Tipologia: CCNL
Data firma: 10 marzo 1931
Validità: 10.03.1931 - 09.03.1934
Parti: Confederazione Generale Fascista dell’industria e Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti dell’industria
Settori: Poligrafici e spettacolo, Industria grafica ed affini
Fonte: G.U. 14 gennaio 1932, n. 10, p. II

Sommario:

Art. 1. - Validità e durata.
Art. 2. - Pattuizioni locali.
Assunzione.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6. - Visita medica.
Art. 7. - Periodo di prova.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Entrata ed uscita.
Art. 10. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e festivo.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Gerarchia e disciplina.
Art. 13. - Controllo di presenza.
Art. 14. - Permessi di entrata ed uscita.
Art. 15. - Materiali.
Art. 16. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 17. Assenze.
Art. 18. - Mancanze e punizioni.
Art. 19. - Passaggio di mansioni.
Art. 20. - Categorie e paghe.
Pagamento delle mercedi e cottimi.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23. - Deposito cauzionale.
Art. 24. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
Art. 25. - Ferie.
Art. 26. - Licenziamento e dimissioni.
Art. 27. Indennità di licenziamento e in caso di morte.
Art. 28. - Chiamata. Richiamo alle armi. Malattia.
Art. 29. - Trapasso di azienda.
Art. 30. - Apprendisti.
Art. 31. - Cassa malattia.
Art. 32. - Reclami e controversie.
Art. 33. - Disposizioni particolari.
Accordo modificativo del contratto 10 marzo 1931, 21 dicembre 1931

Contratto nazionale di lavoro per la industria grafica ed affini, 10 marzo 1931

L’anno 1931 addì 10 marzo IX, in Roma, tra la Confederazione Generale Fascista dell’industria Italiana [...], assistito [...] dalla Federazione Nazionale Fascista delle Industrie Grafiche, [...] dall’Unione Industriale Fascista del Lazio, alla presenza dei sigg. Industriali [...] e la Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti dell’industria [...], assistito [...] dalla Federazione Nazionale Sindacati Fascisti Industria Stampa [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per l’industria grafica ed affini.

Art. 1. - Validità e durata.
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro fra tutte le aziende industriali grafiche ed affini e le maestranze ad esse addette, nel territorio del Regno d’Italia, a decorrere dal giorno della sua stipulazione ed ha la durata di tre anni. Qualora non disdettato da una delle due parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un ugual periodo di tempo.

Art. 2. - Pattuizioni locali.
Le associazioni sindacali provvederanno a stabilire:
а) le paghe per le categorie di cui all’art. 20, in rispondenza all’orario di lavoro;
b) la fissazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, per le ore notturne e per i giorni festivi;
c) la determinazione dei giorni festivi;
d) la determinazione di giorni festivi con prestazione parziale o senza prestazione alcuna di lavoro, agli effetti dell’art. 25;
e) la determinazione dell'ambito territoriale nel quale hanno valore le pattuizioni localmente concordate;
f) le altre condizioni rimesse dal presente contratto alle trattative tra le associazioni locali.

Assunzione.
Art. 4.

Per l’assunzione delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge sul lavoro di tali categorie di operai.

Art. 6. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario della ditta.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali effettive, salvo le deroghe e le eccezioni contemplate dalla legge. L’operaio si impegna a prestare la sua opera nelle ore stabilite dall’orario ed in qualunque degli eventuali turni fissati dal datore di lavoro.
Detti turni saranno così regolati:
1° turno: ore 8;
2° turno: ore 7;
3° turno: ore 6, nell’intesa che il secondo ed il terzo turno verranno retribuiti con la paga di otto ore normali.
Nessun operaio potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge di compiere, a richiesta dal datore di lavoro, il lavoro straordinario, il lavoro notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Nel turno diurno di otto ore sarà concesso un intervallo non retribuito per la colazione.

Art. 9. - Entrata ed uscita.
[...]
La cessazione del lavoro è indicata da un segnale unico dato alla fine dell’orario e nessun operaio potrà cessare il lavoro, quindi neppure prepararsi, prima di tale segnale.

Art. 10. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e festivo.
Sono considerate ore di lavoro straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale di cui all’art. 8. Il lavoro straordinario non potrà superare i limiti di legge. È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6. [...]

Art. 12. - Gerarchia e disciplina.
Tutti gli operai senza eccezione, nei rapporti attinenti al servizio dipendono dai rispettivi capi. Ciascuno deve mantenere rapporti di subordinazione e di deferenza verso i superiori, anche non diretti, di urbanità verso i colleghi e dipendenti. Gli operai di qualsiasi grado o categoria, sono tenuti oltre che alla osservanza del presente contratto, ad eseguire con la massima diligenza i compiti a ciascuno affidati, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni ricevute.

Art. 14. - Permessi di entrata ed uscita.
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo come parimenti nessun operaio potrà lasciare l’officina se non debitamente autorizzato. Gli operai sospesi
o licenziati non potranno entrare nello stabilimento salvo speciale permesso della direzione. Non è permesso all’operaio né di entrare né di trattenersi nello stabilimento fuori turno. Il permesso di uscita dallo stabilimento dovrà essere chiesto dall’operaio alla direzione. Saranno, compatibilmente con le esigenze del lavoro, accordati i permessi di assenza per giustificati motivi.

