richieda di consumare in via continuativa un pasto caldo in cantiere.
Resta inteso che nella determinazione del numero dei richiedenti, la frazione superiore allo 0,50% è da considerarsi unità. L’impresa concorrerà al pagamento del pasto con la percentuale dell’85% e comunque fino ad un importo massimo stabilito secondo le modalità di cui al successivo 5° co.
Resta inteso che la percentuale residua del 15%, a carico del lavoratore, coprirà per intero il costo del primo piatto.
Qualora non sia possibile il ricorso alle predette società e si ricorra ad altro punto di ristoro, il limite massimo di intervento dell’azienda è determinato ai sensi del verbale di accordo 23.5.1986.
Laddove esistano alloggiamenti e baracche in cantiere e l’azienda provveda alla realizzazione del vitto, è previsto lo stesso intervento economico per ogni pasto di cui al 1° co. del presente articolo.
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivo ordinario, un’indennità sostitutiva di mensa. Tale importo è utile solo ai fini del computo dell’indennità di anzianità e di preavviso escludendo così qualsiasi altro istituto compreso quello di cui alla percentuale dell’art. 18 del CCNL 18/6/2008 in quanto già previsto nella determinazione della sua misura. La suddetta indennità non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di pasto caldo salvo i casi degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell’organizzazione del cantiere e delle esigenze dell’azienda. La medesima indennità, e con le stesse modalità sopra indicate, sarà corrisposta anche agli operai dipendenti delle imprese che svolgono la loro opera nei cantieri con meno di 5 dipendenti aventi una durata inferiore a 3 mesi.
[...]
Tale normativa sostituisce ed assorbe, fino a concorrenza, quanto già eventualmente concesso ai medesimi dipendenti per analogo titolo in sede aziendale.
In caso di istituzione a livello nazionale, in conseguenza del rinnovo del contratto di lavoro, del servizio del pasto o istituti similari, le parti convengono l’opportunità di un adeguamento della normativa provinciale alla previsione nazionale.

Lavori in alta montagna
Con riferimento all’art. 38 CCNL 18/6/2008 ed all’articolo “Lavori speciali e disagiati” di cui al CCPL vigente, con decorrenza dal 1/5/2012 agli operai che svolgono attività lavorativa in località che si trovano ad un’altezza uguale o superiore ai 750 mt sul livello del mare viene corrisposta, per l’effettivo lavoro, un’indennità per lavori in alta montagna pari ad una maggiorazione del 5% sugli elementi retributivi di cui al punto 3 dell’art. 24 CCNL vigente.

Copertura assicurativa mezzi aziendali in dotazione al personale
Fermo restando che l’attività lavorativa debba essere svolta con diligenza, responsabilità e massimo rispetto delle norme di sicurezza, viene stabilito che i mezzi aziendali assegnati ai dipendenti per lo svolgimento dell’attività lavorativa siano, ove possibile, normalmente coperti con polizze assicurative più ampie. 

Appalti e subappalti
Considerata la rilevanza delle informazioni relative alla filiera delle imprese presenti nei cantieri ai fini della promozione della regolarità delle stesse e della lotta al lavoro nero e irregolare le modalità di trasmissione dei dati di cui alla lettera b art. 14 CCNL saranno integrate con una comunicazione da parte dell'impresa appaltatrice anche delle aziende eventualmente presenti in cantiere aderenti a contratti nazionali di lavoro diversi dal CCNL edile.

Grandi opere
Sulla base degli affidamenti delle parti contenuti nell'art. 113 CCNL e considerata l'importanza della pratica della concertazione d'anticipo ai fini della promozione della sicurezza, della regolarità e della qualificazione dell'ambiente di lavoro e vista la presenza sul territorio fiorentino di interventi infrastrutturali e costruttivi di grande rilevanza, per quanto riguarda i cantieri di opere pubbliche o in regime di concessione relative a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro le parti firmatarie del presente accordo e le imprese aggiudicatane dei lavori definiranno accordi quadro preventivamente all'apertura dei cantieri.
Saranno oggetto di tali accordi le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi in cantiere di imprese e lavoratori, alle condizioni e agli ambienti di lavoro, ai particolari disagi dovuti alle tipologie produttive (escavazione gallerie, opere in sopraelevazione ecc.), i fabbisogni formativi delle imprese e dei dipendenti dell'impresa aggiudicataria e dei suoi contraenti e relativi possibili regimi di convenzione con il sistema degli Enti Bilaterali territoriali SPE e CPT Firenze. 

Responsabilità sociale dell’ impresa e dei suoi dipendenti
I principi etici condivisi fra imprese e lavoratori, quali trasparenza, correttezza professionale, rispetto del lavoro, vanno considerati come un valore aggiunto che incentivi l’attenzione per migliorare un corretto rapporto con l’ambiente, le Istituzioni e tutti quei soggetti con cui nell’ambito lavorativo vengono intrattenuti rapporti.
Con questi presupposti è auspicabile predisporre la stesura di un codice etico di autoregolamentazione delle imprese e dei suoi dipendenti.
L’istituzione di un’apposita commissione paritetica potrà avviare un percorso condiviso nella direzione del RSI in modo da costituire un miglioramento dell'osservanza degli obblighi normativi e contrattuali.
Nel caso del settore delle costruzioni per esempio, riteniamo che l'aggiudicazione degli appalti e la stipula di contratti di lavori e forniture possa rappresentare un terreno sul quale poter esercitare tali principi praticando, oltre all'attenzione ai costi e ai benefici un particolare riguardo verso fattori etici con i quali le imprese produttrici operano. 

Borsa lavoro
Considerando il ruolo strategico delle politiche attive del lavoro nel settore dell’edilizia, contrapposto alla storica centralità del fattore occupazione nello sviluppo di alcuni fenomeni di devianza nel comparto delle costruzioni quali caporalato ed intermediazione di manodopera, si intende affermare il ruolo positivo che il nostro sistema bilaterale può svolgere, in conformità a quanto previsto dal CCNL, contribuendo tramite formazione professionale e formazione alla sicurezza, a trasparenza e legalità del settore.
Di recente le parti hanno demandato al Formedil Nazionale l'elaborazione di un piano per l'attuazione sperimentale del Progetto Borsa Lavoro così come previsto dall'Allegato 7 CCNL 2010.
In attesa di praticare, attraverso il sistema territoriale degli Enti Bilaterali, quanto definito nazionalmente, si propone di rendere maggiormente efficace il già esistente portale informatico denominato Edil Job, costituito presso la SPE, attivando apposita convenzione con i CPT in modo da poter trasferire ad esso le informazioni pervenute da parte di imprese e lavoratori.
All'atto dell'entrata in vigore delle determinazioni circa il sistema informativo di carattere nazionale tale strumento dovrà essere armonizzato ed incluso in esso.