Art. 15. - Materiali.
L'operaio è responsabile dei materiali che riceve in consegna. [...]
L’operaio ha l’obbligo di mantenere in buono stato le macchine gli attrezzi, gli utensili ed in genere tutto quanto è a lui affidato. Egli risponderà delle perdite eventuali e dei danni a tali oggetti, che non derivino da uso, logorio, e comunque siano a lui imputabili.
Il loro ammontare verrà trattenuto sulla mercede.

Art. 18. - Mancanze e punizioni.
Qualsiasi infrazione al presente contratto sarà punita:
a) con la multa fino a tre ore;
b) con la sospensione dal lavoro sino al massimo di due giorni;
c) con il licenziamento in tronco.
La direzione potrà infliggere la multa al dipendente:
а) che si assenti dal lavoro senza giustificato motivo;
b) che abbandoni il posto di lavoro senza poterne giustificare il motivo;
c) che non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute, e che tenuto conto delle esigenze tecniche del lavoro stesso, lo esegua con soverchia lentezza o che incorra in frequenti e gravi errori;
d) che per disattenzione guasti il materiale;
e) che introduca nello stabilimento bevande alcooliche oppure che contravvenga al divieto di fumare;
f) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
g) che sia frequentemente ritardatario, ritardi all’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
h) che non avverta subito i superiori diretti delle eventuali irregolarità nel funzionamento di macchine e di apparecchi e di materiale a lui affidato;
[...]
l) che in qualunque altro modo trasgredisca alla osservanza del presente contratto e all’eventuale regolamento interno.
Le predette mancanze in caso di maggiore gravità o di recidiva, saranno punite con la sospensione.
La direzione potrà licenziare con l’immediata cessazione del lavoro e della paga e senza preavviso né indennità in caso di:
a) insubordinazione;
b) furti e danneggiamenti volontari al materiale;
c) risse nello stabilimento;
[...]
e) esecuzione di composizione, stampa, incisione, stereotipia o qualsiasi altro lavoro per proprio conto o per terzi entro e fuori dell’azienda;
f) recidiva di qualunque delle colpe già punite con la multa o sospensione quando sia già intervenuta la sospensione nei sei mesi precedenti;
g) grave mancanza che porti serio pregiudizio alla disciplina, alla morale, alla sicurezza dell’azienda.
[...]

Art. 24. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
[...]
Per il recupero dei periodi di sosta valgono le norme di legge (art. 5 R.D. 10 settembre 1928, n. 1955).
Le associazioni sindacali locali, nella stipulazione dei contratti integrativi, potranno stabilire il termine entro il quale il recupero dovrà essere effettuato.
[...]

Art. 25. - Ferie.
All’operaio saranno concessi ogni anno sei giorni (48 ore) di ferie pagate.
Avranno diritto alle ferie gli operai che abbiano una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la ditta in cui sono occupati.
[...]
Non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con retribuzione.

Art. 30. - Apprendisti.
L’assunzione degli apprendisti sarà regolata da apposito accordo che le parti si impegnano di studiare e di applicare come parte integrante del presente contratto.

Art. 32. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme dell’azienda ed essere risolti direttamente tra gli operai interessati ed i loro superiori. Qualora la controversia riguardi l’applicazione del presente contratto, questa prima dell'azione giudiziaria dovrà essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni Professionali degli industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tal fine l’Associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termine dell’art. 4 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 471, dovrà darne immediata comunicazione all’altra Associazione contraente. Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo, entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire alla Autorità Giudiziaria. Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno composte amichevolmente dalle competenti Associazioni Professionali di 1° grado, e, nel caso di mancato accordo, da quelle di grado superiore.

Art. 33. - Disposizioni particolari.
Oltre che al presente contratto collettivo generale di lavoro, gli operai debbono uniformarsi anche a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione, purché non modifichino le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro.
Tali norme speciali - ove abbiano carattere generale - dovranno essere affisse in tabella all’ingresso o nell’interno dello stabilimento o nel luogo ove si effettua la paga.

Accordo modificativo del contratto 10 marzo 1931, 21 dicembre 1931
Addì 21 dicembre 1931 (X) in Roma, tra la Confederazione Generale Fascista dell’industria italiana [...] e la Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti Industria [...] a seguito delle osservazioni fatte dall’on. Ministero delle Corporazioni, in sede di controllo per la pubblicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alla industria grafica stipulato addì 10 marzo 1931 (IX) tra le Confederazioni predette, si conviene di apportare al testo del contratto nazionale stesso le seguenti modificazioni:
L'art. 2 è modificato come segue: «Le Associazioni sindacali provvederanno entro il 10 marzo 1932 a stabilire:
а) Le paghe per le categorie di cui all’art. 20 in rispondenza all’orario di lavoro;
b) La fissazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, per le ore notturne e i giorni festivi;
a) La determinazione dei giorni festivi agli effetti dell’art. 11;
b) La determinazione dei giorni festivi con prestazione parziale o senza prestazione alcuna di lavoro agli effetti dell’art. 25;
c) La determinazione dell’ambito territoriale nel quale hanno valore le pattuizioni localmente concordate;
d) Le altre condizioni rimesse dal presente contratto alle trattative fra le associazioni locali».
L’art. 11 è così modificato: Giorni festivi e riposo settimanale:
Per il riposo settimanale si osservano le norme di legge.
[...]
All’art. 33 viene aggiunta alla fine del primo comma la seguente frase: «e che, pertanto, rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro».
Il presente accordo avrà la stessa decorrenza e durata del patto nazionale, di cui forma parte integrante.